Articolo 27 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Articolo 26Articolo 28
Versione
20 settembre 2025
Art. 27. Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna 1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale e' acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di eta' nell'anno in cui e' acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non e' cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.
6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si vedano le note all'articolo 6.
Entrata in vigore il 20 settembre 2025