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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 28.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale nella causa RG. 2716/2020 al quale è riunito quello recante il n. 2730/2020 e vertente tra:
, nata a [...] M.llo il 5.06.1985 cf.: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rg. n. 2716/2020 depositato in Cancelleria in data 27.08.2020 al quale è riunito il n. rg. 2730 depositato in Cancelleria il 01.09.2020 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, negli anni 2015 e 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Il Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi CP_2 anagrafici agricoltura per i suddetti anni e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per i suddetti anni, per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Previa riunione dei due giudizi, sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti risultano fondati. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione della iscrizione degli elenchi anagrafici per gli anni in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015 e 2016 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente negli anni 2015 e 2016 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detti testi hanno specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28.03.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppur in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura, ceppaie, noccioleto, ronca
, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore Parte_2 terziario.
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' deve essere, senz'altro, condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sui ricorsi riuniti, così provvede:
1) Dichiara che, negli anni 2015 e 2016 la ricorrente ha lavorato come Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della ditta per 102 giornate e per Controparte_3 l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 28.03.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 28.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale nella causa RG. 2716/2020 al quale è riunito quello recante il n. 2730/2020 e vertente tra:
, nata a [...] M.llo il 5.06.1985 cf.: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rg. n. 2716/2020 depositato in Cancelleria in data 27.08.2020 al quale è riunito il n. rg. 2730 depositato in Cancelleria il 01.09.2020 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, negli anni 2015 e 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Il Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi CP_2 anagrafici agricoltura per i suddetti anni e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per i suddetti anni, per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Previa riunione dei due giudizi, sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti risultano fondati. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione della iscrizione degli elenchi anagrafici per gli anni in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015 e 2016 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente negli anni 2015 e 2016 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detti testi hanno specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28.03.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppur in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura, ceppaie, noccioleto, ronca
, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore Parte_2 terziario.
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' deve essere, senz'altro, condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sui ricorsi riuniti, così provvede:
1) Dichiara che, negli anni 2015 e 2016 la ricorrente ha lavorato come Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della ditta per 102 giornate e per Controparte_3 l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 28.03.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena