Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1998 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Francesca Spanu e Antongiulio
Granata, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Francesca Spanu e Antongiulio
Granata, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/09/2011 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Parte_2
Comune di Sinnai, anno 2011, numero 10, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...]
Cagliari il 31.12.1982 e nata ad [...] il [...], Parte_1 contratto in Sinnai il 10.09.2011.
B) Disporre che il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori Per_1 col criterio dell'affidamento condiviso;
dovrà, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sul figlio ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggior interesse per lo stesso concordando le scelte educative e scolastiche,
l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la potestà sarà esercitata disgiuntamente.
C) Il figlio avrà la residenza anagrafica nell'abitazione della madre Per_1 sita in Sinnai via Limbara n. 62.
Pag. 2 di 3 D) I coniugi al fine di garantirne l'effettiva serenità e tenuto conto dei turni del signor concordano che il minore stia con il padre due sere a Pt_2 settimana e i fine settimana alternati;
oppure, qualora lo stesso stia fuori per lavoro tre settimane, si stabilisce che il figlio trascorra in quel mese una settimana con il padre.
Salvo diversi e ulteriori accordi tra i coniugi, il figlio trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
In particolare, trascorrerà, ad anni alterni: la vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre, la festività di Santo Stefano con la madre, il
31 dicembre con la madre, il primo gennaio e l'epifania con il padre.
Alternativamente, di anno in anno, il minore starà presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
E) Per le festività che verranno per l'anno in corso si rispetterà l'ordine di inizio sopra indicato.
F) Durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, il minore starà presso ciascun genitore per una settimana consecutiva da concordarsi previo congruo preavviso di almeno 15 giorni.
G) Il signor verserà alla signora la somma di € 275,00 mensili a Pt_2 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento per , entro il 5 di ogni mese da Per_1 rivalutarsi secondo indice ISTAT.
H) Le spese straordinarie relative al figlio , a parziale modifica degli Per_1 accordi di separazione, verranno sostenute per intero dalla signora Parte_1
la quale, a seguito di espresso accordo col signor che vi
[...] Pt_2 acconsente fornendo, pertanto, il suo consenso a tal proposito, percepirà per intero, e dunque nella misura del 100%, l'assegno unico per il figlio
. Per_1
I) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
J) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto o altro documento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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