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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1117/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE IA, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5206/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6484/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0235754 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 5), la
Società_1 srl in liquidazione, in persona del rappresentante legale p.t., impugnava l'avviso di accertamento catastale atto n. 2024NA0235754 – nuova determinazione di classamento e rendita
Luogo_1catastale notificato in data 08.07.2024, relativo all'immobile sito nel comune di ) alla Indirizzo_1
sez. urb., avente destinazione d'uso civile abitazione.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che quanto attestato dal professionista nella relazione di consulenza sulla base della quale si fondava il ricorso incentrato nella contestazione del classamento riconosciuto dall'ufficio non era stato dimostrato, difettando le allegazioni grafiche e fotografiche.
Nella sentenza impugnata, inoltre si concludeva in questi temini: “Inoltre dalle visure storiche emerge che, antecedentemente al DOCFA, il classamento degli immobili di cui all'atto impugnato era già A7 con la conseguenza che allo stato l'Ufficio ha semplicemente operato una rideterminazione secondo l'originaria classificazione”.
Proponeva appello il contribuente fondato sui seguenti motivi:
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138, atteso che il classamento catastale era fondato sul solo presupposto che le unità immobiliari già in passato erano state classificate in A7 “senza alcuna valutazione analitica delle modifiche avvenute a seguito del frazionamento”;
- omessa valutazione della documentazione tecnica depositata, non essendo stato considerato in sentenza che come desumibile dalla CILA non erano stati eseguiti interventi strutturali, né tantomeno si era tenuto conto dei rilievi della perizia tecnica dell'arch. Nominativo_1 da cui emergeva che le unità immobiliari risultavano: “- prive dei minimi rapporti aeroilluminanti;
- sprovviste di vista e con affaccio su spazio interno;
- carenti di dimensionamento minimo degli ambienti (es. camera da letto sub 21); - classabili al più in A/2, come inizialmente dichiarato con DOCFA”; - giurisprudenza di legittimità contraria all'automatismo nel classamento, fondato soltanto su precedente classamento e senza tener conto che l'assenza di un giardino pertinenziale e di accesso autonomo, unitamente al rilievo del difetto di pregio architettonico e di salubrità e confort interno escludevano la sussunzione nella categoria A/7;
- violazione del principio di affidamento del contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Territorio, depositando atto di controdeduzioni.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente merita accoglimento l'eccezione di parte appellata che ha rilevato l'inammissibilità di alcuni motivi di impugnazione con riferimento alle contestazioni riguardanti il punto 1 e 4 dell'appello ed in particolare: “violazione dell'art. 3, comma 58, L. 662/1996, che impone all'Ufficio di motivare l'accertamento con riferimento agli "elementi rilevanti ai fini della determinazione della rendita"; “accertamento impugnato giunto senza contraddittorio preventivo e in violazione dell'istruttoria minima imposta dagli artt. 1 e 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)”.
Ed invero tali doglianze non risultano formulate con il ricorso introduttivo, e quindi trattandosi di
“nuove eccezioni” vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546 del 1992. Va respinto inoltre il motivo di appello fondato sul rilievo che il rigetto della classificazione proposta con la DOCFA si fondava soltanto sul presupposto che l'immobile già in passato era stato classificato
A/7 senza che quindi l'ufficio avesse provveduto ad una valutazione analitica delle modifiche intervenute a seguito del frazionamento.
Invero come si legge nello stesso avviso di accertamento non corrisponde al vero che l'Ufficio abbia operato in via automatica una nuova riclassificazione sulla base della classe già in passato attribuita all'immobile ed infatti come si legge nel medesimo avviso;
“il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata, risulta coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni)”. Pertanto il nuovo classamento è il frutto di un esame comparativo con le unità immobiliari che presentano analoghe caratteristiche ed ubicate nel medesimo fabbricato. In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani – secondo un orientamento costante della Cassazione - la motivazione dell'atto, in conformità all'art. 3, comma 58, della l. n. 662 del 1996, non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari;
in questa seconda ipotesi l'atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione (cfr. Cass. n. 25037/2017). Infine, deve essere disatteso anche il motivo di impugnazione che censura la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe tenuto conto della documentazione depositata, in particolare della Cila dalla quale si desume che non sarebbero stati effettuati “interventi edilizi strutturali”. Ma la deduzione conforta la tesi già propugnata nella sentenza impugnata.
Ed invero se lo stesso contribuente insiste sul difetto di interventi edilizi strutturali come attestato nella CILA, allora non si comprende sulla base di quali modifiche occorrerebbe discostarsi dall'originario classamento attribuito alla unità immobiliare in esame (peraltro già confermato a seguito di sentenza passata in giudicato).
Sembra pertanto che alla luce delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari oggetto del contendere ed in considerazione peraltro della comparazione con altre unità immobiliari presenti nella zona e non essendo intervenute modifiche strutturali – per come invocato dallo stesso contribuente – debba essere confermata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto appropriato il classamento peraltro storico della uiu sub 11 (classamento attribuito fin dal 12/01/2004), con assegnazione da parte dell'Ufficio della categoria A/7, in quanto categoria catastale che già apparteneva alle unità prima della variazione Docfa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 1100,00 oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE IA, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5206/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6484/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0235754 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 5), la
Società_1 srl in liquidazione, in persona del rappresentante legale p.t., impugnava l'avviso di accertamento catastale atto n. 2024NA0235754 – nuova determinazione di classamento e rendita
Luogo_1catastale notificato in data 08.07.2024, relativo all'immobile sito nel comune di ) alla Indirizzo_1
sez. urb., avente destinazione d'uso civile abitazione.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che quanto attestato dal professionista nella relazione di consulenza sulla base della quale si fondava il ricorso incentrato nella contestazione del classamento riconosciuto dall'ufficio non era stato dimostrato, difettando le allegazioni grafiche e fotografiche.
Nella sentenza impugnata, inoltre si concludeva in questi temini: “Inoltre dalle visure storiche emerge che, antecedentemente al DOCFA, il classamento degli immobili di cui all'atto impugnato era già A7 con la conseguenza che allo stato l'Ufficio ha semplicemente operato una rideterminazione secondo l'originaria classificazione”.
Proponeva appello il contribuente fondato sui seguenti motivi:
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138, atteso che il classamento catastale era fondato sul solo presupposto che le unità immobiliari già in passato erano state classificate in A7 “senza alcuna valutazione analitica delle modifiche avvenute a seguito del frazionamento”;
- omessa valutazione della documentazione tecnica depositata, non essendo stato considerato in sentenza che come desumibile dalla CILA non erano stati eseguiti interventi strutturali, né tantomeno si era tenuto conto dei rilievi della perizia tecnica dell'arch. Nominativo_1 da cui emergeva che le unità immobiliari risultavano: “- prive dei minimi rapporti aeroilluminanti;
- sprovviste di vista e con affaccio su spazio interno;
- carenti di dimensionamento minimo degli ambienti (es. camera da letto sub 21); - classabili al più in A/2, come inizialmente dichiarato con DOCFA”; - giurisprudenza di legittimità contraria all'automatismo nel classamento, fondato soltanto su precedente classamento e senza tener conto che l'assenza di un giardino pertinenziale e di accesso autonomo, unitamente al rilievo del difetto di pregio architettonico e di salubrità e confort interno escludevano la sussunzione nella categoria A/7;
- violazione del principio di affidamento del contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Territorio, depositando atto di controdeduzioni.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente merita accoglimento l'eccezione di parte appellata che ha rilevato l'inammissibilità di alcuni motivi di impugnazione con riferimento alle contestazioni riguardanti il punto 1 e 4 dell'appello ed in particolare: “violazione dell'art. 3, comma 58, L. 662/1996, che impone all'Ufficio di motivare l'accertamento con riferimento agli "elementi rilevanti ai fini della determinazione della rendita"; “accertamento impugnato giunto senza contraddittorio preventivo e in violazione dell'istruttoria minima imposta dagli artt. 1 e 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)”.
Ed invero tali doglianze non risultano formulate con il ricorso introduttivo, e quindi trattandosi di
“nuove eccezioni” vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546 del 1992. Va respinto inoltre il motivo di appello fondato sul rilievo che il rigetto della classificazione proposta con la DOCFA si fondava soltanto sul presupposto che l'immobile già in passato era stato classificato
A/7 senza che quindi l'ufficio avesse provveduto ad una valutazione analitica delle modifiche intervenute a seguito del frazionamento.
Invero come si legge nello stesso avviso di accertamento non corrisponde al vero che l'Ufficio abbia operato in via automatica una nuova riclassificazione sulla base della classe già in passato attribuita all'immobile ed infatti come si legge nel medesimo avviso;
“il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata, risulta coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni)”. Pertanto il nuovo classamento è il frutto di un esame comparativo con le unità immobiliari che presentano analoghe caratteristiche ed ubicate nel medesimo fabbricato. In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani – secondo un orientamento costante della Cassazione - la motivazione dell'atto, in conformità all'art. 3, comma 58, della l. n. 662 del 1996, non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari;
in questa seconda ipotesi l'atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione (cfr. Cass. n. 25037/2017). Infine, deve essere disatteso anche il motivo di impugnazione che censura la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe tenuto conto della documentazione depositata, in particolare della Cila dalla quale si desume che non sarebbero stati effettuati “interventi edilizi strutturali”. Ma la deduzione conforta la tesi già propugnata nella sentenza impugnata.
Ed invero se lo stesso contribuente insiste sul difetto di interventi edilizi strutturali come attestato nella CILA, allora non si comprende sulla base di quali modifiche occorrerebbe discostarsi dall'originario classamento attribuito alla unità immobiliare in esame (peraltro già confermato a seguito di sentenza passata in giudicato).
Sembra pertanto che alla luce delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari oggetto del contendere ed in considerazione peraltro della comparazione con altre unità immobiliari presenti nella zona e non essendo intervenute modifiche strutturali – per come invocato dallo stesso contribuente – debba essere confermata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto appropriato il classamento peraltro storico della uiu sub 11 (classamento attribuito fin dal 12/01/2004), con assegnazione da parte dell'Ufficio della categoria A/7, in quanto categoria catastale che già apparteneva alle unità prima della variazione Docfa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 1100,00 oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca