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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/06/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 3732 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Elisabetta Morganti C.F._2
-attori in opposizione-
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), (C.F. ), nella qualità di C.F._4 Parte_4 C.F._5 eredi di (C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Francesco Persona_1 C.F._6
Ciabattoni e Luigina Giansante
-convenuti in opposizione a seguito di riassunzione-
***
OGGETTO: Prestazione d'opera professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- ATTORI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via principale, nel merito, respinta ogni istanza, eccezione, deduzione e richiesta avversaria: - revocare e/o annullare il D.I. n. 1058/2017 opposto in quanto, per tutte le ragioni esposte, infondato in fatto ed errato in diritto, previa declaratoria di insussistenza del credito azionato dall'opposto nei confronti degli attori opponenti, nonché dell'istanza stessa nell'ambito della procedura di riferimento;
- accertare e dichiarare che i Sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 conferito verbalmente all'Ing. esclusivamente l'incarico di verificare la fattibilità della Persona_1 ristrutturazione del loro casolare sito in Frazione Piane di Morro, nel Comune di Folignano (AP), con contestuale applicabilità del cd. “Piano Casa” e dei conseguenti aumenti volumetrici eventualmente
1 realizzabili; - per l'effetto, nella denegata ipotesi di accertamento e riconoscimento del credito vantato dal convenuto opposto, Voglia il Tribunale adito accertare la somma spettante all'Ing. che Persona_1 verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta per le sole attività convenute in favore dei coniugi
[...]
e disponibili gli stessi ad offrire anche banco juidicis la somma di Euro 1.700,00 Parte_1 Parte_2 così determinata dai periti di loro fiducia;
- conseguentemente Voglia in ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale declaratoria di legge. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP come per legge”;
- CONVENUTI: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, concessa preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: a) rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1058/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data
10/08/2017, confermandolo in ogni sua parte e munendo lo stesso di efficacia esecutiva;
b) In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, in ogni caso, i sig.ri
e a corrispondere all'Ing. la Parte_1 Parte_2 Persona_1 complessiva somma di € 30.986,84, o la diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi dalla domanda al saldo, per l'attività professionale da questi svolta in loro favore e per cui è causa
e come da parcella vistata dal competente Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
c) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio l'ing. opponendo il decreto ingiuntivo n. Persona_1
1058/2017 emesso dall'intestato Tribunale, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità e/o la sua revoca, stante l'insussistenza del credito azionato in via ingiunzionale, asseritamente vantato in ragione dell'incarico di progettazione integrale della ristrutturazione edilizia (comprendente impiantistica idro-termo-sanitaria ed elettrica e calcolo strutturale) del casolare di loro proprietà sito in Folignano, il tutto con il favore delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno della opposizione, gli attori hanno allegato e dedotto:
- di aver conferito al professionista convenuto solo l'incarico di effettuare uno studio preliminare quanto alla “fattibilità della ristrutturazione del loro casolare sito in Frazione Piane di
Morro, nel Comune di Folignano (AP), con contestuale applicabilità del cd. “Piano Casa” e dei conseguenti aumenti volumetrici eventualmente realizzabili”;
2 - che il professionista avrebbe dovuto, in sostanza, effettuare uno studio preliminare di realizzazione dell'ampliamento, in relazione al progetto già elaborato dal geom.
[...]
CP_2
- che effettivamente, il professionista convenuto, aveva svolto solo le seguenti prestazioni
“A) (in) un sopralluogo presso l'immobile; B) nell'esame del progetto pregresso;
C) nello studio dell'applicabilità del «Piano Casa»”, per le quali, gli opponenti, avevano riconosciuto di dovere un compenso;
- che solo a seguito dell'emissione del titolo opposto, visionando la documentazione acclusa alla pretesa monitoria, gli opponenti si erano avveduti di una manipolazione dei moduli privacy dai medesimi sottoscritti, attraverso aggiunte postume;
- di non aver mai conferito alcun incarico scritto al professionista convenuto in relazione alle attività professionali da costui fatturate.
I-2. Si è tempestivamente costituito in giudizio chiedendo il rigetto Persona_1 dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I-2.1. Il professionista ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che nel mese di maggio 2015 gli opponenti avevano richiesto il suo operato professionale per la ristrutturazione di un casolare di proprietà dei medesimi sito nel Comune di
Folignano;
- che la volontà degli opponenti era quella di accorpare in un unico aggregato edilizio il fabbricato principale ed i volumi edilizi degli altri manufatti presenti nell'area di proprietà e classificati come annessi;
- che aveva ammonito gli opponenti che la ristrutturazione edilizia ex art. 3, lett. f), d.P.R. n.
380/2001 si sarebbe rivelata particolarmente gravosa ed onerosa, sia in termini di costi che di tempistiche dei lavori;
- che pochi giorni dopo il già menzionato incontro, figlio degli odierni Testimone_1 opponenti, si era recato presso il proprio studio, consegnando all'opposto la documentazione relativa al progetto di ristrutturazione e al correlato permesso a costruire;
- che preso atto che il , in realtà, aveva solo espresso un parere Controparte_3 favorevole al rilascio del detto permesso, condizionandolo alla produzione di ulteriore documentazione tecnica e all'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri dovuti o di stipula di polizza fideiussoria a garanzia degli stessi, aveva rappresentato la circostanza a il quale si era impegnato ad effettuare l'accesso presso i competenti uffici Testimone_1 tecnici comunali per le verifiche del caso funzionali alla successiva archiviazione di detta
3 pratica, consegnandogli due moduli contenenti l'informativa privacy da far sottoscrivere agli opponenti;
- che dopo un primo sopralluogo presso la proprietà degli odierni opponenti ed esaminato il
PRG presso i competenti uffici comunali, il professionista, in data 18/09/2015, aveva incontrato presso il suo studio gli opponenti ai quali aveva rappresentato tempi e costi della realizzazione della nuova opera;
- che, all'esito del predetto incontro, gli opponenti avevano optato per una meno gravosa ristrutturazione, mediante trasformazione del fabbricato principale e mantenimento degli annessi, conferendo il relativo incarico di progettazione;
- che, in quell'occasione, il professionista aveva fornito nuovi moduli privacy contenenti la specificazione delle prestazioni di cui era stato in tale sede incaricato (cfr. moduli allegati con i doc.ti nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio);
- che, eseguita la ricognizione dello stato di fatto dei luoghi e dei fabbricati, con misurazioni e rilievi fotografici e l'esplorazione dello stato conservativo delle strutture portanti, della conservazione dei materiali e della consistenza interna dei piani, ed ottenute dai competenti uffici comunali più precise informazioni circa la scheda di censimento, nel dicembre 2015 aveva elaborato un primo elaborato di progetto in linea con le indicazioni e i desiderata medio tempore comunicatigli dai committenti (cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio);
- che gli opponenti, in particolare, avevano richiesto al tecnico incaricato di dar corso all'accorpamento dei subalterni 39 sub. 2, sub. 6 e sub. 7 in un unico corpo costituito da due distinte unità residenziali con annessi al piano terra, suddivise verticalmente e perfettamente simmetriche, ciascuna servita da una propria scala interna;
- che nel gennaio del 2016, gli opponenti avevano manifestato nuove esigenze involgenti ciascuna unità abitativa, richiedendo numerose e non marginali modifiche, tanto da obbligare l alla predisposizione di un secondo elaborato, accogliente integralmente Per_1 le nuove richieste dei committenti, senza alterazione delle superfici utili e lorde delle due unità immobiliari di cui si tratta, come dagli stessi voluto;
- che nel febbraio del 2016 gli opponenti avevo richiesto ulteriori modifiche nella progettazione, con l'ampliamento di ciascuna unità abitativa, avvalendosi, ove possibile, degli aumenti volumetrici consentiti dal c.d. Piano Casa, e ciò al fine di realizzare una grande cucina e soggiorno, stanze più ampie ed in numero maggiore, oltre che una diversa suddivisione degli spazi interni e dei piani terra e primo;
- che aveva dunque fatto seguito un nuovo aggiornamento del progetto nei termini richiesti dalle controparti;
4 - che ottenuto, finalmente, il benestare dei committenti, il professionista aveva predisposto il fascicolo tecnico-amministrativo per acquisire il permesso di costruire e la relazione asseverata del progettista da depositarsi presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune di Folignano, attività questa impedita dal in ragione di asseriti lavori sulla linea Parte_5 elettrica.
I-3. Con ordinanza del 30.10.2019, il Tribunale ha concesso il provvedimento ex art. 648 c.p.c., rilevando, in particolare che “Ritenuto, sia pure alla luce di una delibazione solo sommaria degli atti di causa, tipica della presente fase, che l'opposizione non sia di pronta soluzione necessitando gli assunti degli opponenti di debito approfondimento istruttorio volto a far comprendere perché (anche a prescindere dalla considerazione del reale contenuto dei moduli privacy sottoscritti dai medesimi), in assenza di un incarico (la cui prova, in ogni caso, raggiungibile anche per testi o per presunzioni), l'opposto avrebbe dovuto procedere alla redazione della copiosa documentazione versata in atti ed allo svolgimento di tutte le connesse attività”.
I-3.1. All'udienza del 14.12.2022, rilevato il decesso dell' in data 08.07.2022, è stata Per_1 dichiarata l'interruzione del processo, cui ha fatto seguito il ricorso in riassunzione degli opponenti e la costituzione in giudizio di e quali eredi di Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Gli eredi hanno fatto proprie tutte le domande, eccezioni, argomentazioni, Persona_1 istanze, anche istruttorie, produzioni e difese spiegate dal de cuius nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza.
I-3.2. La causa è stata istruita mediante prove documentali, l'interrogatorio formale degli attori (cfr. udienza del 05.10.2023), l'escussione dei testi e (cfr. udienza del Testimone_2 Testimone_3
29.11.2023), (cfr. udienza del 10.01.2024) e (cfr. udienza del Testimone_4 Testimone_5
24.04.2024).
I-3.3. All'esito dello scambio delle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025, con ordinanza del 28.03.2025, comunicata in pari data, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica al 16.06.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Giova rammentare che secondo le regole di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In materia contrattuale è principio consolidato quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
5 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001).
Con specifico riguardo all'oggetto del presente giudizio e, quindi, all'attività espletata dal professionista d'opera intellettuale, l'insegnamento della giurisprudenza di vertice è nel senso che incombe sul professionista l'onere di provare sia il conferimento dell'incarico sia lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 9314/2024; Cass. civ. n. 21522/2019; Cass. civ. n. 15930/2018).
Com'è noto, poi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore opposto – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea
II-4.1. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore
(sostanziale), potendosi tuttavia ricorrere anche alla prova per presunzioni, competendo al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova, anche presuntiva, del conferimento dell'incarico professionale e del suo espletamento, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1792 del 24.01.2017, Rv. 642480-
01).
L'onere della prova può ritenersi assolto dall'allegazione della documentazione in possesso del medesimo professionista, da questi assunta in base ai suoi atti, trattandosi di elementi incompatibili con la semplice versione orale dei fatti offerta dalla parte rappresentata o dai suoi eredi (cfr. App.
Bari, Sez. II, 22.10.2012 n. 1100).
II-5. Premessi i summenzionati principi in diritto, deve rilevarsi come non sia in contestazione che
6 tra le parti sia intercorso un contratto – concluso in forma libera – di prestazione d'opera professionale;
divergono invece sensibilmente le posizioni dei litiganti in merito alla delimitazione dell'oggetto del contratto.
II-6. Dall'esame delle risultanze processuali emerge tranquillante prova del fatto che l'oggetto dell'incarico non fosse limitato a quanto dedotto dagli opponenti, con la conseguenza che la richiesta di pagamento originariamente spiegata in via ingiunzionale deve essere in questa sede confermata.
II-6.1. Significativa è, sul punto, la copiosa documentazione prodotta dall'opposto (cfr., in particolare, la progettazione preliminare di dicembre 2015, l'aggiornamento di gennaio 2016 e la progettazione esecutiva) e le seguenti circostanze emerse dall'assunzione delle prove testimoniali:
- gli attori opponenti si erano rivolti al professionista in ragione della esigenza di ampliamento del loro casolare di Folignano, come confermato dai testi di parte attrice,
e , in risposta al primo capitolo di prova articolato dagli Testimone_2 Testimone_4 opponenti (“vero che nel mese di settembre dell'anno 2015, presso lo studio dell'Ing. Persona_1 sito in Ascoli Piceno alla Via Vidacilio n. 17, i coniugi e incontrarono per la prima Parte_1 Pt_2 volta, detto professionista esponendogli l'esigenza relativa all'ampliamento del loro casolare sito nel Comune di Folignano (AP), e meglio distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio n. 6, particella 39, sub. 2-6-7)”;
- gli attori, in ordine all'ampliamento del casolare, avevano già in precedenza fatto ricorso ad altro professionista il quale, però, non aveva terminato il progetto, come è emerso dall'audizione del teste “è vera la circostanza, che conosco perché in quel periodo Testimone_4
l'ing. era tecnico e direttore dei lavori presso un cantiere che si stava svolgendo nella mia abitazione Per_1
e tra le ditte che lavoravano nel cantiere c'era la ditta di impiantistica del sig. che, parlando, mi Parte_1 riferì che necessitava di un ingegnere perché aveva un progetto incompiuto che voleva realizzare e mi chiese di metterlo in contatto con lui, mio amico e tecnico competente”;
- i plurimi incontri presso lo studio del professionista sono confermati dal teste
[...]
teste , sulla cui bontà delle dichiarazioni il Tribunale non ha motivo di Tes_6 Tes_7 dubitare: “Posso dire di aver visto i signori più volte in studio, ma nel merito nulla so”; la Parte_1 presenza degli opponenti, presso lo studio professionale, ripetuta nel corso del tempo, induce a ritenere che gli stessi non si siano rivolti all' per un semplice consulto, Per_1 ovvero per la riferita relazione di fattibilità, essendo invece tale evenienza fattuale compatibile con un incarico molto più impegnativo, come quello di progettazione, ristrutturazione e ampliamento;
7 - tra gli opponenti ed il professionista, quantomeno da gennaio 2016, sono insorte frizioni in ragione delle modifiche che i primi avevano richiesto sul progetto, come si ricava dalle dichiarazioni del teste teste totalmente indifferente rispetto alla vicenda: Testimone_5
“Quel giorno mi trovavo lì [n.d.r. presso lo studio dell' perché frequentavo lo studio in Per_1 quanto titolare di impresa edile. Quella mattina trovai i signori lì e sentivo dall'altra stanza la voce alterata degli interlocutori. Ho sentito che l'ingegnere si lamentava delle ulteriori richieste di modifica. Dopo che i signori se ne erano andati esclamò che non era possibile andare avanti così. Si trattava di modifiche di ampliamento probabilmente, ma non le ricordo con precisione. O forse un aumento dei volumi”. Anche tali dichiarazioni, sulla cui attendibilità il Tribunale non riserva alcun dubbio, sono idonee a corroborare la tesi dell'opposto, come effettivamente sostenuta sin dalla fase monitoria.
II-6.2. Sulla scorta del solido corredo documentale versato in atti dall'opposto (incompatibile con il limitato oggetto dell'incarico, per come dedotto in senso impeditivo del diritto al compenso da parte degli opponenti) e di quanto appena rilevato sul piano dei risultati della prova orale, può dirsi raggiunta la prova del conferimento dell'incarico da parte degli opponenti per come allegato e dedotto sin dalla fase monitoria, nonché dell'espletamento dell'attività esecutiva. Infatti, a fronte di tale corredo probatorio, le allegazioni e le deduzioni degli opponenti sono rimaste sfornite di prova.
II-7. Tanto premesso in punto di an debeatur, in ordine al quantum deve osservarsi come le contestazioni di parte attrice risultano generiche e non circostanziate. Al contrario, parte opposta ha dato atto che gli importi azionati in via ingiunzionale risultano computati facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 140/2012 e hanno ottenuto il parere di congruità dall'ordine professionale di appartenenza, sicché nulla osta, neppure sotto tale profilo, alla integrale conferma del decreto opposto.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Per le anzidette ragioni l'opposizione non può trovare accoglimento. Il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Pt_4
8 quali eredi del de cuius ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Per_1 Persona_1 disattesa:
- RIGETTA per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1058/2017 reso dal Tribunale ordinario di Teramo
(R.G. n. 2008/2017), già provvisoriamente esecutivo;
- CONDANNA gli attori in opposizione, in solido tra loro, alla refusione, in favore degli opposti, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 28 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 3732 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Elisabetta Morganti C.F._2
-attori in opposizione-
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), (C.F. ), nella qualità di C.F._4 Parte_4 C.F._5 eredi di (C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Francesco Persona_1 C.F._6
Ciabattoni e Luigina Giansante
-convenuti in opposizione a seguito di riassunzione-
***
OGGETTO: Prestazione d'opera professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- ATTORI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via principale, nel merito, respinta ogni istanza, eccezione, deduzione e richiesta avversaria: - revocare e/o annullare il D.I. n. 1058/2017 opposto in quanto, per tutte le ragioni esposte, infondato in fatto ed errato in diritto, previa declaratoria di insussistenza del credito azionato dall'opposto nei confronti degli attori opponenti, nonché dell'istanza stessa nell'ambito della procedura di riferimento;
- accertare e dichiarare che i Sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 conferito verbalmente all'Ing. esclusivamente l'incarico di verificare la fattibilità della Persona_1 ristrutturazione del loro casolare sito in Frazione Piane di Morro, nel Comune di Folignano (AP), con contestuale applicabilità del cd. “Piano Casa” e dei conseguenti aumenti volumetrici eventualmente
1 realizzabili; - per l'effetto, nella denegata ipotesi di accertamento e riconoscimento del credito vantato dal convenuto opposto, Voglia il Tribunale adito accertare la somma spettante all'Ing. che Persona_1 verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta per le sole attività convenute in favore dei coniugi
[...]
e disponibili gli stessi ad offrire anche banco juidicis la somma di Euro 1.700,00 Parte_1 Parte_2 così determinata dai periti di loro fiducia;
- conseguentemente Voglia in ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale declaratoria di legge. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP come per legge”;
- CONVENUTI: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, concessa preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: a) rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1058/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data
10/08/2017, confermandolo in ogni sua parte e munendo lo stesso di efficacia esecutiva;
b) In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, in ogni caso, i sig.ri
e a corrispondere all'Ing. la Parte_1 Parte_2 Persona_1 complessiva somma di € 30.986,84, o la diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi dalla domanda al saldo, per l'attività professionale da questi svolta in loro favore e per cui è causa
e come da parcella vistata dal competente Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
c) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio l'ing. opponendo il decreto ingiuntivo n. Persona_1
1058/2017 emesso dall'intestato Tribunale, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità e/o la sua revoca, stante l'insussistenza del credito azionato in via ingiunzionale, asseritamente vantato in ragione dell'incarico di progettazione integrale della ristrutturazione edilizia (comprendente impiantistica idro-termo-sanitaria ed elettrica e calcolo strutturale) del casolare di loro proprietà sito in Folignano, il tutto con il favore delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno della opposizione, gli attori hanno allegato e dedotto:
- di aver conferito al professionista convenuto solo l'incarico di effettuare uno studio preliminare quanto alla “fattibilità della ristrutturazione del loro casolare sito in Frazione Piane di
Morro, nel Comune di Folignano (AP), con contestuale applicabilità del cd. “Piano Casa” e dei conseguenti aumenti volumetrici eventualmente realizzabili”;
2 - che il professionista avrebbe dovuto, in sostanza, effettuare uno studio preliminare di realizzazione dell'ampliamento, in relazione al progetto già elaborato dal geom.
[...]
CP_2
- che effettivamente, il professionista convenuto, aveva svolto solo le seguenti prestazioni
“A) (in) un sopralluogo presso l'immobile; B) nell'esame del progetto pregresso;
C) nello studio dell'applicabilità del «Piano Casa»”, per le quali, gli opponenti, avevano riconosciuto di dovere un compenso;
- che solo a seguito dell'emissione del titolo opposto, visionando la documentazione acclusa alla pretesa monitoria, gli opponenti si erano avveduti di una manipolazione dei moduli privacy dai medesimi sottoscritti, attraverso aggiunte postume;
- di non aver mai conferito alcun incarico scritto al professionista convenuto in relazione alle attività professionali da costui fatturate.
I-2. Si è tempestivamente costituito in giudizio chiedendo il rigetto Persona_1 dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I-2.1. Il professionista ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che nel mese di maggio 2015 gli opponenti avevano richiesto il suo operato professionale per la ristrutturazione di un casolare di proprietà dei medesimi sito nel Comune di
Folignano;
- che la volontà degli opponenti era quella di accorpare in un unico aggregato edilizio il fabbricato principale ed i volumi edilizi degli altri manufatti presenti nell'area di proprietà e classificati come annessi;
- che aveva ammonito gli opponenti che la ristrutturazione edilizia ex art. 3, lett. f), d.P.R. n.
380/2001 si sarebbe rivelata particolarmente gravosa ed onerosa, sia in termini di costi che di tempistiche dei lavori;
- che pochi giorni dopo il già menzionato incontro, figlio degli odierni Testimone_1 opponenti, si era recato presso il proprio studio, consegnando all'opposto la documentazione relativa al progetto di ristrutturazione e al correlato permesso a costruire;
- che preso atto che il , in realtà, aveva solo espresso un parere Controparte_3 favorevole al rilascio del detto permesso, condizionandolo alla produzione di ulteriore documentazione tecnica e all'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri dovuti o di stipula di polizza fideiussoria a garanzia degli stessi, aveva rappresentato la circostanza a il quale si era impegnato ad effettuare l'accesso presso i competenti uffici Testimone_1 tecnici comunali per le verifiche del caso funzionali alla successiva archiviazione di detta
3 pratica, consegnandogli due moduli contenenti l'informativa privacy da far sottoscrivere agli opponenti;
- che dopo un primo sopralluogo presso la proprietà degli odierni opponenti ed esaminato il
PRG presso i competenti uffici comunali, il professionista, in data 18/09/2015, aveva incontrato presso il suo studio gli opponenti ai quali aveva rappresentato tempi e costi della realizzazione della nuova opera;
- che, all'esito del predetto incontro, gli opponenti avevano optato per una meno gravosa ristrutturazione, mediante trasformazione del fabbricato principale e mantenimento degli annessi, conferendo il relativo incarico di progettazione;
- che, in quell'occasione, il professionista aveva fornito nuovi moduli privacy contenenti la specificazione delle prestazioni di cui era stato in tale sede incaricato (cfr. moduli allegati con i doc.ti nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio);
- che, eseguita la ricognizione dello stato di fatto dei luoghi e dei fabbricati, con misurazioni e rilievi fotografici e l'esplorazione dello stato conservativo delle strutture portanti, della conservazione dei materiali e della consistenza interna dei piani, ed ottenute dai competenti uffici comunali più precise informazioni circa la scheda di censimento, nel dicembre 2015 aveva elaborato un primo elaborato di progetto in linea con le indicazioni e i desiderata medio tempore comunicatigli dai committenti (cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio);
- che gli opponenti, in particolare, avevano richiesto al tecnico incaricato di dar corso all'accorpamento dei subalterni 39 sub. 2, sub. 6 e sub. 7 in un unico corpo costituito da due distinte unità residenziali con annessi al piano terra, suddivise verticalmente e perfettamente simmetriche, ciascuna servita da una propria scala interna;
- che nel gennaio del 2016, gli opponenti avevano manifestato nuove esigenze involgenti ciascuna unità abitativa, richiedendo numerose e non marginali modifiche, tanto da obbligare l alla predisposizione di un secondo elaborato, accogliente integralmente Per_1 le nuove richieste dei committenti, senza alterazione delle superfici utili e lorde delle due unità immobiliari di cui si tratta, come dagli stessi voluto;
- che nel febbraio del 2016 gli opponenti avevo richiesto ulteriori modifiche nella progettazione, con l'ampliamento di ciascuna unità abitativa, avvalendosi, ove possibile, degli aumenti volumetrici consentiti dal c.d. Piano Casa, e ciò al fine di realizzare una grande cucina e soggiorno, stanze più ampie ed in numero maggiore, oltre che una diversa suddivisione degli spazi interni e dei piani terra e primo;
- che aveva dunque fatto seguito un nuovo aggiornamento del progetto nei termini richiesti dalle controparti;
4 - che ottenuto, finalmente, il benestare dei committenti, il professionista aveva predisposto il fascicolo tecnico-amministrativo per acquisire il permesso di costruire e la relazione asseverata del progettista da depositarsi presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune di Folignano, attività questa impedita dal in ragione di asseriti lavori sulla linea Parte_5 elettrica.
I-3. Con ordinanza del 30.10.2019, il Tribunale ha concesso il provvedimento ex art. 648 c.p.c., rilevando, in particolare che “Ritenuto, sia pure alla luce di una delibazione solo sommaria degli atti di causa, tipica della presente fase, che l'opposizione non sia di pronta soluzione necessitando gli assunti degli opponenti di debito approfondimento istruttorio volto a far comprendere perché (anche a prescindere dalla considerazione del reale contenuto dei moduli privacy sottoscritti dai medesimi), in assenza di un incarico (la cui prova, in ogni caso, raggiungibile anche per testi o per presunzioni), l'opposto avrebbe dovuto procedere alla redazione della copiosa documentazione versata in atti ed allo svolgimento di tutte le connesse attività”.
I-3.1. All'udienza del 14.12.2022, rilevato il decesso dell' in data 08.07.2022, è stata Per_1 dichiarata l'interruzione del processo, cui ha fatto seguito il ricorso in riassunzione degli opponenti e la costituzione in giudizio di e quali eredi di Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Gli eredi hanno fatto proprie tutte le domande, eccezioni, argomentazioni, Persona_1 istanze, anche istruttorie, produzioni e difese spiegate dal de cuius nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza.
I-3.2. La causa è stata istruita mediante prove documentali, l'interrogatorio formale degli attori (cfr. udienza del 05.10.2023), l'escussione dei testi e (cfr. udienza del Testimone_2 Testimone_3
29.11.2023), (cfr. udienza del 10.01.2024) e (cfr. udienza del Testimone_4 Testimone_5
24.04.2024).
I-3.3. All'esito dello scambio delle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025, con ordinanza del 28.03.2025, comunicata in pari data, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica al 16.06.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Giova rammentare che secondo le regole di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In materia contrattuale è principio consolidato quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
5 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001).
Con specifico riguardo all'oggetto del presente giudizio e, quindi, all'attività espletata dal professionista d'opera intellettuale, l'insegnamento della giurisprudenza di vertice è nel senso che incombe sul professionista l'onere di provare sia il conferimento dell'incarico sia lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 9314/2024; Cass. civ. n. 21522/2019; Cass. civ. n. 15930/2018).
Com'è noto, poi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore opposto – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea
II-4.1. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore
(sostanziale), potendosi tuttavia ricorrere anche alla prova per presunzioni, competendo al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova, anche presuntiva, del conferimento dell'incarico professionale e del suo espletamento, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1792 del 24.01.2017, Rv. 642480-
01).
L'onere della prova può ritenersi assolto dall'allegazione della documentazione in possesso del medesimo professionista, da questi assunta in base ai suoi atti, trattandosi di elementi incompatibili con la semplice versione orale dei fatti offerta dalla parte rappresentata o dai suoi eredi (cfr. App.
Bari, Sez. II, 22.10.2012 n. 1100).
II-5. Premessi i summenzionati principi in diritto, deve rilevarsi come non sia in contestazione che
6 tra le parti sia intercorso un contratto – concluso in forma libera – di prestazione d'opera professionale;
divergono invece sensibilmente le posizioni dei litiganti in merito alla delimitazione dell'oggetto del contratto.
II-6. Dall'esame delle risultanze processuali emerge tranquillante prova del fatto che l'oggetto dell'incarico non fosse limitato a quanto dedotto dagli opponenti, con la conseguenza che la richiesta di pagamento originariamente spiegata in via ingiunzionale deve essere in questa sede confermata.
II-6.1. Significativa è, sul punto, la copiosa documentazione prodotta dall'opposto (cfr., in particolare, la progettazione preliminare di dicembre 2015, l'aggiornamento di gennaio 2016 e la progettazione esecutiva) e le seguenti circostanze emerse dall'assunzione delle prove testimoniali:
- gli attori opponenti si erano rivolti al professionista in ragione della esigenza di ampliamento del loro casolare di Folignano, come confermato dai testi di parte attrice,
e , in risposta al primo capitolo di prova articolato dagli Testimone_2 Testimone_4 opponenti (“vero che nel mese di settembre dell'anno 2015, presso lo studio dell'Ing. Persona_1 sito in Ascoli Piceno alla Via Vidacilio n. 17, i coniugi e incontrarono per la prima Parte_1 Pt_2 volta, detto professionista esponendogli l'esigenza relativa all'ampliamento del loro casolare sito nel Comune di Folignano (AP), e meglio distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio n. 6, particella 39, sub. 2-6-7)”;
- gli attori, in ordine all'ampliamento del casolare, avevano già in precedenza fatto ricorso ad altro professionista il quale, però, non aveva terminato il progetto, come è emerso dall'audizione del teste “è vera la circostanza, che conosco perché in quel periodo Testimone_4
l'ing. era tecnico e direttore dei lavori presso un cantiere che si stava svolgendo nella mia abitazione Per_1
e tra le ditte che lavoravano nel cantiere c'era la ditta di impiantistica del sig. che, parlando, mi Parte_1 riferì che necessitava di un ingegnere perché aveva un progetto incompiuto che voleva realizzare e mi chiese di metterlo in contatto con lui, mio amico e tecnico competente”;
- i plurimi incontri presso lo studio del professionista sono confermati dal teste
[...]
teste , sulla cui bontà delle dichiarazioni il Tribunale non ha motivo di Tes_6 Tes_7 dubitare: “Posso dire di aver visto i signori più volte in studio, ma nel merito nulla so”; la Parte_1 presenza degli opponenti, presso lo studio professionale, ripetuta nel corso del tempo, induce a ritenere che gli stessi non si siano rivolti all' per un semplice consulto, Per_1 ovvero per la riferita relazione di fattibilità, essendo invece tale evenienza fattuale compatibile con un incarico molto più impegnativo, come quello di progettazione, ristrutturazione e ampliamento;
7 - tra gli opponenti ed il professionista, quantomeno da gennaio 2016, sono insorte frizioni in ragione delle modifiche che i primi avevano richiesto sul progetto, come si ricava dalle dichiarazioni del teste teste totalmente indifferente rispetto alla vicenda: Testimone_5
“Quel giorno mi trovavo lì [n.d.r. presso lo studio dell' perché frequentavo lo studio in Per_1 quanto titolare di impresa edile. Quella mattina trovai i signori lì e sentivo dall'altra stanza la voce alterata degli interlocutori. Ho sentito che l'ingegnere si lamentava delle ulteriori richieste di modifica. Dopo che i signori se ne erano andati esclamò che non era possibile andare avanti così. Si trattava di modifiche di ampliamento probabilmente, ma non le ricordo con precisione. O forse un aumento dei volumi”. Anche tali dichiarazioni, sulla cui attendibilità il Tribunale non riserva alcun dubbio, sono idonee a corroborare la tesi dell'opposto, come effettivamente sostenuta sin dalla fase monitoria.
II-6.2. Sulla scorta del solido corredo documentale versato in atti dall'opposto (incompatibile con il limitato oggetto dell'incarico, per come dedotto in senso impeditivo del diritto al compenso da parte degli opponenti) e di quanto appena rilevato sul piano dei risultati della prova orale, può dirsi raggiunta la prova del conferimento dell'incarico da parte degli opponenti per come allegato e dedotto sin dalla fase monitoria, nonché dell'espletamento dell'attività esecutiva. Infatti, a fronte di tale corredo probatorio, le allegazioni e le deduzioni degli opponenti sono rimaste sfornite di prova.
II-7. Tanto premesso in punto di an debeatur, in ordine al quantum deve osservarsi come le contestazioni di parte attrice risultano generiche e non circostanziate. Al contrario, parte opposta ha dato atto che gli importi azionati in via ingiunzionale risultano computati facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 140/2012 e hanno ottenuto il parere di congruità dall'ordine professionale di appartenenza, sicché nulla osta, neppure sotto tale profilo, alla integrale conferma del decreto opposto.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Per le anzidette ragioni l'opposizione non può trovare accoglimento. Il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Pt_4
8 quali eredi del de cuius ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Per_1 Persona_1 disattesa:
- RIGETTA per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1058/2017 reso dal Tribunale ordinario di Teramo
(R.G. n. 2008/2017), già provvisoriamente esecutivo;
- CONDANNA gli attori in opposizione, in solido tra loro, alla refusione, in favore degli opposti, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 28 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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