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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6895/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
EL, ha depositato all'esito delle note sostitutive d'udienza del 22/12/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6895/2025 R.G. vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/02/1992, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ciro Cutillo presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.5.2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver Cont lavorato alle dipendenze del in qualità di docente a tempo determinato con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2023/2024 e
Cont di non aver goduto per intero dei giorni di ferie maturati. Ha chiesto la condanna del al pagamento di € € 1.288,33, a titolo di indennità sostitutiva dei 20 giorni di ferie maturate e non godute. Parte ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso da Cass. 16715/2024, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche..”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, il Mim non si è costituito e viene pertanto dichiarato contumace.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 22.12.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Anzitutto è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative della sua portata.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo
2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva: "le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del
07.08.2012, ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa".
In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito:
"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5. comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione
"non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55
(rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta,
l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge
135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla “monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile.
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda.
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato più volte dalla Corte di Cassazione secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna –
e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022).
Pertanto, – come recentemente ribadito dalla Suprema Corte anche con ordinanza n. 11968 del
7.5.2025 - “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne
(ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Del resto, nel caso in esame l'Amministrazione resistente, restando contumace, non ha allegato alcuna richiesta di ferie sottoscritta dal ricorrente, né altra documentazione da cui possa desumersi l'effettiva fruizione delle ferie da parte dello stesso, né tanto meno la prova dell'invio di comunicazioni valide da parte del Dirigente scolastico, finalizzate a metterlo nelle condizioni di esercitare tale diritto in modo consapevole o il formale avvertimento circa la mancata monetizzazione in ipotesi di omessa fruizione.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo totale di € € 1.288,33, oltre interessi dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento, espungendo la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
b) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024 per l'importo totale di €
1.288,33, oltre interessi dal dovuto al saldo.
c) Condanna parte resistente, al pagamento di delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.030 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
EL, ha depositato all'esito delle note sostitutive d'udienza del 22/12/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6895/2025 R.G. vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/02/1992, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ciro Cutillo presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.5.2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver Cont lavorato alle dipendenze del in qualità di docente a tempo determinato con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'anno scolastico 2023/2024 e
Cont di non aver goduto per intero dei giorni di ferie maturati. Ha chiesto la condanna del al pagamento di € € 1.288,33, a titolo di indennità sostitutiva dei 20 giorni di ferie maturate e non godute. Parte ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso da Cass. 16715/2024, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche..”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, il Mim non si è costituito e viene pertanto dichiarato contumace.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 22.12.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Anzitutto è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative della sua portata.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo
2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva: "le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del
07.08.2012, ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa".
In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito:
"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5. comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione
"non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55
(rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta,
l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge
135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla “monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile.
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda.
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato più volte dalla Corte di Cassazione secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna –
e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022).
Pertanto, – come recentemente ribadito dalla Suprema Corte anche con ordinanza n. 11968 del
7.5.2025 - “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne
(ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Del resto, nel caso in esame l'Amministrazione resistente, restando contumace, non ha allegato alcuna richiesta di ferie sottoscritta dal ricorrente, né altra documentazione da cui possa desumersi l'effettiva fruizione delle ferie da parte dello stesso, né tanto meno la prova dell'invio di comunicazioni valide da parte del Dirigente scolastico, finalizzate a metterlo nelle condizioni di esercitare tale diritto in modo consapevole o il formale avvertimento circa la mancata monetizzazione in ipotesi di omessa fruizione.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo totale di € € 1.288,33, oltre interessi dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento, espungendo la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
b) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024 per l'importo totale di €
1.288,33, oltre interessi dal dovuto al saldo.
c) Condanna parte resistente, al pagamento di delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.030 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida EL