TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/06/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1721 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale dell' 8 maggio 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c terzo comma, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Arizzi, giusta procura in atti, opponente contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 27.03.2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7/23 del 04.01.2023, notificato in data 14.02.2023, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 21.806,11, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di quale cessionaria del credito, a Controparte_1 titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 20.10.2007 con Findomestic Banca S.p.a. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la mancanza di prova scritta del credito e la prescrizione delle pretese avverse, nonché la mancata prova dell'avvenuta cessione del credito. Nel merito, ha contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi indeterminati, mediante il rinvio all'indice Euribor, ultralegali e anatocistici e di valute fittizie, nonché l'illegittimo utilizzo dello ius variandi e del piano di ammortamento cd. alla francese, contestando il quantum richiesto. Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata la contestazione di parte opponente in ordine alla carenza di prova scritta del credito dovendosi accertare la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Sul punto, non può, infatti, essere condiviso quanto eccepito in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto di credito va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili,
e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ.,
03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Nel caso di specie, peraltro, il riferimento dell'opponente all'art. 50 T.U.B. è improprio, non solo perché tale norma è destinata ad operare esclusivamente nella fase monitoria del giudizio, ma anche perché essa è del tutto inapplicabile al caso di specie. La disposizione citata prevede, infatti, che le banche possano chiedere decreto di ingiunzione in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili. Dalla lettura di tale norma risulta, allora, evidente che essa è riferibile esclusivamente ai contratti di conto corrente stipulati dalle banche e non anche ai contratti di mutuo o ad essi assimilati stipulati da società finanziarie, sia per la diversità dei soggetti contraenti, sia perché il contratto di finanziamento, così come quello di mutuo, non prevede reciproche rimesse, le quali costituiscono il presupposto indispensabile per l'emissione dell'estratto conto. Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione spiegata dall'opponente. E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di mutuo, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del
2 contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 10.02.2023, n. 4232; Cass. Civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”; v. nella giurisprudenza di merito in ordine alla domanda di ripetizione avanzata dal cliente, Tribunale Firenze, sez. III, 23/02/2021, n. 427; Tribunale L'Aquila, 06.02.2019, n. 63; Tribunale Ivrea, 23.12.2019, n. 1101; Tribunale Torino, sez. VIII, 28.11.2018, n. 5532). Nell'ipotesi, invece, di inadempimento del mutuatario, l'esercizio della condizione risolutiva da parte dell'istituto di credito mutuante determina la risoluzione del rapporto di mutuo e l'obbligo del mutuatario di provvedere all'immediata restituzione della intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto e rendendo così inattuale ogni discussione in ordine al preteso carattere unitario ed inscindibile delle rate di mutuo (Cass. Civ., Sez. Un., 19.05.2008, n. 12639, ha precisato che “deve perciò ritenersi che l'esercizio della “condizione risolutiva” di cui si discute naturalmente determina l'effetto di risolvere il rapporto di mutuo. Ne discende l'obbligo del mutuatario di provvedere all'immediata restituzione dell'intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto: il che rende anche inattuale ogni discussione in ordine al preteso carattere unitario ed inscindibile delle rate di mutuo. Ne consegue altresì che alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all'importo integrale delle semestralità già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quale è da ritenersi il mutuo), la sola quota di capitale residua, ma non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere;
e che sul credito così determinato si dovranno calcolare gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto nel contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell'art. 1224 c.c., comma 1”). Ne consegue che il termine decennale di prescrizione decorre da quando il contratto è stato formalmente dichiarato risolto ovvero, se precedente, dalla scadenza dell'ultima rata indicata nel piano di ammortamento. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che non sia ancora spirato il termine di prescrizione del credito, decorrente non dalla data di sottoscrizione
3 del contratto o dall'inadempimento, ma dalla scadenza dell'ultima rata rimasta impagata. Con il contratto di mutuo in oggetto, infatti, si è Parte_1 obbligato a restituire l'importo finanziato in 83 rate mensili a decorrere dall'8 aprile 2008 e fino all'8 febbraio 2015 (v. piano ammortamento all. 6 al fascicolo di parte opposta), con l'evidente conseguenza che al momento della messa in mora del 26.04.2021, ricevuta in data in data 03.05.2021 (all. 5 al fascicolo di parte opposta) e del successivo deposito del ricorso monitorio in data 02.12.2022 il diritto della società opposta non poteva ritenersi prescritto, non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione. Va, altresì, rigettata l'eccezione svolta dall'opponente di mancanza di prova della cessione del credito. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II,
01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II,
07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713), sicchè, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la
4 stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Deve, quindi ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento de quo tra quelli oggetto dell'operazione di cessione pro soluto in favore di attraverso la produzione documentale Controparte_1 dell'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020, comprensivo dell'estratto notarile dei crediti ceduti, nonchè della comunicazione del 26.04.2021, trasmessa a mezzo raccomandata a/r e ricevuta da in data 03.05.2021, con cui la cessionaria ha Parte_1 diffidato l'opponente al pagamento delle somme dovute in forza del contratto in oggetto, notiziando il cliente della cessione del credito in favore dell'istituto di credito opposto (all. 03, 04, 05 e 11 al fascicolo dell'opposta). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei, unitamente alla certificazione notarile attestante i crediti ceduti, non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo ai debitori ceduti, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”). Alle medesime conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione spiegata da parte opponente in relazione all'omessa notifica dell'intervenuta cessione del credito in favore della società opposta. L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n.
5 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'omessa comunicazione della cessione del credito. Nel merito, l'opposizione proposta da è infondata e va, Parte_1 pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento ed il piano di ammortamento, su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, così come emerge dalla documentazione prodotta dalla società opposta ed indicante le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, che non è stata sul punto specificamente contestata dall'opponente, il quale non ha indicato le ragioni per le quali tale importo del credito richiesto dalla società opposta sarebbe errato, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento.
6 Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando i medesimi specificamente pattuiti tra le parti, sicché alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente (v. doc. 4 e 6 alla comparsa di costituzione). Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609).
Va, altresì, rigettata la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di capitalizzazione degli interessi, considerato che la medesima non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo. Va, parimenti, rigettata l'eccezione inerente il prospettato ed illegittimo utilizzo da parte dell'istituto di credito del piano di ammortamento denominato alla francese, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Tribunale Roma, sez. XVII, 7.11.2018, n. 21423; conf. Tribunale Roma, sez. XVII, 9.8.2018, n. 16441;
Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 10.10.2018, n. 1586; Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; Tribunale Bologna, sez. VI, 24.06.2017, n. 1292).
Tale orientamento è stato, di recente, confermato anche dalle Sezioni Unite che, sul punto, hanno ribadito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Civ., Sez. Un., 29.05.2024, n. 15130).
7 Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di illegittimo utilizzo dello ius variandi, nonché di applicazione anticipata delle valute di addebito, avendo parte opponente formulato le proprie domande in termini generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219;
Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale
Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602). Non può, altresì, essere accolta l'eccezione dell'opponente in ordine all'ingiunzione da parte della banca di somme non dovute, essendo generica l'allegazione in ordine ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito delle somme rimaste impagate. L'opponente non ha, invero, specificamente indicato in che termini l'opposta avrebbe errato nel calcolare il proprio credito, non avendo la neanche specificamente contestato le risultanze di cui al piano di ricalcolo allegato dall'opposta, il quale indica in maniera dettagliata le rate del finanziamento che sono state versate dall'opponente, nonché il capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate e per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, nonchè gli interessi applicati e calcolati solo sul capitale residuo. Va, parimenti, rigettata l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale determinativa degli interessi applicati al contratto di mutuo. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29.09.2020, n. 20555). In particolare, l'Euribor, trattandosi di un tasso rilevato ufficialmente dalla E.B.F. è certamente dotato delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, il parametro di riferimento più usato per i mutui c.d. a tasso variabile (Tribunale Roma, sez. XVII, 02.05.2019, n. 9177; conf. Corte d'appello Ancona, sez. I, 09.08.2022, n. 1060; Corte d'appello L'Aquila, sez. I, 12.04.2022, n. 551; Tribunale Parma, sez. II, 03.12.2021, n. 1596; Corte d'appello Venezia, sez. I, 20.07.2021, n. 2051). Non può, pertanto, essere condivisa l'eccezione formulata in ordine all'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso convenuto, atteso che il
8 contratto di mutuo in oggetto indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, convenuti al tasso fisso del 5,90% e, per l'eventaale II fase del finanziamento, in caso di dilazione, del 9,33 % (v. all. 01 alla comparsa di costituzione), senza alcun riferimento al tasso variabile Euribor. Sotto tale profilo, va altresì rigettata l'eccezione di nullità della clausola del contratto di finanziamento per l'erronea e non trasparente indicazione del Part TAEG e l'omessa indicazione dell' con il risarcimento dei danni subiti, formulata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. dall'opponente. Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, l'errata indicazione dell . non comporta la nullità del contratto di CP_2 CP_3 mutuo o la non dovutezza dei relativi interessi. Tale soluzione è corroborata dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra .A.E.G. dichiarati e CP_2 concretamente applicati, così come effettivamente avvenuto, limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo sez. V, 31.07.2020, n. 2457, per il quale “qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la Par difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal Legislatore. L'orientamento patrocinato è stato avallato, d'altronde, dal più recente intervento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 T.U.B. mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf. Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022,
n. 26585).
9 Ebbene, nel caso di specie, ha stipulato in data Parte_1
20.10.2007 il contratto di finanziamento de quo per la corresponsione della somma di € 16.700,00 finalizzata all'acquisto di un'autovettura, sicchè, tenuto conto della data di stipula del contratto di finanziamento, deve rilevarsi l'inapplicabilità della nullità prevista dall'art. 125 bis T.U.B., introdotto solo con il D.lgs. n. 141/2010 ed operante limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina in data 19.09.2010 (cfr. Tribunale Terni, 08.02.2022, n. 127;
Tribunale Milano, 22.05.2017, n. 5757; Tribunale Roma, 02.05.2019, n. 9187; Tribunale Torino, 08.05.2019, n. 2192).
Conseguentemente, risulta inapplicabile il comma VI della citata disposizione, a mente del quale “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”. L'erronea indicazione del T.A.E.G. non può, pertanto, ritenersi fonte di nullità nel contratto de quo, atteso che l'invalidità si sostanzia in un vizio genetico del contratto e che la previsione normativa che ha introdotto la nullità testuale sopra richiamata non era in vigore al momento della stipula dei contratti di finanziamento. Solo con il D.lgs. n. 141/2010 è stata, infatti, introdotta, con riferimento ai contratti di credito al consumo – per i quali è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole - ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto nello stesso, la sanzione della nullità parziale della clausola che indica in modo inesatto l'ammontare del T.A.E.G. pubblicizzato, mediante l'inserimento dell'art. 125 bis, comma VI, T.U.B., la cui eventuale applicazione retroattiva si tradurrebbe in un'elusione del principio generale di irretroattività della legge (cfr. Tribunale Ancona,
19.2.2021, n. 240; Tribunale Roma, sez. XVII, 20.02.2023, n. 2838; Tribunale Chieti, 11.09.2020, n. 468; Tribunale Palermo, sez. V, 31.07.2020, n. 2457), che quindi va qualificata come nullità testuale. La norma applicabile alla fattispecie in esame è, invero, la precedente versione dell'art. 124 T.U.B., in forza della quale, ai contratti di credito al consumo si applicava solo l'art. 117, commi I e III, T.U.B., che, come noto, impone la forma scritta ad substantiam del contratto e la consegna al cliente di una copia del medesimo. Condizioni incontestate nel caso di specie. Quanto al contenuto del contratto, il comma II dell'art. 124 T.U.B. prevedeva che fosse indicato, tra gli altri, anche il T.A.E.G., precisando al successivo comma V che “nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventual-mente indicati Ministero dell'economia e delle
10 finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta me-si; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.” L'art. 124 T.U.B. previgente prevedeva, quindi, formalmente la possibilità di applicare il tasso sostitutivo BOT solamente nel caso di assenza o nullità della clausola contenente l'indicazione del T.A.E.G., che costituisce fattispecie ontologicamente differente dal T.A.E.G. presente ma erroneo per una diversa interpretazione giuridica delle norme dettate in materia di calcolo del medesimo (Tribu-nale Torino, 07.07.2022, n. 2879). Sul punto, va infatti precisato che la sanzione della nullità della clausola contenente il T.A.E.G. e la conseguente applicabilità del tasso sostitutivo BOT costituiscono norme speciali che di per sé derogano ai principi generali dell'ordinamento, e come tali non possono che avere applicazione nei casi strettamente disciplinati dalla legge (art. 14 preleggi), con divieto di interpretazione estensiva o analogica.
Non può, parimenti, affermarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza del suo oggetto. La presenza di un'eventuale clausola con una informazione errata non equivale, del resto, ad una clausola indeterminata nel suo contenuto oggettivo, né essa può essere ritenuta per questo motivo illecita e quindi nulla. Il T.A.E.G. è, infatti, presente nel contratto e la clausola non è affetta da nullità, essendo determinata in tutti i suoi elementi costitutivi ed essendo gli specifici costi addebitati (inclusi o non inclusi nel T.A.E.G.) individuati con esattezza da altre norme contrattuali. Né può, peraltro, ritenersi che il T.A.E.G. rientri nella nozione di “prezzo” applicato o condizione contrattuale “praticata” che, ai sensi dell'art. 117, comma IV, VI e VII T.U.B., devono essere correttamente indicati nel contratto o nel separato documento di sintesi (cfr. Cass. Civ., 09.12.2021, n. 39169, circa il T.A.E.G. e l'analogo istituto dell' ha precisato che “in Pt_2 tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”). Il T.A.E.G. non costituisce, infatti, un elemento del contratto in senso stretto (come tale sottoponibile alla disciplina di cui all'art. 117 TUB), ma un'informazione che la banca fornisce al cliente in ordine alle caratteristiche del finanziamento. Al di fuori della disciplina di cui all'art. 125 bis, comma
11 VI, T.U.B., che sanziona con la nullità in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del T.A.E.G. pubblicizzato, ritiene pertanto questo Giudice, in conformità con la consolidata giurisprudenza pronunciatasi in argomento che, sebbene l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con Pt_2
i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117 TUB, come richiamato nella premessa alla delibera CICR del 04.03.2003, n. 286, l'erronea indicazione dello stesso non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832, per il quale “la violazione dell'obbligo informativa, in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi tutt'al più, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori”). L'eventuale violazione dell'obbligo informativo nell'indicazione del T.A.E.G. potrebbe, quindi, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale. In assenza di una norma ad hoc come l'art. 125 bis TUB, infatti, l'inesatta indicazione del T.A.E.G. altro non rappresenta che una errata informazione fornita da un contraente all'altro per la quale, quindi, secondo le regole generali dell'ordinamento, mai potrebbe essere applicata la sanzione della nullità del contratto o di una singola clausola, ma eventualmente quella della responsabilità contrattuale o precontrattuale, con conseguente possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o il risarcimento del danno eventualmente subito (cfr., Tribunale Siena, 18.01.2019, n. 54: “la Par Par difformità tra contrattuale e effettivo dà luogo solo a responsabilità precontrattuale, ove esattamente invocata e dimostrata da chi la invoca”). Circostanze rimaste, tuttavia, indimostrate nel caso di specie né invero allegate. Ed infatti, in tema di risarcimento del danno è costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come
12 conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno neppure allegato, non avendo l'opponente fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. L'opposizione proposta da deve, pertanto, essere Parte_1 rigettata e confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1721/2023, R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7/23, emesso dal Tribunale di Messina in data del 04.01.2023;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 23 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
13
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1721 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale dell' 8 maggio 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c terzo comma, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Arizzi, giusta procura in atti, opponente contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 27.03.2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7/23 del 04.01.2023, notificato in data 14.02.2023, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 21.806,11, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di quale cessionaria del credito, a Controparte_1 titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 20.10.2007 con Findomestic Banca S.p.a. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la mancanza di prova scritta del credito e la prescrizione delle pretese avverse, nonché la mancata prova dell'avvenuta cessione del credito. Nel merito, ha contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi indeterminati, mediante il rinvio all'indice Euribor, ultralegali e anatocistici e di valute fittizie, nonché l'illegittimo utilizzo dello ius variandi e del piano di ammortamento cd. alla francese, contestando il quantum richiesto. Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata la contestazione di parte opponente in ordine alla carenza di prova scritta del credito dovendosi accertare la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Sul punto, non può, infatti, essere condiviso quanto eccepito in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto di credito va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili,
e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ.,
03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Nel caso di specie, peraltro, il riferimento dell'opponente all'art. 50 T.U.B. è improprio, non solo perché tale norma è destinata ad operare esclusivamente nella fase monitoria del giudizio, ma anche perché essa è del tutto inapplicabile al caso di specie. La disposizione citata prevede, infatti, che le banche possano chiedere decreto di ingiunzione in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili. Dalla lettura di tale norma risulta, allora, evidente che essa è riferibile esclusivamente ai contratti di conto corrente stipulati dalle banche e non anche ai contratti di mutuo o ad essi assimilati stipulati da società finanziarie, sia per la diversità dei soggetti contraenti, sia perché il contratto di finanziamento, così come quello di mutuo, non prevede reciproche rimesse, le quali costituiscono il presupposto indispensabile per l'emissione dell'estratto conto. Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione spiegata dall'opponente. E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di mutuo, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del
2 contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 10.02.2023, n. 4232; Cass. Civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”; v. nella giurisprudenza di merito in ordine alla domanda di ripetizione avanzata dal cliente, Tribunale Firenze, sez. III, 23/02/2021, n. 427; Tribunale L'Aquila, 06.02.2019, n. 63; Tribunale Ivrea, 23.12.2019, n. 1101; Tribunale Torino, sez. VIII, 28.11.2018, n. 5532). Nell'ipotesi, invece, di inadempimento del mutuatario, l'esercizio della condizione risolutiva da parte dell'istituto di credito mutuante determina la risoluzione del rapporto di mutuo e l'obbligo del mutuatario di provvedere all'immediata restituzione della intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto e rendendo così inattuale ogni discussione in ordine al preteso carattere unitario ed inscindibile delle rate di mutuo (Cass. Civ., Sez. Un., 19.05.2008, n. 12639, ha precisato che “deve perciò ritenersi che l'esercizio della “condizione risolutiva” di cui si discute naturalmente determina l'effetto di risolvere il rapporto di mutuo. Ne discende l'obbligo del mutuatario di provvedere all'immediata restituzione dell'intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto: il che rende anche inattuale ogni discussione in ordine al preteso carattere unitario ed inscindibile delle rate di mutuo. Ne consegue altresì che alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all'importo integrale delle semestralità già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quale è da ritenersi il mutuo), la sola quota di capitale residua, ma non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere;
e che sul credito così determinato si dovranno calcolare gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto nel contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell'art. 1224 c.c., comma 1”). Ne consegue che il termine decennale di prescrizione decorre da quando il contratto è stato formalmente dichiarato risolto ovvero, se precedente, dalla scadenza dell'ultima rata indicata nel piano di ammortamento. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che non sia ancora spirato il termine di prescrizione del credito, decorrente non dalla data di sottoscrizione
3 del contratto o dall'inadempimento, ma dalla scadenza dell'ultima rata rimasta impagata. Con il contratto di mutuo in oggetto, infatti, si è Parte_1 obbligato a restituire l'importo finanziato in 83 rate mensili a decorrere dall'8 aprile 2008 e fino all'8 febbraio 2015 (v. piano ammortamento all. 6 al fascicolo di parte opposta), con l'evidente conseguenza che al momento della messa in mora del 26.04.2021, ricevuta in data in data 03.05.2021 (all. 5 al fascicolo di parte opposta) e del successivo deposito del ricorso monitorio in data 02.12.2022 il diritto della società opposta non poteva ritenersi prescritto, non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione. Va, altresì, rigettata l'eccezione svolta dall'opponente di mancanza di prova della cessione del credito. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II,
01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II,
07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713), sicchè, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la
4 stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Deve, quindi ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento de quo tra quelli oggetto dell'operazione di cessione pro soluto in favore di attraverso la produzione documentale Controparte_1 dell'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020, comprensivo dell'estratto notarile dei crediti ceduti, nonchè della comunicazione del 26.04.2021, trasmessa a mezzo raccomandata a/r e ricevuta da in data 03.05.2021, con cui la cessionaria ha Parte_1 diffidato l'opponente al pagamento delle somme dovute in forza del contratto in oggetto, notiziando il cliente della cessione del credito in favore dell'istituto di credito opposto (all. 03, 04, 05 e 11 al fascicolo dell'opposta). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei, unitamente alla certificazione notarile attestante i crediti ceduti, non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo ai debitori ceduti, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”). Alle medesime conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione spiegata da parte opponente in relazione all'omessa notifica dell'intervenuta cessione del credito in favore della società opposta. L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n.
5 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'omessa comunicazione della cessione del credito. Nel merito, l'opposizione proposta da è infondata e va, Parte_1 pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento ed il piano di ammortamento, su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, così come emerge dalla documentazione prodotta dalla società opposta ed indicante le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, che non è stata sul punto specificamente contestata dall'opponente, il quale non ha indicato le ragioni per le quali tale importo del credito richiesto dalla società opposta sarebbe errato, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento.
6 Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando i medesimi specificamente pattuiti tra le parti, sicché alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente (v. doc. 4 e 6 alla comparsa di costituzione). Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609).
Va, altresì, rigettata la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di capitalizzazione degli interessi, considerato che la medesima non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo. Va, parimenti, rigettata l'eccezione inerente il prospettato ed illegittimo utilizzo da parte dell'istituto di credito del piano di ammortamento denominato alla francese, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Tribunale Roma, sez. XVII, 7.11.2018, n. 21423; conf. Tribunale Roma, sez. XVII, 9.8.2018, n. 16441;
Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 10.10.2018, n. 1586; Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; Tribunale Bologna, sez. VI, 24.06.2017, n. 1292).
Tale orientamento è stato, di recente, confermato anche dalle Sezioni Unite che, sul punto, hanno ribadito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Civ., Sez. Un., 29.05.2024, n. 15130).
7 Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di illegittimo utilizzo dello ius variandi, nonché di applicazione anticipata delle valute di addebito, avendo parte opponente formulato le proprie domande in termini generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219;
Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale
Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602). Non può, altresì, essere accolta l'eccezione dell'opponente in ordine all'ingiunzione da parte della banca di somme non dovute, essendo generica l'allegazione in ordine ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito delle somme rimaste impagate. L'opponente non ha, invero, specificamente indicato in che termini l'opposta avrebbe errato nel calcolare il proprio credito, non avendo la neanche specificamente contestato le risultanze di cui al piano di ricalcolo allegato dall'opposta, il quale indica in maniera dettagliata le rate del finanziamento che sono state versate dall'opponente, nonché il capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate e per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, nonchè gli interessi applicati e calcolati solo sul capitale residuo. Va, parimenti, rigettata l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale determinativa degli interessi applicati al contratto di mutuo. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29.09.2020, n. 20555). In particolare, l'Euribor, trattandosi di un tasso rilevato ufficialmente dalla E.B.F. è certamente dotato delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, il parametro di riferimento più usato per i mutui c.d. a tasso variabile (Tribunale Roma, sez. XVII, 02.05.2019, n. 9177; conf. Corte d'appello Ancona, sez. I, 09.08.2022, n. 1060; Corte d'appello L'Aquila, sez. I, 12.04.2022, n. 551; Tribunale Parma, sez. II, 03.12.2021, n. 1596; Corte d'appello Venezia, sez. I, 20.07.2021, n. 2051). Non può, pertanto, essere condivisa l'eccezione formulata in ordine all'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso convenuto, atteso che il
8 contratto di mutuo in oggetto indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, convenuti al tasso fisso del 5,90% e, per l'eventaale II fase del finanziamento, in caso di dilazione, del 9,33 % (v. all. 01 alla comparsa di costituzione), senza alcun riferimento al tasso variabile Euribor. Sotto tale profilo, va altresì rigettata l'eccezione di nullità della clausola del contratto di finanziamento per l'erronea e non trasparente indicazione del Part TAEG e l'omessa indicazione dell' con il risarcimento dei danni subiti, formulata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. dall'opponente. Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, l'errata indicazione dell . non comporta la nullità del contratto di CP_2 CP_3 mutuo o la non dovutezza dei relativi interessi. Tale soluzione è corroborata dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra .A.E.G. dichiarati e CP_2 concretamente applicati, così come effettivamente avvenuto, limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo sez. V, 31.07.2020, n. 2457, per il quale “qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la Par difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal Legislatore. L'orientamento patrocinato è stato avallato, d'altronde, dal più recente intervento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 T.U.B. mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf. Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022,
n. 26585).
9 Ebbene, nel caso di specie, ha stipulato in data Parte_1
20.10.2007 il contratto di finanziamento de quo per la corresponsione della somma di € 16.700,00 finalizzata all'acquisto di un'autovettura, sicchè, tenuto conto della data di stipula del contratto di finanziamento, deve rilevarsi l'inapplicabilità della nullità prevista dall'art. 125 bis T.U.B., introdotto solo con il D.lgs. n. 141/2010 ed operante limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina in data 19.09.2010 (cfr. Tribunale Terni, 08.02.2022, n. 127;
Tribunale Milano, 22.05.2017, n. 5757; Tribunale Roma, 02.05.2019, n. 9187; Tribunale Torino, 08.05.2019, n. 2192).
Conseguentemente, risulta inapplicabile il comma VI della citata disposizione, a mente del quale “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”. L'erronea indicazione del T.A.E.G. non può, pertanto, ritenersi fonte di nullità nel contratto de quo, atteso che l'invalidità si sostanzia in un vizio genetico del contratto e che la previsione normativa che ha introdotto la nullità testuale sopra richiamata non era in vigore al momento della stipula dei contratti di finanziamento. Solo con il D.lgs. n. 141/2010 è stata, infatti, introdotta, con riferimento ai contratti di credito al consumo – per i quali è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole - ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto nello stesso, la sanzione della nullità parziale della clausola che indica in modo inesatto l'ammontare del T.A.E.G. pubblicizzato, mediante l'inserimento dell'art. 125 bis, comma VI, T.U.B., la cui eventuale applicazione retroattiva si tradurrebbe in un'elusione del principio generale di irretroattività della legge (cfr. Tribunale Ancona,
19.2.2021, n. 240; Tribunale Roma, sez. XVII, 20.02.2023, n. 2838; Tribunale Chieti, 11.09.2020, n. 468; Tribunale Palermo, sez. V, 31.07.2020, n. 2457), che quindi va qualificata come nullità testuale. La norma applicabile alla fattispecie in esame è, invero, la precedente versione dell'art. 124 T.U.B., in forza della quale, ai contratti di credito al consumo si applicava solo l'art. 117, commi I e III, T.U.B., che, come noto, impone la forma scritta ad substantiam del contratto e la consegna al cliente di una copia del medesimo. Condizioni incontestate nel caso di specie. Quanto al contenuto del contratto, il comma II dell'art. 124 T.U.B. prevedeva che fosse indicato, tra gli altri, anche il T.A.E.G., precisando al successivo comma V che “nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventual-mente indicati Ministero dell'economia e delle
10 finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta me-si; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.” L'art. 124 T.U.B. previgente prevedeva, quindi, formalmente la possibilità di applicare il tasso sostitutivo BOT solamente nel caso di assenza o nullità della clausola contenente l'indicazione del T.A.E.G., che costituisce fattispecie ontologicamente differente dal T.A.E.G. presente ma erroneo per una diversa interpretazione giuridica delle norme dettate in materia di calcolo del medesimo (Tribu-nale Torino, 07.07.2022, n. 2879). Sul punto, va infatti precisato che la sanzione della nullità della clausola contenente il T.A.E.G. e la conseguente applicabilità del tasso sostitutivo BOT costituiscono norme speciali che di per sé derogano ai principi generali dell'ordinamento, e come tali non possono che avere applicazione nei casi strettamente disciplinati dalla legge (art. 14 preleggi), con divieto di interpretazione estensiva o analogica.
Non può, parimenti, affermarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza del suo oggetto. La presenza di un'eventuale clausola con una informazione errata non equivale, del resto, ad una clausola indeterminata nel suo contenuto oggettivo, né essa può essere ritenuta per questo motivo illecita e quindi nulla. Il T.A.E.G. è, infatti, presente nel contratto e la clausola non è affetta da nullità, essendo determinata in tutti i suoi elementi costitutivi ed essendo gli specifici costi addebitati (inclusi o non inclusi nel T.A.E.G.) individuati con esattezza da altre norme contrattuali. Né può, peraltro, ritenersi che il T.A.E.G. rientri nella nozione di “prezzo” applicato o condizione contrattuale “praticata” che, ai sensi dell'art. 117, comma IV, VI e VII T.U.B., devono essere correttamente indicati nel contratto o nel separato documento di sintesi (cfr. Cass. Civ., 09.12.2021, n. 39169, circa il T.A.E.G. e l'analogo istituto dell' ha precisato che “in Pt_2 tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”). Il T.A.E.G. non costituisce, infatti, un elemento del contratto in senso stretto (come tale sottoponibile alla disciplina di cui all'art. 117 TUB), ma un'informazione che la banca fornisce al cliente in ordine alle caratteristiche del finanziamento. Al di fuori della disciplina di cui all'art. 125 bis, comma
11 VI, T.U.B., che sanziona con la nullità in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del T.A.E.G. pubblicizzato, ritiene pertanto questo Giudice, in conformità con la consolidata giurisprudenza pronunciatasi in argomento che, sebbene l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con Pt_2
i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117 TUB, come richiamato nella premessa alla delibera CICR del 04.03.2003, n. 286, l'erronea indicazione dello stesso non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832, per il quale “la violazione dell'obbligo informativa, in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi tutt'al più, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori”). L'eventuale violazione dell'obbligo informativo nell'indicazione del T.A.E.G. potrebbe, quindi, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale. In assenza di una norma ad hoc come l'art. 125 bis TUB, infatti, l'inesatta indicazione del T.A.E.G. altro non rappresenta che una errata informazione fornita da un contraente all'altro per la quale, quindi, secondo le regole generali dell'ordinamento, mai potrebbe essere applicata la sanzione della nullità del contratto o di una singola clausola, ma eventualmente quella della responsabilità contrattuale o precontrattuale, con conseguente possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o il risarcimento del danno eventualmente subito (cfr., Tribunale Siena, 18.01.2019, n. 54: “la Par Par difformità tra contrattuale e effettivo dà luogo solo a responsabilità precontrattuale, ove esattamente invocata e dimostrata da chi la invoca”). Circostanze rimaste, tuttavia, indimostrate nel caso di specie né invero allegate. Ed infatti, in tema di risarcimento del danno è costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come
12 conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno neppure allegato, non avendo l'opponente fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. L'opposizione proposta da deve, pertanto, essere Parte_1 rigettata e confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1721/2023, R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7/23, emesso dal Tribunale di Messina in data del 04.01.2023;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 23 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
13