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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa ANTONELLA CATERINA ATTARDO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 15 novembre 2024.
[...]
c.f. , corrente in 21036 - Gemonio (VA), Via per Parte_1 P.IVA_1
Caravate, 1, in persona dell'amministratrice e legale rappresentante Dott.ssa Parte_2 elettivamente domiciliata presso in 21100 - Varese, via San Martino della Battaglia, 10, presso lo studio dell'Avv. Fabbrizio Reggiori, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
APPELLANTE
Contro
pagina 1 di 13 (c.f. , corrente in 20814 - Varedo (MB), via Controparte_1 P.IVA_2
Sondrio 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Lissone (MB), Viale Ancona n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Andrea Biganzoli che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 864/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata in data 30 settembre
2024 nella causa n. 1822/2021 R.G. e non notificata.
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da rispettivi atti del 24 e 28 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 24 maggio 2021 nella causa n. 1037/2021 R.G., con il quale il Tribunale di Varese le aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 99.560,00, oltre Controparte_1 interessi e spese, quale corrispettivo per la fornitura di un macchinario per la produzione di mascherine chirurgiche, consegnato in data 13 agosto 2020.
L'opponente contestava l'esistenza del credito azionato ex adverso, deducendo in particolare: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Varese, in favore di quello di
Monza, sulla base dell'art. 21 del contratto;
b) la nullità del contratto di fornitura del macchinario, concluso in data 25 giugno 2020; c) la risoluzione del contratto per inadempimento consistente in gravi malfunzionamenti del macchinario (capacità produttiva nettamente inferiore al pattuito, ampia presenza di scarti di produzione e avarie ripetute del mezzo).
Con comparsa del 14 ottobre 2021 si costituiva in giudizio la convenuta opposta rilevando l'esistenza del proprio credito, come determinato nel decreto Controparte_1
pagina 2 di 13 ingiuntivo, nonché l'infondatezza delle eccezioni sollevate dell'opponente, e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto medesimo.
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e ammetteva una CTU tecnica sul macchinario, incaricando l'Ing. e formulando il seguente Persona_1 quesito: “1) Il CTU, previo accesso ai luoghi, descriva lo stato del macchinario (macchinario per la produzione di mascherine chirurgiche consegnato in data 13/8/2020) e dica se esso è funzionante
(valutando tale fattore anche all'epoca della consegna e all'attualità) e tenuto conto dei documenti prodotti dalle parti accerti: 2) quando è stato fatto il collaudo e ricostruisca l'esito; 3) se la certificazione consegnata
e prodotta sia conforme alla normativa vigente;
4) descriva problematiche lamentate da parte opponente e laddove accertare a chi/cosa siano imputabili e, nel caso, quanto incidano sul valore e sulla produttività del macchinario rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nella documentazione;
5) tenti la conciliazione tra le parti”.
Con sentenza n. 864/2024 R.G. il Tribunale di Varese, respinta preliminarmente l'eccezione di incompetenza formulata da rigettava l'opposizione, Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 490/2021 e ponendo le spese di lite e di CTU a carico di Parte_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello lamentando: Parte_1
1. L' errata e falsa applicazione delle circostanze di fatto e di diritto, nonché l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. Ciò in quanto il primo giudice ha completamente travisato gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, viceversa del tutto in linea con gli assunti dell'opponente, fondando la decisione su singoli passaggi estrapolati e decontestualizzati;
2. La violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1418 c.c. in punto di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. o violazione di norme imperative (e conseguente diritto alla ripetizione dell'indebito), nonché la violazione dell'art. 1453 c.c. in punto di risoluzione del contratto per grave inadempimento. Ciò in quanto, in primo luogo, il “prototipo” commerciato dalla società opposta non era rispettoso delle norme previste dalla legislazione europea e italiana in materia di sicurezza, risultando, per l'effetto, pericoloso per cose e persone e, dunque, non utilizzabile da In secondo Parte_1
pagina 3 di 13 luogo, in quanto il CTU ha accertato i gravi vizi del bene, tali da riflettersi sia quantitativamente che qualitativamente sulla produzione di mascherine. La ridotta e difficoltosa produzione ha creato inevitabili ritardi nella fornitura delle mascherine destinate ai clienti finali di e, con essi, gravi pregiudizi sia di immagine che al Parte_1 rating commerciale di quest'ultima.
3. La conseguente erronea liquidazione delle spese di lite, poste a carico dell'odierna appellante unitamente alle spese di CTU. ha proposto altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza di primo grado (o dell'esecuzione, ove nelle more intrapresa) rilevando: a) quanto al fumus boni iuris, la palese erroneità della pronuncia gravata e la rilevante probabilità della sua riforma;
b) quanto al periculum in mora, che l'esecuzione forzata, già prospettata dal legale di per la complessiva somma di euro € 148.774,93 , esporrebbe la società CP_1 appellante a un grave pregiudizio per il regolare proseguimento della sua attività, dato l'esorbitante ammontare del credito portato dal titolo e il fatto che la società non è capiente per tale somma, come si evince dalla necessità della stessa di ricorrere al “leasing” per l'acquisto del macchinario oggetto di causa. Allega altresì l'appellante che una tale paralisi dell'operatività porterebbe con sé uno stallo dell'intera azienda, che conta allo stato
12 dipendenti (doc.7), i quali, a fronte di un pignoramento del conto corrente di parte datoriale, si ritroverebbero privi di retribuzione.
Si è costituita nel presente grado di giudizio contestando i motivi di Controparte_1 appello avversari in quanto del tutto infondati in fatto e in diritto, contestando altresì
l'istanza di sospensiva formulata da , in quanto difettano, nel caso di specie i Pt_1 requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e chiedendo l'integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Alla prima udienza dell'11 marzo 2025 la Corte, preso atto dell'insussistenza di spazi per la definizione bonaria della vertenza, ha rinviato la causa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 6 maggio 2025, assegnando termine per note conclusionali fino al 15 aprile
2025.
Entrambe le parti hanno depositato tempestivamente i propri scritti difensivi.
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, quanto al rilievo dell'incompetenza per territorio sollevato dall'opponente si rileva che, anche se lo stesso è stato pedissequamente Parte_1 riproposto assieme alle conclusioni rassegnate in primo grado, qui richiamate per intero, la relativa statuizione del giudice non è stata fatta oggetto di specifica censura nei motivi di gravame. Pertanto, l'eccezione deve ritenersi abbandonata dall'odierno appellante.
2. Con il primo motivo d'appello ha rilevato l'erronea applicazione Parte_1 delle circostanze di fatto e di diritto nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, lo stesso ha analiticamente contestato l'interpretazione degli esiti della consulenza tecnica fornita dal giudice di prime cure.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, si osserva che il contratto sottoscritto fra le parti il 25 giugno 2020
(doc. 3.2.) va correttamente qualificato come vendita con patto di riservato dominio, ai sensi degli artt. 1523 ss. cc., e non come locazione finanziaria. Depongono inequivocabilmente in tal senso la struttura bilaterale del rapporto (intercorrente direttamente fra fornitore del bene e acquirente), il fatto che il passaggio finale di proprietà non fosse configurato come eventuale e rimesso alla libera opzione di ma Parte_1 come lo scopo stesso dell'operazione e l'effetto automatico del pagamento integrale delle rate (art. 15), nonché il tenore letterale dell'atto. Tanto il contratto “definitivo” quanto il preventivo di del 3 aprile 2020 (doc. 14) parlano infatti testualmente di “termini CP_1 di vendita” e di “condizioni di vendita” e si riferiscono agli esborsi a carico di in Pt_1 termini di rate del prezzo complessivo e non di canoni di utilizzo del macchinario.
Si applicano pertanto a tale contratto i rimedi edilizi e in particolare la garanzia per vizi di cui agli art. 1490 ss. cc., per cui, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
l'onere di provare la sussistenza dei vizi lamentati incombe sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c.
(Cass. civ. S.U., sent. n. 11748 del 3 maggio 2019).
Quanto al termine di prescrizione di un anno dalla consegna, nel caso di specie esso non viene in rilievo, applicandosi il terzo comma dell'art. 1495 c.c. (“il compratore, che sia pagina 5 di 13 convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia”), in quanto l'opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assume pacificamente la veste di convenuto sostanziale e può dunque far valere la garanzia come eccezione, senza limiti di tempo. Quanto al termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio, previsto per la denuncia dello stesso al venditore, esso deve ritenersi rispettato da , come del Pt_1 resto incontestato da controparte. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, le prime contestazioni da parte di circa la funzionalità del Pt_1 macchinario non risalgono alla mail del 22 gennaio 2021, cioè ad oltre cinque mesi dalla consegna, avvenuta il 13 agosto 2020 (DDT doc. 3.7), ma sono invece intervenute nei primissimi periodi di attività dello stesso, in concomitanza con l'inizio della produzione.
Risultano invero, dallo scambio prodotto dall'appellante sub doc. 8: la mail di Pt_1
30 settembre 2020 (“la macchina ancora tutt'oggi presenta seri problemi e costanti fermi di produzione che non soddisfano il requisito di 100 pezzi al minuto richiesti e attestati in fase di collaudo”… “vi inviterei a sistemare con la massima sollecitudine tutti i problemi al fine di poter produrre i numeri attesi e non perdere continuamente di redditività”); la mail del 23 ottobre 2020, ancor più specifica (“da contratto la macchina avrebbe dovuto produrre 100 pezzi al minuto e pertanto su una produzione di 8 ore al giorno e 25 giorni lavorativi avrebbe dovuto produrre a settembre 1.200.000 mascherine e nel mese di ottobre 720.000 per un totale di oltre 2 milioni di pezzi. Stando ai numeri di produzione di mascherine conformi ad oggi e senza contare i giorni di agosto (che comunque abbiamo lavorato) i pezzi conformi equivalgono a 4 giorni lavorativi. Noi abbiamo già dovuto rinunciare a 2 commesse da 700.000 pezzi cadauna e ci auguriamo di non dover rinunciare ad altre commesse. Ogni giorno c'è un fermo macchina e non ultimo il 21 Ottobre 2020 li nostro tecnico è dovuto venire a Varedo a prendere una forbice che si è rotta e la macchina in una giornata ha prodotto 300 mascherine, ovvero la produzione attesa di 3 minuti.
Stante questi numeri e queste produzioni mi sento di dire che non cl slamo e che la macchina non va bene e C mi auguro che tutte queste problematiche siano risolte e sistemate nel breve in modo da poter pagare la ri. di fine mese”); la mail del 4 novembre 2020 (“Comunico inoltre che ogni giorno si rompe un pezzo della macchina e tutti giorni abbiamo fermi di produzione. Noi non possiamo pagare se non abbiamo introiti dalla produzione. Vi chiediamo di rispettare le condizioni contrattuali, la macchina deve produrre
100 pezzi al minuto. Attendo vostro urgente riscontro”).
pagina 6 di 13 Fin dai primi mesi di attività (in particolare dal 7 e 8 settembre 2020) si sono resi dunque necessari continui interventi dei tecnici di per ovviare a CP_1 malfunzionamenti e difetti del macchinario. Nei soli mesi di novembre e dicembre 2020 risultano cinque interventi (cfr. doc. 13), segnatamente in data 3 novembre, 26 novembre,
27 novembre, 16 dicembre 2020, 17 dicembre 2020. Né appare sostenibile la tesi dell'appellata secondo cui tali interventi sarebbero serviti meramente ad apportare
“adeguamenti e migliorie” alla macchina per adattarla alle specifiche esigenze del cliente, in linea con quanto riportato nelle “note” del preventivo sub doc. 14. Si è trattato viceversa di un'assistenza del fornitore volta a porre rimedio a guasti e anomalie nel funzionamento del bene, come si evince chiaramente dai verbali di intervento (v. a titolo esemplificativo il verbale del 3 novembre, doc. 13: “motore cingoli gira al contrario;
cilindro battitore su nastro a cassetti da sostituire perché rotto”).
I vizi del bene allegati da sono stati poi pienamente confermati dal Parte_1
CTU, Ing. , il quale ha rilevato che la capacità produttiva del macchinario si Persona_1 attestava appena sul 17% della quota pattuita, con un indice di efficienza globale pari al
10,5%. Il consulente d'ufficio ha effettuato un test di funzionamento della macchina completa con il seguente esito: “dopo 75 secondi a questa cadenza, la si è fermata per Pt_3 un accavallamento delle mascherine come dimostrato dalle immagini fotografiche in allegato sub.02.
