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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 09/04/2025, RGC n. 1042/2018 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. STEFANI FRANCA per parte attrice, la quale insiste nella rinnovazione della CTU o, in subordine, nel disporre chiarimenti al CTU per come indicati nei propri atti. In ulteriore subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10.00 nessun altro compare.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09 aprile
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1042 del R.G. 2018 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Franca Stefani e Parte_1 C.F._1
nel cui studio in Corigliano-Rossano alla Via A De Gasperi, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(P.IVA ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigina Caruso e presso la sede dell'ente in Piazza Santi
Anargiri, elettivamente domicilia;
- ente convenuto –
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 09.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l'ente convenuto Parte_1
indicato in epigrafe chiedendo “…accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2
in ordine alla causazione del sinistro in premessa e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti id anni
[...]
conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore, per complessivi euro 51.427,70 comprensivi di danno biologico,
morale nonché spese mediche e mancata retribuzione nel periodo di aspettativa dal lavoro, ovvero nella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi in misura di legge. Con vittoria di spese, competenze
ed onorari di causa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 24.01.2019 si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1
domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e
CTU medica sulla persona dell'attore e all'udienza del 09.04.2025 il giudice invitava la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva decisa con sentenza emessa in camera di consiglio, le parti, oramai, assenti.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
In punto di fatto, è pienamente provato che: a) il sig. , mentre transitava a piedi sul Parte_2
marciapiede di Schiavonea – altezza Madonnina - inciampava a causa del marciapiede rotto ed in cattivo stato di manutenzione;
b) l'evento si è verificato in serata di festa patronale verso le ore 22,00
circa; c) si provvedeva ad informare dell'accaduto i VV.UU. presenti in loco (come da copia della segnalazione esistente nei registri del Comando P.M. in atti); d) in conseguenza della caduta, l'attore riportava lesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di . CP_1
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione hanno trovato piena conferma nella documentazione prodotta in giudizio e, segnatamente, nella documentazione medica, nelle riproduzioni fotografiche, e nelle esaurienti deposizioni rese dai testimoni oculari escussi sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare considerata la concordanza, coerenza, precisione ed univocità delle stesse (cfr. teste e riferisce “… Io ero Testimone_1
con mio figlio….mio figlio spingeva il passeggino del AT allorquando è inciampato nel marciapiede rotto all'altezza
della Madonnina. Ricordo che vi erano anche i vigili urbani ce sono intervenuti..... confermo che il marciapiede
raffigurato nelle foto è nello stato in cui è caduto mio figlio….”; teste “…..Vi ero anche io...io ho Testimone_2
visto il marciapiede rotto dopo che mio AT era caduto perché non era possibile vederlo considerato che vi era molta
gente per la festa del paese....riconosco il marciapiede dove è caduto mio AT....i vigili erano alla festa e quindi sono
stati chiamati dai passanti che hanno visto mio AT seduto a terra.." ud. 27.10.2021).
Risulta, pertanto, in modo evidente la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'
[...]
titolare e custode della strada e come tale preposto alla vigilanza e manutenzione della CP_3
stessa, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai pacifica, la formulazione dell'articolo 2051 c.c.
(“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”)
evidenzia chiaramente che: - la responsabilità ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016); - ad integrare la responsabilità è
necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); - ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 576/2008) secondo cui: - ai fini dell'apprezzamento della causalità
materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se,
ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria
della condicio sine qua non); - tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'articolo 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni,
deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità
efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico - come detto - che il caso fortuito può
essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito sì
da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato
- al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Tanto premesso, il Tribunale, che non intende discostarsi dal suddetto orientamento giurisprudenziale, ritiene che nel caso di specie sussista, certamente, il sopramenzionato nesso di causalità, invero, la caduta dell'attore è stata provocata dal marciapiede rotto e dal suo cattivo stato di manutenzione;
mentre di contro alcuna prova del caso fortuito è stata fornita dal convenuto, il quale avrebbe, dunque, anche alla luce del canone dell'ordinaria diligenza, dovuto eliminare o quanto meno segnalare la situazione di pericolo.
Sussiste, pertanto, incontrovertibilmente la piena responsabilità da fatto illecito in capo al
[...]
per i danni alla persona subiti dall'attore in conseguenza della caduta, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato sia dalle risultanze della espletata prova testimoniale, che da quelle della CTU, nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta.
A tal proposito, rilevano le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. Per_1
, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli
[...]
accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “esiti trauma distorsivo caviglia destra con lassità della tibio – peroneo - astralgica
lieve edema e limitazione antalgica dei movimenti articolari della caviglia ai gradi finali del soggetto obeso (BMI:40,5
obesità grave) ed esiti di trauma contusivo ginocchio destro e sinistro…Danno Biologico 5%; ITP quindici giorni(15)
giorni al 75%; ITP cento giorni (100 gg) al 50%; ITP trentacinque giorni (35 gg) al 25%....dovrà essere risarcito delle
spese sostenute e allegate inerenti al trauma”. In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 28), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso del Tribunale di Milano a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di € 1.293,75 per 15 giorni di invalidità
temporanea parziale al 75%; € 5.750,00 per 100 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; €
1.006,25 per 35 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; € 7.532,00 per danno biologico permanente.
Non risultano documentate spese mediche, per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad € 15.582,00.
Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attore si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e null'altro è stato provato.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità,
ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento (05.08.2013) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Ogni altra domanda resta assorbita dalla decisione.
Le spese processuali, nonché quelle di CTU, seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Condanna il , in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento in favore Controparte_1
dell'attore della somma di € 15.582,00 oltre interessi come in parte motiva;
Condanna il , in persona del suo l.r.p.t, al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attore, delle spese di lite liquidate in € 585,03 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico , in persona del suo l.r.p.t., le spese di Controparte_1
c.t.u.
Così deciso in Castrovillari 09.04.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio