Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02264/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02285/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Simonati, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cornaggia n.9;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare adottato dalla Prefettura di Pavia - Sportello unico per l’Immigrazione - in data 22 settembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 84 del 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 23 novembre 2021 e corredato da istanza cautelare, il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del provvedimento prot. n. PV/L/N/2020/101478 del 22 settembre 2021 con cui la Prefettura di Pavia rigettava l’istanza di concessione del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 del D.L.n. 34/2020;
- segnatamente, detto rigetto veniva giustificato in considerazione della presenza, alias “positività”, di una segnalazione amministrativa nella banca dati Schengen, inserita a suo carico dalle autorità austriaca in data 9 giugno 2020 con scadenza il 2 giugno 2023;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione statale intimata per mezzo della Difesa Erariale, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2022, con ordinanza n. 84 del 2022 respingeva la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, a seguito della discussione tra le parti comparenti, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’impugnativa è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni;
Osservato che per mezzo di un’unica e complessa doglianza il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento gravato in quanto posto in palese difetto di istruttoria e di motivazione; nello specifico, il rigetto gravato, motivato con generico riferimento a una precedente segnalazione di non ammissione in area Schengen da parte di un altro Stato membro, non permetterebbe allo straniero di apprendere le effettive ragioni sottostanti la segnalazione, con conseguente vulnus alle garanzie difensive in capo all’istante;
Ritenuto, ad un più approfondito esame tipico della sede di merito anche basato su recenti orientamenti giurisprudenziali cui il Collegio, ad una ponderata valutazione, ritiene di dover prestare adesione, siffatto motivo deve ritenersi fondato;
Considerato, invero, che:
- ai sensi dell'art. 103, comma 10, lett. b) del D.L. 34/2020, " non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri (...) che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato ";
- secondo la più recente posizione giurisprudenziale, atteso che, in base all'art. 24 del Regolamento UE n. 2018/1861, la segnalazione può essere effettuata per fatti presupposti molto diversi tra loro (dal precedente penale, alla semplice violazione delle regole d'ingresso nel Paese segnalante), l'iscrizione Schengen non ha efficacia ostativa automatica all'emersione dello straniero, dovendo l'amministrazione acquisire le necessarie informazioni ai fini della valutazione della condotta concreta collegata alla segnalazione medesima e delle ragioni che l'hanno determinata, al fine di verificare se la stessa integri un rischio effettivo per l'ordine e la sicurezza pubblica (cfr. questo T.A.R., sez. IV, 23 maggio 2024, n. 1584; T.A.R. per la Toscana, Sez. II, 3 marzo 2025, n. 330; T.A.R. per l’Abruzzo - Pescara, Sez. I, 17 novembre 2021, n. 484; T.A.R. per l’Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 17 maggio 2016, n. 524; Cons. Stato, Sez. III, 6 maggio 2016, n. 1837);
- “ anche la Corte di Giustizia UE, sebbene nell'ambito di un diverso procedimento avente ad oggetto la richiesta di un visto d'ingresso nel territorio di uno stato dell'Unione e in relazione alla specifica normativa che ne regola l'emanazione, ha valorizzato l'esigenza di chiarezza e trasparenza delle decisioni assunte dall'amministrazione statale laddove essa si pronunci con un provvedimento negativo determinato dalla presenza di un'obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro (art. 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi) del Regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio). In questo caso, pur a fronte dei vincoli che derivano dagli strumenti di cooperazione, è stato comunque affermato che "uno Stato membro che adotta una decisione di diniego di visto Schengen, a causa di un'obiezione sollevata da un altro Stato membro, deve indicare in tale decisione l'identità di tale Stato membro e il motivo specifico di diniego basato su tale obiezione, corredato, se del caso, delle ragioni di tale obiezione" (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 24.11.2020 - cause riunite C-225/19 e C-226/19) " (cfr. questo T.A.R. sez. IV, n. 1584 del 2024 cit. );
Soggiunto che, in coerenza del suddetto orientamento pretorio, l’Amministrazione prefettizia, dinanzi a segnalazione nella banca dati Schengen nei confronti dello straniero, ha l’onere di:
a) intraprendere un’indagine sulle ragioni che hanno condotto alla segnalazione nel S.I.S.;
b) svolgere, conseguentemente, un accertamento e formulare un giudizio circa l'efficacia escludente delle ragioni nei confronti dell'emersione del richiedente;
c) infine, qualora ritenute effettivamente ostative all’accoglimento dell’istanza, rendere edotto della voluntas di rigetto l’istante, prima con una fase di confronto procedimentale per mezzo della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, poi nella motivazione del provvedimento di rigetto;
Ritenuto, tuttavia, che, come desumibile nella premessa fattuale, nessuno dei suddetti adempimenti istruttori e motivazionali risulta essere stato effettuato dalla Prefettura di Pavia nel caso di specie, con conseguente illegittimità del diniego di emersione oggetto del presente gravame;
- che, pertanto, il ricorso può essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di rigetto della Prefettura di Pavia di cui al prot. n. PV/L/N/2020/101478 del 22 settembre 2021;
- che la novità delle questioni giuridiche proposte e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto della Prefettura di Pavia di cui al prot. n. PV/L/N/2020/101478 del 22 settembre 2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.