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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3057 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con ricorso ex art. 281-decies iscritto in data 10.10.2024, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Biagio Trapani, Parte_1 che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Edoardo Strazzullo, Controparte_1 che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Oggetto: Responsabilità medica
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.05.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da note in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 ricorreva in giudizio contro in Parte_1 Controparte_1 ragione di presunta responsabilità professionale per perdita di chance relativo ad un ritardo diagnostico di 3 mesi in ragione della mancata biopsia effettuata in occasione della visita ginecologica di luglio 2017; alla ricorrente veniva diagnosticata neoplasia nella cavità uterina solo ad ottobre 2017, poco prima di intervento demolitivo. Stante
l'evoluzione negativa della neoplasia che affliggeva la ricorrente, a seguito di atp medico-legale r.g. 743-22, i CTU Dott. e Dr. Persona_1 Persona_2 stabilivano una perdita di chance del 20%; in base a ciò, la ricorrente chiedeva in questa sede un risarcimento di oltre € 200.000,00 sulla base della quantificazione esperita per mezzo delle tabelle milanesi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nelle more del processo e della prima udienza, la resistente, comunque costituitasi ed avendo contestato tutto l'avverso dedotto, trovava una soluzione conciliativa con la ricorrente, sostanziatasi nella transazione tra le parti avvenuta in data 12-13/03/2025 ed attestata all'udienza del 08.05.25, provocando il verificarsi della cessata materia del contendere. Ritenuta la causa già matura per la decisione, la stessa veniva riservata a sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è un istituto di creazione giurisprudenziale che, diversamente dall'ordinamento amministrativo e tributario in cui è espressamente prevista, non trova nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. Secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n.
2 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n.
17312).
Orbene, nel caso specifico, con la transazione stragiudiziale intervenuta tra le parti di cui
è stato dato ampiamente atto, cessa di fatto la materia dell'intero contendere;
parte resistente ha depositato non solo lo scambio dell'accordo transattivo, ma anche la sua esecuzione senza che parte ricorrente nulla deducesse in merito. Dal punto di vista delle spese, deve farsi riferimento al principio della cd. “soccombenza virtuale”: “La soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. La soccombenza è
"virtuale" perché, di fatto, il giudizio si è concluso senza vinti né vincitori. Secondo la giurisprudenza la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte. Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese processuali domandate in seguito all'estinzione del giudizio deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso.
Insomma: sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, il giudice deve stabilire chi avrebbe vinto la causa se il processo fosse andato avanti anziché estinguersi per la cessata materia del contendere.” (Cass. 3225/22) Si ricordi che proprio la
Cassazione, con l'ordinanza n. 8034/2020, ha stabilito che il Giudice, in caso di intervenuta transazione tra le parti, deve pronunziarsi sulla cessata materia del contendere ed unicamente sulla soccombenza virtuale, tralasciando ogni altra questione.
Nondimeno, alla luce del fatto che nell'accordo è prevista la totale ed integrale compensazione delle spese e competenze di lite, questo Giudicante ritiene di non dover intervenire nel merito degli accordi delle parti, limitandosi dunque ad applicare il principio di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Dott. Rosario Molino, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
3 1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 12 giugno 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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