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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/10/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1584/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FERRARELLI Parte_1 C.F._1 ANTONIO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. FERRARELLI ANTONIO ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) rappresento e difeso dall'avv. FABRICI FABRIZIA e dall'avv. RUDI CP_2 FLOREANI elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 38 UDINE presso lo studio dell'avv. FABRICI FABRIZIA
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. ZITIELLO Controparte_3 P.IVA_1 UC e dall'avv. MOCCI FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIALE MARCONI 30 PORDENONE presso lo studio dell'avv. MUZ RICCARDO
CONVENUTO/I
(C..F ) rappresentata e difesa dall'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO CP_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA 5 MILANO presso lo studio dell'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , e CP_2 Controparte_3 CP_1
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti
[...] in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di aver sottoscritto con in Controparte_1 qualità di subagente di e promotore finanziario di CP_2
prodotto assicurativo/finanziario, con Controparte_3
pagina 1 di 10 conseguente versamento dell'importo pattuito tramite assegno intestato a CP_3
Ha dedotto tuttavia di essere venuta a conoscenza nell'anno 2018 del coinvolgimento di nel procedimento penale per i reati Controparte_1 di truffa e abusivismo finanziario e di avere conseguentemente appreso l'inesistenza di una polizza in essere in favore della stessa attrice.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile, a vario titolo esplicati, a carico di tutti i convenuti per l'illecito riscontrato con conseguente fondatezza della domanda formulata.
Si sono costituiti in giudizio contestando la propria CP_2 responsabilità per mancato coinvolgimento della propria agenzia ai fatti di causa e in ogni caso per concorso di colpa della danneggiata. Hanno altresì chiesto in via preliminare la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevati in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio altresì evidenziando, Controparte_3 a vario titolo, l'estraneità ai fatti di causa del proprio operato nonché il concorso di colpa della danneggiata e, in punto di regresso interno, chiedendo la condanna di per i fatti Controparte_1 dedotti.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività CP_4 della polizza.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
Sul piano dell'an, deve, innanzitutto, ritenersi formata la prova del fatto illecito e della sua diretta ascrivibilità all'odierno convenuto, ai sensi del combinato disposto degli Controparte_1 artt. 2043 c.c. e 185 c.p.
pagina 2 di 10 Si rammenta, innanzitutto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
In tale ambito il giudice “è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (C. 1593/2017) fino a ritenere, ovviamente, pienamente utilizzabile nel giudizio civile, anche le statuizioni della pronuncia penale conclusiva dell'iter accusatorio.
In conseguenza di quanto sopra dedotto, sotto il profilo oggettivo, deve ritenersi formata la prova del fatto storico allegato, alla luce della stessa dichiarazione confessoria resa da nel Controparte_1 corso del procedimento penale dallo stesso subito per truffa e abusivismo finanziario.
Dalla suddetta dichiarazione, infatti, è emerso che l'odierno convenuto, nella sua duplice veste di promotore finanziario di e di subagente della società convenuta, promotrice di CP_3 prodotti assicurativi a fronte della sottoscrizione CP_3 di moduli di adesione a polizze assicurative e/o prodotti finanziari riconducibii, nella intestazione, ad e/o ad CP_3 CP_3
, ha incassato somme da numerosi clienti, senza riversarle
[...] all'agenzia o all'intermediario e, conseguentemente, senza che venissero realmente acquisiti i prodotti finanziari/assicurativi promessi.
Tale dichiarazione, per quel che concerne il caso di specie, trova pieno riscontro nella stessa sentenza penale emessa a carico dell'odierno convenuto, ove è espresamente riportata tra i soggetti accertati come aggirati dal professionista convenuto anche Pt_1
, per l'importo oggi azionato.
[...]
Infine tali elementi trovano ulteriore conferma nella ulteriore documentazione prodotta da parte attrice, attestante la sottoscrizione, in data 15 Luglio 2009 e in data 30 Novembre 2016, di moduli intestati a e recante la dicitura, Controparte_5 nel corpo dell'atto, di Allianz Bank Financial Advisors per l'acquisto del prodotto assicurativo/finanziario “ e Controparte_6 per l'acquisto di fondi “VITARIV. 77574401, dell'importo pagina 3 di 10 rispettivamente di euro 18.000,00 e 10.000,00, presentati e sottoscritti dallo stesso quale “soggetto incaricato Controparte_1 del collocamento” nonché del versamento dei medesimi importi a mezzo di assegno circolare intestato ad Controparte_3
Inoltre costituisce circostanza rimasta incontestata che tali importi non siano stati effettivamente incassati dalle agenzie assicurative convenute e che, in realtà, tra le parti non sussista alcun valido rapporto assicurativo intercorso in forza dell'attività di promozione perpetrata dall'odierno convenuto.
Tutti questi elementi esterni, oltre che concatenati a livello di immediatezza cronologica in perfetta coerenza temporale con le allegazioni dell'odierno attore e con il periodo temporale in cui si sarebbe perpetrata, alla luce delle dichiarazioni confessorie in atti, l'attività truffaldina, appaiono pienamente conformi alla descrizione del fatto e degli eventi che si sono succeduti, compiuta dalla stessa odierna attrice nel presente giudizio, di talché devono ritenersi dotati dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza idonei a consentire, attraverso l'inferenza presuntiva, di ritenere provata l'ascrivibilità del fatto illecito allo stesso odierno convenuto.
Nella prova per presunzioni, infatti, ai sensi dell'art 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità' (C. 154/2006).
Sul versante soggettivo, la presenza dell'elemento psicologico si ricava agevolmente dall'analisi degli elementi salienti dell'occorso, risultando accertato come abbia deliberatamente Controparte_1 avviato tale procedura nei confronti di una pluralità di clienti storici e quindi nella convinzione di aggirarli facendo leva sulle proprie qualifiche lavorative.
Sul piano dell'an, deve pertanto ritenersi formata la prova della sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità ex art 2043 c.c. dell'autore materiale del reato de quo.
La ricostruzione del fatto storico sopra effettuata e comprovata, consente altresì di ritenere meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice anche nei confronti di quale sub-agente Controparte_2 assicurativa di e di ai sensi e CP_3 Controparte_3 per gli effetti di cui all'art 2049 c.c. e sue ulteriori specificazioni.
pagina 4 di 10 Si rammenta, infatti, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, "nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto" (Cass., Sez. 3, Sent. n. 18860 del 24.9.2015; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sent. n. 1741 del 25.1.2011, precedenti qui richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Ciò posto, tenuto conto che nel caso di specie nel Controparte_1 momento della proposta di investimento nel prodotto finanziario/assicurativo da questi fatta all'attrice, era pacificamente agente della sub agenzia, è difficile non scorgere il "rapporto di occasionalità necessaria" tra il fatto (illecito) del promotore e le incombenze affidategli, non potendosi porre seriamente in dubbio né che il comportamento tenuto dall'agente, fonte di danno per parte attrice, rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidate al dalla società CP_1 preponente (cfr. Cass. n. 1741/2011 cit.), né che le incombenze affidate all'agente abbiano (se non reso possibile, quantomeno) agevolato la commissione dell'illecito posto in essere dal promotore finanziario (cfr. Cass. n. 18860/2015 cit.).
In questo contesto, oltretutto, l'ipotesi che il preposto si sia indebitamente appropriato per finalità personali delle somme consegnategli dal cliente, nella prassi operativa risultante dal quadro probatorio, non può certo considerarsi uno sviluppo illecito imprevedibile per tanto più se si considera che i Controparte_2 prodotti oggetto di causa sono stati proposti dallo stesso convenuto proprio in qualità di sub agente della società stessa e quindi sfruttando le prassi e modalità operative tipiche dell'attività lavorativa prestata da alle dipendenze di Controparte_1 CP_2
[...]
Ed invero, con precipuo riferimento alla fattispecie della responsabilità indiretta della compagnia sub-assicuratrice, per fatto illecito del sub-agente, la Suprema Corte ha ulteriormente statuito che occorre "che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, pagina 5 di 10 nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub- agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa" (Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n. 23973).
Nel caso in esame, sulla scorta del principio richiamato, si configura la responsabilità di perché, pur non Controparte_2 risultando sia stato conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo o avesse mantenuto un diretto potere di controllo del suo operato, è emersa la prova, in forza della documentazione prodotta da parte attrice (si vedano, tra gli altri, gli assegni intestati ad e la circostanza, CP_3 incontestata, della stipula di altre polizze già regolarmente sottoscritte dal cliente/investitore nonché l'uso dei moduli con intestazione , dell'apparenza di un rapporto diretto CP_3 tra subagente e compagnia al fine del collocamento dei prodotti assicurativi. Si ribadisce che quel che conta ai fini della configurazione della responsabilità indiretta del primo preponente, secondo la pronuncia richiamata, qui condivisa e applicata, è anche solo "l'apparenza" di un rapporto diretto con il subagente. Si ritiene non esservi alcun dubbio dell'esistenza di tale apparenza, in forza del contesto descritto dal complesso dei documenti depositati (compresi gli atti penali) e dall'esistenza anche di una serie di rapporti regolarmente intrattenuti con parte attrice., tenuto conto che quest'ultima risultava già intestataria, insieme al padre, di altre quote del fondo nel quale, oltretutto, lo Controparte_6 stesso veniva indicato come promotore finanziario. In Controparte_1 altri termini, è stato dimostrato che avrebbe potuto Parte_2 fare ragionevole affidamento sulla possibilità di ottenere direttamente da i prodotti finanziari di Controparte_1 CP_3
[...]
A nulla rileva, in questo contesto, il fatto che il prodotto concretamente sottoscritto da parte attrice sia risultato in realtà un prodotto finanziario piuttosto che assicurativo giacché, l'appartenenza di al gruppo , cui fa parte Controparte_2 CP_3 anche il ramo assicurativo unitamente ai moduli sopra CP_3 indicati, costituiscono elementi sufficienti a ritenere ingenerata l'apparenza di un rapporto anche con l'istituto assicurativo in questione.
In definitiva, nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo pagina 6 di 10 agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo fantasma impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare, anche in questo caso, unicamente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto.
Parimenti è da riteneresi priva di pregio l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata da fondata sul presupposto CP_2 dell'alterità della società stessa rispetto a quella esistente al momento dell'incasso del primo assegno ad opera di parte convenuta.
Sul punto occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prova dell'esistenza di un contratto verbale di cessione di azienda può essere fondata oltre che su elementi diretti concernenti l'accordo stesso intervenuto tra le parti anche sulla scorta di elementi indiretti, aventi il carattere di presunzione legale (ex art 2728 c.c.) e/o semplice (ex art 2729c.c.).
Tra tali elementi è da considerarsi dotato dei necessari requisiti di gravità precisione e concordanza circa l'esistenza di una vicenda traslativa di tal genere la circostanza della continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del nuovo soggetto con il medesimo compendio di beni strumentali all'interno dei medesimi locali (C. 22327/2022).
Nel caso di specie costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che la nuova società abbia mantenuto il medesimo organico della precedente gestione, continuando a svolgere la medesima attività all'interno della medesima struttura aziendale di talché è pacifica la successione dell'odierno convenuto anche nei rapporto sostanziali discendenti dalla precedente gestione
Parimenti, per come sopra premesso, è da ritenersi sussistente la responsabilità solidale di fondata sulla Controparte_3 previsione dell'art. 31, co. 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, in applicazione del principio generale di cui all'art 2049 c.c., pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate dallo stesso intermediario al promotore finanziario.
Anche in tal caso, invero, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la responsabilità dell'istituto finanziario, in base pagina 7 di 10 al nesso di occasionalità necessario, sussiste allorquando la condotta lesiva è agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente (C. 11241/2025).
Tale rapporto, pertanto, va inteso nel senso che "l' incombenza disimpegnata" dal promotore finanziario "deve avere determinato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito. Ne consegue che la responsabilità della società di intermediazione deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l'attività sia in sé riconducibile all'incarico affidato" (così Trib. Lagonegro 14 marzo 2016, n. 115, cit.).
Quanto alla fattispecie in esame, è pacifico il fatto che per tutto il periodo in considerazione ricopri anche il ruolo Controparte_1 di promotore finanziario di e che, per effetto di Controparte_3 tale ruolo, abbia ingenerato la serietà e la bontà della proposta contrattuale, utilizzando nei moduli messi a disposizione l'indicazione di Allianz Bank Financial Advisors in qualità di destinatario del pagamento effettuato e facendo specificamente sottoscrivere all'odierna attrice un prodotto finanziario.
Infine è da ritenersi insussistente qualsivoglia profilo colposo astrattamente riconducibile all'odierna attrice.
Si rammenta infatti che a tal fine è necessario che il comportamento tenuto dal risparmiatore presenti specifici elementi di anomalia da cui si ricavi una consapevole agevolazione della condotta illecita del promotore, o almeno, una consapevole acquiescenza rispetto alla condotta de qua (sul punto, cfr. Cass. n. 1741/2011 cit.; nonché, Cass., Sez. 1, Sent. n. 4037 dell'1.3.2016 e Cass., Sez. 3, Sent. n. 18383 del 26.7.2017, pronunce anche queste richiamate nella presente sede pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.); circostanze queste che nel caso di specie risultano del tutto assenti (sul piano della deduzione, prima ancora che su quello della prova).
Nel caso di specie nessun addebito di colpa può essere mosso a parte attrice, che, nel corso di rapporti intercorsi con il subagente/promotore, a fronte anche di altri prodotti assicurativi sottoscritti, ha eseguito i pagamenti mediante consegna di assegni circolari non trasferibili intestati ad (cioè a uno CP_3 dei soggetti abilitati per conto dei quali operava . Controparte_1
Non meritevole di accoglimento, in questo contesto, si appalesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti in causa.
pagina 8 di 10 Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art 2935 c.c. "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere" essendo il decorso del termine collegato proprio alla mera possibilità di far valere il diritto.
Conseguentemente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale termine non decorre dalla semplice verificazione dell'evento lesivo bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa dell'autore dell'illecito (C. 29140/2024) posto che ciò che impedisce che inizi a decorrere la prescrizione sono l'oggettiva impercepibilità e riconoscibilità all'esterno del danno e cioè l'oggettiva sua esteriorizzazione.
Nel caso di specie, tale esteriorizzazione è avvenuta solo nel 2018, a seguito degli avvenimenti giudiziari e mediatici che hanno coinvolto il sig. atteso che, oltretutto, non è Controparte_1 stata fornita allegazione e prova che l'asserito investimento avrebbe prodotto un reddito in favore della danneggiata già in epoca antecedente.
Passando, poi, alla quantificazione del danno risarcibile, ad avviso del giudicante esso va limitato all'importo consegnato da parte attrice all'agente (vale a dire, Euro 28.000,00).
Con riferimento, poi, alle posizioni delle parti convenute ai fini del regresso tra condebitori solidali, deve essere dichiarata la responsabilità integrale del sig. nei confronti di parte CP_1 attrice (trattandosi del soggetto che ha commesso in prima persona l'illecito di cui sono chiamati a rispondere per responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. le società convenute), con conseguente diritto di ad essere manlevata per intero dal Controparte_3 sig. per la somma che la stessa è chiamata a corrispondere CP_1 all'attrice per effetto della presente pronuncia.
Parimenti meritevole di accoglimento la domanda di manleva formulata da nei confronti di giacché, conformemente Controparte_2 CP_4 alla polizza prodotta dalla stessa compagnia assicuratrice, il prodotto asseritamente venduto da pur costituendo un Controparte_1 prodotto finanziario, risulta essere stato venduto dall'odierno convenuto anche e soprattutto in qualità e nell'esercizio delle attività professionali di agente di assicurazione per le ragioni sopra esplicate.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
pagina 9 di 10
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accertata la responsabilità solidale, ex art 2055 c.c. e per i diversi titoli indicati in narrativa, di Controparte_1 CP_2
, per i danni cagionati a
[...] Controparte_3 Parte_1 condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio in favore di della somma di euro Parte_1 28.000,00, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi dalla data dell'esborso fino al soddisfo b) condanna al pagamento delle somme di cui al capo Controparte_1 a) addebitate a Controparte_3
c) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 6.600,00, tenuto conto delle maggiorazioni di cui all'art 4 co. 2 DM 55/2014 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi d) dichiara tenuta al pagamento delle somme di cui ai Controparte_4 capi a) e c) addebitate a ai sensi dell'art 1917 c.c. Controparte_2 e in forza di polizza per la responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza e) spese compensate nei rapporti tra e Controparte_2 CP_4
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1584/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FERRARELLI Parte_1 C.F._1 ANTONIO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. FERRARELLI ANTONIO ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) rappresento e difeso dall'avv. FABRICI FABRIZIA e dall'avv. RUDI CP_2 FLOREANI elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 38 UDINE presso lo studio dell'avv. FABRICI FABRIZIA
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. ZITIELLO Controparte_3 P.IVA_1 UC e dall'avv. MOCCI FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIALE MARCONI 30 PORDENONE presso lo studio dell'avv. MUZ RICCARDO
CONVENUTO/I
(C..F ) rappresentata e difesa dall'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO CP_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA 5 MILANO presso lo studio dell'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , e CP_2 Controparte_3 CP_1
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti
[...] in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di aver sottoscritto con in Controparte_1 qualità di subagente di e promotore finanziario di CP_2
prodotto assicurativo/finanziario, con Controparte_3
pagina 1 di 10 conseguente versamento dell'importo pattuito tramite assegno intestato a CP_3
Ha dedotto tuttavia di essere venuta a conoscenza nell'anno 2018 del coinvolgimento di nel procedimento penale per i reati Controparte_1 di truffa e abusivismo finanziario e di avere conseguentemente appreso l'inesistenza di una polizza in essere in favore della stessa attrice.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile, a vario titolo esplicati, a carico di tutti i convenuti per l'illecito riscontrato con conseguente fondatezza della domanda formulata.
Si sono costituiti in giudizio contestando la propria CP_2 responsabilità per mancato coinvolgimento della propria agenzia ai fatti di causa e in ogni caso per concorso di colpa della danneggiata. Hanno altresì chiesto in via preliminare la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevati in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio altresì evidenziando, Controparte_3 a vario titolo, l'estraneità ai fatti di causa del proprio operato nonché il concorso di colpa della danneggiata e, in punto di regresso interno, chiedendo la condanna di per i fatti Controparte_1 dedotti.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività CP_4 della polizza.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
Sul piano dell'an, deve, innanzitutto, ritenersi formata la prova del fatto illecito e della sua diretta ascrivibilità all'odierno convenuto, ai sensi del combinato disposto degli Controparte_1 artt. 2043 c.c. e 185 c.p.
pagina 2 di 10 Si rammenta, innanzitutto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
In tale ambito il giudice “è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (C. 1593/2017) fino a ritenere, ovviamente, pienamente utilizzabile nel giudizio civile, anche le statuizioni della pronuncia penale conclusiva dell'iter accusatorio.
In conseguenza di quanto sopra dedotto, sotto il profilo oggettivo, deve ritenersi formata la prova del fatto storico allegato, alla luce della stessa dichiarazione confessoria resa da nel Controparte_1 corso del procedimento penale dallo stesso subito per truffa e abusivismo finanziario.
Dalla suddetta dichiarazione, infatti, è emerso che l'odierno convenuto, nella sua duplice veste di promotore finanziario di e di subagente della società convenuta, promotrice di CP_3 prodotti assicurativi a fronte della sottoscrizione CP_3 di moduli di adesione a polizze assicurative e/o prodotti finanziari riconducibii, nella intestazione, ad e/o ad CP_3 CP_3
, ha incassato somme da numerosi clienti, senza riversarle
[...] all'agenzia o all'intermediario e, conseguentemente, senza che venissero realmente acquisiti i prodotti finanziari/assicurativi promessi.
Tale dichiarazione, per quel che concerne il caso di specie, trova pieno riscontro nella stessa sentenza penale emessa a carico dell'odierno convenuto, ove è espresamente riportata tra i soggetti accertati come aggirati dal professionista convenuto anche Pt_1
, per l'importo oggi azionato.
[...]
Infine tali elementi trovano ulteriore conferma nella ulteriore documentazione prodotta da parte attrice, attestante la sottoscrizione, in data 15 Luglio 2009 e in data 30 Novembre 2016, di moduli intestati a e recante la dicitura, Controparte_5 nel corpo dell'atto, di Allianz Bank Financial Advisors per l'acquisto del prodotto assicurativo/finanziario “ e Controparte_6 per l'acquisto di fondi “VITARIV. 77574401, dell'importo pagina 3 di 10 rispettivamente di euro 18.000,00 e 10.000,00, presentati e sottoscritti dallo stesso quale “soggetto incaricato Controparte_1 del collocamento” nonché del versamento dei medesimi importi a mezzo di assegno circolare intestato ad Controparte_3
Inoltre costituisce circostanza rimasta incontestata che tali importi non siano stati effettivamente incassati dalle agenzie assicurative convenute e che, in realtà, tra le parti non sussista alcun valido rapporto assicurativo intercorso in forza dell'attività di promozione perpetrata dall'odierno convenuto.
Tutti questi elementi esterni, oltre che concatenati a livello di immediatezza cronologica in perfetta coerenza temporale con le allegazioni dell'odierno attore e con il periodo temporale in cui si sarebbe perpetrata, alla luce delle dichiarazioni confessorie in atti, l'attività truffaldina, appaiono pienamente conformi alla descrizione del fatto e degli eventi che si sono succeduti, compiuta dalla stessa odierna attrice nel presente giudizio, di talché devono ritenersi dotati dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza idonei a consentire, attraverso l'inferenza presuntiva, di ritenere provata l'ascrivibilità del fatto illecito allo stesso odierno convenuto.
Nella prova per presunzioni, infatti, ai sensi dell'art 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità' (C. 154/2006).
Sul versante soggettivo, la presenza dell'elemento psicologico si ricava agevolmente dall'analisi degli elementi salienti dell'occorso, risultando accertato come abbia deliberatamente Controparte_1 avviato tale procedura nei confronti di una pluralità di clienti storici e quindi nella convinzione di aggirarli facendo leva sulle proprie qualifiche lavorative.
Sul piano dell'an, deve pertanto ritenersi formata la prova della sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità ex art 2043 c.c. dell'autore materiale del reato de quo.
La ricostruzione del fatto storico sopra effettuata e comprovata, consente altresì di ritenere meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice anche nei confronti di quale sub-agente Controparte_2 assicurativa di e di ai sensi e CP_3 Controparte_3 per gli effetti di cui all'art 2049 c.c. e sue ulteriori specificazioni.
pagina 4 di 10 Si rammenta, infatti, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, "nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto" (Cass., Sez. 3, Sent. n. 18860 del 24.9.2015; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sent. n. 1741 del 25.1.2011, precedenti qui richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Ciò posto, tenuto conto che nel caso di specie nel Controparte_1 momento della proposta di investimento nel prodotto finanziario/assicurativo da questi fatta all'attrice, era pacificamente agente della sub agenzia, è difficile non scorgere il "rapporto di occasionalità necessaria" tra il fatto (illecito) del promotore e le incombenze affidategli, non potendosi porre seriamente in dubbio né che il comportamento tenuto dall'agente, fonte di danno per parte attrice, rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidate al dalla società CP_1 preponente (cfr. Cass. n. 1741/2011 cit.), né che le incombenze affidate all'agente abbiano (se non reso possibile, quantomeno) agevolato la commissione dell'illecito posto in essere dal promotore finanziario (cfr. Cass. n. 18860/2015 cit.).
In questo contesto, oltretutto, l'ipotesi che il preposto si sia indebitamente appropriato per finalità personali delle somme consegnategli dal cliente, nella prassi operativa risultante dal quadro probatorio, non può certo considerarsi uno sviluppo illecito imprevedibile per tanto più se si considera che i Controparte_2 prodotti oggetto di causa sono stati proposti dallo stesso convenuto proprio in qualità di sub agente della società stessa e quindi sfruttando le prassi e modalità operative tipiche dell'attività lavorativa prestata da alle dipendenze di Controparte_1 CP_2
[...]
Ed invero, con precipuo riferimento alla fattispecie della responsabilità indiretta della compagnia sub-assicuratrice, per fatto illecito del sub-agente, la Suprema Corte ha ulteriormente statuito che occorre "che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, pagina 5 di 10 nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub- agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa" (Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n. 23973).
Nel caso in esame, sulla scorta del principio richiamato, si configura la responsabilità di perché, pur non Controparte_2 risultando sia stato conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo o avesse mantenuto un diretto potere di controllo del suo operato, è emersa la prova, in forza della documentazione prodotta da parte attrice (si vedano, tra gli altri, gli assegni intestati ad e la circostanza, CP_3 incontestata, della stipula di altre polizze già regolarmente sottoscritte dal cliente/investitore nonché l'uso dei moduli con intestazione , dell'apparenza di un rapporto diretto CP_3 tra subagente e compagnia al fine del collocamento dei prodotti assicurativi. Si ribadisce che quel che conta ai fini della configurazione della responsabilità indiretta del primo preponente, secondo la pronuncia richiamata, qui condivisa e applicata, è anche solo "l'apparenza" di un rapporto diretto con il subagente. Si ritiene non esservi alcun dubbio dell'esistenza di tale apparenza, in forza del contesto descritto dal complesso dei documenti depositati (compresi gli atti penali) e dall'esistenza anche di una serie di rapporti regolarmente intrattenuti con parte attrice., tenuto conto che quest'ultima risultava già intestataria, insieme al padre, di altre quote del fondo nel quale, oltretutto, lo Controparte_6 stesso veniva indicato come promotore finanziario. In Controparte_1 altri termini, è stato dimostrato che avrebbe potuto Parte_2 fare ragionevole affidamento sulla possibilità di ottenere direttamente da i prodotti finanziari di Controparte_1 CP_3
[...]
A nulla rileva, in questo contesto, il fatto che il prodotto concretamente sottoscritto da parte attrice sia risultato in realtà un prodotto finanziario piuttosto che assicurativo giacché, l'appartenenza di al gruppo , cui fa parte Controparte_2 CP_3 anche il ramo assicurativo unitamente ai moduli sopra CP_3 indicati, costituiscono elementi sufficienti a ritenere ingenerata l'apparenza di un rapporto anche con l'istituto assicurativo in questione.
In definitiva, nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo pagina 6 di 10 agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo fantasma impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare, anche in questo caso, unicamente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto.
Parimenti è da riteneresi priva di pregio l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata da fondata sul presupposto CP_2 dell'alterità della società stessa rispetto a quella esistente al momento dell'incasso del primo assegno ad opera di parte convenuta.
Sul punto occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prova dell'esistenza di un contratto verbale di cessione di azienda può essere fondata oltre che su elementi diretti concernenti l'accordo stesso intervenuto tra le parti anche sulla scorta di elementi indiretti, aventi il carattere di presunzione legale (ex art 2728 c.c.) e/o semplice (ex art 2729c.c.).
Tra tali elementi è da considerarsi dotato dei necessari requisiti di gravità precisione e concordanza circa l'esistenza di una vicenda traslativa di tal genere la circostanza della continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del nuovo soggetto con il medesimo compendio di beni strumentali all'interno dei medesimi locali (C. 22327/2022).
Nel caso di specie costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che la nuova società abbia mantenuto il medesimo organico della precedente gestione, continuando a svolgere la medesima attività all'interno della medesima struttura aziendale di talché è pacifica la successione dell'odierno convenuto anche nei rapporto sostanziali discendenti dalla precedente gestione
Parimenti, per come sopra premesso, è da ritenersi sussistente la responsabilità solidale di fondata sulla Controparte_3 previsione dell'art. 31, co. 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, in applicazione del principio generale di cui all'art 2049 c.c., pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate dallo stesso intermediario al promotore finanziario.
Anche in tal caso, invero, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la responsabilità dell'istituto finanziario, in base pagina 7 di 10 al nesso di occasionalità necessario, sussiste allorquando la condotta lesiva è agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente (C. 11241/2025).
Tale rapporto, pertanto, va inteso nel senso che "l' incombenza disimpegnata" dal promotore finanziario "deve avere determinato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito. Ne consegue che la responsabilità della società di intermediazione deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l'attività sia in sé riconducibile all'incarico affidato" (così Trib. Lagonegro 14 marzo 2016, n. 115, cit.).
Quanto alla fattispecie in esame, è pacifico il fatto che per tutto il periodo in considerazione ricopri anche il ruolo Controparte_1 di promotore finanziario di e che, per effetto di Controparte_3 tale ruolo, abbia ingenerato la serietà e la bontà della proposta contrattuale, utilizzando nei moduli messi a disposizione l'indicazione di Allianz Bank Financial Advisors in qualità di destinatario del pagamento effettuato e facendo specificamente sottoscrivere all'odierna attrice un prodotto finanziario.
Infine è da ritenersi insussistente qualsivoglia profilo colposo astrattamente riconducibile all'odierna attrice.
Si rammenta infatti che a tal fine è necessario che il comportamento tenuto dal risparmiatore presenti specifici elementi di anomalia da cui si ricavi una consapevole agevolazione della condotta illecita del promotore, o almeno, una consapevole acquiescenza rispetto alla condotta de qua (sul punto, cfr. Cass. n. 1741/2011 cit.; nonché, Cass., Sez. 1, Sent. n. 4037 dell'1.3.2016 e Cass., Sez. 3, Sent. n. 18383 del 26.7.2017, pronunce anche queste richiamate nella presente sede pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.); circostanze queste che nel caso di specie risultano del tutto assenti (sul piano della deduzione, prima ancora che su quello della prova).
Nel caso di specie nessun addebito di colpa può essere mosso a parte attrice, che, nel corso di rapporti intercorsi con il subagente/promotore, a fronte anche di altri prodotti assicurativi sottoscritti, ha eseguito i pagamenti mediante consegna di assegni circolari non trasferibili intestati ad (cioè a uno CP_3 dei soggetti abilitati per conto dei quali operava . Controparte_1
Non meritevole di accoglimento, in questo contesto, si appalesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti in causa.
pagina 8 di 10 Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art 2935 c.c. "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere" essendo il decorso del termine collegato proprio alla mera possibilità di far valere il diritto.
Conseguentemente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale termine non decorre dalla semplice verificazione dell'evento lesivo bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa dell'autore dell'illecito (C. 29140/2024) posto che ciò che impedisce che inizi a decorrere la prescrizione sono l'oggettiva impercepibilità e riconoscibilità all'esterno del danno e cioè l'oggettiva sua esteriorizzazione.
Nel caso di specie, tale esteriorizzazione è avvenuta solo nel 2018, a seguito degli avvenimenti giudiziari e mediatici che hanno coinvolto il sig. atteso che, oltretutto, non è Controparte_1 stata fornita allegazione e prova che l'asserito investimento avrebbe prodotto un reddito in favore della danneggiata già in epoca antecedente.
Passando, poi, alla quantificazione del danno risarcibile, ad avviso del giudicante esso va limitato all'importo consegnato da parte attrice all'agente (vale a dire, Euro 28.000,00).
Con riferimento, poi, alle posizioni delle parti convenute ai fini del regresso tra condebitori solidali, deve essere dichiarata la responsabilità integrale del sig. nei confronti di parte CP_1 attrice (trattandosi del soggetto che ha commesso in prima persona l'illecito di cui sono chiamati a rispondere per responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. le società convenute), con conseguente diritto di ad essere manlevata per intero dal Controparte_3 sig. per la somma che la stessa è chiamata a corrispondere CP_1 all'attrice per effetto della presente pronuncia.
Parimenti meritevole di accoglimento la domanda di manleva formulata da nei confronti di giacché, conformemente Controparte_2 CP_4 alla polizza prodotta dalla stessa compagnia assicuratrice, il prodotto asseritamente venduto da pur costituendo un Controparte_1 prodotto finanziario, risulta essere stato venduto dall'odierno convenuto anche e soprattutto in qualità e nell'esercizio delle attività professionali di agente di assicurazione per le ragioni sopra esplicate.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
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p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accertata la responsabilità solidale, ex art 2055 c.c. e per i diversi titoli indicati in narrativa, di Controparte_1 CP_2
, per i danni cagionati a
[...] Controparte_3 Parte_1 condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio in favore di della somma di euro Parte_1 28.000,00, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi dalla data dell'esborso fino al soddisfo b) condanna al pagamento delle somme di cui al capo Controparte_1 a) addebitate a Controparte_3
c) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 6.600,00, tenuto conto delle maggiorazioni di cui all'art 4 co. 2 DM 55/2014 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi d) dichiara tenuta al pagamento delle somme di cui ai Controparte_4 capi a) e c) addebitate a ai sensi dell'art 1917 c.c. Controparte_2 e in forza di polizza per la responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza e) spese compensate nei rapporti tra e Controparte_2 CP_4
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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