L'incollaggio degli elastici su Linea 2 non è stato performante;
si sono verificati errori di posizionamento degli elastici e di errato incollaggio degli stessi alle mascherine” (pag. 13 della relazione peritale). Il test della sola linea 1 mostrava che, alla cadenza di 35 pezzi al minuto (molto inferiore al
120-140 pezzi al minuto pattuiti) la stessa “si è fermata dopo 60 secondi per un accavallamento delle mascherine della prima stazione di saldatura degli elastici. Si è prelevato il campione [sample] D, in cui si rilevano dei difetti di esecuzione nella parte rigida di appoggio al naso della mascherina”.
Il CTU ha concluso che, al momento del test (18 luglio 2022), la linea 2 non poteva produrre mentre la linea 1 riusciva a realizzare mascherine chirurgiche del tipo FFP1 con cadenza operativa di 20 pezzi al minuto. “Il contratto (…) prevedeva che la macchina producesse al limite 120 mascherine minuto;
nella realtà il CTU ha visto una macchina con capacità produttiva nettamente inferiore pari al 17% di quanto stabilito” (pag. 25). E ancora: “la macchina di
pagina 7 di 13 ha raggiunto una indice di Overall Equipment Effectiveness ([OEE], ovvero l'efficienza CP_1 globale d'impianto) pari a OEE = 10,5 %; un dato numericamente molto basso che si può giustificare in un solo modo: questa macchina è un «prototipo» che richiede importanti regolazioni e messe a punto e, quindi, varianti d'opera sostanziali rispetto al progetto iniziale del suo Fabbricante” (pagg. 36-37).
È bensì vero che, nella nota a chiarimenti del 5 settembre 2023, l'Ing. ha Per_1 precisato che i dati riportati si riferiscono all'ispezione della macchina avvenuta il 18 luglio
2022 e che gli era impossibile descrivere fatti e circostanze anteriori a tale data, dato che il tipo di analisi effettuato, richiesto al fine di rispondere al quesito originario del giudice, è diverso da quello all'uopo necessario. Tuttavia tali dati concordano nella sostanza con i rilievi precedentemente effettuati dal perito incaricato da Ing. Parte_1 [...]
, e riferiti al mese di gennaio 2021 (doc. 10 di parte appellante), confermati Per_2 anche dai registri di produzione giornaliera: “Si rileva inoltre che il macchinario, non soddisfa le prestazioni previste dal contratto di fornitura e da quanto indicato nella proposta di acquisto. durante le prove effettuate in mia presenza, in data 18/01/2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, all'aumentare della velocità di produzione, si evidenziano continui blocchi di produzione e soprattutto guasti relativi alle saldatrici dell'elastico (con due scenari: scarsa capacità di saldatura dello stesso o guasto permanente dei sonotrodi) e inoltre, si rileva la perdita di tenuta delle pieghe atte a garantire la conformità del prodotto prevista” (pag. 6).
Sicché non ha pregio la tesi dell'appellata secondo cui i dati registrati dal CTU dipenderebbero dal lungo lasso di tempo trascorso e dalla protratta inattività della macchina.
In conclusione, alla luce dei verbali di intervento dei mesi di novembre e dicembre, degli scambi di mail e delle valutazioni concordi del CTU e del CTP di Parte_1 effettuate in momenti alquanto distanti nel tempo (gennaio 2021-luglio 2022), i vizi del macchinario per cui è causa devono ritenersi congruamente provati.
Inoltre, da un lato ha poca rilevanza, in senso contrario, il collaudo effettuato con esito positivo il 7 agosto 2020 (doc. 12). Lo stesso è infatti avvenuto presso la sede di
, prima della consegna a Il macchinario ha poi dovuto essere CP_1 Parte_1 smontato, trasportato e reinstallato presso la sede . Il contratto (cfr. preventivo sub Pt_1
pagina 8 di 13 doc. 14 pag. 3) prevedeva invero un ulteriore collaudo presso la sede di , a cui Pt_1 doveva seguire il versamento del 10% del saldo, ma di tale secondo collaudo non vi è, agli atti, alcuna traccia. Quanto all'unico collaudo comprovato, ossia appunto quello avvenuto presso la sede di , il CTU ha peraltro affermato (pag. 30 della relazione peritale): CP_1
“Nella realtà il documento in allegato sub. 05 non riporta nessuna condizione operativa di esecuzione del collaudo della macchina, vale a dire:
i. tipo di materie prime utilizzate per il test
ii. capacità produttiva scelta per eseguire il test
iii. il tempo minimo di prova alla cadenza di Progetto o di test iv. il numero di pezzi prodotti e gli scarti realizzati v. etc.
Il documento in allegato sub.05, appare al CTU come un atto formale invece che un documento operativo che descriva le capacità della macchina collaudata”.
Dall'altro lato, quanto all'ipotesi per cui i malfunzionamenti deriverebbero dallo spostamento della macchina ad opera di deducibile dalle modifiche Parte_1 all'ambiente che si riscontrano nelle foto prodotte (ad es. la diversa pavimentazione), il medesimo CTU, pur dando atto delle modifiche dell'ambiente circostante, ha affermato di non poter accertare se il macchinario sia stato spostato, se lo spostamento sia stato effettuato da ed in che momento (“Il CTU non può affermare, dai documenti agli atti, Pt_1 che la macchina fabbricata da sia stata spostata da ”). Lo stesso ha in CP_1 Pt_1 ogni caso escluso il legame eziologico fra l'eventuale spostamento (sempre negato da
) e i guasti e i malfunzionamenti del macchinario (“Il CTU con riferimento alla Legge, il Pt_1
D. Lgs. 17/2010, ritiene che non si possa costruire un legame fra l'eventuale spostamento della macchina
e i rilievi, con esito «negativo» per il Fabbricante, eseguiti il 18 luglio 2022” pag. 29 della relazione).
Peraltro, tali vizi, come si è detto, si sono manifestati fin da subito e ab initio hanno richiesto interventi tecnici di riparazione, per cui non appaiono riconducibili a eventuali modifiche (non meglio precisate) della stanza, apportate da Parte_1
Per tutte le citate ragioni, il primo motivo di gravame dev'essere accolto.
3. Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. o per violazione di norme imperative (e conseguente diritto pagina 9 di 13 alla ripetizione dell'indebito) nonché, in subordine, la risolubilità dello stesso per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.
Il motivo è fondato.
L'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine), stabilisce infatti che “possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili (…). Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I”.
Il consulente d'ufficio, Ing. , ha osservato che, nonostante la formale Per_1 conformità della documentazione prodotta da alla normativa vigente CP_1
(documentazione di cui peraltro contesta l'avvenuta consegna al momento della Pt_1 fornitura del macchinario), la macchina non è conforme all'Allegato I del D.Lgs. 17/2010 in riferimento ai seguenti RESS (requisiti essenziali di sicurezza):
1.4.2.1. Ripari fissi;
1.4.3.
Requisiti particolari per i dispositivi di protezione (pag. 19 CTU).
Infatti, come affermato ai punti 63-65 della relazione peritale: “dalle immagini riportate in allegato sub.02 alle pagine 1/uno e 2/due, il CTU ha notato che gli organi mobili della macchina del gruppo di formatura delle mascherine sono facilmente raggiungibili dall'operatore con gli arti superiori
(mani e braccia), in quanto i ripari degli organi mobili non sono stati eseguiti applicando la norma tecnica
UNI EN ISO 14120:2015. Allo stesso modo, il Fabbricante della macchina ha disposto delle barriere immateriali – barriere fotoelettriche – per la protezione dell'operatore dai pericoli derivanti dagli organi mobili delle macchine che non rispettano i requisiti della norma tecnica UNI EN ISO 13855:2010”.
Il CTU ha concluso, in punto di sicurezza, che, stante la non conformità della macchina al citato allegato I, la stessa “non può essere tenuta in servizio da parte dell'utilizzatore,
(pagg. 36). Pt_1
pagina 10 di 13 Le citate osservazioni, riferite al sopralluogo del luglio 2022, trovano del resto piena conferma in quelle formulate dal CTP nel gennaio 2021 (doc. 10): Persona_3
“dall'analisi del funzionamento, presenta rischi di cesoiamento e trascinamento dell'operatore, e i dispositivi di sicurezza ed i ripari obbligatori ai sensi delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro sono completamente assenti” (pag. 4). “Il macchinario inoltre sembra assemblato con mezzi di fortuna, i quadri elettrici sono stati danneggiati dalle vibrazioni, non sono presenti le minime di sicurezza obbligatorie per legge, quali pittogrammi di avvertenze, prescrizione, utilizzo dei DPI e divieto per gli operatori. Non vi è alcuna informazione relativamente all' emissione di rumore e vibrazioni ai sensi delle direttive vigenti e non vi è evidenza del rispetto della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica” (pag.
5). E infine: “alla luce di tutto quanto sopra esposto si ribadisce l'assoluta approssimazione nella progettazione e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza obbligatoria in Italia quali il rispetto del D.
Lgs. 81/08 e della direttiva macchine”.
L'art. 23 co. 1 T.U. Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) stabilisce che “sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Divieto assistito anche da sanzioni penali, in quanto la sua violazione integra la contravvenzione di cui all'art. 57 co. 2 del citato testo unico.
In riferimento a tale ultima norma, il contratto di vendita di bene non conforme al
D.Lgs. 17/2010 è dunque nullo per violazione di norma imperativa, quale pacificamente va considerata la norma che vieti la stipulazione stessa del contratto (in tali termini Cass. civ., Sez. II. Ord. 2 settembre 2022 n. 25890; Corte d'appello di Milano, sent. 2475/2017).
Alla declaratoria di nullità del contratto segue l'obbligo, in capo a di Controparte_1 restituzione dei compensi percepiti oltre interessi legali dal giorno della domanda ex art. 2033 c.c., ossia dal 25 giugno 2021, giorno della notificazione dell'atto di citazione in opposizione. Compensi che, alla luce della documentazione versata in atti, includono la somma di euro 20.000,00, versata in data 24 aprile 2020 (doc. 3 ), e la somma di Pt_1 euro 48.800,00, versata in data 11 agosto 2020 (doc. 5).
Restano infine assorbite le domande, proposte in via subordinata, di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, per la quale ultima, peraltro, l'appellante non ha pagina 11 di 13 fornito né una precisa allegazione in punto di an e di quantum né, a fortiori, una prova sufficiente.
4. Il terzo motivo di gravame, relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite,
è accolto in conseguenza dell'integrale riforma della sentenza di primo grado.
In tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez.
III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Per tale ragione, l'appellata soccombente, deve essere condannata a Controparte_1 rimborsare a le spese del giudizio d'appello da quest'ultima anticipate, Parte_1 liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 144 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (scaglione 52.001-260.000 euro) e dell'attività effettivamente svolta (dimezzati quindi i compensi dovuti per l'attività relativa alla fase decisionale, consistita nel solo deposito di note conclusionali), oltre alle spese del giudizio di primo grado, rideterminate come in dispositivo. Allo stesso modo, vanno poste a carico di le spese della CTU espletata in primo grado, come già liquidate dal CP_1 primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 864/2024 del Parte_1
Tribunale di Varese, pubblicata in data 30 settembre 2024 nella causa n.
1822/2021 R.G. e, in riforma della pronuncia impugnata:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 490/2021 del Tribunale di Varese;
pagina 12 di 13 • Dichiara che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
• Condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 68.800,00 oltre interessi legali dalla data del 25 giugno 2021 al saldo;
• Condanna a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1 Parte_1 di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.440,00 (di cui 2.977,00 euro per la fase di studio;
1.911,00 per la fase introduttiva;
2.552,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
• Condanna altresì a rimborsare a le spese del primo Controparte_1 Parte_1
grado, liquidate in complessivi euro 14.103,00 (di 2.552,00 euro per la fase di studio;
1.628,00 per la fase introduttiva;
5.670,00 euro per la fase istruttoria,
4.253,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
• Pone le spese di CTU, come liquidate dal giudice di primo grado, definitivamente a carico dell'appellata Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa ANTONELLA CATERINA ATTARDO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 15 novembre 2024.
[...]
c.f. , corrente in 21036 - Gemonio (VA), Via per Parte_1 P.IVA_1
Caravate, 1, in persona dell'amministratrice e legale rappresentante Dott.ssa Parte_2 elettivamente domiciliata presso in 21100 - Varese, via San Martino della Battaglia, 10, presso lo studio dell'Avv. Fabbrizio Reggiori, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
APPELLANTE
Contro
pagina 1 di 13 (c.f. , corrente in 20814 - Varedo (MB), via Controparte_1 P.IVA_2
Sondrio 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Lissone (MB), Viale Ancona n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Andrea Biganzoli che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 864/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata in data 30 settembre
2024 nella causa n. 1822/2021 R.G. e non notificata.
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da rispettivi atti del 24 e 28 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 24 maggio 2021 nella causa n. 1037/2021 R.G., con il quale il Tribunale di Varese le aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 99.560,00, oltre Controparte_1 interessi e spese, quale corrispettivo per la fornitura di un macchinario per la produzione di mascherine chirurgiche, consegnato in data 13 agosto 2020.
L'opponente contestava l'esistenza del credito azionato ex adverso, deducendo in particolare: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Varese, in favore di quello di
Monza, sulla base dell'art. 21 del contratto;
b) la nullità del contratto di fornitura del macchinario, concluso in data 25 giugno 2020; c) la risoluzione del contratto per inadempimento consistente in gravi malfunzionamenti del macchinario (capacità produttiva nettamente inferiore al pattuito, ampia presenza di scarti di produzione e avarie ripetute del mezzo).
Con comparsa del 14 ottobre 2021 si costituiva in giudizio la convenuta opposta rilevando l'esistenza del proprio credito, come determinato nel decreto Controparte_1
pagina 2 di 13 ingiuntivo, nonché l'infondatezza delle eccezioni sollevate dell'opponente, e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto medesimo.
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e ammetteva una CTU tecnica sul macchinario, incaricando l'Ing. e formulando il seguente Persona_1 quesito: “1) Il CTU, previo accesso ai luoghi, descriva lo stato del macchinario (macchinario per la produzione di mascherine chirurgiche consegnato in data 13/8/2020) e dica se esso è funzionante
(valutando tale fattore anche all'epoca della consegna e all'attualità) e tenuto conto dei documenti prodotti dalle parti accerti: 2) quando è stato fatto il collaudo e ricostruisca l'esito; 3) se la certificazione consegnata
e prodotta sia conforme alla normativa vigente;
4) descriva problematiche lamentate da parte opponente e laddove accertare a chi/cosa siano imputabili e, nel caso, quanto incidano sul valore e sulla produttività del macchinario rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nella documentazione;
5) tenti la conciliazione tra le parti”.
Con sentenza n. 864/2024 R.G. il Tribunale di Varese, respinta preliminarmente l'eccezione di incompetenza formulata da rigettava l'opposizione, Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 490/2021 e ponendo le spese di lite e di CTU a carico di Parte_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello lamentando: Parte_1
1. L' errata e falsa applicazione delle circostanze di fatto e di diritto, nonché l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. Ciò in quanto il primo giudice ha completamente travisato gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, viceversa del tutto in linea con gli assunti dell'opponente, fondando la decisione su singoli passaggi estrapolati e decontestualizzati;
2. La violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1418 c.c. in punto di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. o violazione di norme imperative (e conseguente diritto alla ripetizione dell'indebito), nonché la violazione dell'art. 1453 c.c. in punto di risoluzione del contratto per grave inadempimento. Ciò in quanto, in primo luogo, il “prototipo” commerciato dalla società opposta non era rispettoso delle norme previste dalla legislazione europea e italiana in materia di sicurezza, risultando, per l'effetto, pericoloso per cose e persone e, dunque, non utilizzabile da In secondo Parte_1
pagina 3 di 13 luogo, in quanto il CTU ha accertato i gravi vizi del bene, tali da riflettersi sia quantitativamente che qualitativamente sulla produzione di mascherine. La ridotta e difficoltosa produzione ha creato inevitabili ritardi nella fornitura delle mascherine destinate ai clienti finali di e, con essi, gravi pregiudizi sia di immagine che al Parte_1 rating commerciale di quest'ultima.
3. La conseguente erronea liquidazione delle spese di lite, poste a carico dell'odierna appellante unitamente alle spese di CTU. ha proposto altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza di primo grado (o dell'esecuzione, ove nelle more intrapresa) rilevando: a) quanto al fumus boni iuris, la palese erroneità della pronuncia gravata e la rilevante probabilità della sua riforma;
b) quanto al periculum in mora, che l'esecuzione forzata, già prospettata dal legale di per la complessiva somma di euro € 148.774,93 , esporrebbe la società CP_1 appellante a un grave pregiudizio per il regolare proseguimento della sua attività, dato l'esorbitante ammontare del credito portato dal titolo e il fatto che la società non è capiente per tale somma, come si evince dalla necessità della stessa di ricorrere al “leasing” per l'acquisto del macchinario oggetto di causa. Allega altresì l'appellante che una tale paralisi dell'operatività porterebbe con sé uno stallo dell'intera azienda, che conta allo stato
12 dipendenti (doc.7), i quali, a fronte di un pignoramento del conto corrente di parte datoriale, si ritroverebbero privi di retribuzione.
Si è costituita nel presente grado di giudizio contestando i motivi di Controparte_1 appello avversari in quanto del tutto infondati in fatto e in diritto, contestando altresì
l'istanza di sospensiva formulata da , in quanto difettano, nel caso di specie i Pt_1 requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e chiedendo l'integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Alla prima udienza dell'11 marzo 2025 la Corte, preso atto dell'insussistenza di spazi per la definizione bonaria della vertenza, ha rinviato la causa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 6 maggio 2025, assegnando termine per note conclusionali fino al 15 aprile
2025.
Entrambe le parti hanno depositato tempestivamente i propri scritti difensivi.
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, quanto al rilievo dell'incompetenza per territorio sollevato dall'opponente si rileva che, anche se lo stesso è stato pedissequamente Parte_1 riproposto assieme alle conclusioni rassegnate in primo grado, qui richiamate per intero, la relativa statuizione del giudice non è stata fatta oggetto di specifica censura nei motivi di gravame. Pertanto, l'eccezione deve ritenersi abbandonata dall'odierno appellante.
2. Con il primo motivo d'appello ha rilevato l'erronea applicazione Parte_1 delle circostanze di fatto e di diritto nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, lo stesso ha analiticamente contestato l'interpretazione degli esiti della consulenza tecnica fornita dal giudice di prime cure.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, si osserva che il contratto sottoscritto fra le parti il 25 giugno 2020
(doc. 3.2.) va correttamente qualificato come vendita con patto di riservato dominio, ai sensi degli artt. 1523 ss. cc., e non come locazione finanziaria. Depongono inequivocabilmente in tal senso la struttura bilaterale del rapporto (intercorrente direttamente fra fornitore del bene e acquirente), il fatto che il passaggio finale di proprietà non fosse configurato come eventuale e rimesso alla libera opzione di ma Parte_1 come lo scopo stesso dell'operazione e l'effetto automatico del pagamento integrale delle rate (art. 15), nonché il tenore letterale dell'atto. Tanto il contratto “definitivo” quanto il preventivo di del 3 aprile 2020 (doc. 14) parlano infatti testualmente di “termini CP_1 di vendita” e di “condizioni di vendita” e si riferiscono agli esborsi a carico di in Pt_1 termini di rate del prezzo complessivo e non di canoni di utilizzo del macchinario.
Si applicano pertanto a tale contratto i rimedi edilizi e in particolare la garanzia per vizi di cui agli art. 1490 ss. cc., per cui, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
l'onere di provare la sussistenza dei vizi lamentati incombe sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c.
(Cass. civ. S.U., sent. n. 11748 del 3 maggio 2019).
Quanto al termine di prescrizione di un anno dalla consegna, nel caso di specie esso non viene in rilievo, applicandosi il terzo comma dell'art. 1495 c.c. (“il compratore, che sia pagina 5 di 13 convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia”), in quanto l'opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assume pacificamente la veste di convenuto sostanziale e può dunque far valere la garanzia come eccezione, senza limiti di tempo. Quanto al termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio, previsto per la denuncia dello stesso al venditore, esso deve ritenersi rispettato da , come del Pt_1 resto incontestato da controparte. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, le prime contestazioni da parte di circa la funzionalità del Pt_1 macchinario non risalgono alla mail del 22 gennaio 2021, cioè ad oltre cinque mesi dalla consegna, avvenuta il 13 agosto 2020 (DDT doc. 3.7), ma sono invece intervenute nei primissimi periodi di attività dello stesso, in concomitanza con l'inizio della produzione.
Risultano invero, dallo scambio prodotto dall'appellante sub doc. 8: la mail di Pt_1
30 settembre 2020 (“la macchina ancora tutt'oggi presenta seri problemi e costanti fermi di produzione che non soddisfano il requisito di 100 pezzi al minuto richiesti e attestati in fase di collaudo”… “vi inviterei a sistemare con la massima sollecitudine tutti i problemi al fine di poter produrre i numeri attesi e non perdere continuamente di redditività”); la mail del 23 ottobre 2020, ancor più specifica (“da contratto la macchina avrebbe dovuto produrre 100 pezzi al minuto e pertanto su una produzione di 8 ore al giorno e 25 giorni lavorativi avrebbe dovuto produrre a settembre 1.200.000 mascherine e nel mese di ottobre 720.000 per un totale di oltre 2 milioni di pezzi. Stando ai numeri di produzione di mascherine conformi ad oggi e senza contare i giorni di agosto (che comunque abbiamo lavorato) i pezzi conformi equivalgono a 4 giorni lavorativi. Noi abbiamo già dovuto rinunciare a 2 commesse da 700.000 pezzi cadauna e ci auguriamo di non dover rinunciare ad altre commesse. Ogni giorno c'è un fermo macchina e non ultimo il 21 Ottobre 2020 li nostro tecnico è dovuto venire a Varedo a prendere una forbice che si è rotta e la macchina in una giornata ha prodotto 300 mascherine, ovvero la produzione attesa di 3 minuti.
Stante questi numeri e queste produzioni mi sento di dire che non cl slamo e che la macchina non va bene e C mi auguro che tutte queste problematiche siano risolte e sistemate nel breve in modo da poter pagare la ri. di fine mese”); la mail del 4 novembre 2020 (“Comunico inoltre che ogni giorno si rompe un pezzo della macchina e tutti giorni abbiamo fermi di produzione. Noi non possiamo pagare se non abbiamo introiti dalla produzione. Vi chiediamo di rispettare le condizioni contrattuali, la macchina deve produrre
100 pezzi al minuto. Attendo vostro urgente riscontro”).
pagina 6 di 13 Fin dai primi mesi di attività (in particolare dal 7 e 8 settembre 2020) si sono resi dunque necessari continui interventi dei tecnici di per ovviare a CP_1 malfunzionamenti e difetti del macchinario. Nei soli mesi di novembre e dicembre 2020 risultano cinque interventi (cfr. doc. 13), segnatamente in data 3 novembre, 26 novembre,
27 novembre, 16 dicembre 2020, 17 dicembre 2020. Né appare sostenibile la tesi dell'appellata secondo cui tali interventi sarebbero serviti meramente ad apportare
“adeguamenti e migliorie” alla macchina per adattarla alle specifiche esigenze del cliente, in linea con quanto riportato nelle “note” del preventivo sub doc. 14. Si è trattato viceversa di un'assistenza del fornitore volta a porre rimedio a guasti e anomalie nel funzionamento del bene, come si evince chiaramente dai verbali di intervento (v. a titolo esemplificativo il verbale del 3 novembre, doc. 13: “motore cingoli gira al contrario;
cilindro battitore su nastro a cassetti da sostituire perché rotto”).
I vizi del bene allegati da sono stati poi pienamente confermati dal Parte_1
CTU, Ing. , il quale ha rilevato che la capacità produttiva del macchinario si Persona_1 attestava appena sul 17% della quota pattuita, con un indice di efficienza globale pari al
10,5%. Il consulente d'ufficio ha effettuato un test di funzionamento della macchina completa con il seguente esito: “dopo 75 secondi a questa cadenza, la si è fermata per Pt_3 un accavallamento delle mascherine come dimostrato dalle immagini fotografiche in allegato sub.02.
L'incollaggio degli elastici su Linea 2 non è stato performante;
si sono verificati errori di posizionamento degli elastici e di errato incollaggio degli stessi alle mascherine” (pag. 13 della relazione peritale). Il test della sola linea 1 mostrava che, alla cadenza di 35 pezzi al minuto (molto inferiore al
120-140 pezzi al minuto pattuiti) la stessa “si è fermata dopo 60 secondi per un accavallamento delle mascherine della prima stazione di saldatura degli elastici. Si è prelevato il campione [sample] D, in cui si rilevano dei difetti di esecuzione nella parte rigida di appoggio al naso della mascherina”.
Il CTU ha concluso che, al momento del test (18 luglio 2022), la linea 2 non poteva produrre mentre la linea 1 riusciva a realizzare mascherine chirurgiche del tipo FFP1 con cadenza operativa di 20 pezzi al minuto. “Il contratto (…) prevedeva che la macchina producesse al limite 120 mascherine minuto;
nella realtà il CTU ha visto una macchina con capacità produttiva nettamente inferiore pari al 17% di quanto stabilito” (pag. 25). E ancora: “la macchina di
pagina 7 di 13 ha raggiunto una indice di Overall Equipment Effectiveness ([OEE], ovvero l'efficienza CP_1 globale d'impianto) pari a OEE = 10,5 %; un dato numericamente molto basso che si può giustificare in un solo modo: questa macchina è un «prototipo» che richiede importanti regolazioni e messe a punto e, quindi, varianti d'opera sostanziali rispetto al progetto iniziale del suo Fabbricante” (pagg. 36-37).
È bensì vero che, nella nota a chiarimenti del 5 settembre 2023, l'Ing. ha Per_1 precisato che i dati riportati si riferiscono all'ispezione della macchina avvenuta il 18 luglio
2022 e che gli era impossibile descrivere fatti e circostanze anteriori a tale data, dato che il tipo di analisi effettuato, richiesto al fine di rispondere al quesito originario del giudice, è diverso da quello all'uopo necessario. Tuttavia tali dati concordano nella sostanza con i rilievi precedentemente effettuati dal perito incaricato da Ing. Parte_1 [...]
, e riferiti al mese di gennaio 2021 (doc. 10 di parte appellante), confermati Per_2 anche dai registri di produzione giornaliera: “Si rileva inoltre che il macchinario, non soddisfa le prestazioni previste dal contratto di fornitura e da quanto indicato nella proposta di acquisto. durante le prove effettuate in mia presenza, in data 18/01/2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, all'aumentare della velocità di produzione, si evidenziano continui blocchi di produzione e soprattutto guasti relativi alle saldatrici dell'elastico (con due scenari: scarsa capacità di saldatura dello stesso o guasto permanente dei sonotrodi) e inoltre, si rileva la perdita di tenuta delle pieghe atte a garantire la conformità del prodotto prevista” (pag. 6).
Sicché non ha pregio la tesi dell'appellata secondo cui i dati registrati dal CTU dipenderebbero dal lungo lasso di tempo trascorso e dalla protratta inattività della macchina.
In conclusione, alla luce dei verbali di intervento dei mesi di novembre e dicembre, degli scambi di mail e delle valutazioni concordi del CTU e del CTP di Parte_1 effettuate in momenti alquanto distanti nel tempo (gennaio 2021-luglio 2022), i vizi del macchinario per cui è causa devono ritenersi congruamente provati.
Inoltre, da un lato ha poca rilevanza, in senso contrario, il collaudo effettuato con esito positivo il 7 agosto 2020 (doc. 12). Lo stesso è infatti avvenuto presso la sede di
, prima della consegna a Il macchinario ha poi dovuto essere CP_1 Parte_1 smontato, trasportato e reinstallato presso la sede . Il contratto (cfr. preventivo sub Pt_1
pagina 8 di 13 doc. 14 pag. 3) prevedeva invero un ulteriore collaudo presso la sede di , a cui Pt_1 doveva seguire il versamento del 10% del saldo, ma di tale secondo collaudo non vi è, agli atti, alcuna traccia. Quanto all'unico collaudo comprovato, ossia appunto quello avvenuto presso la sede di , il CTU ha peraltro affermato (pag. 30 della relazione peritale): CP_1
“Nella realtà il documento in allegato sub. 05 non riporta nessuna condizione operativa di esecuzione del collaudo della macchina, vale a dire:
i. tipo di materie prime utilizzate per il test
ii. capacità produttiva scelta per eseguire il test
iii. il tempo minimo di prova alla cadenza di Progetto o di test iv. il numero di pezzi prodotti e gli scarti realizzati v. etc.
Il documento in allegato sub.05, appare al CTU come un atto formale invece che un documento operativo che descriva le capacità della macchina collaudata”.
Dall'altro lato, quanto all'ipotesi per cui i malfunzionamenti deriverebbero dallo spostamento della macchina ad opera di deducibile dalle modifiche Parte_1 all'ambiente che si riscontrano nelle foto prodotte (ad es. la diversa pavimentazione), il medesimo CTU, pur dando atto delle modifiche dell'ambiente circostante, ha affermato di non poter accertare se il macchinario sia stato spostato, se lo spostamento sia stato effettuato da ed in che momento (“Il CTU non può affermare, dai documenti agli atti, Pt_1 che la macchina fabbricata da sia stata spostata da ”). Lo stesso ha in CP_1 Pt_1 ogni caso escluso il legame eziologico fra l'eventuale spostamento (sempre negato da
) e i guasti e i malfunzionamenti del macchinario (“Il CTU con riferimento alla Legge, il Pt_1
D. Lgs. 17/2010, ritiene che non si possa costruire un legame fra l'eventuale spostamento della macchina
e i rilievi, con esito «negativo» per il Fabbricante, eseguiti il 18 luglio 2022” pag. 29 della relazione).
Peraltro, tali vizi, come si è detto, si sono manifestati fin da subito e ab initio hanno richiesto interventi tecnici di riparazione, per cui non appaiono riconducibili a eventuali modifiche (non meglio precisate) della stanza, apportate da Parte_1
Per tutte le citate ragioni, il primo motivo di gravame dev'essere accolto.
3. Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. o per violazione di norme imperative (e conseguente diritto pagina 9 di 13 alla ripetizione dell'indebito) nonché, in subordine, la risolubilità dello stesso per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.
Il motivo è fondato.
L'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine), stabilisce infatti che “possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili (…). Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I”.
Il consulente d'ufficio, Ing. , ha osservato che, nonostante la formale Per_1 conformità della documentazione prodotta da alla normativa vigente CP_1
(documentazione di cui peraltro contesta l'avvenuta consegna al momento della Pt_1 fornitura del macchinario), la macchina non è conforme all'Allegato I del D.Lgs. 17/2010 in riferimento ai seguenti RESS (requisiti essenziali di sicurezza):
1.4.2.1. Ripari fissi;
1.4.3.
Requisiti particolari per i dispositivi di protezione (pag. 19 CTU).
Infatti, come affermato ai punti 63-65 della relazione peritale: “dalle immagini riportate in allegato sub.02 alle pagine 1/uno e 2/due, il CTU ha notato che gli organi mobili della macchina del gruppo di formatura delle mascherine sono facilmente raggiungibili dall'operatore con gli arti superiori
(mani e braccia), in quanto i ripari degli organi mobili non sono stati eseguiti applicando la norma tecnica
UNI EN ISO 14120:2015. Allo stesso modo, il Fabbricante della macchina ha disposto delle barriere immateriali – barriere fotoelettriche – per la protezione dell'operatore dai pericoli derivanti dagli organi mobili delle macchine che non rispettano i requisiti della norma tecnica UNI EN ISO 13855:2010”.
Il CTU ha concluso, in punto di sicurezza, che, stante la non conformità della macchina al citato allegato I, la stessa “non può essere tenuta in servizio da parte dell'utilizzatore,
(pagg. 36). Pt_1
pagina 10 di 13 Le citate osservazioni, riferite al sopralluogo del luglio 2022, trovano del resto piena conferma in quelle formulate dal CTP nel gennaio 2021 (doc. 10): Persona_3
“dall'analisi del funzionamento, presenta rischi di cesoiamento e trascinamento dell'operatore, e i dispositivi di sicurezza ed i ripari obbligatori ai sensi delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro sono completamente assenti” (pag. 4). “Il macchinario inoltre sembra assemblato con mezzi di fortuna, i quadri elettrici sono stati danneggiati dalle vibrazioni, non sono presenti le minime di sicurezza obbligatorie per legge, quali pittogrammi di avvertenze, prescrizione, utilizzo dei DPI e divieto per gli operatori. Non vi è alcuna informazione relativamente all' emissione di rumore e vibrazioni ai sensi delle direttive vigenti e non vi è evidenza del rispetto della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica” (pag.
5). E infine: “alla luce di tutto quanto sopra esposto si ribadisce l'assoluta approssimazione nella progettazione e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza obbligatoria in Italia quali il rispetto del D.
Lgs. 81/08 e della direttiva macchine”.
L'art. 23 co. 1 T.U. Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) stabilisce che “sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Divieto assistito anche da sanzioni penali, in quanto la sua violazione integra la contravvenzione di cui all'art. 57 co. 2 del citato testo unico.
In riferimento a tale ultima norma, il contratto di vendita di bene non conforme al
D.Lgs. 17/2010 è dunque nullo per violazione di norma imperativa, quale pacificamente va considerata la norma che vieti la stipulazione stessa del contratto (in tali termini Cass. civ., Sez. II. Ord. 2 settembre 2022 n. 25890; Corte d'appello di Milano, sent. 2475/2017).
Alla declaratoria di nullità del contratto segue l'obbligo, in capo a di Controparte_1 restituzione dei compensi percepiti oltre interessi legali dal giorno della domanda ex art. 2033 c.c., ossia dal 25 giugno 2021, giorno della notificazione dell'atto di citazione in opposizione. Compensi che, alla luce della documentazione versata in atti, includono la somma di euro 20.000,00, versata in data 24 aprile 2020 (doc. 3 ), e la somma di Pt_1 euro 48.800,00, versata in data 11 agosto 2020 (doc. 5).
Restano infine assorbite le domande, proposte in via subordinata, di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, per la quale ultima, peraltro, l'appellante non ha pagina 11 di 13 fornito né una precisa allegazione in punto di an e di quantum né, a fortiori, una prova sufficiente.
4. Il terzo motivo di gravame, relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite,
è accolto in conseguenza dell'integrale riforma della sentenza di primo grado.
In tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez.
III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Per tale ragione, l'appellata soccombente, deve essere condannata a Controparte_1 rimborsare a le spese del giudizio d'appello da quest'ultima anticipate, Parte_1 liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 144 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (scaglione 52.001-260.000 euro) e dell'attività effettivamente svolta (dimezzati quindi i compensi dovuti per l'attività relativa alla fase decisionale, consistita nel solo deposito di note conclusionali), oltre alle spese del giudizio di primo grado, rideterminate come in dispositivo. Allo stesso modo, vanno poste a carico di le spese della CTU espletata in primo grado, come già liquidate dal CP_1 primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 864/2024 del Parte_1
Tribunale di Varese, pubblicata in data 30 settembre 2024 nella causa n.
1822/2021 R.G. e, in riforma della pronuncia impugnata:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 490/2021 del Tribunale di Varese;
pagina 12 di 13 • Dichiara che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
• Condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 68.800,00 oltre interessi legali dalla data del 25 giugno 2021 al saldo;
• Condanna a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1 Parte_1 di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.440,00 (di cui 2.977,00 euro per la fase di studio;
1.911,00 per la fase introduttiva;
2.552,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
• Condanna altresì a rimborsare a le spese del primo Controparte_1 Parte_1
grado, liquidate in complessivi euro 14.103,00 (di 2.552,00 euro per la fase di studio;
1.628,00 per la fase introduttiva;
5.670,00 euro per la fase istruttoria,
4.253,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
• Pone le spese di CTU, come liquidate dal giudice di primo grado, definitivamente a carico dell'appellata Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 13 di 13