TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21145/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Pellerito Benedetto presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
18/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 145 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 31/8//2004. Per_1
Con ricorso depositato il 09/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che si allontaneranno entrambe dalla casa ex coniugale non appena ciascuno avrà reperito idonea sistemazione abitativa, impegnandosi, comunque, a sostenere per metà ciascuno il rateo mensile ad oggi pendente sino all'estinzione del mutuo;
presso la casa ex coniugale rimarrà a risiedervi la comune figlia maggiorenne Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi, sebbene sia ormai maggiorenne, a prendere Per_1 congiuntamente con lei le decisioni relative alle scelte scolastiche, educative e sanitarie, tenendo conto delle inclinazioni e dei desideri della figlia. I coniugi potranno decidere, di comune accordo ed in accordo con la stessa di ripartirsi compiti e tempo dedicato da ciascuno alla figlia sempre tenendo presenti Per_1
e preminenti le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa nonché quelle materiali, morali ed il suo equilibrio affettivo. Stante la raggiunta maggiore età della figlia, sarà quest'ultima a decidere autonomamente quando e con quale frequenza visitare i genitori e le rispettive famiglie di origine;
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano direttamente al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente sostenendo, altresì, nella misura del 50%, le spese straordinarie tutte in conformità del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, tutte necessarie oppure previamente concordate, in ogni caso sempre documentate ed anche con consegna degli originali, per la parte oggetto di rimborso, ai fini della loro detraibilità dalla dichiarazione dei redditi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere conferito ad Agenzia immobiliare, scelta di comune accordo, mandato di vendita della casa ex coniugale sita in Volvera, Via Giuseppe Verdi n.16 e così descritta: porzione di fabbricato da terra a cielo adibita a civile abitazione, elevata a tre piani interamente fuori terra ed uno seminterrato fra loro uniti mediante scala interna, con ingresso dal civico numero 16 di Via
Giuseppe Verdi, il tutto censito al Catasto Fabbricati di Volvera al foglio 2, mappale 323, subalterno 3,
Via Giuseppe Verdi n. 16, piano T-1- 2-S1, cat. A2, cl. 1, vani 7,5, r.c. euro 542,28, la porzione abitativa e le sue dirette pertinenze subalterno 4 con annessa, quale pertinenza, la porzione di giardino circostante a tre lati;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver concordato e stabilito quale corrispettivo per la vendita della casa ex coniugale l'importo non di euro 298.000,00 e di non accettare proposta inferiore ad euro 290.000,00 e che il ricavato della vendita, dedotto l'importo necessario per l'estinzione del residuo pagina 2 di 3 mutuo, del costo di cancellazione dell'ipoteca iscritta a favore dell' del costo di Controparte_1 cancellazione dell'ipoteca di secondo grado iscritta a favore di delle spese per la Controparte_2 cessione a titolo gratuito del Terreno in Comune di Volvera della superficie di metri quadrati 645 circa, censito al Catasto Terreni di Volvera al foglio 2; mappale 723, seminativo arborato, cl. 3, di ettari
00.05.94, r.d. euro 5,22, r.a. Euro 3,37; - mappale 737, relitto stradale, di ettari 00.00.51, senza reddito, reso edificabile con la sottoscrizione del sig. di Convenzione Urbanistica per la Parte_1
Realizzazione del PEC CE11, delle spese per il passaggio di proprietà di cui al seguente punto (p.to 6 delle condizioni di separazione depositate), sarà ripartito al 50% tra i coniugi contestualmente all'atto di rogito notarile di vendita dell'immobile;
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di impegnarsi, su richiesta del sig. Parte_2 Parte_1
, a cedere allo stesso e/o a persona da nominare, la proprietà della casa ex coniugale per un importo
[...] pari al 50% del corrispettivo minimo concordato di cui al punto sopra (p.to 5 delle condizioni di separazione depositate) al netto dell'importo necessario per l'estinzione del mutuo residuo e del costo di cancellazione dell'ipoteca di secondo grado iscritta a favore di EQUITALIA ETR S.p.a. nonché, scaduto il mandato conferito all'Agenzia di intermediazione immobiliare, a cedere al sig. , Parte_1 su richiesta dello stesso, la casa ex coniugale ad un corrispettivo pari ad euro 260.000,00, dedotte tutte le voci di cui al punto sopra (p.to 5 delle condizioni di separazione depositate), per la rispettiva quota residua;
DÀ ATTO che le parti concordano che il lotto di terra edificabile di mq 845 - Foglio 2, Mappale 723, censito al catasto Terreni di Volvera verrà ceduto a titolo gratuito a favore del sig. Parte_1
e/o su richiesta dello stesso, a favore della figlia nonché, qualora il detto lotto di terra venga Per_1 venduto a terzi soggetti, il ricavato andrà esclusivamente a favore del sig. o, su Parte_1 richiesta dello stesso, alla figlia Per_1
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di impegnarsi, altresì, a volturare, su richiesta del sig. Parte_2
, l'automobile Jeep Renegade targata FM790HH e la motocicletta Yamaha TMAX Parte_1 targato ET22856 a favore dello stesso, o, su richiesta dello stesso, alla comune figlia con costi Per_1 di voltura esclusivamente a carico del sig. salvo che, su esclusiva richiesta del sig. Parte_1
, i detti beni mobili registrati vengano ceduti direttamente a terzi ed il ricavato andrà Parte_1 esclusivamente a favore del sig. , su richiesta dello stesso, a favore della figlia Controparte_3
Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, salvo per quanto stabilito nelle condizioni di separazione personale dei coniugi, di avere definito ogni questione patrimoniale tra di loro;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21145/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Pellerito Benedetto presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
18/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 145 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 31/8//2004. Per_1
Con ricorso depositato il 09/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che si allontaneranno entrambe dalla casa ex coniugale non appena ciascuno avrà reperito idonea sistemazione abitativa, impegnandosi, comunque, a sostenere per metà ciascuno il rateo mensile ad oggi pendente sino all'estinzione del mutuo;
presso la casa ex coniugale rimarrà a risiedervi la comune figlia maggiorenne Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi, sebbene sia ormai maggiorenne, a prendere Per_1 congiuntamente con lei le decisioni relative alle scelte scolastiche, educative e sanitarie, tenendo conto delle inclinazioni e dei desideri della figlia. I coniugi potranno decidere, di comune accordo ed in accordo con la stessa di ripartirsi compiti e tempo dedicato da ciascuno alla figlia sempre tenendo presenti Per_1
e preminenti le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa nonché quelle materiali, morali ed il suo equilibrio affettivo. Stante la raggiunta maggiore età della figlia, sarà quest'ultima a decidere autonomamente quando e con quale frequenza visitare i genitori e le rispettive famiglie di origine;
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano direttamente al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente sostenendo, altresì, nella misura del 50%, le spese straordinarie tutte in conformità del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, tutte necessarie oppure previamente concordate, in ogni caso sempre documentate ed anche con consegna degli originali, per la parte oggetto di rimborso, ai fini della loro detraibilità dalla dichiarazione dei redditi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere conferito ad Agenzia immobiliare, scelta di comune accordo, mandato di vendita della casa ex coniugale sita in Volvera, Via Giuseppe Verdi n.16 e così descritta: porzione di fabbricato da terra a cielo adibita a civile abitazione, elevata a tre piani interamente fuori terra ed uno seminterrato fra loro uniti mediante scala interna, con ingresso dal civico numero 16 di Via
Giuseppe Verdi, il tutto censito al Catasto Fabbricati di Volvera al foglio 2, mappale 323, subalterno 3,
Via Giuseppe Verdi n. 16, piano T-1- 2-S1, cat. A2, cl. 1, vani 7,5, r.c. euro 542,28, la porzione abitativa e le sue dirette pertinenze subalterno 4 con annessa, quale pertinenza, la porzione di giardino circostante a tre lati;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver concordato e stabilito quale corrispettivo per la vendita della casa ex coniugale l'importo non di euro 298.000,00 e di non accettare proposta inferiore ad euro 290.000,00 e che il ricavato della vendita, dedotto l'importo necessario per l'estinzione del residuo pagina 2 di 3 mutuo, del costo di cancellazione dell'ipoteca iscritta a favore dell' del costo di Controparte_1 cancellazione dell'ipoteca di secondo grado iscritta a favore di delle spese per la Controparte_2 cessione a titolo gratuito del Terreno in Comune di Volvera della superficie di metri quadrati 645 circa, censito al Catasto Terreni di Volvera al foglio 2; mappale 723, seminativo arborato, cl. 3, di ettari
00.05.94, r.d. euro 5,22, r.a. Euro 3,37; - mappale 737, relitto stradale, di ettari 00.00.51, senza reddito, reso edificabile con la sottoscrizione del sig. di Convenzione Urbanistica per la Parte_1
Realizzazione del PEC CE11, delle spese per il passaggio di proprietà di cui al seguente punto (p.to 6 delle condizioni di separazione depositate), sarà ripartito al 50% tra i coniugi contestualmente all'atto di rogito notarile di vendita dell'immobile;
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di impegnarsi, su richiesta del sig. Parte_2 Parte_1
, a cedere allo stesso e/o a persona da nominare, la proprietà della casa ex coniugale per un importo
[...] pari al 50% del corrispettivo minimo concordato di cui al punto sopra (p.to 5 delle condizioni di separazione depositate) al netto dell'importo necessario per l'estinzione del mutuo residuo e del costo di cancellazione dell'ipoteca di secondo grado iscritta a favore di EQUITALIA ETR S.p.a. nonché, scaduto il mandato conferito all'Agenzia di intermediazione immobiliare, a cedere al sig. , Parte_1 su richiesta dello stesso, la casa ex coniugale ad un corrispettivo pari ad euro 260.000,00, dedotte tutte le voci di cui al punto sopra (p.to 5 delle condizioni di separazione depositate), per la rispettiva quota residua;
DÀ ATTO che le parti concordano che il lotto di terra edificabile di mq 845 - Foglio 2, Mappale 723, censito al catasto Terreni di Volvera verrà ceduto a titolo gratuito a favore del sig. Parte_1
e/o su richiesta dello stesso, a favore della figlia nonché, qualora il detto lotto di terra venga Per_1 venduto a terzi soggetti, il ricavato andrà esclusivamente a favore del sig. o, su Parte_1 richiesta dello stesso, alla figlia Per_1
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di impegnarsi, altresì, a volturare, su richiesta del sig. Parte_2
, l'automobile Jeep Renegade targata FM790HH e la motocicletta Yamaha TMAX Parte_1 targato ET22856 a favore dello stesso, o, su richiesta dello stesso, alla comune figlia con costi Per_1 di voltura esclusivamente a carico del sig. salvo che, su esclusiva richiesta del sig. Parte_1
, i detti beni mobili registrati vengano ceduti direttamente a terzi ed il ricavato andrà Parte_1 esclusivamente a favore del sig. , su richiesta dello stesso, a favore della figlia Controparte_3
Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, salvo per quanto stabilito nelle condizioni di separazione personale dei coniugi, di avere definito ogni questione patrimoniale tra di loro;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3