Sentenza 3 settembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2003, n. 12827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12827 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2003 |
Testo completo
: L 9 L 8 O 6 B e l . E a N n E e , N p 1 O 8 I a Z 9 m 1 A e - R t 1 T s i S 1 I - s G 4 l E 2 a R . e 12 827 /03 L A h c D i 3 f i E 2 d T . o N T E m S R E A r.g. n. 19490/00; ud. 17/3/03; oggetto: sanzione amministrativa;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Cron 26709 composta dai magistrati presidente Rosario De Musis RI Rosario Morelli consigliere 66 Giulio DE rel. Salvatore Di Palma Aniello Nappi 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Azienda sanitaria locale della Provincia di Bergamo, in persona del direttore generale dott. Stefano Rossattini, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno n. 7, presso l'avv. Carmine Monaco Sorge, difesa dall'avv. Giuseppe Zonca per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
RI BU, quale legale rappresentante della Emmevi di RI BU, elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 8, presso M 57 6 3 00 2 l'avv. Giancarlo Sabbadini, che, con l'avv. Nicoletta Ughetto, lo difende per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 298 del 25 maggio 2000; sentiti il cons. DE, che ha svolto la relazione della causa;
: • il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Antonietta Carestia, il quale ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Azienda sanitaria locale di Bergamo, sulla scorta dei risultati di analisi effettuate su un bovino macellato in Seriate e proveniente dall'allevamento Emmevi sito in Cavour, con ordinanza ingiunzione del 14 dicembre 1999 ha irrogato a RI BU, titolare di detto allevamento, la sanzione amministrativa di lire 30.000.000, ai sensi dell'art. 4 terzo comma del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 118, per aver immesso nel mercato animale cui erano state somministrate sostanze ad effetto anabolizzante (altra sanzione di pari importo, in relazione alla quale all'odierna udienza è stato discusso distinto ricorso, è stata inflitta al BU, sempre in base al predetto accertamento, per avere somministrato a quell'animale sostanze anabolizzanti, in violazione dell'art. 3 secondo comma del citato d.lgs. n. 118 del 1992). 2 Il BU ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Pinerolo, sostenendo, fra l'altro, l'illegittimità del provvedimento per incompetenza dell'Azienda sanitaria di Bergamo. Quest'ultima ha confutato la deduzione dell'opponente e conseguenzialmente ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito, per essere l'opposizione devoluta alla cognizione del Tribunale di Bergamo. 113 Il Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, con sentenza resa il 25 maggio 2000, ha affermato la propria competenza ed ha annullato l'ordinanza ingiunzione per incompetenza dell'autorità che l'aveva emessa, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 22 primo comma e dell'art. 17 quinto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689; ha considerato che l'illecito, pur se accertato in territorio bergamasco (il giorno in cui il bovino era giunto al mattatoio), era stato commesso in Cavour, secondo quanto prospettato con lo stesso atto di contestazione. L'Azienda, con ricorso notificato il 6 ottobre 2000, ha chiesto la cassazione di detta sentenza. La ricorrente, con due connessi motivi, denuncia l'inosservanza delle citate norme, assumendo che il luogo della commissione dell'illecito, in base al quale devono essere risolte le questioni di competenza, si identifica con il luogo dell'accertamento (nella specie, Bergamo), ed inoltre addebita al Tribunale di aver offerto una motivazione non pertinente, e quindi inesistente, trascrivendo gli argomenti che aveva svolto in altra controversia inerente alla somministrazione di sostanze anabolizzanti (quella dinanzi ricordata) M 3 e trascurando che l'illecito in discussione riguardava l'immissione in commercio di bovino alimentato con dette sostanze. Il BU ha replicato con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Sull'opposizione avverso l'atto irrogativo di sanzione amministrativa è giudice territorialmente competente quello del luogo in cui è stata commessa la violazione, a norma dell'art. 22 primo comma della legge n. 689 del 1981. Lo stesso criterio di collegamento territoriale opera, a norma degli artt. 17 quinto comma e 18 di detta legge, per individuare l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto del funzionario od agente accertatore e poi ad emettere il provvedimento sanzionatorio, quale requisito di validità del provvedimento medesimo, sindacabile dal giudice competente sull'opposizione. Il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento, come più volte affermato da questa Corte (v. sentt. 27 novembre 1996 n. 10561, 18 febbraio 2000 n. 1876, 15 marzo 2001 n. 3756, 17 luglio 2001 n. 9708), in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero, venga costatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile. L'operatività di detta presunzione deve essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione M 4 indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento della prove di un illecito commesso altrove. Nella specie, l'Azienda sanitaria di Bergamo, in esito al riscontro di sostanze anabolizzanti in un bovino macellato nel proprio territorio, ha addebitato al BU, in qualità di allevatore in Cavour, un fatto inerente non all'attività di allevamento (quale la somministrazione delle sostanze medesime, per la quale, come si è detto, ha applicato distinta e concorrente sanzione), ma alla successiva commercializzazione, e dunque un fatto presumibilmente commesso od anche commesso, in presenza dei requisiti della prima delle ipotesi sopra delineate, nel luogo in cui era avvenutą la cessione o l'ultima cessione dell'animale. Si appalesa così fondato il ricorso, nella parte in cui pregiudizialmente contesta la competenza del Tribunale di Pinerolo a pronunciare sull'opposizione, e restano superate le critiche inerenti alla motivazione sul punto (data la natura della questione ed il potere- dovere di questa Corte di definirla sulla scorta di un diretto esame degli atti). Al giudice competente sull'opposizione, da individuarsi, per i rilievi svolti, nel Tribunale di Bergamo, rimane affidata la statuizione sui motivi dell'opposizione medesima, ivi incluso quello attinente alla competenza dell'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio. Le particolarità della vicenda e del quesito definito rendono equa la compensazione delle spese del giudizio. 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2003. : Il presidente Il consigliere rel. est. IL CANCELLIERE Secuendes Marcalay CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 3 SET. 2003 Il IL CANCE ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLD: ART. 23 L. 24-11-1981, N. 684 modifiche al sistema penale 6