TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/10/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONCINI Parte_1 C.F._1
VANESSA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESA Controparte_1 C.F._2
OR elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], sottoposta ad Amministrazione di Sostegno Parte_1 dall'11/1/2018, e , nato in [...] il [...], contraevano matrimonio Controparte_1 civile in data 11/07/1994 a AN, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1994, n. 364, parte I. Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Rimini n.
1150/2021, pubblicata il 21/12/2021 e confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 2354/2022, pubblicata il 23/11/2022 e notificata in pari data al resistente.
Nel presente giudizio, con ricorso depositato il 27/01/2023 la ricorrente, tramite il proprio
Amministratore di Sostegno a ciò autorizzato dal Giudice Tutelare con provvedimento del
29/11/2022, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
chiedeva inoltre darsi atto che ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente e che la casa sita in Rimini, Via Parisano
n. 82, era occupata sine titulo dal . CP_1
Si costituiva in giudizio il resistente, opponendosi alla pronuncia del divorzio, contestando la ricostruzione dei fatti avversa ed eccependo la carenza di interesse e di legittimazione ad agire in capo all'Amministratore di sostegno della ricorrente.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 28/3/2023, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e veniva nominato il
Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 31/5/2023, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva. Il resistente si opponeva, deducendo la carenza di prova della volontà della beneficiaria di voler sciogliere il vincolo, ex ante rispetto alla nomina dell'amministratore di sostegno, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 688/2023 del 06/07/2023, pubblicata il 13/07/2023, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano (MI), in data 11/07/1994 tra e . Con separata ordinanza veniva disposta la Parte_1 Controparte_1 prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con istanza depositata in data
19/03/2024, il procuratore di parte resistente chiedeva la nomina di un curatore speciale per il proprio assistito per incapacità sopravvenuta, stanti i gravi problemi di salute del . CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/05/2024 - in cui le parti insistevano per l'ammissione delle prove e si rimettevano a giustizia in ordine alla nomina di un curatore speciale – il Giudice Istruttore, con ordinanza del 6/5/2024, non ravvisati i presupposti per la nomina di un curatore speciale, trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero per valutare l'introduzione del procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del resistente, rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 14/05/2025.
All'udienza del 14/05/2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non presentava le conclusioni, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge, in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
Tutto ciò premesso, va precisato che, essendo già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti.
In via preliminare, occorre evidenziare che non sussistono i presupposti per la rimessione della causa in istruttoria, come richiesto da parte resistente, posto che risulta già in atti la documentazione attestante le condizioni di salute ed economiche del . CP_1
Nel merito, la domanda di assegno divorzile, formulata dal resistente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, appare tardiva e pertanto inammissibile.
In tal senso, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio di divorzio, se, da un lato, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia, dall'altro, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura
e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto” (cfr. Corte di Cass., sentenza n.
3925/2012, Cass., ord. n. 29290/2021).
Nel caso di specie, il non ha fornito alcun elemento sopravvenuto, idoneo a fondare i CP_1 presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, in forma assistenziale, in suo favore. Egli, infatti, fin dall'introduzione del giudizio – quando chiedeva di disporre che “nulla sia dovuto, ad alcun titolo, tra i coniugi, avendo questi già regolato ogni rapporto e non avendo più niente a che pretendere l'uno dall'altro” - ha dichiarato di non godere di buona salute e di aver dovuto sospendere quasi completamente la propria attività lavorativa, a causa della malattia.
Dalla certificazione di Agenzia delle Entrate depositata in sede di precisazione delle conclusioni emerge che per gli anni di imposta 2021 e 2022 egli non ha dichiarato alcun reddito e che per l'anno
2023 risultava un reddito esente di soli € 6.930,00.
Dunque, la documentazione depositata in sede di precisazione delle conclusioni è idonea a dimostrare che il resistente in data 28/01/2025 è stato riconosciuto invalido in condizione di gravità, ma non attesta un sopravvenuto peggioramento della sua condizione economica, che faccia sorgere il diritto a percepire l'assegno divorzile.
In ogni caso, anche qualora la domanda fosse da considerare ammissibile, non è provata una condizione di squilibrio tra le rispettive condizioni economiche degli ex coniugi, posto che la ricorrente, pensionata sottoposta da anni ad amministrazione di sostegno, deve pagare la retta della struttura ove è ospite ed è oltretutto gravata delle spese dell'immobile di via Parisano n. 82 a
Rimini, che il resistente a tutt'oggi continua ad abitare.
Pertanto, dagli elementi emersi nel presente giudizio, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore del . CP_1
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla in ordine al rilascio dell'immobile di sua Pt_1 proprietà da parte del e alla condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità per CP_1 occupazione senza titolo, esse dovranno essere eventualmente proposte nell'ambito di un ordinario giudizio di merito. In questa sede, esse vanno dichiarate inammissibili, posto che la diversità di rito e la mancanza di una connessione forte precludono la possibilità di cumulare alla domanda di separazione e/o divorzio e altre domande soggette al rito ordinario. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “L'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 353/1990, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art.
31 c.p.c. (cause accessorie), dall'art. 32 c.p.c. (cause di garanzia), dall'art. 34 c.p.c. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 c.p.c. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 c.p.c. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. o dell'art. 104 c.p.c. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n.
10356).
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano ai sensi del D.M. Controparte_1
n.55/2014, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27/01/2023 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 premesso che con sentenza n. 688/2023 del 06/07/2023, pubblicata il 13/07/2023, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AN (MI), in data 11/07/1994 tra Pt_1
e , trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
[...] Controparte_1
1994, n. 364, parte I,
a) RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
b) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
c) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore della Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in euro 98,00 per spese e in euro 3.809,00 per compensi, oltre al
15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONCINI Parte_1 C.F._1
VANESSA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESA Controparte_1 C.F._2
OR elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], sottoposta ad Amministrazione di Sostegno Parte_1 dall'11/1/2018, e , nato in [...] il [...], contraevano matrimonio Controparte_1 civile in data 11/07/1994 a AN, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1994, n. 364, parte I. Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Rimini n.
1150/2021, pubblicata il 21/12/2021 e confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 2354/2022, pubblicata il 23/11/2022 e notificata in pari data al resistente.
Nel presente giudizio, con ricorso depositato il 27/01/2023 la ricorrente, tramite il proprio
Amministratore di Sostegno a ciò autorizzato dal Giudice Tutelare con provvedimento del
29/11/2022, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
chiedeva inoltre darsi atto che ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente e che la casa sita in Rimini, Via Parisano
n. 82, era occupata sine titulo dal . CP_1
Si costituiva in giudizio il resistente, opponendosi alla pronuncia del divorzio, contestando la ricostruzione dei fatti avversa ed eccependo la carenza di interesse e di legittimazione ad agire in capo all'Amministratore di sostegno della ricorrente.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 28/3/2023, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e veniva nominato il
Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 31/5/2023, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva. Il resistente si opponeva, deducendo la carenza di prova della volontà della beneficiaria di voler sciogliere il vincolo, ex ante rispetto alla nomina dell'amministratore di sostegno, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 688/2023 del 06/07/2023, pubblicata il 13/07/2023, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano (MI), in data 11/07/1994 tra e . Con separata ordinanza veniva disposta la Parte_1 Controparte_1 prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con istanza depositata in data
19/03/2024, il procuratore di parte resistente chiedeva la nomina di un curatore speciale per il proprio assistito per incapacità sopravvenuta, stanti i gravi problemi di salute del . CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/05/2024 - in cui le parti insistevano per l'ammissione delle prove e si rimettevano a giustizia in ordine alla nomina di un curatore speciale – il Giudice Istruttore, con ordinanza del 6/5/2024, non ravvisati i presupposti per la nomina di un curatore speciale, trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero per valutare l'introduzione del procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del resistente, rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 14/05/2025.
All'udienza del 14/05/2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non presentava le conclusioni, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge, in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
Tutto ciò premesso, va precisato che, essendo già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti.
In via preliminare, occorre evidenziare che non sussistono i presupposti per la rimessione della causa in istruttoria, come richiesto da parte resistente, posto che risulta già in atti la documentazione attestante le condizioni di salute ed economiche del . CP_1
Nel merito, la domanda di assegno divorzile, formulata dal resistente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, appare tardiva e pertanto inammissibile.
In tal senso, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio di divorzio, se, da un lato, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia, dall'altro, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura
e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto” (cfr. Corte di Cass., sentenza n.
3925/2012, Cass., ord. n. 29290/2021).
Nel caso di specie, il non ha fornito alcun elemento sopravvenuto, idoneo a fondare i CP_1 presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, in forma assistenziale, in suo favore. Egli, infatti, fin dall'introduzione del giudizio – quando chiedeva di disporre che “nulla sia dovuto, ad alcun titolo, tra i coniugi, avendo questi già regolato ogni rapporto e non avendo più niente a che pretendere l'uno dall'altro” - ha dichiarato di non godere di buona salute e di aver dovuto sospendere quasi completamente la propria attività lavorativa, a causa della malattia.
Dalla certificazione di Agenzia delle Entrate depositata in sede di precisazione delle conclusioni emerge che per gli anni di imposta 2021 e 2022 egli non ha dichiarato alcun reddito e che per l'anno
2023 risultava un reddito esente di soli € 6.930,00.
Dunque, la documentazione depositata in sede di precisazione delle conclusioni è idonea a dimostrare che il resistente in data 28/01/2025 è stato riconosciuto invalido in condizione di gravità, ma non attesta un sopravvenuto peggioramento della sua condizione economica, che faccia sorgere il diritto a percepire l'assegno divorzile.
In ogni caso, anche qualora la domanda fosse da considerare ammissibile, non è provata una condizione di squilibrio tra le rispettive condizioni economiche degli ex coniugi, posto che la ricorrente, pensionata sottoposta da anni ad amministrazione di sostegno, deve pagare la retta della struttura ove è ospite ed è oltretutto gravata delle spese dell'immobile di via Parisano n. 82 a
Rimini, che il resistente a tutt'oggi continua ad abitare.
Pertanto, dagli elementi emersi nel presente giudizio, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore del . CP_1
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla in ordine al rilascio dell'immobile di sua Pt_1 proprietà da parte del e alla condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità per CP_1 occupazione senza titolo, esse dovranno essere eventualmente proposte nell'ambito di un ordinario giudizio di merito. In questa sede, esse vanno dichiarate inammissibili, posto che la diversità di rito e la mancanza di una connessione forte precludono la possibilità di cumulare alla domanda di separazione e/o divorzio e altre domande soggette al rito ordinario. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “L'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 353/1990, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art.
31 c.p.c. (cause accessorie), dall'art. 32 c.p.c. (cause di garanzia), dall'art. 34 c.p.c. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 c.p.c. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 c.p.c. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. o dell'art. 104 c.p.c. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n.
10356).
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano ai sensi del D.M. Controparte_1
n.55/2014, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27/01/2023 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 premesso che con sentenza n. 688/2023 del 06/07/2023, pubblicata il 13/07/2023, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AN (MI), in data 11/07/1994 tra Pt_1
e , trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
[...] Controparte_1
1994, n. 364, parte I,
a) RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
b) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
c) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore della Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in euro 98,00 per spese e in euro 3.809,00 per compensi, oltre al
15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito