Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01945/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2021, proposto da
JA HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Schepis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Prefetto di Milano in data 10 agosto 2021, N. P-LC/L/N/2020/100870, notificato il successivo 18 agosto 2021, di rigetto dell'istanza di emersione presentata in data 14 luglio 2020, nonché di ogni altro atto con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità e, comunque, connessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che il Prefetto di Milano ha rigettato l’istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, presentata in data 14 luglio 2020 da LI HI in favore di HA JA; ciò sulla scorta del parere reso dall’Ispettorato del Lavoro, il quale ha ritenuto che il reddito dichiarato dal datore di lavoro non è sufficiente, in quanto il nucleo familiare del richiedente è composto da più soggetti conviventi sicché il reddito non può essere inferiore a € 27.000,00;
Osservato che lo straniero ha proposto quindi ricorso d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento del provvedimento per lui negativo; ha dedotto che l’interpretazione corretta della norma contenuta nel citato art. 103 d.l. n. 34 del 2020 è nel senso che, poiché il datore di lavoro è l’unico percettore di reddito del suo nucleo familiare, la soglia necessaria per richiedere l’emersione è di € 20.000,00.
Osservato che, costituitosi il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, questo è stato trattato all’udienza pubblica del 6 giugno 2025;
Osservato che nel corso di tale udienza il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che questi ha ottenuto per altra via il permesso di soggiorno, sicché non ha più interesse alla decisione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia divenuto improcedibile, potendosi compensare tra le parti le spese di lite, stante l’esito in rito della stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO