Articolo 62 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 61Articolo 63
Versione
15 marzo 1974
Art. 62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2761 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi all'attuazione del provvedimento concernente lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, nonche' al trasferimento agli stessi capitoli degli stanziamenti previsti nel suddetto stato di previsione della spesa per compensi speciali ed altre competenze accessorie la cui attribuzione resta esclusa dal citato provvedimento.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974