CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 920/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7411/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012346702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012346702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002965365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002965365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 8.11.2024 e depositato in data 2.12.2024 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.034 2024 9012346702/000 e la sottostante cartella di pagamento n. 034
20220002965365000 asseritamente notificata il 20/05/2022 per mancato pagamento Tassa
Automobilistica Anno 2017-2018 Ente Impositore Regione Calabria.
Ha eccepito la mancata notifica della cartella e la prescrizione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
AER ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica della cartella.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate Riscossioni costituendosi ha provato l'avvenuta notifica della cartella al destinatario oggi ricorrente e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente.
La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale: il ricorrente ha ricevuto l'atto esattivo e non lo ha impugnato. Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge che oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori per ciascuna delle parti costitute con distrazione ove richiesta.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7411/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012346702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012346702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002965365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002965365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 8.11.2024 e depositato in data 2.12.2024 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.034 2024 9012346702/000 e la sottostante cartella di pagamento n. 034
20220002965365000 asseritamente notificata il 20/05/2022 per mancato pagamento Tassa
Automobilistica Anno 2017-2018 Ente Impositore Regione Calabria.
Ha eccepito la mancata notifica della cartella e la prescrizione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
AER ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica della cartella.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate Riscossioni costituendosi ha provato l'avvenuta notifica della cartella al destinatario oggi ricorrente e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente.
La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale: il ricorrente ha ricevuto l'atto esattivo e non lo ha impugnato. Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge che oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori per ciascuna delle parti costitute con distrazione ove richiesta.