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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/09/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Alessandro Pellegri Giudice Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 12/09/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 84-1/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. IV ), con sede in Villafranca in Lunigiana via Petrarca Controparte_1 P.IVA_1
n. 12, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore . Controparte_2
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 10/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25/07/2025, , in qualità di subappaltatore Parte_1
– vantando un credito di € 4.570,00 (oltre interessi e spese di procedura), in forza del decreto ingiuntivo
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n. 377/2022, pronunciato dal Giudice di pace di La Spezia (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 1 ricorrente), con il quale era stato accertato il mancato pagamento del prezzo di subappalto per escavazioni e smaltimento terra – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di (P. IV ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Villafranca in Lunigiana via Petrarca n. 12, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore , potendosi desumere lo stato di insolvenza dal mancato Controparte_2 pagamento del dovuto e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare terzi. Chiariva, a fondamento della domanda, i) di avere sottoscritto un contratto di subappalto per escavazioni e smaltimento terra;
ii) di non avere ottenuto il pagamento integrale del prezzo pattuito;
iii) di avere ottenuto una statuizione di condanna con il decreto ingiuntivo, n. 377/2022, pronunciato dal Giudice di pace di La Spezia (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 1 ricorrente); iv) di avere tentato due pignoramenti mobiliari presso terzi conclusisi con esito negativo, stante le dichiarazioni di incapienza di due diversi istituti di credito (cfr. atto di pignoramento e dichiarazione negativa – docc. 3-4-5-6 ricorrente); v) di avere ricevuto alcuni acconti ma non il pagamento integrale delle somme dovute (cfr. ultimo precetto – doc. 1 ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per la resistente
[...]
P. IV ), e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia. Controparte_1 P.IVA_1
Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' , dell Controparte_3 Controparte_4
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_5
All'udienza del 10/09/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (salvo non opporsi ad una richiesta di rinvio), mentre la procuratrice speciale della società ricorrente rappresentava la situazione economia della società, domandando un rinvio dell'udienza per produrre il contratto di affitto di azienda e per tentare di soddisfare il credito della ricorrente in via stragiudiziale previo ottenimento di un anticipo del canone di affitto di azienda;
e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 30/07/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 10/09/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 30/07/2025. Inoltre, alla prima udienza partecipava personalmente, senza costituzione a mezzo di difensore, la procuratrice nominata procuratrice speciale, dal 25/11/2021, con il potere (anche) di Parte_2 rappresentare la società di fronte a tutte le autorità giudiziarie ordinarie di ogni ordine e grado (cfr. visura aggiornata – Registro imprese).
2. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE.
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L'art. 37 comma 2 CCII così recita: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso […] di uno o più creditori […]”. In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall., La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011). La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al
“creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022). Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022). Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo pattuito con il contratto di subappalto per escavazioni e smaltimento terra intercorso tra le parti in causa dimostrato dal decreto ingiuntivo n. 377/2022, pronunciato dal Giudice di pace di La Spezia (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 1 ricorrente), non contestato dalla procuratrice speciale della ll'udienza fissata ex art. 41 CCII. Controparte_1
Pertanto, il credito trova riscontro nel decreto ingiuntivo ottenuto e non oggetto di opposizione dinanzi al competente Giudice di pace e comunque non contestato all'udienza di discussione tenutasi nel presente giudizio: si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire all'imprenditore individuale ricorrente la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
3. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI.
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PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA.
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Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Villafranca in Lunigiana. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D. Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività. Invero, risulta “attiva” (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese). La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente;
demolizioni e sterri;
[…]” (cfr. visura storica resistente), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. La società resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di non apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Inoltre, la resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI - 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della
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dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Invero, all'esito dell'istruttoria, si è riscontrato il mancato deposito dell'ultimo bilancio di esercizio, relativo al triennio di interesse dalla data di ricorso introduttivo del presente giudizio (25/07/2025), posto che non è stato depositato il bilancio chiuso al 31/12/2024 (essendo scaduto in data 30/05/2025 il termine ordinario per la pubblicazione del bilancio di esercizio secondo il termine ordinario). Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. RICAVI LORDI. In ogni caso, dall'ultimo bilancio depositato presso la CC (cfr. bilancio d'esercizio al 31/12/2023
– Registro imprese), si rileva, che l'ammontare dei ricavi lordi annui è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2023 in € 440.866,00 (parametro risultante dal conto economico voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni), con conseguente superamento della soglia di € 200.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 D. Lgs. 14/2019, costituito dai ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021
- principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo consolidata giurisprudenza, per l'individuazione dei "ricavi lordi", considerati quali ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett.
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A". Dunque, il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione richiamata restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare) (Sez. I, Sent., 26-08-2021, n. 23484 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Si rammenta che i requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie volte ad individuare l'impresa minore. Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della
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medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra CP_6
Commissioni tributarie (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Dunque, lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7390 del 2017, in motivazione;
Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23993 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di condizione di procedibilità nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Orbene, nella fattispecie in esame, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) il mancato pagamento delle residue somme al ricorrente per € 2.500,00 circa (cfr. ultimo precetto – doc. 1 ricorrente); ii) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale-previdenziale) per € 136.592,40, di cui € 70.726,25 oggetto di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da Controparte_4
aggiornata in data 04/08/2025);
[...]
iii) l'esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 56.881,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770 e redditi, riferite agli anni di imposta 2022/2023/2024, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da in data Controparte_3
09/09/2025); iv) l'ammontare di debiti iscritti a bilancio per € 1.494.258,00 (cfr. bilancio chiuso al 31/12/2023); v) la chiusura dell'esercizio al 31/12/2023 con una perdita di € (54.449) e quello precedente con una perdita di € (102.347); vi) un attivo circolante (voce C attivo circolante, attivo patrimoniale, bilancio chiuso al 31/12/2023) di importo di € 1.423.960,00 costituito solo per € 734,00 da liquidità immediata (essendo € 1.075.191,00 derivanti da crediti verso terzi, ed € 348.035,00 da rimanenze, dati
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entrambi in aumento rispetto a quelli del bilancio precedente); vii) le immobilizzazioni materiali e finanziarie per complessivi € 18.900,00 circa (cfr. bilancio chiuso al 31/12/2023); viii) il bilancio di esercizio al 31/12/2023 chiuso con un patrimonio netto negativo di € (52.504); ix) in data 15/07/2024 la società ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda per un canone pattuito di € 20.000,00 annuo, che rappresenta quindi l'unico ricavo della stessa società; x) l'esito negativo di due pignoramenti mobiliari presso terzi conclusisi, stante le dichiarazioni di incapienza di due diversi istituti di credito (cfr. atto di pignoramento e dichiarazione negativa – docc. 3-4-5-6 ricorrente); xi) la pendenza di altra procedura esecutiva mobiliare di crediti presso terzi, come si ricava dalla dichiarazione negativa resa da RR NC S.p.A. (cfr. dichiarazione negativa – doc. 4 ricorrente). Dunque, tutte le suindicate circostanze dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. La resistente, poi, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza. In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. La sommatoria dei crediti della parte ricorrente, oltre all'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 65.866,14 al netto delle intraprese procedure di rateizzazione e di definizione agevolata (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione Controparte_4
datato 04/08/2025), nonché i crediti non ancora cartellizzati vantati da
[...] CP_4 per € 56.881,00 (dichiarazione scritta resa da in data
[...] Controparte_3
09/09/2025), comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 84-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. IV ), con sede in Villafranca in Lunigiana via Controparte_1 P.IVA_1
Petrarca n. 12, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
; CP_2
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. iscritto all'Albo dei dottori Persona_1 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché iscritto all'Albo dei soggetti
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incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 14/01/2026 alle ore 12:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b)
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ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Alessandro Pellegri Giudice Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 12/09/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 84-1/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. IV ), con sede in Villafranca in Lunigiana via Petrarca Controparte_1 P.IVA_1
n. 12, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore . Controparte_2
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 10/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25/07/2025, , in qualità di subappaltatore Parte_1
– vantando un credito di € 4.570,00 (oltre interessi e spese di procedura), in forza del decreto ingiuntivo
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n. 377/2022, pronunciato dal Giudice di pace di La Spezia (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 1 ricorrente), con il quale era stato accertato il mancato pagamento del prezzo di subappalto per escavazioni e smaltimento terra – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di (P. IV ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Villafranca in Lunigiana via Petrarca n. 12, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore , potendosi desumere lo stato di insolvenza dal mancato Controparte_2 pagamento del dovuto e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare terzi. Chiariva, a fondamento della domanda, i) di avere sottoscritto un contratto di subappalto per escavazioni e smaltimento terra;
ii) di non avere ottenuto il pagamento integrale del prezzo pattuito;
iii) di avere ottenuto una statuizione di condanna con il decreto ingiuntivo, n. 377/2022, pronunciato dal Giudice di pace di La Spezia (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 1 ricorrente); iv) di avere tentato due pignoramenti mobiliari presso terzi conclusisi con esito negativo, stante le dichiarazioni di incapienza di due diversi istituti di credito (cfr. atto di pignoramento e dichiarazione negativa – docc. 3-4-5-6 ricorrente); v) di avere ricevuto alcuni acconti ma non il pagamento integrale delle somme dovute (cfr. ultimo precetto – doc. 1 ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per la resistente
[...]
P. IV ), e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia. Controparte_1 P.IVA_1
Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' , dell Controparte_3 Controparte_4
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_5
All'udienza del 10/09/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (salvo non opporsi ad una richiesta di rinvio), mentre la procuratrice speciale della società ricorrente rappresentava la situazione economia della società, domandando un rinvio dell'udienza per produrre il contratto di affitto di azienda e per tentare di soddisfare il credito della ricorrente in via stragiudiziale previo ottenimento di un anticipo del canone di affitto di azienda;
e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 30/07/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 10/09/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 30/07/2025. Inoltre, alla prima udienza partecipava personalmente, senza costituzione a mezzo di difensore, la procuratrice nominata procuratrice speciale, dal 25/11/2021, con il potere (anche) di Parte_2 rappresentare la società di fronte a tutte le autorità giudiziarie ordinarie di ogni ordine e grado (cfr. visura aggiornata – Registro imprese).
2. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE.
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L'art. 37 comma 2 CCII così recita: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso […] di uno o più creditori […]”. In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall., La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011). La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al
“creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022). Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022). Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo pattuito con il contratto di subappalto per escavazioni e smaltimento terra intercorso tra le parti in causa dimostrato dal decreto ingiuntivo n. 377/2022, pronunciato dal Giudice di pace di La Spezia (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 1 ricorrente), non contestato dalla procuratrice speciale della ll'udienza fissata ex art. 41 CCII. Controparte_1
Pertanto, il credito trova riscontro nel decreto ingiuntivo ottenuto e non oggetto di opposizione dinanzi al competente Giudice di pace e comunque non contestato all'udienza di discussione tenutasi nel presente giudizio: si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire all'imprenditore individuale ricorrente la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
3. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI.
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PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA.
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Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Villafranca in Lunigiana. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D. Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività. Invero, risulta “attiva” (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese). La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente;
demolizioni e sterri;
[…]” (cfr. visura storica resistente), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. La società resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di non apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Inoltre, la resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI - 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della
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dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Invero, all'esito dell'istruttoria, si è riscontrato il mancato deposito dell'ultimo bilancio di esercizio, relativo al triennio di interesse dalla data di ricorso introduttivo del presente giudizio (25/07/2025), posto che non è stato depositato il bilancio chiuso al 31/12/2024 (essendo scaduto in data 30/05/2025 il termine ordinario per la pubblicazione del bilancio di esercizio secondo il termine ordinario). Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. RICAVI LORDI. In ogni caso, dall'ultimo bilancio depositato presso la CC (cfr. bilancio d'esercizio al 31/12/2023
– Registro imprese), si rileva, che l'ammontare dei ricavi lordi annui è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2023 in € 440.866,00 (parametro risultante dal conto economico voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni), con conseguente superamento della soglia di € 200.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 D. Lgs. 14/2019, costituito dai ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021
- principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo consolidata giurisprudenza, per l'individuazione dei "ricavi lordi", considerati quali ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett.
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A". Dunque, il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione richiamata restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare) (Sez. I, Sent., 26-08-2021, n. 23484 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Si rammenta che i requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie volte ad individuare l'impresa minore. Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della
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medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra CP_6
Commissioni tributarie (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Dunque, lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7390 del 2017, in motivazione;
Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23993 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di condizione di procedibilità nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Orbene, nella fattispecie in esame, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) il mancato pagamento delle residue somme al ricorrente per € 2.500,00 circa (cfr. ultimo precetto – doc. 1 ricorrente); ii) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale-previdenziale) per € 136.592,40, di cui € 70.726,25 oggetto di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da Controparte_4
aggiornata in data 04/08/2025);
[...]
iii) l'esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 56.881,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770 e redditi, riferite agli anni di imposta 2022/2023/2024, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da in data Controparte_3
09/09/2025); iv) l'ammontare di debiti iscritti a bilancio per € 1.494.258,00 (cfr. bilancio chiuso al 31/12/2023); v) la chiusura dell'esercizio al 31/12/2023 con una perdita di € (54.449) e quello precedente con una perdita di € (102.347); vi) un attivo circolante (voce C attivo circolante, attivo patrimoniale, bilancio chiuso al 31/12/2023) di importo di € 1.423.960,00 costituito solo per € 734,00 da liquidità immediata (essendo € 1.075.191,00 derivanti da crediti verso terzi, ed € 348.035,00 da rimanenze, dati
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entrambi in aumento rispetto a quelli del bilancio precedente); vii) le immobilizzazioni materiali e finanziarie per complessivi € 18.900,00 circa (cfr. bilancio chiuso al 31/12/2023); viii) il bilancio di esercizio al 31/12/2023 chiuso con un patrimonio netto negativo di € (52.504); ix) in data 15/07/2024 la società ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda per un canone pattuito di € 20.000,00 annuo, che rappresenta quindi l'unico ricavo della stessa società; x) l'esito negativo di due pignoramenti mobiliari presso terzi conclusisi, stante le dichiarazioni di incapienza di due diversi istituti di credito (cfr. atto di pignoramento e dichiarazione negativa – docc. 3-4-5-6 ricorrente); xi) la pendenza di altra procedura esecutiva mobiliare di crediti presso terzi, come si ricava dalla dichiarazione negativa resa da RR NC S.p.A. (cfr. dichiarazione negativa – doc. 4 ricorrente). Dunque, tutte le suindicate circostanze dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. La resistente, poi, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza. In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. La sommatoria dei crediti della parte ricorrente, oltre all'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 65.866,14 al netto delle intraprese procedure di rateizzazione e di definizione agevolata (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione Controparte_4
datato 04/08/2025), nonché i crediti non ancora cartellizzati vantati da
[...] CP_4 per € 56.881,00 (dichiarazione scritta resa da in data
[...] Controparte_3
09/09/2025), comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 84-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. IV ), con sede in Villafranca in Lunigiana via Controparte_1 P.IVA_1
Petrarca n. 12, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
; CP_2
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. iscritto all'Albo dei dottori Persona_1 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché iscritto all'Albo dei soggetti
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incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 14/01/2026 alle ore 12:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b)
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ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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