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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott. ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2114/2024 R.V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Strambino (TO), Via Villa Don Bartolomeo n. 15, elettivamente domiciliata in Ivrea
(TO), Via Jervis n. 4 presso lo studio dell'Avv. Francesco Orengia, che la rappresenta e difende per procura in atti e
nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Châtillon (AO), Via E. Chanoux n. 103/b presso lo studio dell'Avv. Tamara
LANARO, che lo rappresenta e difende per procura in atti Conclusioni congiunte
“OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
coniugati con matrimonio contratto secondo il rito civile in Saint Vincent (AO) il 03.10.2003,
annotato nei Registri dello Stato Civile al n. 13, parte 2, Serie C, dell'anno 2003, con ogni consequenziale pronuncia;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/70, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di effettuare la necessaria trascrizione a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396;
3. i coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro, impegnandosi reciprocamente ad astenersi da comportamenti irriguardosi l'uno nei confronti dell'altro e a mantenere una condotta rispettosa nonché di leale collaborazione nell'educazione dei figli e, in generale, nei rapporti con gli stessi, supportandoli nella transizione evolutiva che la separazione comporta, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e tutelando la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli
4. assegnare la casa familiare sita in Strambino (TO), Via Villa Don Bartolomeo n. 15, al Signor
completa degli arredi esistenti, eccetto quei beni mobili e complementi di Parte_2
arredo che la SI preleverà entro due mesi dalla data di separazione Parte_1
personale, previo accordo con il Signor Quest'ultimo si accolla tutte le Parte_2
spese relative alla gestione ed ai consumi dell'immobile, casa coniugale, da cui la signora Pt_1 si è allontanata. La SI dal 19.05.2024 ha trasferito il proprio domicilio in Parte_1
Mercenasco (TO);
5. in aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter e quater c.c. - introdotto dal d.lgs. 28 dicembre
Per_ 2013 n. 154 – disporre l'affidamento dei figli minori ed ad entrambi i genitori con Per_2
esercizio della responsabilità genitoriale in favore di entrambi, i minori avranno la residenza anagrafica e la collocazione principale presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli;
Per_ 6. nell'esclusivo interesse dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé ed , sempre Per_2
compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra-scolastici, liberamente accordandosi direttamente a mezzo telefono, messaggio o altro mezzo idoneo, senza pregiudizio per gli impegni professionali di entrambi i coniugi. In difetto di accordo, il diritto di visita sarà così
articolato:
- il padre potrà trascorrere almeno dieci giorni al mese con i figli, non consecutivi, comprensivi di almeno due week-end alternati, mentre gli altri anche in giorni infrasettimanali, liberamenti concordabili;
- nel caso di assenza o malattia di uno dei due genitori, l'altro dovrà essere tempestivamente informato onde poter condividere l'organizzazione dei figli che verranno presi in carico dall'altro genitore. Se ciò non sarà possibile del tutto o per il tempo in cui non sarà possibile, i genitori chiederanno la collaborazione dei nonni e dei parenti resisi disponibili;
- nell'ottica del mantenimento delle relazioni attuali con parenti e affini, entrambi i genitori prestano il consenso affinché i figli frequentino i nonni e gli altri parenti significativi e importanti dal punto di vista affettivo;
- nel caso di malattia dei figli, i genitori concordano che questi permangano presso l'abitazione del genitore presso il quale si ammalano;
l'altro genitore potrà comunque far visita ai minori,
salvo diverso accordo per assecondare i minori;
- vacanze estive: i minori trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Tale periodo che comprende anche i giorni di ferie verrà concordato tra i genitori compatibilmente con gli impegni di lavoro e le esigenze di entrambi e verrà definito, in linea generale, entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, i minori trascorreranno una settimana dal 23 dicembre al 30
dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza;
- vacanze pasquali: tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro alternando ogni anno il
Giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- per le altre festività verrà applicato il calendario ordinario così come per le feste legate al
Carnevale fatto salvo i compleanni del padre e della madre, le feste della mamma e del papà. I
compleanni dei minori possibilmente insieme, in difetto come da calendario alternato;
- ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà dei medesimi;
6 ogni genitore manterrà i figli minori durante il rispettivo periodo di permanenza;
7 entrambi i genitori contribuiranno altresì al 50% delle spese extra per i figli, come da
Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione,
divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc del Tribunale Ordinario Civile di Ivrea del 24.06.16,
parte integrante del presente ricorso;
8 i ricorrenti manterranno equamente e direttamente il figlio maggiorenne, Persona_3
come già concordato fra loro sin dall'iscrizione universitaria del ragazzo;
9 l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla SI Pt_1
10 le detrazioni fiscali di base per i figli a carico saranno richieste da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie detraibili spetteranno ad entrambi i genitori proporzionalmente alla quota di corresponsione;
11 le spese relative alle vacanze dei figli non sono oggetto di condivisione di spesa. Ciascun
genitore effettuerà la spesa relativa alle vacanze da trascorrere con i figli, informando l'altro genitore sulla destinazione prescelta;
12 i Signori e ai sensi dell'art. 1376 c.c. dichiarano di voler Parte_2 Parte_1
procedere al trasferimento immobiliare delle quote di proprietà degli immobili destinati ad abitazione familiare e conseguentemente all'accettazione, più precisamente:
la SI trasferirà al Signor che accetterà la propria Parte_1 Parte_2
quota di proprietà pari al 50% delle unità immobiliari site in Strambino (TO), Via Villa Don
Bartolomeo n. 15, fabbricato di civile abitazione elevato a due piani fuori terra oltre il sottotetto,
entrostante ad area rappresentata nella mappa terreni dalla particella n. 192 del Foglio 69 quale ente urbano della superficie catastale di metri quadrati 211 composto da cucina, due camere e bagno al piano terreno;
scala interna di collegamento con il piano superiore;
disimpegno, tre camere e balcone al primo piano;
solai a nudo tetto al secondo piano;
antistante area cortilizia pertinenziale;
ai confini: la via Bartolomeo Villa, il vicolo comunale, proprietà sorelle Pt_3
; con annessa dipendenza sita al di là del cortile verso il lato est, entrostante ad Parte_4
area rappresentata nella mappa terreni dalla particella n. 409 del Foglio 69 quale ente urbano della superficie catastale di metri quadrati 325 composta da due autorimesse pertinenziali all'unità abitativa al piano terreno con soprastante travata aperta a nudo tetto;
antistante area cortilizia esclusiva;
ai confini: proprietà sorelle proprietà Pt_3 Parte_5 Pt_6
proprietà ; il tutto riportato nel Catasto Fabbricati esattamente in ditta
[...] Parte_7
come segue:
- Foglio 69, Particella 192 et 409, sub. 3 graffati, Via Don Bartolomeo Villa n. 15, piano T-1-2,
Cat. A/3, classe 02, 8 vani, rendita € 355,32;
- Foglio 69, Particella 409, sub. 1, Via Don Bartolomeo Villa n. 15, piano T, Cat. C/6, classe
04, 20 m., rendita € 83,67;
- Foglio 69, Particella 409, sub. 2, Via Don Bartolomeo Villa n. 15, piano T, Cat. C/6, classe
04, 20 m., rendita € 83,67. Con la suddetta quota di proprietà del bene verranno trasferite altresì le relative servitù attive e passive, le pertinenze, le accessioni, i passaggi attivi e passivi praticati ed ogni altro diritto di qualunque genere o natura agli stessi inerente;
nulla di escluso né di riservato a favore della
SI talché, con la sottoscrizione del presente verbale e la successiva Parte_1
omologazione delle condizioni da parte del Tribunale Ordinario, il Signor Parte_2
a seguito di atto notarile da stipularsi entro il 30.06.2025 diverrà esclusivo proprietario dell'immobile stesso;
il trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile in comproprietà, pari ad ½ (un mezzo), sulle unità immobiliare succitate viene effettuato ed accettato a fronte della totale corresponsione da parte del Signor del Parte_2
residuo del mutuo gravante sull'immobile stesso, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i ricorrenti all'atto del presente ricorso, alla data del 12.03.2024 pari ad € 80.558,77;
il Signor si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo residuale Parte_2
esistente sull'immobile sito in Strambino (TO) acceso con Banca Meliorbanca S.p.A. oggi acquisita dalla Banca BNL;
con la suddetta separazione personale e il conseguente venir meno della comunione legale dei beni, la comunione legale viene sciolta anche per le quote dei beni immobili caduti in comunione in un momento antecedente alla separazione e, pertanto, tutte le quote di proprietà del Signor
rimarranno esclusivamente di proprietà del medesimo;
Parte_2
sull'immobile permane l'ipoteca volontaria derivante dalla concessione a garanzia di mutuo per € 200.000,00, comprensiva dell'importo del capitale mutuato e degli interessi corrispettivi e di mora, gli oneri, le spese e gli accessori determinati secondo le modalità di cui agli articoli 4,
5 e 6 del medesimo contratto come meglio precisato nel relativo atto di mutuo del 27.12.2006
(Rogito Notaio dott. repertorio numero 30.815/11.787, registrato ad Ivrea il Persona_4
19.01.2007 al numero 242); tacitazione di qualsivoglia pretesa e richiesta reciproche tra i Signori e Parte_1 [...]
Parte_2
10 i ricorrenti, a definizione di ogni e qualsivoglia pendenza, rinunciano a qualsiasi pretesa ovvero reciproca richiesta per la compartecipazione alle spese corrisposte durante la convivenza coniugale in relazione all'acquisto e alla gestione dell'abitazione familiare;
11 il trasferimento della quota di immobile sito in Strambino (TO) da parte della SI
[...]
in favore del Signor le cui spese e oneri saranno a esclusivo Pt_1 Parte_2
carico di quest'ultimo, avverrà con la completa liberazione della SI dalle Parte_1
posizioni debitorie inerenti all'abitazione familiare;
12 la SI rinuncia a qualsiasi pretesa con riferimento alle quote di proprietà Parte_1
oggetto di trasferimento;
13 le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
14 i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e richiamano integralmente il piano genitoriale ivi allegato;
15 entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano a formulare reciproche richieste di mantenimento;
16 I coniugi dichiarano inoltre di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo;
17 qualsiasi trasferimento di domicilio dei minori dovrà essere concordato e comunicato all'altro coniuge;
18 Le spese di entrambi i procedimenti sono integralmente compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM Gabriella NE esprime parere favorevole” RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 30.09.2024,
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in Saint Vincent (AO) il 03.10.2003;
il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saint
Vincent al n. 13, parte 2, Serie C, dell'anno 2003;
- al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi hanno scelto il regime della comunione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati tre figli, ad Ivrea il 20.05.2010, il 14.06.2007 Per_1 Per_2
Per_ ad Ivrea (TO) ed ad Ivrea il 23.09.2002;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 1 aprile
2025.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4 c.p.c., ritenuto superfluo in ragione del concordato regime di affido condiviso dei medesimi.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno 03/10/2003 a SAINT-VINCENT (AO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di SAINT-VINCENT (AO) nel
Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2003, Parte II, Serie C, N. 13.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno concordemente regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole ed i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti,
in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene comunque garantito paritario accesso ad entrambe le figure genitoriali, nel rispetto del principio di
“bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data
06.11.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in SAINT-VINCENT (AO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di SAINT-VINCENT (AO) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'anno 2003, Parte II, Serie C, N. 13 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 03 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 i trasferimenti immobiliari di cui ai punti precedenti verranno effettuati allo scopo di definire i rapporti dare-avere tra le parti, a definizione delle pendenze economiche connesse, a definitiva