Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5186 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 28/03/1972 elettivamente Parte_1 domiciliata/o in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 41 presso lo studio dell'avv. Aurilio
Marianna, che la/lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 04/02/1975 elettivamente Controparte_1 domiciliata/o in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 41 presso lo studio dell'avv. Aurilio
Giovanni, che la/lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14/11/2024
All'udienza del 4 marzo 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
1. La casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla con i Parte_1 figli e mentre il sig. già di fatto trasferitosi, Persona_1 Per_2 Parte_2 fisserà la propria residenza altrove;
2. i predetti figli e di anni 21 e 11, saranno affidati congiuntamente Persona_3 Per_2 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e correlati incontri e pernottamenti con il padre ogniqualvolta quest'ultimo lo vorrà, compatibilmente con la volontà dei figli, nonché con i di loro impegni scolastici e ricreativi;
3. le parti sono economicamente indipendenti e non sarà pertanto previsto alcun assegno a titolo di mantenimento dell'un coniuge a carico dell'altro;
4. il sig. verserà nelle mani della Sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile ad esclusivo titolo di contributo al mantenimento solo del figlio minore pari Per_2 ad E 400,00, soggetto a rivalurazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
5. sempre con riferimento al figlio minore le spese straordinarie mediche urgenti e Per_2 non prevedibili ex ante, non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché le spese di acquisto dei testi scolastici, saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% e per esse non è previsto preventivo accordo ma pedissequa documentazione fiscale mentre, relativamente a tutte le altre spese, troverà applicazione il protocollo del Tribunale di Palermo attualmente in vigore, che si allega quale parte integrante del presente atto;
6. le parti prestano il consenso per il rilascio/ rinnovo dei rispettivi passaporti”
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 14/11/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 12/03/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.
9 - parte I - Anno 2008);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 11 marzo 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini