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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3627 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO SANTINI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Le domande delle parti
1. Il ricorrente ha chiesto “dichiarare che il ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento come da CTU in atti e la sentenza del Tribunale di Tivoli del 2008; accertare che la sospensione dell'indennità di accompagnamento a favore del dal 2015 e' illegittima e per l'effetto ordinare a il Parte_1 CP_1 pagamento di detta indennità dal tale data fino al soddisfo e condannare la stessa al pagamento delle annualità decorse, oltre interessi e svaluta”, con vittoria di spese.
2. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di essere riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità fin dal 2004, e di beneficiare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2007, a seguito del riconoscimento del relativo requisito sanitario avvenuto con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 347/2008 del 19.2.2008 (all. 2); che dal marzo 2015 l'erogazione della prestazione veniva sospesa, a seguito della pendenza di indagini della
Procura di Tivoli in relazione alla percezione della stessa;
che il processo penale si è concluso con sentenza di assoluzione. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver presentato domanda di riliquidazione della indennità di accompagnamento a far data dalla sua sospensione, senza esito. Ha quindi formulato le domande in epigrafe. CP_
2. L' si è costituito sostenendo l'irrilevanza dell'esito del giudizio penale, essendo comunque emerso nel corso dello stesso l'insussistenza del requisito sanitario utile per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, eccependo comunque la prescrizione delle somme pretese. Nel corso del giudizio, l'ente ha in ogni caso documentato che il ricorrente è stato successivamente sottoposto a nuova visita dalla Commissione medica, che ha confermato l'invalidità totale ma non i presupposti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con verbale del 10.10.2023.
3. La causa, istruita mediante CTU medico legale, è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. Va premesso che, a fronte del documentato disconoscimento del beneficio all'esito della visita del 10.10.2023, per il periodo successivo a tale data la domanda è da rigettarsi in ogni caso. Il presente giudizio è infatti stato incardinato ex art. 442 c.p.c. al fine di ottenere la condanna della parte resistente al pagamento dei ratei della prestazione sospesa;
oggetto del giudizio stesso non è quindi l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario come nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., bensì la sussistenza di tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione stessa. Avendo il ricorrente svolto una ordinaria domanda di condanna, non si applica l'art. 149 disp. att. c.p.c., anche in considerazione dell'assorbente principio per cui la condanna può essere pronunciata soltanto fino alla data della domanda stessa, e non avendo la parte presentato autonomo ricorso avverso l'accertamento in sede amministrativa.
6. Oggetto del presente giudizio è quindi esclusivamente la spettanza della prestazione nel periodo intercorso tra la data della sospensione e quella della visita di revisione.
7. Nel giudizio promosso dall'assicurato o dal beneficiario di una prestazione assistenziale nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare i provvedimenti con cui lo stesso nega la spettanza di una prestazione precedentemente in godimento, la domanda deve qualificarsi come di accertamento del persistente diritto a beneficiare della prestazione. L'assicurato deduce quindi necessariamente la spettanza delle somme oggetto di domanda, ossia il proprio diritto alla relativa prestazione;
egli ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SSUU, sent. n. 18046/2010).
8. Nel caso di specie, il ricorrente si limita ad affermare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine di beneficiare dell'indennità di accompagnamento fin dal maggio 2007, in virtù della sentenza con cui era stata accertata la sussistenza di tale requisito, e a negare qualsivoglia incidenza del giudizio penale sulla perdurante sussistenza del requisito stesso (quantomeno fino al suo disconoscimento all'esito della visita di revisione del 10.10.2023), ritenendo quindi ancora valida la consulenza svolta in sede di opposizione ad ATP dalla coimputata dottoressa . Per_1
9. Sul punto, è appena il caso di osservare che non rileva nel presente giudizio l'esito del processo penale, nonché l'eventuale carattere penalmente rilevante delle condotte del ricorrente, dovendosi esclusivamente valutare l'incidenza dell'intera vicenda penale sul perdurante valore della
CTU che ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario dal maggio 2007.
10. È in ogni caso necessario ricostruire le circostanze fattuali rilevanti nel presente giudizio emerse nel processo penale, risultanti dagli atti di tale processo offerti in prova dalle parti nel presente giudizio (cfr. in particolare decreto di sequestro preventivo del 19.3.2015 e sentenza n. 33/2016). Da tali atti si evince che, a seguito di un esposto anonimo, nel 2012 sono stati svolti accertamenti di polizia giudiziaria dai quali sarebbe emerso che il “è perfettamente indipendente nella vita quotidiana, non è Pt_1 tecnicamente 'accompagnato' da nessuno, fa la spesa, guida la macchina, svolge lavori manuali in modo autonomo” (cfr. decreto di sequestro preventivo, che rinvia alle annotazioni di servizio in atti); che nel corso delle indagini il ricorrente è stato sottoposto a perizia medico legale su ordine della procura, da cui è emersa l'insussistenza delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e la “più che probabile insussistenza delle stesse all'epoca della causa civile, quando fu svolta la CTU”. Il ricorrente era infatti stato accusato di truffa aggravata ex art. 640 c.p. nonché di frode processuale ex art. 374 c.p., in concorso con il consulente medico legale che ha redatto la CTU in occasione dell'accertamento tecnico preventivo conclusosi con sentenza n. 347/08. All'esito dell'udienza preliminare, il ricorrente è stato assolto per il reato di truffa poiché i fatti contestati non potevano ricevere tale qualificazione giuridica, bensì esclusivamente quella, pure contestata, di frode processuale. Rispetto a tale seconda fattispecie,
l'assoluzione è intervenuta in ragione della prescrizione del reato.
11. A fronte della formula assolutoria impiegata, la sentenza penale non contiene alcun accertamento vincolante in relazione all'insussistenza dei fatti contestati. Al contrario, gli accertamenti compiuti in sede di indagini – e precipuamente i menzionati accertamenti di p.g. e medico-legali, acquisiti in questa sede a seguito di provvedimento ex art. 421 co. 2 c.p.c. – costituiscono elementi presuntivi validi al fine di giustificare la disposta sospensione dell'erogazione della prestazione da parte dell'Ente, a fronte della quale è il ricorrente a dover attivamente dimostrare la sussistenza in capo a sé stesso dei requisiti sanitari in discussione.
12. A fronte dei richiamati qualificati elementi indiziari di segno contrario, la prova della sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente al momento della sospensione, sullo stesso gravante, non può ritenersi raggiunta sulla base del mero richiamo alla consulenza svolta nel giudizio conclusosi con sentenza di questo Tribunale n. 347/08.
13. Conseguentemente, si è accolta l'istanza di parte di procedersi a nuova CTU, sugli atti, volta a valutare la sussistenza dei requisiti al momento della sospensione della prestazione avvenuta nel
2015. A tal fine, il consulente è stato autorizzato a valersi della documentazione acquisita al fascicolo anche d'ufficio, ivi inclusi i verbali di p.g. contenuti nel fascicolo penale nonché la consulenza medico legale disposta dal p.m., documentazione quest'ultima promanante da un organo pubblico e quindi pienamente valutabile dal consulente al fine di fondare le proprie valutazioni, non diversamente da quanto non lo sarebbero stati referti medici dell'epoca, anche di carattere privato.
14. L'esito della consulenza ha escluso la sussistenza del requisito medico legale di cui all'art. 1 l. 18/80 all'epoca della sospensione dell'erogazione della prestazione, avvenuta nel 2015, così come all'epoca dell'originario accertamento di essi, nel maggio 2007. Il consulente ha correttamente basato la propria indagine sulla documentazione in atti, rilevando l'insufficienza di documentazione medica utile al fine di ritenere provato un quadro patologico rilevante ai sensi della norma menzionata. Il consulente ha quindi valorizzato le valutazioni svolte dai medici che hanno sottoposto a visita il ricorrente nel 2004 CP_ (commissione di prima istanza , nel 2008 (dott.ssa , CTU nominata nel giudizio di Per_1 opposizione ad ATP e coimputata nel procedimento penale) e nel 2015 (dott. CTU nominato Per_2 dalla Procura nel corso del procedimento penale), concludendo che alcuna condizione di disautonomia rilevante sussistesse nel 2004 né, significativamente, nel 2015, facendo proprie le considerazioni medico legali già svolte dal dott. nel considerare che “le condizioni rilevate dalla Dott.ssa “non Per_2 Per_1 fossero presenti neppure negli anni 2007 e 2008 dato che trattasi di patologie in gran parte erodo-degenerative
e per loro natura a carattere ingravescente e pertanto che ben difficilmente avrebbero potuto andare incontro a miglioramento quand'anche sottoposte a trattamenti terapeutici specifici”. Il consulente ha inoltre richiamato le risultanze delle osservazioni di p.g. in quanto ostative alla possibilità di ritenere sussistente il requisito medico legale oggetto di accertamento. Da tale documentazione (verbale redatto in sede di indagini, atto pubblico il cui valore non può essere disconosciuto nel presente giudizio) emerge in effetti che il ricorrente sia stato visto compiere in piena autonomia attività implicanti la piena padronanza delle proprie facoltà tanto materiali quanto cognitive.
15. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Le critiche alla CTU svolte dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza odierna devono essere disattese in ragione di tutto quanto fin qui esposto, avendovi il consulente adeguatamente risposto.
16. Ne consegue il rigetto del ricorso senza necessità di procedere ad accertamenti relativi alla sussistenza del requisito socioeconomico.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono parimenti posti a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3627 /2022 r.g.: rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge se dovuti. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
LL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3627 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO SANTINI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Le domande delle parti
1. Il ricorrente ha chiesto “dichiarare che il ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento come da CTU in atti e la sentenza del Tribunale di Tivoli del 2008; accertare che la sospensione dell'indennità di accompagnamento a favore del dal 2015 e' illegittima e per l'effetto ordinare a il Parte_1 CP_1 pagamento di detta indennità dal tale data fino al soddisfo e condannare la stessa al pagamento delle annualità decorse, oltre interessi e svaluta”, con vittoria di spese.
2. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di essere riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità fin dal 2004, e di beneficiare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2007, a seguito del riconoscimento del relativo requisito sanitario avvenuto con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 347/2008 del 19.2.2008 (all. 2); che dal marzo 2015 l'erogazione della prestazione veniva sospesa, a seguito della pendenza di indagini della
Procura di Tivoli in relazione alla percezione della stessa;
che il processo penale si è concluso con sentenza di assoluzione. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver presentato domanda di riliquidazione della indennità di accompagnamento a far data dalla sua sospensione, senza esito. Ha quindi formulato le domande in epigrafe. CP_
2. L' si è costituito sostenendo l'irrilevanza dell'esito del giudizio penale, essendo comunque emerso nel corso dello stesso l'insussistenza del requisito sanitario utile per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, eccependo comunque la prescrizione delle somme pretese. Nel corso del giudizio, l'ente ha in ogni caso documentato che il ricorrente è stato successivamente sottoposto a nuova visita dalla Commissione medica, che ha confermato l'invalidità totale ma non i presupposti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con verbale del 10.10.2023.
3. La causa, istruita mediante CTU medico legale, è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. Va premesso che, a fronte del documentato disconoscimento del beneficio all'esito della visita del 10.10.2023, per il periodo successivo a tale data la domanda è da rigettarsi in ogni caso. Il presente giudizio è infatti stato incardinato ex art. 442 c.p.c. al fine di ottenere la condanna della parte resistente al pagamento dei ratei della prestazione sospesa;
oggetto del giudizio stesso non è quindi l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario come nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., bensì la sussistenza di tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione stessa. Avendo il ricorrente svolto una ordinaria domanda di condanna, non si applica l'art. 149 disp. att. c.p.c., anche in considerazione dell'assorbente principio per cui la condanna può essere pronunciata soltanto fino alla data della domanda stessa, e non avendo la parte presentato autonomo ricorso avverso l'accertamento in sede amministrativa.
6. Oggetto del presente giudizio è quindi esclusivamente la spettanza della prestazione nel periodo intercorso tra la data della sospensione e quella della visita di revisione.
7. Nel giudizio promosso dall'assicurato o dal beneficiario di una prestazione assistenziale nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare i provvedimenti con cui lo stesso nega la spettanza di una prestazione precedentemente in godimento, la domanda deve qualificarsi come di accertamento del persistente diritto a beneficiare della prestazione. L'assicurato deduce quindi necessariamente la spettanza delle somme oggetto di domanda, ossia il proprio diritto alla relativa prestazione;
egli ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SSUU, sent. n. 18046/2010).
8. Nel caso di specie, il ricorrente si limita ad affermare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine di beneficiare dell'indennità di accompagnamento fin dal maggio 2007, in virtù della sentenza con cui era stata accertata la sussistenza di tale requisito, e a negare qualsivoglia incidenza del giudizio penale sulla perdurante sussistenza del requisito stesso (quantomeno fino al suo disconoscimento all'esito della visita di revisione del 10.10.2023), ritenendo quindi ancora valida la consulenza svolta in sede di opposizione ad ATP dalla coimputata dottoressa . Per_1
9. Sul punto, è appena il caso di osservare che non rileva nel presente giudizio l'esito del processo penale, nonché l'eventuale carattere penalmente rilevante delle condotte del ricorrente, dovendosi esclusivamente valutare l'incidenza dell'intera vicenda penale sul perdurante valore della
CTU che ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario dal maggio 2007.
10. È in ogni caso necessario ricostruire le circostanze fattuali rilevanti nel presente giudizio emerse nel processo penale, risultanti dagli atti di tale processo offerti in prova dalle parti nel presente giudizio (cfr. in particolare decreto di sequestro preventivo del 19.3.2015 e sentenza n. 33/2016). Da tali atti si evince che, a seguito di un esposto anonimo, nel 2012 sono stati svolti accertamenti di polizia giudiziaria dai quali sarebbe emerso che il “è perfettamente indipendente nella vita quotidiana, non è Pt_1 tecnicamente 'accompagnato' da nessuno, fa la spesa, guida la macchina, svolge lavori manuali in modo autonomo” (cfr. decreto di sequestro preventivo, che rinvia alle annotazioni di servizio in atti); che nel corso delle indagini il ricorrente è stato sottoposto a perizia medico legale su ordine della procura, da cui è emersa l'insussistenza delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e la “più che probabile insussistenza delle stesse all'epoca della causa civile, quando fu svolta la CTU”. Il ricorrente era infatti stato accusato di truffa aggravata ex art. 640 c.p. nonché di frode processuale ex art. 374 c.p., in concorso con il consulente medico legale che ha redatto la CTU in occasione dell'accertamento tecnico preventivo conclusosi con sentenza n. 347/08. All'esito dell'udienza preliminare, il ricorrente è stato assolto per il reato di truffa poiché i fatti contestati non potevano ricevere tale qualificazione giuridica, bensì esclusivamente quella, pure contestata, di frode processuale. Rispetto a tale seconda fattispecie,
l'assoluzione è intervenuta in ragione della prescrizione del reato.
11. A fronte della formula assolutoria impiegata, la sentenza penale non contiene alcun accertamento vincolante in relazione all'insussistenza dei fatti contestati. Al contrario, gli accertamenti compiuti in sede di indagini – e precipuamente i menzionati accertamenti di p.g. e medico-legali, acquisiti in questa sede a seguito di provvedimento ex art. 421 co. 2 c.p.c. – costituiscono elementi presuntivi validi al fine di giustificare la disposta sospensione dell'erogazione della prestazione da parte dell'Ente, a fronte della quale è il ricorrente a dover attivamente dimostrare la sussistenza in capo a sé stesso dei requisiti sanitari in discussione.
12. A fronte dei richiamati qualificati elementi indiziari di segno contrario, la prova della sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente al momento della sospensione, sullo stesso gravante, non può ritenersi raggiunta sulla base del mero richiamo alla consulenza svolta nel giudizio conclusosi con sentenza di questo Tribunale n. 347/08.
13. Conseguentemente, si è accolta l'istanza di parte di procedersi a nuova CTU, sugli atti, volta a valutare la sussistenza dei requisiti al momento della sospensione della prestazione avvenuta nel
2015. A tal fine, il consulente è stato autorizzato a valersi della documentazione acquisita al fascicolo anche d'ufficio, ivi inclusi i verbali di p.g. contenuti nel fascicolo penale nonché la consulenza medico legale disposta dal p.m., documentazione quest'ultima promanante da un organo pubblico e quindi pienamente valutabile dal consulente al fine di fondare le proprie valutazioni, non diversamente da quanto non lo sarebbero stati referti medici dell'epoca, anche di carattere privato.
14. L'esito della consulenza ha escluso la sussistenza del requisito medico legale di cui all'art. 1 l. 18/80 all'epoca della sospensione dell'erogazione della prestazione, avvenuta nel 2015, così come all'epoca dell'originario accertamento di essi, nel maggio 2007. Il consulente ha correttamente basato la propria indagine sulla documentazione in atti, rilevando l'insufficienza di documentazione medica utile al fine di ritenere provato un quadro patologico rilevante ai sensi della norma menzionata. Il consulente ha quindi valorizzato le valutazioni svolte dai medici che hanno sottoposto a visita il ricorrente nel 2004 CP_ (commissione di prima istanza , nel 2008 (dott.ssa , CTU nominata nel giudizio di Per_1 opposizione ad ATP e coimputata nel procedimento penale) e nel 2015 (dott. CTU nominato Per_2 dalla Procura nel corso del procedimento penale), concludendo che alcuna condizione di disautonomia rilevante sussistesse nel 2004 né, significativamente, nel 2015, facendo proprie le considerazioni medico legali già svolte dal dott. nel considerare che “le condizioni rilevate dalla Dott.ssa “non Per_2 Per_1 fossero presenti neppure negli anni 2007 e 2008 dato che trattasi di patologie in gran parte erodo-degenerative
e per loro natura a carattere ingravescente e pertanto che ben difficilmente avrebbero potuto andare incontro a miglioramento quand'anche sottoposte a trattamenti terapeutici specifici”. Il consulente ha inoltre richiamato le risultanze delle osservazioni di p.g. in quanto ostative alla possibilità di ritenere sussistente il requisito medico legale oggetto di accertamento. Da tale documentazione (verbale redatto in sede di indagini, atto pubblico il cui valore non può essere disconosciuto nel presente giudizio) emerge in effetti che il ricorrente sia stato visto compiere in piena autonomia attività implicanti la piena padronanza delle proprie facoltà tanto materiali quanto cognitive.
15. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Le critiche alla CTU svolte dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza odierna devono essere disattese in ragione di tutto quanto fin qui esposto, avendovi il consulente adeguatamente risposto.
16. Ne consegue il rigetto del ricorso senza necessità di procedere ad accertamenti relativi alla sussistenza del requisito socioeconomico.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono parimenti posti a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3627 /2022 r.g.: rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge se dovuti. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
LL ON