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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 8202/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Scafati (SA) al Corso Nazionale n. 95 presso lo studio dell'avv.to Aniello Matrone, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela
Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2023 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata assunta con contratto a tempo determinato con decorrenza dalla data del 02.03.2022 presso la Training & Job Cooperativa a.r.l. e comunicazione Unilav del 25.02.2022; - di aver svolto dal momento dell'assunzione mansioni di collaboratore scolastico con qualifica professionale di operaio part-time, inquadrata nel II livello del CCNL Scuole Private Aninsei-
Assoscuola, svolgendo attività di riassetto e pulizia delle aule dei laboratori e degli spazi comuni;
- di aver regolarmente svolto la propria attività lavorativa presso la sede della cooperativa sita in
Ottaviano (NA) alla via Pentelete snc per 6 ore settimanali, nella giornata di venerdì con orario di lavoro dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
- di essere stata per tutto il periodo dello svolgimento delle attività lavorative sottoposta alla subordinazione del datore di lavoro essendo tenuta a rispettare orari e giorni di lavoro stabiliti nonché a giustificare assenze ed eventuali ritardi;
- di aver ricevuto per il periodo dedotto regolare emissione di buste paga e pagamenti mensili a mezzo bonifico;
- che non sono stati accreditati i contributi previdenziali per il periodo id lavoro dal 02.03.2022 al
31.10.2022 prestato presso la Training & Job Coop. a r.l. .
Alla luce di tali circostanze di fatto ha chiesto che fosse riconosciuto il rapporto di lavoro dal 02.03.2022 al 31.10.2022 alle dipendenze della Training & Job Coop e per l'effetto il condannarsi l'INPS all'accredito dei contributi previdenziali per il periodo contestato, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Parte resistente, stante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro al termine dell'attività ispettiva espletata nonché la carenza di allegazioni a riprova della sua sussistenza, il tutto con vittoria di spese.
Espletata l'istruttoria orale, all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e per tale ragione deve essere accolto.
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e per l'effetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a vedersi accreditati i contributi previdenziali omessi per il disconoscimento del rapporto stesso. Norma di riferimento è l'articolo 2094 c.c. ove il legislatore ha ritenuto opportuno vincolare la definizione di prestatore di lavoro subordinato alla sussistenza del requisito della eterodeterminazione della sua attività, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, incardinato in un sistema gerarchico che organizzi i rapporti tra i soggetti coinvolti.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità è possibile individuare gli elementi caratterizzanti la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato sulla base della sussistenza di alcune circostanze. La Suprema Corte si è in tal senso espressa affermando “Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/09/2019,
n.24154; in senso analogo ex multis cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Alla luce dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità citata nonché di quanto previsto dal legislatore all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale in esame grava sul lavoratore che agisce per il riconoscimento del diritto. Alla luce della circostanza di fatto del disconoscimento del rapporto di lavoro in conseguenza degli accertamenti ispettivi posti in essere dall'ente costituito non è possibile per questo giudice ritenere sufficiente per l'assolvimento di tale onere probatorio la mera allegazione degli atti di parte con la quale le stesse si sono vincolate per l'espletamento dell'attività lavorativa. Per le ragioni sopra esposte è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale, le cui dichiarazione sono in tal sede valutate.
All'udienza del 04.12.2024 parte resistente è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale ammessa. Per tale ragione sono stati escussi i testi di parte ricorrente alla successiva udienza del 15.01.2025.
In tale sede il teste ha dichiarato di essere dipendete della Training & Job dal Testimone_1
marzo 2022 come addetta alla gestione della piattaforma ministeriale SIDI. Ha precisato di lavorare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal settembre 2024 ma di aver lavorato precedentemente a tale data solo i pomeriggi dal mercoledì al venerdì. Ha esposto, dopo un'accurata descrizione delle disposizioni dei locali dell'immobile dove l'attività della cooperativa, la composizione del dei dipendenti degli uffici amministrativi. Per quanto di interesse alla prova del rapporto di lavoro contestato ha dichiarato che: “Conosco la ricorrente per motivi di lavoro perché ha lavorato per la mia datrice di lavoro, con mansioni di collaboratore scolastico, occupandosi della pulizia delle aule. Lei che io ricordi ha lavorato dal marzo 2022 al luglio 2022. Non so perché poi non abbia più lavorato. Oltre a lei lavoravano come collaboratrici scolastiche anche la sig.ra il mercoledì pomeriggio. La ricorrente lavorava il venerdì pomeriggio Testimone_2
insieme alla sig.ra . Loro lavoravano dalle 14.00 alle 20.00. Io non mi sono mai Parte_2 occupata della gestione dell'orario dei collaboratori scolastici. Oggi ci sono quattro collaboratori scolastici che si occupano delle pulizie che fanno 8 ore a settimana ciascuno su due giorni ciascuno, ma coprono tutti i giorni della settimana perché non tutti i giorni sono presenti in due.
Non so dire rispetto all'inizio perché io andavo solo due giorni a settimana. Io ero presente quando avvenne l'accesso ispettivo dell'INPS nel settembre 2022 e venni sentita in quel contesto. Conosco i sig.ri , , e oltre a , e che erano Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Per_1 Per_2 anche loro collaboratori scolastici”.
Alla medesima udienza è stato escusso il teste dipendente della Testimone_9
cooperativa come impiegato amministrativo, che con riferimento alle medesime circostanze a prova ha dichiarato: “Attualmente lavorano come collaboratori scolastici i sig.ri , Persona_3 Per_4
, , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
. Posso dire che noi abbiamo delle enormi difficoltà a reperire collaboratori scolastici
[...] stabili. Fino all'anno scorso invece avevamo turni di sei ore settimanali e venivano una volta a settimana ciascuno di loro, quindi ne erano di più. Quelli che ho nominato poco fa sono tutti stati assunti con il nuovo anno scolastico. Conosco la ricorrente perché ha lavorato presso l'istituto con mansione di collaboratore scolastico per due anni, se non erro, ovvero dal marzo 2022 ad ottobre 2022 e poi da febbraio/marzo 2023 fino a settembre 2023. Lavorava una volta a settimana di pomeriggio, ma non ricordo il giorno preciso. Veniva accompagnata dai parenti perché non guidava e quindi pur essendo il suo giorno il venerdì a volte cambiava con il lunedì. Nel settembre
2022 vi fu l'accesso ispettivo dell'INPS e venni sentito anche io. Non feci il nome della ricorrente perché la domanda che mi venne posta fu generica rispetto ai collaboratori scolastici della scuola ed io iniziai a dire dei nomi e poi mi venne detto che andava bene così, avendone io detti alcuni.
Chiesi anche se fossero certi che bastassero e loro mi dissero di si”.
Quanto esposto da entrambi i testi escussi risulta essere coerente con la ricostruzione di fatto presentata da parte ricorrente. Non risultano inoltre elementi di discordia dirimenti con quanto allegato da parte resistente nell'atto di costituzione. In tal sede l'ente ha estratto dichiarazioni dei verbali di ispezioni a riprova dei motivi a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro.
Invero dalla lettura integrali dei verbali allegati alla memoria difensiva di stessa parte resistente la dichiarazione integrale resa dal sig. non contrasta con quanto Parte_3 riferito dai testi in sede di istruttoria probatoria ove esponeva che: “In questo inizio di anno abbiamo come bidelle le 3 signore presenti stamane: , e non ricordo il nome Per_10 Per_11 della terza. c'erano anche l'anno scorso. Oltre loro l'anno scorso in qualità Controparte_2
di collaboratori scolastici abbiamo avuto , , Persona_12 Persona_13 Per_14 [...]
, ed altri di cui non ricordo i nomi”. Persona_15 Persona_16
La concordanza e completezza delle dichiarazioni rese, non contestate in vero dai verbali allegati da parte resistente, consente di ritenere raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro part-time orizzontale a tempo indeterminato (cfr. Unilav allegato al ricorso). La ricostruzione riferisce un quadro organizzativo frammentario di rapporti di lavoro part-time organizzati su giorni ed orari differenti ma che non perdono, per tale ragione, le connotazioni proprie del lavoro subordinato.
Per i motivi qui esposti, il ricorso deve essere accolto con condanna dell'ente all'accreditamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 02.03.2022 al 31.10.2022, risolte ed assorbite tutte le eventuali eccezioni di parte resistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - in accoglimento del ricorso, dichiara sussistente il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la cooperativa Training & Job Coop a r.l. per Parte_1 tutto il periodo dal 02.03.2022 al 31.10.2022 e per l'effetto condanna l'I.N.P.S. all'accreditamento dei contributi previdenziali in favore di maturati nel medesimo periodo;
Parte_1
- condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 in € 4.638,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, con attribuzione;
Si comunichi,
Aversa, 20.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 8202/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Scafati (SA) al Corso Nazionale n. 95 presso lo studio dell'avv.to Aniello Matrone, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela
Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2023 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata assunta con contratto a tempo determinato con decorrenza dalla data del 02.03.2022 presso la Training & Job Cooperativa a.r.l. e comunicazione Unilav del 25.02.2022; - di aver svolto dal momento dell'assunzione mansioni di collaboratore scolastico con qualifica professionale di operaio part-time, inquadrata nel II livello del CCNL Scuole Private Aninsei-
Assoscuola, svolgendo attività di riassetto e pulizia delle aule dei laboratori e degli spazi comuni;
- di aver regolarmente svolto la propria attività lavorativa presso la sede della cooperativa sita in
Ottaviano (NA) alla via Pentelete snc per 6 ore settimanali, nella giornata di venerdì con orario di lavoro dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
- di essere stata per tutto il periodo dello svolgimento delle attività lavorative sottoposta alla subordinazione del datore di lavoro essendo tenuta a rispettare orari e giorni di lavoro stabiliti nonché a giustificare assenze ed eventuali ritardi;
- di aver ricevuto per il periodo dedotto regolare emissione di buste paga e pagamenti mensili a mezzo bonifico;
- che non sono stati accreditati i contributi previdenziali per il periodo id lavoro dal 02.03.2022 al
31.10.2022 prestato presso la Training & Job Coop. a r.l. .
Alla luce di tali circostanze di fatto ha chiesto che fosse riconosciuto il rapporto di lavoro dal 02.03.2022 al 31.10.2022 alle dipendenze della Training & Job Coop e per l'effetto il condannarsi l'INPS all'accredito dei contributi previdenziali per il periodo contestato, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Parte resistente, stante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro al termine dell'attività ispettiva espletata nonché la carenza di allegazioni a riprova della sua sussistenza, il tutto con vittoria di spese.
Espletata l'istruttoria orale, all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e per tale ragione deve essere accolto.
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e per l'effetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a vedersi accreditati i contributi previdenziali omessi per il disconoscimento del rapporto stesso. Norma di riferimento è l'articolo 2094 c.c. ove il legislatore ha ritenuto opportuno vincolare la definizione di prestatore di lavoro subordinato alla sussistenza del requisito della eterodeterminazione della sua attività, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, incardinato in un sistema gerarchico che organizzi i rapporti tra i soggetti coinvolti.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità è possibile individuare gli elementi caratterizzanti la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato sulla base della sussistenza di alcune circostanze. La Suprema Corte si è in tal senso espressa affermando “Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/09/2019,
n.24154; in senso analogo ex multis cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Alla luce dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità citata nonché di quanto previsto dal legislatore all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale in esame grava sul lavoratore che agisce per il riconoscimento del diritto. Alla luce della circostanza di fatto del disconoscimento del rapporto di lavoro in conseguenza degli accertamenti ispettivi posti in essere dall'ente costituito non è possibile per questo giudice ritenere sufficiente per l'assolvimento di tale onere probatorio la mera allegazione degli atti di parte con la quale le stesse si sono vincolate per l'espletamento dell'attività lavorativa. Per le ragioni sopra esposte è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale, le cui dichiarazione sono in tal sede valutate.
All'udienza del 04.12.2024 parte resistente è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale ammessa. Per tale ragione sono stati escussi i testi di parte ricorrente alla successiva udienza del 15.01.2025.
In tale sede il teste ha dichiarato di essere dipendete della Training & Job dal Testimone_1
marzo 2022 come addetta alla gestione della piattaforma ministeriale SIDI. Ha precisato di lavorare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal settembre 2024 ma di aver lavorato precedentemente a tale data solo i pomeriggi dal mercoledì al venerdì. Ha esposto, dopo un'accurata descrizione delle disposizioni dei locali dell'immobile dove l'attività della cooperativa, la composizione del dei dipendenti degli uffici amministrativi. Per quanto di interesse alla prova del rapporto di lavoro contestato ha dichiarato che: “Conosco la ricorrente per motivi di lavoro perché ha lavorato per la mia datrice di lavoro, con mansioni di collaboratore scolastico, occupandosi della pulizia delle aule. Lei che io ricordi ha lavorato dal marzo 2022 al luglio 2022. Non so perché poi non abbia più lavorato. Oltre a lei lavoravano come collaboratrici scolastiche anche la sig.ra il mercoledì pomeriggio. La ricorrente lavorava il venerdì pomeriggio Testimone_2
insieme alla sig.ra . Loro lavoravano dalle 14.00 alle 20.00. Io non mi sono mai Parte_2 occupata della gestione dell'orario dei collaboratori scolastici. Oggi ci sono quattro collaboratori scolastici che si occupano delle pulizie che fanno 8 ore a settimana ciascuno su due giorni ciascuno, ma coprono tutti i giorni della settimana perché non tutti i giorni sono presenti in due.
Non so dire rispetto all'inizio perché io andavo solo due giorni a settimana. Io ero presente quando avvenne l'accesso ispettivo dell'INPS nel settembre 2022 e venni sentita in quel contesto. Conosco i sig.ri , , e oltre a , e che erano Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Per_1 Per_2 anche loro collaboratori scolastici”.
Alla medesima udienza è stato escusso il teste dipendente della Testimone_9
cooperativa come impiegato amministrativo, che con riferimento alle medesime circostanze a prova ha dichiarato: “Attualmente lavorano come collaboratori scolastici i sig.ri , Persona_3 Per_4
, , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
. Posso dire che noi abbiamo delle enormi difficoltà a reperire collaboratori scolastici
[...] stabili. Fino all'anno scorso invece avevamo turni di sei ore settimanali e venivano una volta a settimana ciascuno di loro, quindi ne erano di più. Quelli che ho nominato poco fa sono tutti stati assunti con il nuovo anno scolastico. Conosco la ricorrente perché ha lavorato presso l'istituto con mansione di collaboratore scolastico per due anni, se non erro, ovvero dal marzo 2022 ad ottobre 2022 e poi da febbraio/marzo 2023 fino a settembre 2023. Lavorava una volta a settimana di pomeriggio, ma non ricordo il giorno preciso. Veniva accompagnata dai parenti perché non guidava e quindi pur essendo il suo giorno il venerdì a volte cambiava con il lunedì. Nel settembre
2022 vi fu l'accesso ispettivo dell'INPS e venni sentito anche io. Non feci il nome della ricorrente perché la domanda che mi venne posta fu generica rispetto ai collaboratori scolastici della scuola ed io iniziai a dire dei nomi e poi mi venne detto che andava bene così, avendone io detti alcuni.
Chiesi anche se fossero certi che bastassero e loro mi dissero di si”.
Quanto esposto da entrambi i testi escussi risulta essere coerente con la ricostruzione di fatto presentata da parte ricorrente. Non risultano inoltre elementi di discordia dirimenti con quanto allegato da parte resistente nell'atto di costituzione. In tal sede l'ente ha estratto dichiarazioni dei verbali di ispezioni a riprova dei motivi a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro.
Invero dalla lettura integrali dei verbali allegati alla memoria difensiva di stessa parte resistente la dichiarazione integrale resa dal sig. non contrasta con quanto Parte_3 riferito dai testi in sede di istruttoria probatoria ove esponeva che: “In questo inizio di anno abbiamo come bidelle le 3 signore presenti stamane: , e non ricordo il nome Per_10 Per_11 della terza. c'erano anche l'anno scorso. Oltre loro l'anno scorso in qualità Controparte_2
di collaboratori scolastici abbiamo avuto , , Persona_12 Persona_13 Per_14 [...]
, ed altri di cui non ricordo i nomi”. Persona_15 Persona_16
La concordanza e completezza delle dichiarazioni rese, non contestate in vero dai verbali allegati da parte resistente, consente di ritenere raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro part-time orizzontale a tempo indeterminato (cfr. Unilav allegato al ricorso). La ricostruzione riferisce un quadro organizzativo frammentario di rapporti di lavoro part-time organizzati su giorni ed orari differenti ma che non perdono, per tale ragione, le connotazioni proprie del lavoro subordinato.
Per i motivi qui esposti, il ricorso deve essere accolto con condanna dell'ente all'accreditamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 02.03.2022 al 31.10.2022, risolte ed assorbite tutte le eventuali eccezioni di parte resistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - in accoglimento del ricorso, dichiara sussistente il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la cooperativa Training & Job Coop a r.l. per Parte_1 tutto il periodo dal 02.03.2022 al 31.10.2022 e per l'effetto condanna l'I.N.P.S. all'accreditamento dei contributi previdenziali in favore di maturati nel medesimo periodo;
Parte_1
- condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 in € 4.638,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, con attribuzione;
Si comunichi,
Aversa, 20.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo