Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 974
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità derivata per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata la eccezione di prescrizione in quanto l'ente impositore non ha fornito prova della notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale. Pertanto, l'unico atto di cui il ricorrente ha avuto legittima conoscenza è la cartella di pagamento, la cui notifica è avvenuta in data successiva alla maturazione della prescrizione per tributi risalenti agli anni 2008/2012.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 974
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 974
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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