Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 01/07/2021, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00665/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Caneva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite emesso il 21 aprile 2021 da AGEA nei confronti della società -OMISSIS- di -OMISSIS- ss e notificato a quest'ultima in data 22 aprile 2021;
- di ogni altro atto o provvedimento conseguente di cui suddetto provvedimento costituisce logico e giuridico presupposto, benché non cognito, che parimenti si impugnano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che le doglianze dedotte avverso il provvedimento impugnato fanno tutte espresso riferimento alla legittimità dell’-OMISSIS-, adottata, ai sensi degli artt. 67, 84 commi 3 e 4, 91 e 92 del d.lgs. 159/2011, dal -OMISSIS- di -OMISSIS- in data 29 giugno 2020 nei confronti della ricorrente;
atteso che a seguito della delibazione dell’istanza cautelare formulata in occasione del ricorso n.r.g. -OMISSIS-, proposto avverso il provvedimento -OMISSIS- sopra richiamato, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, non impugnata, è stata motivatamente respinta la richiesta di sospensione del provvedimento ivi impugnato;
ritenuto che, alla luce di tali pronunce, non si profilino allo stato apprezzabili profili di fumus e che, nel bilanciamento degli opposti interessi, considerata la rilevanza della certificazione richiesta per ottenere e mantenere le erogazioni di pubblico denaro, gli interessi di parte ricorrente appaiono allo stato recessivi;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 1 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.