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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di FR Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1394/2024 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIA ELISABETTA PONZETTI, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di ( ; CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
oggetto: adozione di maggiorenne
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 4.4.2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Parte_1
nato a [...] il [...], ha chiesto l'adozione di
[...] CP_1 nata il [...] a [...], figlia di primo letto della di lui moglie,
con la quale lo è coniugato dal 18.2.2012. Persona_1 Parte_1
Il ricorrente ha esposto che padre di , anche dopo il divorzio CP_2 CP_1 da ha manifestato un totale disinteresse per la figlia, nonostante Persona_1
i problemi di salute della stessa, né dimostrato affetto nei di lei confronti, così come ha provveduto al suo mantenimento solo sporadicamente. Ha dedotto che nell'ultimo incontro tra il e , avvenuto nell'estate del 2009, il padre CP_1 CP_1 non aveva rivolto alla figlia nemmeno un saluto e il 14.8.2012 aveva rilasciato alla una dichiarazione scritta in cui prestava proprio il consenso per Per_1 consentire ad il ricongiungimento con la madre. Il ricorrente ha inoltre CP_1 precisato che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto in data 29.3.2019, ha pronunciato la decadenza del dalla responsabilità CP_1 genitoriale, per la violazione dei doveri ad essa inerenti e il grave pregiudizio subito dalla minore.
1 Lo ha altresì dedotto che dal 14.8.2012 essendosi Parte_1 CP_1 stabilita definitivamente presso la madre, con la quale viveva in Italia dal 2010, ha dimorato presso l'abitazione dello stesso e della sicché è Parte_1 Per_1 venuta a far parte del nuovo nucleo familiare e ha instaurato con lui un significativo legame affettivo, dato che egli la ha sempre considerata come una figlia e ha provveduto a tutte le sue necessità.
Il ricorrente, privo di discendenti, ha in conclusione affermato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'adozione di anche in CP_1 ordine alla differenza di età.
Con decreto del 10.4.2024 il Presidente ha fissato l'udienza dell'11.9.2024 per la comparizione dell'adottante e dell'adottanda, nonché dei soggetti indicati all'art. 297 c.c., assegnando termine allo sino al 30.7.2024 per la notifica del Parte_1 ricorso e del decreto.
All'udienza dell'11.9.2024 sono comparsi il ricorrente, l'adottanda e la di lei madre, i quali hanno manifestato rispettivamente il consenso e Persona_1
l'assenso all'adozione.
Il Presidente, rilevato che non vi era la prova del perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto nei confronti di ha disposto la CP_2 rinnovazione di tale incombente e ha fissato nuova udienza alla data del 27.5.2025.
All'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Presidente, preso atto della prova della notifica ad CP_2 non comparso all'udienza del 27.5.2025 e della nota depositata dal ricorrente, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
In diritto – Preliminare è l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, posto che l'art. 291 c.c. permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, in quanto Parte_1
è nato il [...] e è nata il [...], cosicché sussiste tra loro CP_1 una differenza di età di oltre diciotto anni.
Va riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso all'udienza dell'11.9.2025 dall'adottante e dall'adottanda e dell'assenso della madre di quest'ultima, ex art. 297 c.c., posto che è comparsa Persona_1 all'udienza sopra indicata per esprimere detto assenso all'adozione.
2 Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
e nell'esprimere il proprio incondizionato Parte_1 CP_1 consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al rapporto che li lega e rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso affettivo, di accudimento, cura e solidarietà che dura da quando la aveva l'età di 6 anni, ossia da quando e la CP_1 Parte_1 Per_1 hanno costituito il loro nucleo familiare.
All'udienza dell'11.9.2025 ha infatti dichiarato: “Mia madre ed io CP_1 siamo venute in Italia nel 2010 dalla Moldavia e dopo alcuni mesi siamo andate a vivere con , che io chiamo “papà”, perché l'ho considerato Parte_1 tale. Non ho più avuto alcun rapporto con il mio padre biologico, perché sono stata accudita da e da mia madre. Continuo a vivere con Parte_1 mia madre e mio padre. Dichiaro di prestare il mio incondizionato consenso all'adozione da parte di .” (cfr. verbale dell'udienza). Parte_1
Sussiste indubbiamente, quindi, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che ricorre quando l'interesse di questo trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006).
Essendo state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 312, n. 1), c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., e non avendo il Pubblico Ministero formulato alcuna opposizione, può farsi luogo all'adozione.
Come richiesto dall'adottante e dall'adottanda, il cognome “ dovrà essere CP_1 posposto al cognome ”. Parte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 1394/2024 R.V.G., promossa da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero,
- dichiara l'adozione da parte di , nato a [...] il Parte_1
12.4.1964, di nata a [...] il [...]; CP_1
- dispone che il cognome dell'adottata (“ ) sia posposto al cognome CP_1 dell'adottante (“ ”); Parte_1
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda ad ogni conseguente adempimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.;
- nulla sulle spese.
3 Rovigo, 16 ottobre 2025 il Presidente estensore
PA Di FR
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nella causa civile 1394/2024 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIA ELISABETTA PONZETTI, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di ( ; CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
oggetto: adozione di maggiorenne
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 4.4.2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Parte_1
nato a [...] il [...], ha chiesto l'adozione di
[...] CP_1 nata il [...] a [...], figlia di primo letto della di lui moglie,
con la quale lo è coniugato dal 18.2.2012. Persona_1 Parte_1
Il ricorrente ha esposto che padre di , anche dopo il divorzio CP_2 CP_1 da ha manifestato un totale disinteresse per la figlia, nonostante Persona_1
i problemi di salute della stessa, né dimostrato affetto nei di lei confronti, così come ha provveduto al suo mantenimento solo sporadicamente. Ha dedotto che nell'ultimo incontro tra il e , avvenuto nell'estate del 2009, il padre CP_1 CP_1 non aveva rivolto alla figlia nemmeno un saluto e il 14.8.2012 aveva rilasciato alla una dichiarazione scritta in cui prestava proprio il consenso per Per_1 consentire ad il ricongiungimento con la madre. Il ricorrente ha inoltre CP_1 precisato che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto in data 29.3.2019, ha pronunciato la decadenza del dalla responsabilità CP_1 genitoriale, per la violazione dei doveri ad essa inerenti e il grave pregiudizio subito dalla minore.
1 Lo ha altresì dedotto che dal 14.8.2012 essendosi Parte_1 CP_1 stabilita definitivamente presso la madre, con la quale viveva in Italia dal 2010, ha dimorato presso l'abitazione dello stesso e della sicché è Parte_1 Per_1 venuta a far parte del nuovo nucleo familiare e ha instaurato con lui un significativo legame affettivo, dato che egli la ha sempre considerata come una figlia e ha provveduto a tutte le sue necessità.
Il ricorrente, privo di discendenti, ha in conclusione affermato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'adozione di anche in CP_1 ordine alla differenza di età.
Con decreto del 10.4.2024 il Presidente ha fissato l'udienza dell'11.9.2024 per la comparizione dell'adottante e dell'adottanda, nonché dei soggetti indicati all'art. 297 c.c., assegnando termine allo sino al 30.7.2024 per la notifica del Parte_1 ricorso e del decreto.
All'udienza dell'11.9.2024 sono comparsi il ricorrente, l'adottanda e la di lei madre, i quali hanno manifestato rispettivamente il consenso e Persona_1
l'assenso all'adozione.
Il Presidente, rilevato che non vi era la prova del perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto nei confronti di ha disposto la CP_2 rinnovazione di tale incombente e ha fissato nuova udienza alla data del 27.5.2025.
All'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Presidente, preso atto della prova della notifica ad CP_2 non comparso all'udienza del 27.5.2025 e della nota depositata dal ricorrente, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
In diritto – Preliminare è l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, posto che l'art. 291 c.c. permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, in quanto Parte_1
è nato il [...] e è nata il [...], cosicché sussiste tra loro CP_1 una differenza di età di oltre diciotto anni.
Va riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso all'udienza dell'11.9.2025 dall'adottante e dall'adottanda e dell'assenso della madre di quest'ultima, ex art. 297 c.c., posto che è comparsa Persona_1 all'udienza sopra indicata per esprimere detto assenso all'adozione.
2 Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
e nell'esprimere il proprio incondizionato Parte_1 CP_1 consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al rapporto che li lega e rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso affettivo, di accudimento, cura e solidarietà che dura da quando la aveva l'età di 6 anni, ossia da quando e la CP_1 Parte_1 Per_1 hanno costituito il loro nucleo familiare.
All'udienza dell'11.9.2025 ha infatti dichiarato: “Mia madre ed io CP_1 siamo venute in Italia nel 2010 dalla Moldavia e dopo alcuni mesi siamo andate a vivere con , che io chiamo “papà”, perché l'ho considerato Parte_1 tale. Non ho più avuto alcun rapporto con il mio padre biologico, perché sono stata accudita da e da mia madre. Continuo a vivere con Parte_1 mia madre e mio padre. Dichiaro di prestare il mio incondizionato consenso all'adozione da parte di .” (cfr. verbale dell'udienza). Parte_1
Sussiste indubbiamente, quindi, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che ricorre quando l'interesse di questo trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006).
Essendo state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 312, n. 1), c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., e non avendo il Pubblico Ministero formulato alcuna opposizione, può farsi luogo all'adozione.
Come richiesto dall'adottante e dall'adottanda, il cognome “ dovrà essere CP_1 posposto al cognome ”. Parte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 1394/2024 R.V.G., promossa da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero,
- dichiara l'adozione da parte di , nato a [...] il Parte_1
12.4.1964, di nata a [...] il [...]; CP_1
- dispone che il cognome dell'adottata (“ ) sia posposto al cognome CP_1 dell'adottante (“ ”); Parte_1
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda ad ogni conseguente adempimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.;
- nulla sulle spese.
3 Rovigo, 16 ottobre 2025 il Presidente estensore
PA Di FR
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