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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9196 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria
SA LM, all'esito della udienza di discussione dell'11 dicembre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 21680/2024, cui sono state riunite quelle RG n.
22851 e 23869 del 2024
OGGETTO: impugnazione revoca rateizzo – opposizione intimazione pagamento
TRA
nato a [...] il [...] CF. , elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli alla Via F. Lomonaco, 3, presso lo studio dell'Avv. Ileana
Capurro da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ) in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo
MA e CO NT ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo, n. 152;
con sede legale in Roma Controparte_2
alla via Giuseppe Grezar 14, p. iva – in persona del Dott. P.IVA_2 [...]
in qualita' di a cio' CP_3 Controparte_4 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata
[...]
da , rappresentata e difesa, come da Controparte_2
procura segnata in calce, dall'avv. Donato Lettieri presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Card. Guglielmo Sanfelice n. 38;
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva: di essere dottore commercialista iscritto alla Controparte_1
e che - a seguito della notifica da parte di
[...] [...]
di cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi Controparte_2
previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla – Controparte_1
aveva formulato tre istanze di rateizzazione delle predette somme iscritte a ruolo le quali erano state tutte accolte;
che in particolare si trattava:
1.Istanza Prot. N. 555414 del 30.12.2021 – riguardante Cartelle n.
07120070061064019 – 07120100107907757 – 07120110109141711 –
07120120109680480 – 07120130095705391 – 07120140067741587 –
07120150089027654 07120160061159678 – 0712019009404780 – Accoglimento del 13.1.22;
2.Istanza Prot. N. 652567 del 16.6.2023 – Cartelle n. 07120220103846467 –
07120220118105185 – 07120220156116717 – 07120220173705441 (non impugnata ratione materiae in questa sede) – Accoglimento del 16.6.2023
3.Istanza Prot. N. 675316 del 26.9.2023 – Cartelle n. 07120170068568529,
07120180046496069, 07120210087320889, 07120220087473114 – Accoglimento del 26.9.23.
Allegava di avere versato per circa 3 anni le rate di cui ai singoli piani di rateizzazione, ma che – a partire da giugno 2024 - aveva subìto un calo di fatturato;
che inoltre, a causa di una recidiva remittente della patologia
(sclerosi multipla) della quale era affetto, si era dovuto sottoporre ad una serie di esami diagnostici, controlli e nuove terapie;
che pertanto aveva presentato ad , una richiesta di proroga del Controparte_2
rateizzo in data 2.8.2024 (con modello R2 “Richiesta di proroga di rateizzazione”) allegando sia la documentazione reddituale (Modello Isee) che le certificazioni mediche;
che tuttavia in data 2.9.2024
[...]
aveva comunicato il rigetto dell'istanza di rateizzazione Controparte_2
per il seguente motivo: “Con riferimento all'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo da Lei presentata (Prot. N° 4556729 del 2.8.24), identificativo 2024P0284490872 (2024P0714556729), siamo spiacenti di comunicarLe che non abbiamo potuto accoglierla per i seguenti motivi: -I rateizzi AR071555414 – AR 071652567 – AR 071675316 – sono decaduti e pertanto non prorogabili”.
Allegava che il motivo del rigetto era erroneo in quanto, al momento della presentazione della richiesta di proroga, egli non era decaduto dalla facoltà di richiedere la proroga, in quanto il primo rateizzo Prot. N. AR071555414 del
13.1.22 prevedeva la scadenza della successiva rata per l'08/08/2024; per il secondo rateizzo Prot. N. AR071652567 del 16.6.2023 la rata sarebbe venuta a scadenza il 28/08/2024; per il terzo rateizzo Prot. N. AR071675316 del
26.9.2023 la prossima rata a scadere era quella del 16/08/2024.
Di conseguenza deduceva che, alla data di presa in carico della richiesta di proroga 2.8.2024, non era scaduta alcuna rata dei piani di rateizzo ovvero tutte le rateizzazioni erano tutte ancora in corso, e che era addebitabile solo alla condotta di l'aver risposto Controparte_2
tardivamente all'istanza, impedendogli altresì di ottenere il beneficio riconosciuto dall'art. 3 DLgs 159/2015 per le ipotesi di “lieve inadempimento”
e violando non solo la disciplina legale regolatrice la materia ma anche la clausola generale della correttezza e buona fede.
Aggiungeva infine che ai sensi degli artt. 13 Dlgs 471/97, 23 DL. 97/11, 3 Dlgs
159/2015 e del DL 193/2016, l'ente della riscossione non avrebbe potuto dichiarare la decadenza, in quanto i ritardi - non superiori a 90 giorni - erano considerati ex lege privi di effetti pregiudizievoli e che, ai sensi dell'articolo
19 del dpr 602 del 1973, sussisteva in capo al contribuente una posizione di diritto pieno ad ottenere la rateizzazione dei propri debiti, come statuito da
Cassazione Civile, SS.UU. n. 20778/2010, senza corrispondente esercizio di alcun potere discrezionale da parte di CP_5 Concludeva pertanto chiedendo: “-In via cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, il provvedimento di rigetto della richiesta di proroga notificata il 2.9.24;
-Nel merito, previo accertamento della illegittimità, infondatezza, annullabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di proroga notificata il 2.9.24 da
[...]
per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare, in favore del Controparte_6
Dott. , la sussistenza dei presupposti per la proroga dei piani di rateizzo indicati Pt_1
in premessa con riammissione alla rateazione;
-Con vittoria di spese, diritti e onorari”
Con decreto del 2.12.25 veniva disposta la sospensione del provvedimento di revoca impugnato.
Si costituivano le convenute opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto per le ragioni esposte nelle rispettive memorie;
in via preliminare la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_7
riguardo alla richiesta di accoglimento della richiesta di proroga formulata dal ricorrente solo nei confronti di . Controparte_8
Al procedimento in oggetto, a seguito di riassegnazione del Presidente di sezione, sospesa l'esecutività del ruolo, venivano successivamente riuniti quelli rubricati ai nn. RG 22851 e 23869 del 2024 per motivi di connessione.
Con tali procedimenti venivano difatti impugnate due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate il 14.10 ed il 22.10.24, mediante le quali era stato richiesto il pagamento degli importi dei contributi precedentemente inclusi nel piano di rateizzo, poi revocato.
In tali procedimenti parte ricorrente chiedeva altresì l'accertamento dell'estinzione dei crediti per decorso del rispettivo termine prescrizionale.
All'udienza odierna la causa, di portata documentale, veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico di cui era data lettura.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Partendo dal vaglio della prima domanda a valenza pregiudiziale, con la quale è stata prospettata l'illegittimità del diniego della proroga del rateizzo già in essere, si osserva quanto segue. Tale domanda sconta un duplice difetto di allegazione e prova.
Ed invero parte ricorrente ha allegato di essere stato in possesso – alla data della presentazione dell'istanza - dei requisiti di legge per l'ottenimento della richiesta proroga del rateizzo, ed in particolare la ricorrenza delle condizioni di temporaneo aggravamento della propria situazione economica (anche, nella specie, dovute a gravi motivi di salute) nonché la sussistenza della regolarità integrale dei pagamenti delle rate scadute, con ultimo versamento coincidente con il mese antecedente al deposito dell'istanza, avvenuta ad agosto 2024.
Deve tuttavia osservarsi che in ricorso non è stata effettuata ricostruzione precisa della concreta fattispecie, sia in diritto che in fatto, ed in particolare non è stata indicata sulla base di quale disciplina normativa il ricorrente aveva ottenuto il precedente beneficio del rateizzo degli importi dei carichi contributivi iscritti a ruolo.
Tale circostanza è di importanza determinante ai fini che qui occupano.
Ed invero deve premettersi – in punto di diritto – che la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS ecc.) è disciplinata dall'art. 19 del DPR n.602/1973.
Essa consente al contribuente in stato di temporanea difficoltà economica di diluire il pagamento del debito residuo (imposte, interessi e sanzioni) attraverso lo strumento di un piano di pagamento pluriennale.
Tuttavia da tale beneficio il debitore decade se non osserva le scadenze convenute, superando una certa soglia di inadempienze;
in proposito però vi sono regole precise – variate nel tempo per motivi emergenziali o politici – che stabiliscono dopo quante rate mancate scatta la perdita della dilazione.
La norma dell'art. 19 del DPR n.602/1973, che consente all' CP_9
(dal 2020 ) di concedere la
[...] Controparte_10
dilazione dei pagamenti dietro semplice istanza del contribuente è stata più volte modificata: recentemente il D.Lgs. 110/2024 (attuativo di deleghe 2022) ha esteso la durata massima dei piani (fino a 84 mesi nel 2025, fino a 120 mesi dal 2029) e stabilito nuovi criteri di documentazione. In particolare, fino al 2024 il piano “ordinario” massimo durava 72 rate mensili;
dal 1° gennaio 2025 - invece - piani fino a 84 rate possono essere concessi per debiti fino a €120.000 su semplice richiesta.
Oltre tale soglia (o per piani fino a 120 rate) viene poi richiesto il supporto di documentazione economico-finanziaria (ISEE, indici di liquidità/produzione) ai sensi di un decreto MEF del 27 dicembre 2024.
Sull'aspetto del mancato pagamento delle rate, il nostro ordinamento prevede però la decadenza dal beneficio della dilazione quando il debitore accumula un eccessivo numero di rate insolute.
In particolare, l'art. 15-ter del DPR 602/1973 (introdotto nel 1997) definisce il
“lieve inadempimento” quale pagamento tardivo o insufficiente entro certe soglie e stabilisce che se il contribuente paga una rata (diversa dalla prima) entro il termine della rata successiva, o se il pagamento risulta carente per una quota non superiore al 3% della rata (e comunque non oltre €10.000), non si perde il beneficio della rateazione.
In tali casi pertanto si applica solo una sanzione ridotta (0,1% al giorno o 1,5% mensile) che si può sanare con ravvedimento operoso.
Al di fuori di queste tolleranze, ogni rata non pagata per intero entro la scadenza (o con ritardo superiore) viene conteggiata come insoluta ai fini della decadenza. Ad esempio, un pagamento tardivo non integrato di interessi di mora e aggio è considerato a tutti gli effetti come rata non versata.
Anche in caso di accertamenti con adesione (art. 8 D.Lgs. 218/97) e di altre procedure deflattive vigono regole analoghe: dopo la presentazione dell'istanza di rateazione del debito definito concordato, il mancato pagamento anche di una sola rata oltre i termini (salvo tolleranza del 3% o 10 giorni) comporta decadenza e applicazione di sanzioni aggravate.
Di norma la prima rata è dovuta entro 30 giorni dall'accoglimento; il mancato versamento di essa (o il suo pagamento oltre una breve tolleranza di 7 giorni) può determinare la revoca del piano già in origine, ossia impedire l'avvio della rateazione.
Come già anticipato le soglie di decadenza sono cambiate nel tempo in relazione a particolari esigenze (crisi economiche, pandemia, misure legislative). In sintesi, per quanto concerne i “piani ordinari” concessi dall'Agente della riscossione (e non invece per quelli derivanti da accertamenti per adesione), si ha la decadenza dal beneficio della dilazione quando il numero di rate complessivamente non pagate (anche non consecutive) supera una certa soglia stabilita per il periodo in cui è stato richiesto il piano.
Dal 16 luglio 2022 la decadenza scatta al superamento di 8 rate mancanti, laddove le soglie precedenti erano:
• Piani in corso all'8 marzo 2020 (pre-pandemia): decadenza dopo 18 rate non pagate. Questo limite eccezionalmente alto fu introdotto durante l'emergenza OV ("Decreto Fiscale”, DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021) per sospendere tante decadenze in corso durante i periodi del cd. lockdown.
• Piani richiesti dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2021: decadenza dopo 10
rate non pagate (come previsto dal "Decreto Ristori", DL n. 137/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020)
• Piani richiesti dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: decadenza dopo 5
rate non pagate.
• Piani richiesti dal 16 luglio 2022 in poi: decadenza dopo 8 rate non pagate.
La verifica viene effettuata piano per piano: quindi se si hanno più rateizzazioni indipendenti, non si sommano le rate mancanti tra di esse.
Nel valutare la soglia va ricordato altresì che il conteggio comprende ogni rata non versata per intero entro la scadenza o entro la rata successiva (oltre le tolleranze di lieve inadempimento già innanzi indicate).
Oltre alla soglia numerica, entrano poi in gioco le regole speciali sul pagamento in ritardo (art. 15-ter citato): il mancato pagamento di una rata salta il conteggio delle rate pagate pienamente, ma se il versamento avviene entro i termini stabiliti dalle tolleranze (pagamento entro l'ultima rata successiva o carenza ≤3%/€10.000) allora non si decade dal piano. Quando invece scatta la decadenza, il piano di rateizzazione viene revocato ed il debito residuo torna a essere dovuto come se il piano non fosse mai stato concesso, con sanzioni e interessi come da normativa di riferimento.
In base alla recente giurisprudenza, le sanzioni vengono ricalcolate in misura piena sull'importo residuo non pagato. Ad esempio, la Cassazione
(ordinanza n. 19021 del 11 luglio 2025) ha confermato che, decadenza intervenuta, l'Agente della riscossione iscrive a ruolo l'intero residuo non versato, applicando le sanzioni nella misura ordinaria (piene) vigenti al tempo in cui originariamente sarebbero dovute.
Se invece la rateizzazione era stata concessa a seguito di un accordo deflattivo
(es. adesione, conciliazione), il debitore perde non solo la dilazione ma anche la maggiorazione ridotta delle sanzioni ottenuta nell'accordo, subendo una sanzione aggiuntiva del 45% (ridotta al 37,5% per violazioni dopo il
31/8/2024) sul residuo non pagato. In ogni caso, resta acquisito quanto già pagato: le somme versate servono da acconto sul debito originario, mentre l'Agente procede a riscuotere il resto con le modalità ordinarie di esecuzione
(pignoramenti, ipoteche, ecc.).
A seguito della decadenza dal rateizzo rimane al debitore la possibilità di rateizzare nuovamente il residuo, ma ciò dipende dalle specifiche regole sulla riammissione e da eventuali vincoli stabiliti per legge.
In particolare, per quanto riguarda i piani di rateizzazione “ordinari” concessi dopo il 16 luglio 2022, la legge ha definitivamente escluso la nuova rateizzazione sui medesimi carichi decaduti.
Invece, per i piani concessi prima di tale data permaneva una forma di riammissione, consistente nella possibilità di chiedere una nuova rateizzazione dei debiti contenuti nei piani di rateizzo decaduti solo se: 1) il piano originario era stato richiesto entro il 15 luglio 2022; 2) viene versata immediatamente la somma corrispondente alle rate già scadute e non pagate alla data di domanda;
3) si presenta idonea istanza entro il termine di prescrizione del debito.
In tal caso l' potrà concedere un nuovo piano per il residuo, con un CP_5
massimo di rate pari a quelle rimaste impagate dalla rateizzazione originaria. A fronte di tale complesso quadro ricostruttivo astratto ed alla diversità delle singole fattispecie nel ricorso, come premesso, manca qualsivoglia allegazione circa i requisiti legali innanzi elencati, prima tra tutti la precisazione della disciplina legale di inquadramento;
nulla è stato inoltre indicato in ordine alla concessione dei tre rateizzi menzionati in ricorso attraverso un piano ordinario ovvero un accertamento concordato o altra procedura.
Nemmeno risulta essere stata allegata la durata, il numero di rate e gli importi dei versamenti dovuti con riguardo a ciascun piano.
In carenza di completa prospettazione delle circostanze innanzi richiamate non è pertanto possibile individuare innanzitutto quale sia l'ambito normativo e la disciplina di riferimento per ciascuno dei piani di rateizzo, disciplina in base alla quale poter valutare l'ammissibilità della richiesta proroga e la legittimità o meno del suo diniego da parte dell'amministrazione.
Ma al quadro allegatorio innanzi delineato si aggiunge anche la incompletezza delle produzioni documentali da parte del ricorrente.
Quest'ultimo, che vi era difatti onerato secondo i principi generali, ha omesso di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto ad ottenere la proroga, che doveva necessariamente passare attraverso la prova dell'adempimento dei pagamenti previsti dal piano integralmente e sino alla data dell'istanza
(agosto 2024), nonché la loro specifica entità ed il quadro complessivo costituito del numero dei ratei e del prospetto delle relative scadenze
(mensili, trimestrali ecc).
Di contro non è stata prodotta la documentazione essenziale riferita ai tre piani di rateizzo, e cioè la richiesta del contribuente ed il provvedimento di accoglimento dell nonchè le quietanze di pagamento delle rate in forma CP_5
integrale.
La parziale produzione di alcune quietanze di pagamento (cfr. doc. in atti), in uno a meri prospetti informatici relativi alle singole cartelle incluse nei piani di rateizzo con in calce la lista dei pagamenti parziali effettuati, invece non consente - con tutta evidenza - di ritenere provata la condizione principale, necessaria per poter ottenere la proroga del beneficio del rateizzo, e cioè l'assenza da parte dell'obbligato di mancati pagamenti di alcune delle rate scadute previste dai piani, sia al momento della richiesta sia precedentemente.
Aggiungasi inoltre che, ad una rapida disamina di tali documenti, emerge invece che i pagamenti parziali dei debiti contributivi (e delle altre partite debitorie relative ad enti non previdenziali) risultano effettuati in date e per importi di volta in volta diversi, che non vi sono i criteri di imputazione di tali parziali pagamenti e che figurano anche alcuni periodi non coperti da versamenti (cfr. in atti).
In tale situazione è impossibile valutare se l'adempimento relativo alle rate scadute del piano sia stato integrale e tempestivo, secondo l'importo totale di ciascuno dei ratei previsti dall'accordo tra contribuente ed CP_5
Per tutte le ragioni dinanzi esposte, la domanda proposta va pertanto rigettata per difetto di prova del diritto di parte ricorrente ad ottenere la proroga del rateizzo.
Quanto poi alle cause successivamente riunite, deve premettersi che si tratta di due opposizioni proposti dal medesimo ricorrente avverso intimazioni di pagamento aventi ad oggetto (anche) crediti contributivi della Cassa professionale di iscrizione originariamente inclusi nei tre piani di rateizzo.
A tal proposito l'unico motivo di opposizione è costituito dall'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, considerato che le cartelle sottese all'intimazione sono riferite agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2019 (cfr. ricors).
Tale domanda appare infondata e va, pertanto rigettata.
Ed invero il termine prescrizionale relativo a tali componenti dei crediti iscritti a ruolo risulta essere stato interrotto alla data di presentazione delle relative istanze di dilazione (rispettivamente 13.1.2022; 16.6.2023 e
26.09.2023).
La prescrizione, ai sensi dell'articolo 2944, cod. civ. è stata quindi interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso poteva essere fatto valere. Pertanto, a tali date è intervenuto un atto di riconoscimento del debito ed è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, anche - da ultimo - a far data dal 4 agosto 2024 in ragione della richiesta di proroga del rateizzo.
Deve inoltre rilevarsi che la avvenuta notifica delle cartelle non è stata contestata, anzi riconosciuta, e che risultano notificati anche ulteriori atti intermedi interruttivi della prescrizione (quale il preavviso di fermo amministrativo n. 071802014005065900, notificato in data 4.7.2014).
Eventuali prescrizioni maturatesi nelle more, pertanto, avrebbero dovuto essere fatte valere nel termine di 40 gg successivi a ciascuno dei menzionati atti interruttivi;
ciò non è accaduto, per cui, alla attualità, il rilevo anche di tali termini prescrizionali è divenuto inammissibile.
In definitiva, pertanto, anche detti ricorsi devono essere rigettati.
Quanto alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico del ricorrente soccombente nei confronti di ciascuna delle convenute nella misura di 2/3, liquidandole come da dispositivo, mentre possono essere compensate per la residua parte in considerazione della peculiare fattispecie.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- rigetta i ricorsi proposti;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti resistenti nella misura di 2/3, che si liquidano in euro
1230,00 in favore di ciascuna, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, e compensa tra le parti il residuo terzo.
Napoli, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Maria SA LM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria
SA LM, all'esito della udienza di discussione dell'11 dicembre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 21680/2024, cui sono state riunite quelle RG n.
22851 e 23869 del 2024
OGGETTO: impugnazione revoca rateizzo – opposizione intimazione pagamento
TRA
nato a [...] il [...] CF. , elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli alla Via F. Lomonaco, 3, presso lo studio dell'Avv. Ileana
Capurro da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ) in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo
MA e CO NT ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo, n. 152;
con sede legale in Roma Controparte_2
alla via Giuseppe Grezar 14, p. iva – in persona del Dott. P.IVA_2 [...]
in qualita' di a cio' CP_3 Controparte_4 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata
[...]
da , rappresentata e difesa, come da Controparte_2
procura segnata in calce, dall'avv. Donato Lettieri presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Card. Guglielmo Sanfelice n. 38;
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva: di essere dottore commercialista iscritto alla Controparte_1
e che - a seguito della notifica da parte di
[...] [...]
di cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi Controparte_2
previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla – Controparte_1
aveva formulato tre istanze di rateizzazione delle predette somme iscritte a ruolo le quali erano state tutte accolte;
che in particolare si trattava:
1.Istanza Prot. N. 555414 del 30.12.2021 – riguardante Cartelle n.
07120070061064019 – 07120100107907757 – 07120110109141711 –
07120120109680480 – 07120130095705391 – 07120140067741587 –
07120150089027654 07120160061159678 – 0712019009404780 – Accoglimento del 13.1.22;
2.Istanza Prot. N. 652567 del 16.6.2023 – Cartelle n. 07120220103846467 –
07120220118105185 – 07120220156116717 – 07120220173705441 (non impugnata ratione materiae in questa sede) – Accoglimento del 16.6.2023
3.Istanza Prot. N. 675316 del 26.9.2023 – Cartelle n. 07120170068568529,
07120180046496069, 07120210087320889, 07120220087473114 – Accoglimento del 26.9.23.
Allegava di avere versato per circa 3 anni le rate di cui ai singoli piani di rateizzazione, ma che – a partire da giugno 2024 - aveva subìto un calo di fatturato;
che inoltre, a causa di una recidiva remittente della patologia
(sclerosi multipla) della quale era affetto, si era dovuto sottoporre ad una serie di esami diagnostici, controlli e nuove terapie;
che pertanto aveva presentato ad , una richiesta di proroga del Controparte_2
rateizzo in data 2.8.2024 (con modello R2 “Richiesta di proroga di rateizzazione”) allegando sia la documentazione reddituale (Modello Isee) che le certificazioni mediche;
che tuttavia in data 2.9.2024
[...]
aveva comunicato il rigetto dell'istanza di rateizzazione Controparte_2
per il seguente motivo: “Con riferimento all'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo da Lei presentata (Prot. N° 4556729 del 2.8.24), identificativo 2024P0284490872 (2024P0714556729), siamo spiacenti di comunicarLe che non abbiamo potuto accoglierla per i seguenti motivi: -I rateizzi AR071555414 – AR 071652567 – AR 071675316 – sono decaduti e pertanto non prorogabili”.
Allegava che il motivo del rigetto era erroneo in quanto, al momento della presentazione della richiesta di proroga, egli non era decaduto dalla facoltà di richiedere la proroga, in quanto il primo rateizzo Prot. N. AR071555414 del
13.1.22 prevedeva la scadenza della successiva rata per l'08/08/2024; per il secondo rateizzo Prot. N. AR071652567 del 16.6.2023 la rata sarebbe venuta a scadenza il 28/08/2024; per il terzo rateizzo Prot. N. AR071675316 del
26.9.2023 la prossima rata a scadere era quella del 16/08/2024.
Di conseguenza deduceva che, alla data di presa in carico della richiesta di proroga 2.8.2024, non era scaduta alcuna rata dei piani di rateizzo ovvero tutte le rateizzazioni erano tutte ancora in corso, e che era addebitabile solo alla condotta di l'aver risposto Controparte_2
tardivamente all'istanza, impedendogli altresì di ottenere il beneficio riconosciuto dall'art. 3 DLgs 159/2015 per le ipotesi di “lieve inadempimento”
e violando non solo la disciplina legale regolatrice la materia ma anche la clausola generale della correttezza e buona fede.
Aggiungeva infine che ai sensi degli artt. 13 Dlgs 471/97, 23 DL. 97/11, 3 Dlgs
159/2015 e del DL 193/2016, l'ente della riscossione non avrebbe potuto dichiarare la decadenza, in quanto i ritardi - non superiori a 90 giorni - erano considerati ex lege privi di effetti pregiudizievoli e che, ai sensi dell'articolo
19 del dpr 602 del 1973, sussisteva in capo al contribuente una posizione di diritto pieno ad ottenere la rateizzazione dei propri debiti, come statuito da
Cassazione Civile, SS.UU. n. 20778/2010, senza corrispondente esercizio di alcun potere discrezionale da parte di CP_5 Concludeva pertanto chiedendo: “-In via cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, il provvedimento di rigetto della richiesta di proroga notificata il 2.9.24;
-Nel merito, previo accertamento della illegittimità, infondatezza, annullabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di proroga notificata il 2.9.24 da
[...]
per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare, in favore del Controparte_6
Dott. , la sussistenza dei presupposti per la proroga dei piani di rateizzo indicati Pt_1
in premessa con riammissione alla rateazione;
-Con vittoria di spese, diritti e onorari”
Con decreto del 2.12.25 veniva disposta la sospensione del provvedimento di revoca impugnato.
Si costituivano le convenute opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto per le ragioni esposte nelle rispettive memorie;
in via preliminare la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_7
riguardo alla richiesta di accoglimento della richiesta di proroga formulata dal ricorrente solo nei confronti di . Controparte_8
Al procedimento in oggetto, a seguito di riassegnazione del Presidente di sezione, sospesa l'esecutività del ruolo, venivano successivamente riuniti quelli rubricati ai nn. RG 22851 e 23869 del 2024 per motivi di connessione.
Con tali procedimenti venivano difatti impugnate due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate il 14.10 ed il 22.10.24, mediante le quali era stato richiesto il pagamento degli importi dei contributi precedentemente inclusi nel piano di rateizzo, poi revocato.
In tali procedimenti parte ricorrente chiedeva altresì l'accertamento dell'estinzione dei crediti per decorso del rispettivo termine prescrizionale.
All'udienza odierna la causa, di portata documentale, veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico di cui era data lettura.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Partendo dal vaglio della prima domanda a valenza pregiudiziale, con la quale è stata prospettata l'illegittimità del diniego della proroga del rateizzo già in essere, si osserva quanto segue. Tale domanda sconta un duplice difetto di allegazione e prova.
Ed invero parte ricorrente ha allegato di essere stato in possesso – alla data della presentazione dell'istanza - dei requisiti di legge per l'ottenimento della richiesta proroga del rateizzo, ed in particolare la ricorrenza delle condizioni di temporaneo aggravamento della propria situazione economica (anche, nella specie, dovute a gravi motivi di salute) nonché la sussistenza della regolarità integrale dei pagamenti delle rate scadute, con ultimo versamento coincidente con il mese antecedente al deposito dell'istanza, avvenuta ad agosto 2024.
Deve tuttavia osservarsi che in ricorso non è stata effettuata ricostruzione precisa della concreta fattispecie, sia in diritto che in fatto, ed in particolare non è stata indicata sulla base di quale disciplina normativa il ricorrente aveva ottenuto il precedente beneficio del rateizzo degli importi dei carichi contributivi iscritti a ruolo.
Tale circostanza è di importanza determinante ai fini che qui occupano.
Ed invero deve premettersi – in punto di diritto – che la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS ecc.) è disciplinata dall'art. 19 del DPR n.602/1973.
Essa consente al contribuente in stato di temporanea difficoltà economica di diluire il pagamento del debito residuo (imposte, interessi e sanzioni) attraverso lo strumento di un piano di pagamento pluriennale.
Tuttavia da tale beneficio il debitore decade se non osserva le scadenze convenute, superando una certa soglia di inadempienze;
in proposito però vi sono regole precise – variate nel tempo per motivi emergenziali o politici – che stabiliscono dopo quante rate mancate scatta la perdita della dilazione.
La norma dell'art. 19 del DPR n.602/1973, che consente all' CP_9
(dal 2020 ) di concedere la
[...] Controparte_10
dilazione dei pagamenti dietro semplice istanza del contribuente è stata più volte modificata: recentemente il D.Lgs. 110/2024 (attuativo di deleghe 2022) ha esteso la durata massima dei piani (fino a 84 mesi nel 2025, fino a 120 mesi dal 2029) e stabilito nuovi criteri di documentazione. In particolare, fino al 2024 il piano “ordinario” massimo durava 72 rate mensili;
dal 1° gennaio 2025 - invece - piani fino a 84 rate possono essere concessi per debiti fino a €120.000 su semplice richiesta.
Oltre tale soglia (o per piani fino a 120 rate) viene poi richiesto il supporto di documentazione economico-finanziaria (ISEE, indici di liquidità/produzione) ai sensi di un decreto MEF del 27 dicembre 2024.
Sull'aspetto del mancato pagamento delle rate, il nostro ordinamento prevede però la decadenza dal beneficio della dilazione quando il debitore accumula un eccessivo numero di rate insolute.
In particolare, l'art. 15-ter del DPR 602/1973 (introdotto nel 1997) definisce il
“lieve inadempimento” quale pagamento tardivo o insufficiente entro certe soglie e stabilisce che se il contribuente paga una rata (diversa dalla prima) entro il termine della rata successiva, o se il pagamento risulta carente per una quota non superiore al 3% della rata (e comunque non oltre €10.000), non si perde il beneficio della rateazione.
In tali casi pertanto si applica solo una sanzione ridotta (0,1% al giorno o 1,5% mensile) che si può sanare con ravvedimento operoso.
Al di fuori di queste tolleranze, ogni rata non pagata per intero entro la scadenza (o con ritardo superiore) viene conteggiata come insoluta ai fini della decadenza. Ad esempio, un pagamento tardivo non integrato di interessi di mora e aggio è considerato a tutti gli effetti come rata non versata.
Anche in caso di accertamenti con adesione (art. 8 D.Lgs. 218/97) e di altre procedure deflattive vigono regole analoghe: dopo la presentazione dell'istanza di rateazione del debito definito concordato, il mancato pagamento anche di una sola rata oltre i termini (salvo tolleranza del 3% o 10 giorni) comporta decadenza e applicazione di sanzioni aggravate.
Di norma la prima rata è dovuta entro 30 giorni dall'accoglimento; il mancato versamento di essa (o il suo pagamento oltre una breve tolleranza di 7 giorni) può determinare la revoca del piano già in origine, ossia impedire l'avvio della rateazione.
Come già anticipato le soglie di decadenza sono cambiate nel tempo in relazione a particolari esigenze (crisi economiche, pandemia, misure legislative). In sintesi, per quanto concerne i “piani ordinari” concessi dall'Agente della riscossione (e non invece per quelli derivanti da accertamenti per adesione), si ha la decadenza dal beneficio della dilazione quando il numero di rate complessivamente non pagate (anche non consecutive) supera una certa soglia stabilita per il periodo in cui è stato richiesto il piano.
Dal 16 luglio 2022 la decadenza scatta al superamento di 8 rate mancanti, laddove le soglie precedenti erano:
• Piani in corso all'8 marzo 2020 (pre-pandemia): decadenza dopo 18 rate non pagate. Questo limite eccezionalmente alto fu introdotto durante l'emergenza OV ("Decreto Fiscale”, DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021) per sospendere tante decadenze in corso durante i periodi del cd. lockdown.
• Piani richiesti dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2021: decadenza dopo 10
rate non pagate (come previsto dal "Decreto Ristori", DL n. 137/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020)
• Piani richiesti dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: decadenza dopo 5
rate non pagate.
• Piani richiesti dal 16 luglio 2022 in poi: decadenza dopo 8 rate non pagate.
La verifica viene effettuata piano per piano: quindi se si hanno più rateizzazioni indipendenti, non si sommano le rate mancanti tra di esse.
Nel valutare la soglia va ricordato altresì che il conteggio comprende ogni rata non versata per intero entro la scadenza o entro la rata successiva (oltre le tolleranze di lieve inadempimento già innanzi indicate).
Oltre alla soglia numerica, entrano poi in gioco le regole speciali sul pagamento in ritardo (art. 15-ter citato): il mancato pagamento di una rata salta il conteggio delle rate pagate pienamente, ma se il versamento avviene entro i termini stabiliti dalle tolleranze (pagamento entro l'ultima rata successiva o carenza ≤3%/€10.000) allora non si decade dal piano. Quando invece scatta la decadenza, il piano di rateizzazione viene revocato ed il debito residuo torna a essere dovuto come se il piano non fosse mai stato concesso, con sanzioni e interessi come da normativa di riferimento.
In base alla recente giurisprudenza, le sanzioni vengono ricalcolate in misura piena sull'importo residuo non pagato. Ad esempio, la Cassazione
(ordinanza n. 19021 del 11 luglio 2025) ha confermato che, decadenza intervenuta, l'Agente della riscossione iscrive a ruolo l'intero residuo non versato, applicando le sanzioni nella misura ordinaria (piene) vigenti al tempo in cui originariamente sarebbero dovute.
Se invece la rateizzazione era stata concessa a seguito di un accordo deflattivo
(es. adesione, conciliazione), il debitore perde non solo la dilazione ma anche la maggiorazione ridotta delle sanzioni ottenuta nell'accordo, subendo una sanzione aggiuntiva del 45% (ridotta al 37,5% per violazioni dopo il
31/8/2024) sul residuo non pagato. In ogni caso, resta acquisito quanto già pagato: le somme versate servono da acconto sul debito originario, mentre l'Agente procede a riscuotere il resto con le modalità ordinarie di esecuzione
(pignoramenti, ipoteche, ecc.).
A seguito della decadenza dal rateizzo rimane al debitore la possibilità di rateizzare nuovamente il residuo, ma ciò dipende dalle specifiche regole sulla riammissione e da eventuali vincoli stabiliti per legge.
In particolare, per quanto riguarda i piani di rateizzazione “ordinari” concessi dopo il 16 luglio 2022, la legge ha definitivamente escluso la nuova rateizzazione sui medesimi carichi decaduti.
Invece, per i piani concessi prima di tale data permaneva una forma di riammissione, consistente nella possibilità di chiedere una nuova rateizzazione dei debiti contenuti nei piani di rateizzo decaduti solo se: 1) il piano originario era stato richiesto entro il 15 luglio 2022; 2) viene versata immediatamente la somma corrispondente alle rate già scadute e non pagate alla data di domanda;
3) si presenta idonea istanza entro il termine di prescrizione del debito.
In tal caso l' potrà concedere un nuovo piano per il residuo, con un CP_5
massimo di rate pari a quelle rimaste impagate dalla rateizzazione originaria. A fronte di tale complesso quadro ricostruttivo astratto ed alla diversità delle singole fattispecie nel ricorso, come premesso, manca qualsivoglia allegazione circa i requisiti legali innanzi elencati, prima tra tutti la precisazione della disciplina legale di inquadramento;
nulla è stato inoltre indicato in ordine alla concessione dei tre rateizzi menzionati in ricorso attraverso un piano ordinario ovvero un accertamento concordato o altra procedura.
Nemmeno risulta essere stata allegata la durata, il numero di rate e gli importi dei versamenti dovuti con riguardo a ciascun piano.
In carenza di completa prospettazione delle circostanze innanzi richiamate non è pertanto possibile individuare innanzitutto quale sia l'ambito normativo e la disciplina di riferimento per ciascuno dei piani di rateizzo, disciplina in base alla quale poter valutare l'ammissibilità della richiesta proroga e la legittimità o meno del suo diniego da parte dell'amministrazione.
Ma al quadro allegatorio innanzi delineato si aggiunge anche la incompletezza delle produzioni documentali da parte del ricorrente.
Quest'ultimo, che vi era difatti onerato secondo i principi generali, ha omesso di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto ad ottenere la proroga, che doveva necessariamente passare attraverso la prova dell'adempimento dei pagamenti previsti dal piano integralmente e sino alla data dell'istanza
(agosto 2024), nonché la loro specifica entità ed il quadro complessivo costituito del numero dei ratei e del prospetto delle relative scadenze
(mensili, trimestrali ecc).
Di contro non è stata prodotta la documentazione essenziale riferita ai tre piani di rateizzo, e cioè la richiesta del contribuente ed il provvedimento di accoglimento dell nonchè le quietanze di pagamento delle rate in forma CP_5
integrale.
La parziale produzione di alcune quietanze di pagamento (cfr. doc. in atti), in uno a meri prospetti informatici relativi alle singole cartelle incluse nei piani di rateizzo con in calce la lista dei pagamenti parziali effettuati, invece non consente - con tutta evidenza - di ritenere provata la condizione principale, necessaria per poter ottenere la proroga del beneficio del rateizzo, e cioè l'assenza da parte dell'obbligato di mancati pagamenti di alcune delle rate scadute previste dai piani, sia al momento della richiesta sia precedentemente.
Aggiungasi inoltre che, ad una rapida disamina di tali documenti, emerge invece che i pagamenti parziali dei debiti contributivi (e delle altre partite debitorie relative ad enti non previdenziali) risultano effettuati in date e per importi di volta in volta diversi, che non vi sono i criteri di imputazione di tali parziali pagamenti e che figurano anche alcuni periodi non coperti da versamenti (cfr. in atti).
In tale situazione è impossibile valutare se l'adempimento relativo alle rate scadute del piano sia stato integrale e tempestivo, secondo l'importo totale di ciascuno dei ratei previsti dall'accordo tra contribuente ed CP_5
Per tutte le ragioni dinanzi esposte, la domanda proposta va pertanto rigettata per difetto di prova del diritto di parte ricorrente ad ottenere la proroga del rateizzo.
Quanto poi alle cause successivamente riunite, deve premettersi che si tratta di due opposizioni proposti dal medesimo ricorrente avverso intimazioni di pagamento aventi ad oggetto (anche) crediti contributivi della Cassa professionale di iscrizione originariamente inclusi nei tre piani di rateizzo.
A tal proposito l'unico motivo di opposizione è costituito dall'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, considerato che le cartelle sottese all'intimazione sono riferite agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2019 (cfr. ricors).
Tale domanda appare infondata e va, pertanto rigettata.
Ed invero il termine prescrizionale relativo a tali componenti dei crediti iscritti a ruolo risulta essere stato interrotto alla data di presentazione delle relative istanze di dilazione (rispettivamente 13.1.2022; 16.6.2023 e
26.09.2023).
La prescrizione, ai sensi dell'articolo 2944, cod. civ. è stata quindi interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso poteva essere fatto valere. Pertanto, a tali date è intervenuto un atto di riconoscimento del debito ed è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, anche - da ultimo - a far data dal 4 agosto 2024 in ragione della richiesta di proroga del rateizzo.
Deve inoltre rilevarsi che la avvenuta notifica delle cartelle non è stata contestata, anzi riconosciuta, e che risultano notificati anche ulteriori atti intermedi interruttivi della prescrizione (quale il preavviso di fermo amministrativo n. 071802014005065900, notificato in data 4.7.2014).
Eventuali prescrizioni maturatesi nelle more, pertanto, avrebbero dovuto essere fatte valere nel termine di 40 gg successivi a ciascuno dei menzionati atti interruttivi;
ciò non è accaduto, per cui, alla attualità, il rilevo anche di tali termini prescrizionali è divenuto inammissibile.
In definitiva, pertanto, anche detti ricorsi devono essere rigettati.
Quanto alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico del ricorrente soccombente nei confronti di ciascuna delle convenute nella misura di 2/3, liquidandole come da dispositivo, mentre possono essere compensate per la residua parte in considerazione della peculiare fattispecie.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- rigetta i ricorsi proposti;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti resistenti nella misura di 2/3, che si liquidano in euro
1230,00 in favore di ciascuna, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, e compensa tra le parti il residuo terzo.
Napoli, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Maria SA LM