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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il IB di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5250/23 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 19 febbraio
2025, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.,
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania, Corso Italia n.22, presso lo studio dell'avv. Antonio Barone dal quale è
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Davide Pennisi, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
contro
nato a [...] l'[...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Catania, Via A. Mario n. 74, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Romeo dal quale è
rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposto
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO N. 1333/2023
Conclusioni
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1333/2023 emesso in data 06/03/2023 e notificato il 7.03.2023 il
IB di Catania ingiungeva all'opponente il pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di € 22.160,00 oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio, iva cpa e spese generali, a titolo di compensi professionali maturati negli anni compresi tra il
2016 e il 2020.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1333/23 notificato a mezzo pec in data
16.04.2023 conveniva in giudizio innanzi questo IB , Parte_1 Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione presuntiva dei crediti professionali con riferimento alle somme maturate negli anni dal 2016 al 2019 ex art. 2956 c.c. Nel merito chiedeva il rigetto della spiegata opposizione per infondatezza della pretesa creditoria anche con riferimento al quantum
richiesto.
Si costituiva in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e nel merito il rigetto della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1333/2023, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.10.2023 il IB rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposto.
Con successiva ordinanza del 24.01.2024 veniva rigettava la richiesta di ammissione di ctu contabile e all'udienza del 09.10.2024 la causa veniva rinviata per la decisione, previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 cpc.
All'udienza del 19.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti professionali ex art. 2956 n. 2 c.c., sollevata dall'opponente con riferimento ai crediti professionali maturati dall'opposto per le annualità che vanno dal 2016 al 2019 perché infondata ex art. 2959 c.c. ai sensi del quale
“L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli
articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”.
Lo scopo della norma è quello di impedire il configurarsi di una contraddizione in termini, qualora chi dichiara per diverse cause la non esistenza del diritto, affermi contemporaneamente l'estinzione del medesimo per non esercizio, ovvero il debitore opponga alla richiesta di adempimento sia la prescrizione del diritto in questione, sia il fatto che il rapporto o non è addirittura nato o risulta invalido o deve essere soddisfatto da altri, come nel giudizio di opposizione per cui è causa.
L'opponente infatti se per un verso affermava l'inesistenza di un accordo tra le parti che prevedesse
- da parte dell'opposto - la prestazione professionale a suo favore anche come persona fisica (e non solo come socio e rappresentante legale pro tempore delle due società di laboratorio analisi cliniche identificate in atti) per altro verso contestando il quantum preteso dall'opposto ammetteva la mancata estinzione dell'obbligazione.
“La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul
decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in
considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine
previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore
ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque,
contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia
contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo
tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il
riconoscimento dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. Civ. sez. VI n. 15303/19; Cass. civ. sez. II n.
pagina 3 di 8 30058/2017).
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'eccepita carenza di prova della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, nonché la contestazione nel merito del quantum della stessa, sollevate dall'opponente con la spiegata opposizione, non trovano conferma negli atti di causa, stante il riconoscimento di debito da parte dell'opponente, come documentalmente provato dallo stesso.
Dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta sono emersi degli elementi non contestati dalle parti,
ovvero l'esistenza di un pregresso rapporto professionale tra il consulente opposto e l'odierno opponente dal 2000 al 2020 non fondato su accordo scritto ma su incarico verbale.
Le contestazioni sorte sul contenuto di tale incarico per le varie attività di consulenza contabile e fiscale per gli anni di imposta dal 2000 al 2020 espletate sia a favore delle società “ Controparte_2
e (C.F.
[...] Controparte_3
) con sede in Catania, in via Vittorio Veneto 10 e “ P.IVA_1 CP_3 [...]
(C.F. ), con sede in Controparte_4 Controparte_3 P.IVA_2
Catania, in via Via Guardia Della Carvana 4/A - Via Suor Maria Mazzarello n. 52, - delle quali l'opponente era ed è socio e legale rappresentante pro tempore - che a favore dello stesso quale persona fisica – fino al 2022- che hanno determinato il procedimento per cui è causa, sono state superate sia dall'interrogatorio formale e dalla documentazione prodotta dell'opposto che dalla documentazione versata in atti dallo stesso opponente.
Il giudizio per cui è causa si fonda sulle contestazioni sollevate dall'opponente circa l'esistenza di un accordo tra le parti che prevedesse compensi ulteriori spettanti all'opposto per l'attività di consulenza fiscale esercitata in suo favore quale persona fisica, sul presupposto che il proprio redditi si componesse per la quasi totalità (circa 95%) dai proventi delle due predette società e il residuo da redditi immobiliari.
E'orientamento consolidato in giurisprudenza che “In assenza di mandato scritto, il conferimento
pagina 4 di 8 dell'incarico può ritenersi dimostrato anche in base alla sola email e dai fax”. Lo ha stabilito la Corte
di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 1792/2017 "il rapporto di prestazione d'opera
professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso,
postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare
inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente
convenuto per il pagamento di detto compenso". Nella citata sentenza, il Supremo Collegio, precisa che la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto professionsale, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.
La documentazione versata in atti – in particolare dallo stesso opponente - prova non solo la sussistenza di un rapporto professionale tra le parti in causa, pur vero non contestato, ma anche che l'attività di consulenza fiscale e contabile venisse espletata dall'opposto sia nell'interesse delle due società - identificate in atti - che nell'interesse dello stesso quale persona fisica.
Ciò lo si evince chiaramente dalla documentazione contabile e fiscale prodotta dall'opponente (cfr.
all.
3-4 atto di opposizione ovvero Modello Unico dal 2010 al 2022 per e Modello Parte_1
Unico dal 2010 al 2020 per ) a nulla rilevando la Parte_2
circostanza che la principale fonte di reddito dello stesso provenisse dall'attività professionale svolta nei due predetti laboratori di analisi cliniche di cui era socio.
La fattura del 22.12.2015 emessa a favore di e la ricevuta del versamento della Parte_1
ritenuta prodotta dall'opposto provano per altro verso che l'opponente avesse effettuato – fino a quella data - i pagamenti degli onorari al professionista incaricato, in proprio e non nella qualità.
La mancata prova degli accordi intercorsi tra le parti sull'ulteriore compenso spettante al professionista, legittima quindi l'applicazione delle tariffe professionali di cui alla tabelle ministeriali,
pagina 5 di 8 così come correttamente compiuto dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, principio questo consolidato della Suprema Corte: “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base
alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in
quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua
determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi,
esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine,
alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost.,
applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono
l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in
deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività,
ma solo ad un interesse della categoria professionale” (Cass. civ. n. 1900/2017) e da ultimo ribadito dalla Sez. 2 della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 1615/2022, ovvero che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, e adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione e al primo comma statuisce che “Il compenso, se
non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal
giudice”.
L'art. 2697 c.c. fissa il principio generale secondo cui è onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti“, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“. Secondo
l'orientamento prevalente in giurisprudenza, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vi è una ipotesi eccezionale di inversione dell'onere della prova della sussistenza del credito che incombe sul creditore opposto, da ultimo, la Suprema Corte ha sancito che "Nell'ambito dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto
pagina 6 di 8 (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere
posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i
fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(Cassazione civile, terza sez., sentenza 27/06/2022, n. 20597). L'opposizione a decreto ingiuntivo dà
luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso,
facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009,
n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516).
L'eccepita infondatezza della pretesa creditoria sollevata dall'opponente con la spiegata opposizione va pertanto rigettata in quanto priva di riscontro probatorio per non aver allegato compiutamente i fatti posti a fondamento della domanda e non averli provati, mentre parte opposta sotto il profilo probatorio ha assolto agli oneri a suo carico, dimostrando la fondatezza della pretesa creditoria avanzata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il IB di Catania – quinta sezione civile - in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiutivo da contro Parte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1333/2023 e per l'effetto dichiara esecutivo pagina 7 di 8 il decreto opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, a favore di Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 22 maggio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 8 di 8
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il IB di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5250/23 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 19 febbraio
2025, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.,
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania, Corso Italia n.22, presso lo studio dell'avv. Antonio Barone dal quale è
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Davide Pennisi, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
contro
nato a [...] l'[...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Catania, Via A. Mario n. 74, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Romeo dal quale è
rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposto
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO N. 1333/2023
Conclusioni
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1333/2023 emesso in data 06/03/2023 e notificato il 7.03.2023 il
IB di Catania ingiungeva all'opponente il pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di € 22.160,00 oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio, iva cpa e spese generali, a titolo di compensi professionali maturati negli anni compresi tra il
2016 e il 2020.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1333/23 notificato a mezzo pec in data
16.04.2023 conveniva in giudizio innanzi questo IB , Parte_1 Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione presuntiva dei crediti professionali con riferimento alle somme maturate negli anni dal 2016 al 2019 ex art. 2956 c.c. Nel merito chiedeva il rigetto della spiegata opposizione per infondatezza della pretesa creditoria anche con riferimento al quantum
richiesto.
Si costituiva in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e nel merito il rigetto della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1333/2023, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.10.2023 il IB rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposto.
Con successiva ordinanza del 24.01.2024 veniva rigettava la richiesta di ammissione di ctu contabile e all'udienza del 09.10.2024 la causa veniva rinviata per la decisione, previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 cpc.
All'udienza del 19.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti professionali ex art. 2956 n. 2 c.c., sollevata dall'opponente con riferimento ai crediti professionali maturati dall'opposto per le annualità che vanno dal 2016 al 2019 perché infondata ex art. 2959 c.c. ai sensi del quale
“L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli
articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”.
Lo scopo della norma è quello di impedire il configurarsi di una contraddizione in termini, qualora chi dichiara per diverse cause la non esistenza del diritto, affermi contemporaneamente l'estinzione del medesimo per non esercizio, ovvero il debitore opponga alla richiesta di adempimento sia la prescrizione del diritto in questione, sia il fatto che il rapporto o non è addirittura nato o risulta invalido o deve essere soddisfatto da altri, come nel giudizio di opposizione per cui è causa.
L'opponente infatti se per un verso affermava l'inesistenza di un accordo tra le parti che prevedesse
- da parte dell'opposto - la prestazione professionale a suo favore anche come persona fisica (e non solo come socio e rappresentante legale pro tempore delle due società di laboratorio analisi cliniche identificate in atti) per altro verso contestando il quantum preteso dall'opposto ammetteva la mancata estinzione dell'obbligazione.
“La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul
decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in
considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine
previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore
ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque,
contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia
contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo
tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il
riconoscimento dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. Civ. sez. VI n. 15303/19; Cass. civ. sez. II n.
pagina 3 di 8 30058/2017).
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'eccepita carenza di prova della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, nonché la contestazione nel merito del quantum della stessa, sollevate dall'opponente con la spiegata opposizione, non trovano conferma negli atti di causa, stante il riconoscimento di debito da parte dell'opponente, come documentalmente provato dallo stesso.
Dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta sono emersi degli elementi non contestati dalle parti,
ovvero l'esistenza di un pregresso rapporto professionale tra il consulente opposto e l'odierno opponente dal 2000 al 2020 non fondato su accordo scritto ma su incarico verbale.
Le contestazioni sorte sul contenuto di tale incarico per le varie attività di consulenza contabile e fiscale per gli anni di imposta dal 2000 al 2020 espletate sia a favore delle società “ Controparte_2
e (C.F.
[...] Controparte_3
) con sede in Catania, in via Vittorio Veneto 10 e “ P.IVA_1 CP_3 [...]
(C.F. ), con sede in Controparte_4 Controparte_3 P.IVA_2
Catania, in via Via Guardia Della Carvana 4/A - Via Suor Maria Mazzarello n. 52, - delle quali l'opponente era ed è socio e legale rappresentante pro tempore - che a favore dello stesso quale persona fisica – fino al 2022- che hanno determinato il procedimento per cui è causa, sono state superate sia dall'interrogatorio formale e dalla documentazione prodotta dell'opposto che dalla documentazione versata in atti dallo stesso opponente.
Il giudizio per cui è causa si fonda sulle contestazioni sollevate dall'opponente circa l'esistenza di un accordo tra le parti che prevedesse compensi ulteriori spettanti all'opposto per l'attività di consulenza fiscale esercitata in suo favore quale persona fisica, sul presupposto che il proprio redditi si componesse per la quasi totalità (circa 95%) dai proventi delle due predette società e il residuo da redditi immobiliari.
E'orientamento consolidato in giurisprudenza che “In assenza di mandato scritto, il conferimento
pagina 4 di 8 dell'incarico può ritenersi dimostrato anche in base alla sola email e dai fax”. Lo ha stabilito la Corte
di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 1792/2017 "il rapporto di prestazione d'opera
professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso,
postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare
inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente
convenuto per il pagamento di detto compenso". Nella citata sentenza, il Supremo Collegio, precisa che la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto professionsale, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.
La documentazione versata in atti – in particolare dallo stesso opponente - prova non solo la sussistenza di un rapporto professionale tra le parti in causa, pur vero non contestato, ma anche che l'attività di consulenza fiscale e contabile venisse espletata dall'opposto sia nell'interesse delle due società - identificate in atti - che nell'interesse dello stesso quale persona fisica.
Ciò lo si evince chiaramente dalla documentazione contabile e fiscale prodotta dall'opponente (cfr.
all.
3-4 atto di opposizione ovvero Modello Unico dal 2010 al 2022 per e Modello Parte_1
Unico dal 2010 al 2020 per ) a nulla rilevando la Parte_2
circostanza che la principale fonte di reddito dello stesso provenisse dall'attività professionale svolta nei due predetti laboratori di analisi cliniche di cui era socio.
La fattura del 22.12.2015 emessa a favore di e la ricevuta del versamento della Parte_1
ritenuta prodotta dall'opposto provano per altro verso che l'opponente avesse effettuato – fino a quella data - i pagamenti degli onorari al professionista incaricato, in proprio e non nella qualità.
La mancata prova degli accordi intercorsi tra le parti sull'ulteriore compenso spettante al professionista, legittima quindi l'applicazione delle tariffe professionali di cui alla tabelle ministeriali,
pagina 5 di 8 così come correttamente compiuto dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, principio questo consolidato della Suprema Corte: “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base
alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in
quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua
determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi,
esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine,
alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost.,
applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono
l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in
deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività,
ma solo ad un interesse della categoria professionale” (Cass. civ. n. 1900/2017) e da ultimo ribadito dalla Sez. 2 della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 1615/2022, ovvero che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, e adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione e al primo comma statuisce che “Il compenso, se
non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal
giudice”.
L'art. 2697 c.c. fissa il principio generale secondo cui è onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti“, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“. Secondo
l'orientamento prevalente in giurisprudenza, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vi è una ipotesi eccezionale di inversione dell'onere della prova della sussistenza del credito che incombe sul creditore opposto, da ultimo, la Suprema Corte ha sancito che "Nell'ambito dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto
pagina 6 di 8 (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere
posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i
fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(Cassazione civile, terza sez., sentenza 27/06/2022, n. 20597). L'opposizione a decreto ingiuntivo dà
luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso,
facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009,
n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516).
L'eccepita infondatezza della pretesa creditoria sollevata dall'opponente con la spiegata opposizione va pertanto rigettata in quanto priva di riscontro probatorio per non aver allegato compiutamente i fatti posti a fondamento della domanda e non averli provati, mentre parte opposta sotto il profilo probatorio ha assolto agli oneri a suo carico, dimostrando la fondatezza della pretesa creditoria avanzata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il IB di Catania – quinta sezione civile - in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiutivo da contro Parte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1333/2023 e per l'effetto dichiara esecutivo pagina 7 di 8 il decreto opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, a favore di Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 22 maggio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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