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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2609 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Cefalù, Piazza Bellipanni n. 32, presso l'avv. Maurizio Di Chiara, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Cefalù, via G. Vazzana n. 4/bis, presso l'avv. Antoniella Marinaro, che la rappresenta e difende per mandato in atto;
parte attrice contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Palermo, via Emerico Amari n. 66, presso l'avv. Michele Calantropo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: actio negatoria servitutis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/03/2025, le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 17/09/2021, e Parte_1
hanno chiamato in giudizio , deducendo: i) di Parte_2 Controparte_1
essere comproprietari, nella misura di ½ indiviso ciascuno, dei lotti contraddistinti in catasto al foglio n. 28, p.lle n. 430, 437 e 849 e che
è proprietario esclusivo dei lotti contraddistinti in Parte_1
catasto al foglio n. 28, p.lle n. 323, 423, 424 e 429, tutti siti in Cefalù,
c.da Mollo;
ii) che ha collocato, in modo arbitrario, sul Controparte_1
tratto di muro perimetrale ricadente nella p.lla n. 430, un misuratore di elettricità a cui è allacciato un cavo che si sviluppa tra le p.lle n. 430, 849
e 424, asseritamente di proprietà degli odierni attori, al fine di alimentare il proprio fabbricato, contraddistinto in catasto al foglio n. 28, p.lla n.
944; iii) che, in data 19/08/2011, e Parte_1 Controparte_1
hanno sottoscritto un verbale di transazione con il quale quest'ultimo si impegnava a rimuovere il predetto contatore e tutte le altre componenti elettriche insistenti sulla proprietà degli odierni attori;
iiii) che, non avendo eseguito la suddetta rimozione, CP_1 Pt_1 Parte_1
ha sollecito e diffidato lo stesso per l'adempimento di quanto
[...]
pattuito in sede di verbale di transazione;
iiiii) che il tentativo di conciliazione esperito ha avuto esito negativo per l'assenza del suddetto convenuto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Hanno chiesto, dunque, di dichiarare che il fondo di loro proprietà non è
gravato da alcuna servitù di elettrodotto, e di condannare il convenuto alla rimozione del contatore e delle altre relative componenti con oneri a suo carico e vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento delle Controparte_1
avverse pretese eccependo, preliminarmente, la mancata notifica allo stesso della procedura di mediazione e la sua illegittimità per non avervi preso parte personalmente ma tramite un Parte_1
professionista delegato, nonché, l'intervenuta prescrizione dell'obbligo contrattuale assunto con verbale di concordamento del 19/08/2011, unico atto, precedente a quello introduttivo del presente giudizio, di cui il convenuto asserisce essere venuto a conoscenza.
Nel merito, ha evidenziato che il contatore oggetto di controversia ed il relativo cavo di alimentazione sono stati allocati regolarmente dai tecnici dell' con il consenso degli odierni attori e, di avere più volte CP_2
sollecitato l' per effettuare il sopralluogo e la successiva rimozione. CP_2
Pertanto, in subordine, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere attesa la propria disponibilità ad eseguire gli accordi statuiti in sede di verbale di concordamento.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/10/2022, il Giudice ha disposto l'interrogatorio libero delle parti, al fine di un bonario componimento della lite, il quale non è stato reso essendo presente in udienza soltanto . Parte_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
All'udienza indicata in epigrafe il giudizio è stato posto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito, in misura dimezzata, per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa all'improcedibilità della domanda per illegittimità dell'esperito tentativo di conciliazione obbligatorio, sia con riferimento all'asserito difetto di notifica, sia con riferimento all'assenza dell'odierno attore in sede di mediazione.
Invero, sulla scorta della documentazione in atti, la questione è priva di rilevanza in quanto risulta documentalmente provato il perfezionamento della suddetta notifica;
inoltre, è da ritenere legittima la partecipazione alla mediazione da parte dell'avv. Sonia Lecca, nelle vesti di delegata di in quanto, ai sensi dell'art. 8 comma 4, d.lgs. n. Parte_1
28/2010, le parti in mediazione possono delegare un proprio rappresentante che sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari a comporre la controversia.
Infatti, la partecipazione all'incontro di mediazione, sebbene obbligatoria,
non è tuttavia un atto personalissimo, pertanto, non può essere impedito alla parte che non voglia o non possa partecipare all'incontro di farsi sostituire da un terzo (cfr. Cass. civ. n. 8473/2019).
E' poi da ritenere infondata l'ulteriore eccezione, avanzata in via preliminare dal convenuto, circa la maturata prescrizione dell'obbligo assunto dallo stesso con il verbale di conciliazione del 19/08/2011, dal momento che, oggetto del presente giudizio, non è l'adempimento della
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
suddetta obbligazione quanto piuttosto l'accertamento dell'insussistenza della servitù sul fondo di proprietà di parte attrice.
L'actio negatoria servitutis, come noto, è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell'usucapione.
Giungendo ad esaminare il merito della lite, l'azione di accertamento negativo di cui all'art. 949 c.c. è attribuita al proprietario del fondo al fine di accertare l'insussistenza dell'altrui diritto sulla propria res.
Incombe su colui che fa valere la pretesa l'onere di fornire prova di possedere il fondo in forza di un valido titolo (cfr. Cass. civ. n. 472/17), in conformità al disposto di cui all'art. 2697 cc.
Va precisato, poi che In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto
della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare
l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di
essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con
ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento
dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di
provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla
controparte (cfr. Cass. civ. n. 1905/23).
Nel caso in esame, la proprietà degli attori rispetto alle particelle del fondo in questione è incontestata, sicchè nessun dubbio sussiste in ordine alla loro legittimazione attiva.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tanto premesso appare opportuno evidenziare che le pretese aventi ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza della servitù relativa al gruppo di misura e alla sua rimozione non possono trovare accoglimento.
La disponibilità del gruppo di misura è notoriamente riconducibile all'ente titolare della distribuzione, proprietario (o concessionario) altresì del fondo dominante, identificabile nell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica e non nel fondo dell'utilizzatore dell'energia (vds. Cass. civ.
22050/2018). Le relative domande, quindi, avrebbero dovuto essere proposte nei confronti dell'ente gestore della distribuzione dell'energia elettrica e non nei confronti dell'odierno convenuto.
Per quanto invece attiene alle pretese aventi ad oggetto l'elettrodotto apposto sui fondi degli attori e a vantaggio del fondo del convenuto, si rileva che non ha fornito alcuna prova in ordine alla Controparte_1
sussistenza di un diritto di servitù in favore del fondo di proprietà del convenuto.
Conclusivamente, la domanda volta ad accertare l'inesistenza della servitù gravante sulla res di parte attrice va accolta limitatamente alla servitù di elettrodotto a vantaggio del fondo di parte convenuta.
Conseguentemente va accolta la domanda di condanna di Controparte_1
alla rimozione dei cavi passanti per i fondi di proprietà attorea e posti a collegamento del fabbricato di parte convenuta al gruppo di misura.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- accerta e dichiara che il fondo sito in Cefalù, c.da Mollo,
identificato al catasto, foglio 28, p.lle 430, 849 e 424, non è gravato da un diritto di servitù di elettrodotto in favore del fondo di proprietà di , sito in Cefalù, c.da Mollo, Controparte_1
identificato in catasto, al foglio 28, p.lla 944;
- rigetta la domanda attorea di accertamento della insussistenza di una servitù, estrinsecantesi nell'apposizione del contatore sul muro perimetrale della proprietà dei predetti;
- condanna a rimuovere il cavo apposto sul fondo Controparte_1
attoreo- in catasto al foglio 28, p.lle 430, 849 e 424 del Comune di
Cefalù- collegante il fabbricato del predetto convenuto e il gruppo di misura dell'energia elettrica;
- rigetta la domanda attorea di rimozione del contatore;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 29/05/2025.
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2609 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Cefalù, Piazza Bellipanni n. 32, presso l'avv. Maurizio Di Chiara, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Cefalù, via G. Vazzana n. 4/bis, presso l'avv. Antoniella Marinaro, che la rappresenta e difende per mandato in atto;
parte attrice contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Palermo, via Emerico Amari n. 66, presso l'avv. Michele Calantropo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: actio negatoria servitutis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/03/2025, le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 17/09/2021, e Parte_1
hanno chiamato in giudizio , deducendo: i) di Parte_2 Controparte_1
essere comproprietari, nella misura di ½ indiviso ciascuno, dei lotti contraddistinti in catasto al foglio n. 28, p.lle n. 430, 437 e 849 e che
è proprietario esclusivo dei lotti contraddistinti in Parte_1
catasto al foglio n. 28, p.lle n. 323, 423, 424 e 429, tutti siti in Cefalù,
c.da Mollo;
ii) che ha collocato, in modo arbitrario, sul Controparte_1
tratto di muro perimetrale ricadente nella p.lla n. 430, un misuratore di elettricità a cui è allacciato un cavo che si sviluppa tra le p.lle n. 430, 849
e 424, asseritamente di proprietà degli odierni attori, al fine di alimentare il proprio fabbricato, contraddistinto in catasto al foglio n. 28, p.lla n.
944; iii) che, in data 19/08/2011, e Parte_1 Controparte_1
hanno sottoscritto un verbale di transazione con il quale quest'ultimo si impegnava a rimuovere il predetto contatore e tutte le altre componenti elettriche insistenti sulla proprietà degli odierni attori;
iiii) che, non avendo eseguito la suddetta rimozione, CP_1 Pt_1 Parte_1
ha sollecito e diffidato lo stesso per l'adempimento di quanto
[...]
pattuito in sede di verbale di transazione;
iiiii) che il tentativo di conciliazione esperito ha avuto esito negativo per l'assenza del suddetto convenuto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Hanno chiesto, dunque, di dichiarare che il fondo di loro proprietà non è
gravato da alcuna servitù di elettrodotto, e di condannare il convenuto alla rimozione del contatore e delle altre relative componenti con oneri a suo carico e vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento delle Controparte_1
avverse pretese eccependo, preliminarmente, la mancata notifica allo stesso della procedura di mediazione e la sua illegittimità per non avervi preso parte personalmente ma tramite un Parte_1
professionista delegato, nonché, l'intervenuta prescrizione dell'obbligo contrattuale assunto con verbale di concordamento del 19/08/2011, unico atto, precedente a quello introduttivo del presente giudizio, di cui il convenuto asserisce essere venuto a conoscenza.
Nel merito, ha evidenziato che il contatore oggetto di controversia ed il relativo cavo di alimentazione sono stati allocati regolarmente dai tecnici dell' con il consenso degli odierni attori e, di avere più volte CP_2
sollecitato l' per effettuare il sopralluogo e la successiva rimozione. CP_2
Pertanto, in subordine, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere attesa la propria disponibilità ad eseguire gli accordi statuiti in sede di verbale di concordamento.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/10/2022, il Giudice ha disposto l'interrogatorio libero delle parti, al fine di un bonario componimento della lite, il quale non è stato reso essendo presente in udienza soltanto . Parte_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
All'udienza indicata in epigrafe il giudizio è stato posto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito, in misura dimezzata, per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa all'improcedibilità della domanda per illegittimità dell'esperito tentativo di conciliazione obbligatorio, sia con riferimento all'asserito difetto di notifica, sia con riferimento all'assenza dell'odierno attore in sede di mediazione.
Invero, sulla scorta della documentazione in atti, la questione è priva di rilevanza in quanto risulta documentalmente provato il perfezionamento della suddetta notifica;
inoltre, è da ritenere legittima la partecipazione alla mediazione da parte dell'avv. Sonia Lecca, nelle vesti di delegata di in quanto, ai sensi dell'art. 8 comma 4, d.lgs. n. Parte_1
28/2010, le parti in mediazione possono delegare un proprio rappresentante che sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari a comporre la controversia.
Infatti, la partecipazione all'incontro di mediazione, sebbene obbligatoria,
non è tuttavia un atto personalissimo, pertanto, non può essere impedito alla parte che non voglia o non possa partecipare all'incontro di farsi sostituire da un terzo (cfr. Cass. civ. n. 8473/2019).
E' poi da ritenere infondata l'ulteriore eccezione, avanzata in via preliminare dal convenuto, circa la maturata prescrizione dell'obbligo assunto dallo stesso con il verbale di conciliazione del 19/08/2011, dal momento che, oggetto del presente giudizio, non è l'adempimento della
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
suddetta obbligazione quanto piuttosto l'accertamento dell'insussistenza della servitù sul fondo di proprietà di parte attrice.
L'actio negatoria servitutis, come noto, è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell'usucapione.
Giungendo ad esaminare il merito della lite, l'azione di accertamento negativo di cui all'art. 949 c.c. è attribuita al proprietario del fondo al fine di accertare l'insussistenza dell'altrui diritto sulla propria res.
Incombe su colui che fa valere la pretesa l'onere di fornire prova di possedere il fondo in forza di un valido titolo (cfr. Cass. civ. n. 472/17), in conformità al disposto di cui all'art. 2697 cc.
Va precisato, poi che In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto
della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare
l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di
essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con
ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento
dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di
provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla
controparte (cfr. Cass. civ. n. 1905/23).
Nel caso in esame, la proprietà degli attori rispetto alle particelle del fondo in questione è incontestata, sicchè nessun dubbio sussiste in ordine alla loro legittimazione attiva.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tanto premesso appare opportuno evidenziare che le pretese aventi ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza della servitù relativa al gruppo di misura e alla sua rimozione non possono trovare accoglimento.
La disponibilità del gruppo di misura è notoriamente riconducibile all'ente titolare della distribuzione, proprietario (o concessionario) altresì del fondo dominante, identificabile nell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica e non nel fondo dell'utilizzatore dell'energia (vds. Cass. civ.
22050/2018). Le relative domande, quindi, avrebbero dovuto essere proposte nei confronti dell'ente gestore della distribuzione dell'energia elettrica e non nei confronti dell'odierno convenuto.
Per quanto invece attiene alle pretese aventi ad oggetto l'elettrodotto apposto sui fondi degli attori e a vantaggio del fondo del convenuto, si rileva che non ha fornito alcuna prova in ordine alla Controparte_1
sussistenza di un diritto di servitù in favore del fondo di proprietà del convenuto.
Conclusivamente, la domanda volta ad accertare l'inesistenza della servitù gravante sulla res di parte attrice va accolta limitatamente alla servitù di elettrodotto a vantaggio del fondo di parte convenuta.
Conseguentemente va accolta la domanda di condanna di Controparte_1
alla rimozione dei cavi passanti per i fondi di proprietà attorea e posti a collegamento del fabbricato di parte convenuta al gruppo di misura.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- accerta e dichiara che il fondo sito in Cefalù, c.da Mollo,
identificato al catasto, foglio 28, p.lle 430, 849 e 424, non è gravato da un diritto di servitù di elettrodotto in favore del fondo di proprietà di , sito in Cefalù, c.da Mollo, Controparte_1
identificato in catasto, al foglio 28, p.lla 944;
- rigetta la domanda attorea di accertamento della insussistenza di una servitù, estrinsecantesi nell'apposizione del contatore sul muro perimetrale della proprietà dei predetti;
- condanna a rimuovere il cavo apposto sul fondo Controparte_1
attoreo- in catasto al foglio 28, p.lle 430, 849 e 424 del Comune di
Cefalù- collegante il fabbricato del predetto convenuto e il gruppo di misura dell'energia elettrica;
- rigetta la domanda attorea di rimozione del contatore;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 29/05/2025.
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile