Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8022/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17 novembre 2022 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
MASSEROLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( ), assistita e difesa dall'Avv. Gianluca MADONNA, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE
Per la minore ) la curatrice speciale Avv. Ilaria Persona_1 C.F._3
CAVALIERE nominata in data 17 aprile 2024
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per , e : congiuntamente, come da come da foglio Parte_1 CP_1 Persona_1
di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente da tutte le parti in data 18 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
16 febbraio 2019.
Dalla loro unione è nata (2 agosto 2018), minorenne. Persona_1
Con ricorso regolarmente depositato, il signor a domandato la pronuncia della separazione Pt_1
personale dalla moglie, l'affido super - esclusivo della figlia minore con conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, di incaricare i Servizi Sociali di prendere in carico la posizione della minore,
con regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti della figlia in forma Per_1
protetta, di disporre che tutte le spese straordinarie nell'interesse di siano a carico di entrambi Per_1
i genitori nella misura del 50%, oltre che la riscossione integrale dell'assegno unico universale e dell'indennità di accompagnamento percepita da da parte del sig. stesso. Per_1 Pt_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 13 gennaio 2023 si è costituita in giudizio la SI
la quale si è associata alla richiesta di separazione dei coniugi, chiedendo l'addebito della stessa CP_1
al sig. domandando inoltre un contributo mensile per il proprio mantenimento pari a € 200 Pt_1
mensili, l'affido super - esclusivo della figlia minore a sé, con trasferimento della propria residenza in San Zenone al Landro (MI) ed un contributo per il mantenimento della figlia minore posto a carico del padre pari a € 400 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 19 gennaio 2023, il Presidente delegato ha interrogato liberamente le parti, le quali hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle condizioni della separazione,
chiedendone il recepimento solo a chiusura della fase presidenziale. Il Presidente delegato ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza adottata fuori udienza il giorno stesso ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità all'accordo raggiunto dalle parti,
disponendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, con conseguente assegnazione a lei della casa coniugale, disciplinando il diritto di visita del padre alla figlia e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un contributo mensile per il mantenimento della minore pari a € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Presidente delegato ha inoltre preso atto dell'impegno dei coniugi a gestire congiuntamente l'indennità di invalidità della minore, del signor a consegnare alla SI i documenti d'identità della figlia entro sabato 21 Pt_1 CP_1
gennaio 2023 e della SI ad attivarsi presso il comune e i Servizi Sociali per l'elaborazione CP_1
di un progetto di emancipazione lavorativa e abitativa, nonché per la richiesta di erogazione di eventuali sostegni e provvidenze da parte degli enti. Ha infine incaricato i Servizi Sociali di monitorare ed assistere il nucleo familiare, relazionando rispetto all'operato svolto, e ha nominato sè
stesso quale Giudice Istruttore, fissando udienza per la comparizione al 20 aprile 2023 e concedendo termini alle parti.
Con ordinanza del 21 aprile 2023, adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno precedente, il Giudice Istruttore ha riformato parzialmente la disciplina del diritto di visita del padre alla figlia, confermando per il resto l'ordinanza presidenziale del 19 gennaio 2023. Ha inoltre incaricato il CPS territorialmente competente di procedere ad una valutazione psicodiagnostica dei due coniugi ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per l'esame delle relazioni e per la discussione sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 19 ottobre 2023 il Giudice Istruttore ha preso atto delle relazioni depositate dal
CPS, delle memorie istruttorie e delle note scritte depositate dalle parti. Ha ammesso la prova per interpello richiesta dal ricorrente e ha fissato l'udienza del 16 aprile 2024 per l'interpello della resistente e per l'esame delle successive relazioni.
Assunte le prove ammesse, con ordinanza del 17 aprile 2024 il Giudice Istruttore ha nominato l'Avv.
Ilaria Cavaliere come curatrice speciale della minore , rinviando all'udienza del 25 Persona_2
giugno 2024 per l'integrazione del contraddittorio con la curatrice speciale nominata e per l'ulteriore trattazione della causa.
Con ordinanza del 26 giugno 2024, adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno precedente, il Giudice Istruttore ha rigettato allo stato la richiesta della resistente di trasferire la residenza della figlia nel milanese ed ha fissato l'udienza del 21 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21 gennaio 2025 il Giudice, preso atto delle relazioni di aggiornamento dei Servizi
Sociali e della possibilità di definizione congiunta della causa, ha rinviato all'udienza dell'11 marzo
2025, disponendo altresì la convocazione del responsabile del Servizio Sociale competente e dell'Assistente Sociale dott.ssa Alessia Petrotto.
All'esito della suddetta udienza la causa è dunque stata rinviata all'udienza a trattazione scritta del
19 marzo 2025 per la precisazione congiunta delle conclusioni. Con ordinanza del 20 marzo 2025 il
Giudice Istruttore ha preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e dalla della Parte_2
minore ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Considerato in diritto
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni reseda entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, né a norme imperative, e che appaiono conformi anche a quanto emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali e del CPS, il Tribunale
ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto delle relazioni acquisite e dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio nel comune di CA (BG) in data 16 febbraio 2019;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di CA (Atto n. 2, Parte I, Ufficio 1, Anno 2019);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
- affidare la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori e stabilire le Persona_2
frequentazioni tra la minore e i due genitori secondo il seguente calendario:
A) quando il padre ha turno lavorativo 6-14: la bambina starà con il padre il lunedì dalle ore
15,00 alle ore 20,00 e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 20,00. Il padre si impegna a accompagnare la minore alla terapia neuropsichiatrica nella settimanale nonché da venerdì alle ore 15 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
B) quando il padre svolge il secondo turno 14-22: sta con il padre tutte le mattine Per_1
dalle 7.30 sino a quando la accompagna a scuola e il giovedì dalle 7.30 fino a venerdì mattina in modo da attuare anche l'ADM presso la casa paterna, inoltre una volta al mese anche il pernotto dal martedì dalle 7,30 sino al mercoledì mattina quando l'accompagna a scuola potendo usufruire al mese 3 giorni di permesso ex L. 104.
-) ogni genitore potrà durante il periodo estivo stare con la minore per 15 gironi , anche non consecutivi, da comunicarsi e concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie la minore potrà stare con ogni genitore una settimana alternandosi il giorno di Natale e Capodanno di anno in anno. Nell'ipotesi in cui i genitori dovessero lavorare nel periodo natalizio proseguirà la turnazione e l'alternanza di vista prevista nel tempo ordinario.
-) la casa familiare in locazione viene assegnata in uso alla SI e presso la stessa CP_1
viene pure mantenuta la residenza della minore. La SI si impegna a corrispondere CP_1 il canone di locazione dell'immobile familiare e alla stessa verrà anche intestato il contratto di locazione e ciò anche al fine dell'ottenimento di eventuali contributi economici per la locazione e/o le utenze.
-) le parti concordano nella prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, in particolare supportando il nucleo familiare attraverso l'intervento di ADM e il percorso di mediazione familiare già attivato, nonché il percorso presso la NPI per la minore;
-) il signor verserà alla SI , a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 CP_1
della figlia minore, un importo mensile pari a euro 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale di seguito riportato. Per_3
“Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
-) le parti concordano che l'assegno Unico Universale verrà diviso al 50% fra entrambi i genitori;
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti:
-) i genitori si autorizzano sin d'ora a prelevare dal conto corrente intestato alla minore, per i prossimi 18 mesi e quindi sino al mese settembre 2026, la somma dovuta per la locazione della casa familiare e le relative utenze (luce, gas, spese condominiali, acqua) con impegno da parte della SI a documentare al signor le spese sostenute nonché CP_1 Pt_1
l'ulteriore somma di euro 100 per ciascun genitore da impiegare per il benessere di Per_1
senza necessità di rendiconto. Ogni ulteriore prelievo di spese dovrà essere previamente concordato. I genitori si impegnano a concordare modalità di investimento delle somme in eccesso rispetto alle necessità della minore presenti su conto corrente della stessa;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello