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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9917/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9917/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to V. Controparte_1
Corelli e dell'avv.to A.Bonfante, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Galileo Ferraris n.64, presso il difensore avv.to Corelli.
Attore contro con il patrocinio dell'avv.to T.Carsillo, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso il difensore avv.to Carsillo.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Piaccia all'ill.mo Giudice
Nel merito
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità delle segnalazioni effettuate alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia da parte di nei confronti della per le ragioni di cui in Pt_1 CP_1 narrativa e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale e extracontrattuale in capo alla Pt_1
nei confronti della;
CP_1
pagina 1 di 8 - ACCERTARE E DICHIARARE, a causa di tale illegittima segnalazione in Centrale Rischi la CP_1 ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali e per l'effetto
[...]
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta al pagamento di complessivi €1.173.452,00
o della minore o maggiore somma accertata in giudizio di cui € 880.089,00 a titolo di danno patrimoniale ed €293.363,00 a titolo di danno non patrimoniale.
In via subordinata
-ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità delle segnalazioni effettuate alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia da parte di nei confronti della per le ragioni di cui in Pt_1 CP_1 narrativa e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale e extracontrattuale in capo alla Pt_1
nei confronti della;
CP_1
- ACCERTARE E DICHIARARE, a causa di tale illegittima segnalazione in Centrale Rischi la CP_1 ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali e per l'effetto
[...]
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta al pagamento della somma che si chiede di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con il favore delle spese di lite e degli onorari di patrocinio per i quali si insta a che il Giudice voglia disporre ex art. 93 I comma c.p.c. la distrazione in favore dei sottoscritti difensori.
In via istruttoria
-ammettere CTU tecnica al fine di quantificare il danno patrimoniale (all'interno del quale inserire e calcolare le voci di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance) e non patrimoniale patito dalla in conseguenza delle illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca CP_1
D'Italia da parte della società revocando l'ordinanza di rigetto del 12/03/2024.” Pt_1
Per parte convenuta:
“ Previa istanza ex art. 153 c.p.c. di rimessione in termini trattandosi di documenti formatisi successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e alla stessa udienza dello scorso
6.11.2023, deposita a corredo del presente foglio:
A. Copia del Decreto di trasferimento del lotto 1 emesso in data 2.8.2024 in seno alla procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal numero di R.G.E. 84/2022 del Tribunale di IV;
B. Copia del Decreto di trasferimento del lotto 2 emesso in data 20.6.2024 in seno alla procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal numero di R.G.E. 84/2022 del Tribunale di IV;
C. Copia del verbale di aggiudicazione del 3.10.2024 del compendio subastato in seno alla procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal numero di R.G.E. 219/2018 del Tribunale di Sassari;
- così precisa le conclusioni:
pagina 2 di 8 Rigettare tutte le pretese attoree poiché inammissibili e, comunque, infondate in fatto, diritto e, in via del tutto gradata, estinte per prescrizione ovvero, ancor più subordinatamente, per compensazione con il credito derivante dal D.I. n. 162/2016 del Tribunale di IV.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e conveniva in giudizio Controparte_1 CP_1 Controparte_3 società cessionaria del credito maturato da nei confronti dell'attrice per la complessiva CP_4 somma di €.1.811.187,00.
La società aveva concluso con un rapporto di conto corrente nel 1999, poi chiuso nel 2012 CP_4 con illegittime imputazioni di addebiti a carico della società per la somma di €. 539.914,30; CP_4
procedeva senza preavviso a segnalare la società presso la Centrale Rischi ed in ragione di tale illegittima segnalazione, la società era costretta a chiedere affidamenti ad altri istituti, generando una situazione di progressivo indebitamento, che impediva all'attrice di portare a termine i tre cantieri.
Nel 2013 conveniva in giudizio e il Tribunale di Torino, con sentenza del 2016, CP_1 CP_4 riconosceva la società creditrice nei confronti dell'istituto per l'ammontare di €. 92.278,68 oltre interessi;
nonostante il tenore della pronuncia, procedeva a mantenere le segnalazioni in CP_4
CRIF, impedendole di accedere al credito e quindi di portare a termine i cantieri. Tale situazione aveva altresì conseguenze importanti sulla salute psichiatrica della socia . CP_1
In data 30.4.2010 la stipulava con un contratto di apertura di credito in conto CP_1 CP_4 corrente assistito da garanzia ipotecaria, per l'importo di €. 1.000.000,00, per il quale veniva concessa garanzia ipotecaria per la somma di €. 2.000.000,00 su un immobile in Borgaro;
rappresentava che tale finanziamento era imposto al fine di estinguere altri debiti facenti capo ad un'altra società.
A seguito di denuncia querela del 2020, promossa affinchè si accertasse la simulazione di un mutuo e quindi l'applicazione di interessi usurari, il Consulente del PM appurava che nel caso di specie vi era stata usura oggettiva.
Nel 2017 cedeva il credito alla convenuta per un valore di €. 1.811.187,00, nonostante CP_4 Pt_1
gli esiti del giudizio del 2016 che annullava il preteso credito per il c/c; anche , senza alcun Pt_1
preavviso, provvedeva a segnalare l'attrice sin dal luglio 2017 e solo nel 2018 la segnalazione veniva rettificata, decurtando dalla somma di €. 1.811.187,00 l'importo di €. 577.083,00.
Esponeva quindi che la segnalazione in sofferenza della somma di €. 50.941,00, non assistita da garanzia ipotecaria, non appariva ad alcun rapporto intrattenuto con mentre per la restante CP_4
parte di debito, la segnalazione appariva illegittima nella misura in cui atteneva ad un rapporto negoziale concluso in frode alla legge. pagina 3 di 8 aveva instaurato più azioni esecutive contro , nonostante il tentativo della società di Pt_1 CP_1
definire in via transattiva i contenziosi accesi e senza esito era rimasta anche la mediazione instaurata.
Contestava pertanto l'omesso preavviso della segnalazione, in violazione della previsione di cui all'art.125 TUB, nonché l'erronea valutazione del quadro patrimoniale/finanziario del debitore.
In particolare, osservava, la convenuta aveva segnalato la per 14 mesi per un credito CP_1 inesistente ( €. 577.083,00 ); anche le restanti segnalazioni apparivano illegittime.
Invocava quindi il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle illegittime segnalazioni operata dalla convenuta, pregiudizi quantificati in €. 293.363,00 per danni non patrimoniali e per €.880.089,00 per danni patrimoniali.
2. Si costituiva la società contestando le domande attoree di cui chiedeva il Controparte_3
rigetto.
Richiamava la cornice normativa in cui si inseriva la cessione in blocco dei crediti, disposta a norma delle Legge 130/1999, osservando ancora che era stata già a provvedere nel 2017 alla CP_4
segnalazione; quanto alla voce di debito, aveva subito provveduto a rettificare in via retroattiva Pt_1 la posizione di riducendo l'esposizione debitoria. CP_1
Quanto al restante debito, richiamava l'ingiunzione di pagamento ottenuta da in relazione CP_4 all'apertura di credito in conto corrente, assistita da garanzia ipotecaria, per la somma di €.
1.229.119,31; tale decreto aveva formato oggetto di opposizione integralmente rigetta dal Tribunale di
IV ( sentenza n. 409/2019, passata in giudicato ).
Illustrava infine, avuto riguardo alle domande risarcitorie promosse, la precaria situazione debitoria della società e dei soci illimitatamente responsabili, nonché le plurime iniziative per il recupero coattivo che erano state promosse, situazione che non si conciliava con la pretesa promossa, collegata al mantenimento della segnalazione.
Respinta l'istanza di CTU, la causa veniva rimessa in decisione.
3. Parte convenuta ha allegato al foglio di precisazione delle conclusioni nn tre documenti, di cui chiede l'acquisizione, istanza che deve essere accolta in ragione della datazione di tali atti, successiva allo spirare dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Passando al merito, va osservato, rispetto all'ammontare dei crediti segnalati in sofferenza, che la posizione relativa all'apertura di credito in conto corrente, assistita da garanzia ipotecaria, pari a €.
1.234.104,00, aveva formato oggetto di DI poi opposto;
la relativa causa è stata decisa in modo non favorevole per parte attrice e la sentenza del 2019 del Tribunale di IV ha confermato l'ammontare pagina 4 di 8 portato dal decreto monitorio condannando anche alle spese.
Il relativo credito era stato iscritto dal cessionario come “ contestato “e rispetto a tale posizione non appare quindi addebitabile alla convenuta alcuna trascuratezza.
Quanto alla restante posizione, deve invece osservarsi che il Tribunale di Torino aveva accertato l'insussistenza della posizione debitoria ( sentenza publicata il 15.6.2016 e non impugnata); deve quindi osservarsi che alla data della cessione non documentata, ma indicata dalla convenuta al
14.7.2017, quella sentenza era verosimilmente già passata in giudicato;
ciononostante ha CP_4 ceduto un credito non più esistente e lo ha indicato nell'ammontare complessivo di quelli in Pt_1
sofferenza; la segnalazione in sofferenza sino al giugno 2018 era indicata nel complessivo ammontare di €. 1.811,992, decurtato nel settembre 2018 della somma oggetto della pronuncia del 2016.
Assume parte convenuta che la pregressa segnalazione imponeva di provvedere in continuità, secondo le istruzioni della Banca d'Italia e nessuna discrezionalità residuava in capo al cessionario, che non era informato circa le vicende giudiziali del credito.
Si conviene circa il fatto che il cessionario è tenuto a procedere alla segnalazione in sofferenza nelle ipotesi in cui il debitore ceduto fosse già stato segnalato dal cedente;
neppure emerge la necessità di provvedere a preavvisi, che non paiono rispondere a specifiche esigenze del debitore, già consapevole delle pregresse appostazioni.
Ciò che invece non persuade è che tale attività sia imposta in modo automatico, senza alcun margine di verifica e controllo da parte del cessionario, a maggior ragione nelle ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto crediti contestati.
Contr In merito si è espresso il Collegio di Coordinamento di nel febbraio 2023, osservando che tra le diverse opzioni percorribili, nei casi di cessione del credito e rispetto agli obblighi di controllo, fosse preferibile quella che, pur non imponendo al cessionario un onere di valutare nuovamente la condizione di sofferenza del debito oggetto della cessione, limitasse l'attività istruttoria a quella diretta ad accertare che lo stato di insolvenza in capo al debitore ceduto fosse perdurante e quindi non fossero sopravvenuti fatti o circostanze tali da imporre una diversa segnalazione del debito;
le ragioni di tale approccio appaiono intuibili ed sono connesse al rilievo che assume la segnalazione alla Centrale
Rischi, che costituisce un'informazione di natura pubblica doverosa, perché consente un corretto funzionamento del mercato del credito, ma certamente rilevante per chi la subisce, in termini di ricadute sulla credibilità ed affidabilità economica.
Ciò esclude ad avviso del Tribunale che nei casi di cessione sussista, in ordine alla segnalazione della posizione in sofferenza, un automatismo che giustifichi l'assenza di un minimo di verifica e controllo.
Nel caso di specie, appare francamente discutibile che nel 2017 abbia ceduto un credito che, CP_4
pagina 5 di 8 a quella data, si era già accertato non sussistente;
spettava quindi a informarsi circa l'esito del Pt_1 giudizio in cui il debito era stato “ contestato” e la circostanza che abbia provveduto solo nel settembre
2018 a cancellare quella specifica posizione “ appena avuta contezza del giudiziale azzeramento”, non appare scusabile e tantomeno consolatorio, non solo perché la cancellazione è avvenuta a oltre due anni dalla pronuncia, ma perché la prospettazione lascia intendere che nessun controllo era stato attuato all'atto dell'appostazione e la successiva ritardata iniziativa apparentemente lasciata al puro caso.
L'accertamento circa l'illegittimità della segnalazione, limitatamente alla posizione debitoria su cui si era pronunciato il Tribunale di Torino, deve quindi essere accolta.
Quanto alla somma di €. 50.941,00 citato in citazione e di cui si nega la riconducibilità ad un rapporto con va osservato che , oltre al c/c di cui si era occupata la pronuncia del Tribunale di CP_4 CP_1
Torino, aveva acceso sia un finanziamento che un conto corrente su cui l'apertura di credito si appoggiava;
non vi sono quindi evidenze certe che escludano quella posizione di sofferenza tra quelle oggetto della cessione.
4. Pur condividendo le premesse prospettate da parte attrice, non si ritiene peraltro che la domanda di danni sia fondata e meritevole di accoglimento.
La posizione della , come emerge dal documento prodotto dalla stessa attrice ( doc. 2), CP_1
appariva già compromessa nel febbraio 2017, in ragioni di posizioni in sofferenza segnalate da altri istituti bancari e dalla stessa per l'apertura di credito in conto corrente, di cui si è sopra detto. CP_4
La circostanza che l'erronea appostazione del credito, accertato come inesistente dal Tribunale di
Torino con la sentenza più volte citata, abbia cagionato un pregiudizio, sotto il profilo del merito creditizio, non è quindi una prospettazione che non si condivide e che appare sostenuta da una ricostruzione, in termini probatori, non rigorosa.
Non è condivisibile l'assunto circa la natura in re ipsa del danno derivante dall'erronea appostazione, sia che attenga alla perdita di credibilità e reputazione, sia che riguardi un calo di affidabilità commerciale, che ad avviso del Tribunale costituiscono ricadute specifiche dimostrabili in giudizio;
in punto e sui limiti della liquidazione equitativa invocata da parte attrice: “ Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
pagina 6 di 8 l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa). C.Cass.13515/2022 ed ancora circa il danno reputazionale “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati “). C.Cass. n. 6529/2023
Parte attrice non ha comunque fornito elementi diretti a supportare la tesi prospettata in giudizio, che affida a ricostruzioni peritali di parte che costituiscono allegazioni difensive priva di valore probatorio che, in assenza di elementi oggettivi, non possono giustificare l'ingresso di una CTU, squisitamente esplorativa.
Le domande risarcitorie debbono quindi essere integralmente respinte.
5. Ritiene il Tribunale di compensare parzialmente le spese, atteso che parte attrice è vittoriosa in ordine alla prima domanda, ma soccombente rispetto alla domanda risarcitoria.
Si ritiene congruo disporre una compensazione nella misura del 30%, ponendo le restanti spese a carico dell'attrice.
La liquidazione deve tenere conto del valore della causa, come dichiarato da parte attrice, con applicazione dei valori medi per le prime due fasi e per quella decisoria e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata alla sola produzione di documenti;
il quantum della condanna è quindi pari a €.
20.407,80 ( €. 29.154,00 x 70%).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara illegittima la segnalazione a sofferenza del debito di 577.083,00.
pagina 7 di 8 Respinge le restanti domande promosse da e Controparte_1 CP_1
Compensa le spese di lite nella misura del 30%.
Dichiara tenuta e condanna e a rimborsare a Controparte_1 CP_1 [...]
le restanti spese di lite, che si liquidano in €. 20.407,80 per onorari, oltre IVA, se Controparte_3
dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Così deciso in Torino, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9917/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to V. Controparte_1
Corelli e dell'avv.to A.Bonfante, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Galileo Ferraris n.64, presso il difensore avv.to Corelli.
Attore contro con il patrocinio dell'avv.to T.Carsillo, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso il difensore avv.to Carsillo.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Piaccia all'ill.mo Giudice
Nel merito
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità delle segnalazioni effettuate alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia da parte di nei confronti della per le ragioni di cui in Pt_1 CP_1 narrativa e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale e extracontrattuale in capo alla Pt_1
nei confronti della;
CP_1
pagina 1 di 8 - ACCERTARE E DICHIARARE, a causa di tale illegittima segnalazione in Centrale Rischi la CP_1 ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali e per l'effetto
[...]
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta al pagamento di complessivi €1.173.452,00
o della minore o maggiore somma accertata in giudizio di cui € 880.089,00 a titolo di danno patrimoniale ed €293.363,00 a titolo di danno non patrimoniale.
In via subordinata
-ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità delle segnalazioni effettuate alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia da parte di nei confronti della per le ragioni di cui in Pt_1 CP_1 narrativa e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale e extracontrattuale in capo alla Pt_1
nei confronti della;
CP_1
- ACCERTARE E DICHIARARE, a causa di tale illegittima segnalazione in Centrale Rischi la CP_1 ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali e per l'effetto
[...]
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta al pagamento della somma che si chiede di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con il favore delle spese di lite e degli onorari di patrocinio per i quali si insta a che il Giudice voglia disporre ex art. 93 I comma c.p.c. la distrazione in favore dei sottoscritti difensori.
In via istruttoria
-ammettere CTU tecnica al fine di quantificare il danno patrimoniale (all'interno del quale inserire e calcolare le voci di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance) e non patrimoniale patito dalla in conseguenza delle illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca CP_1
D'Italia da parte della società revocando l'ordinanza di rigetto del 12/03/2024.” Pt_1
Per parte convenuta:
“ Previa istanza ex art. 153 c.p.c. di rimessione in termini trattandosi di documenti formatisi successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e alla stessa udienza dello scorso
6.11.2023, deposita a corredo del presente foglio:
A. Copia del Decreto di trasferimento del lotto 1 emesso in data 2.8.2024 in seno alla procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal numero di R.G.E. 84/2022 del Tribunale di IV;
B. Copia del Decreto di trasferimento del lotto 2 emesso in data 20.6.2024 in seno alla procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal numero di R.G.E. 84/2022 del Tribunale di IV;
C. Copia del verbale di aggiudicazione del 3.10.2024 del compendio subastato in seno alla procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal numero di R.G.E. 219/2018 del Tribunale di Sassari;
- così precisa le conclusioni:
pagina 2 di 8 Rigettare tutte le pretese attoree poiché inammissibili e, comunque, infondate in fatto, diritto e, in via del tutto gradata, estinte per prescrizione ovvero, ancor più subordinatamente, per compensazione con il credito derivante dal D.I. n. 162/2016 del Tribunale di IV.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e conveniva in giudizio Controparte_1 CP_1 Controparte_3 società cessionaria del credito maturato da nei confronti dell'attrice per la complessiva CP_4 somma di €.1.811.187,00.
La società aveva concluso con un rapporto di conto corrente nel 1999, poi chiuso nel 2012 CP_4 con illegittime imputazioni di addebiti a carico della società per la somma di €. 539.914,30; CP_4
procedeva senza preavviso a segnalare la società presso la Centrale Rischi ed in ragione di tale illegittima segnalazione, la società era costretta a chiedere affidamenti ad altri istituti, generando una situazione di progressivo indebitamento, che impediva all'attrice di portare a termine i tre cantieri.
Nel 2013 conveniva in giudizio e il Tribunale di Torino, con sentenza del 2016, CP_1 CP_4 riconosceva la società creditrice nei confronti dell'istituto per l'ammontare di €. 92.278,68 oltre interessi;
nonostante il tenore della pronuncia, procedeva a mantenere le segnalazioni in CP_4
CRIF, impedendole di accedere al credito e quindi di portare a termine i cantieri. Tale situazione aveva altresì conseguenze importanti sulla salute psichiatrica della socia . CP_1
In data 30.4.2010 la stipulava con un contratto di apertura di credito in conto CP_1 CP_4 corrente assistito da garanzia ipotecaria, per l'importo di €. 1.000.000,00, per il quale veniva concessa garanzia ipotecaria per la somma di €. 2.000.000,00 su un immobile in Borgaro;
rappresentava che tale finanziamento era imposto al fine di estinguere altri debiti facenti capo ad un'altra società.
A seguito di denuncia querela del 2020, promossa affinchè si accertasse la simulazione di un mutuo e quindi l'applicazione di interessi usurari, il Consulente del PM appurava che nel caso di specie vi era stata usura oggettiva.
Nel 2017 cedeva il credito alla convenuta per un valore di €. 1.811.187,00, nonostante CP_4 Pt_1
gli esiti del giudizio del 2016 che annullava il preteso credito per il c/c; anche , senza alcun Pt_1
preavviso, provvedeva a segnalare l'attrice sin dal luglio 2017 e solo nel 2018 la segnalazione veniva rettificata, decurtando dalla somma di €. 1.811.187,00 l'importo di €. 577.083,00.
Esponeva quindi che la segnalazione in sofferenza della somma di €. 50.941,00, non assistita da garanzia ipotecaria, non appariva ad alcun rapporto intrattenuto con mentre per la restante CP_4
parte di debito, la segnalazione appariva illegittima nella misura in cui atteneva ad un rapporto negoziale concluso in frode alla legge. pagina 3 di 8 aveva instaurato più azioni esecutive contro , nonostante il tentativo della società di Pt_1 CP_1
definire in via transattiva i contenziosi accesi e senza esito era rimasta anche la mediazione instaurata.
Contestava pertanto l'omesso preavviso della segnalazione, in violazione della previsione di cui all'art.125 TUB, nonché l'erronea valutazione del quadro patrimoniale/finanziario del debitore.
In particolare, osservava, la convenuta aveva segnalato la per 14 mesi per un credito CP_1 inesistente ( €. 577.083,00 ); anche le restanti segnalazioni apparivano illegittime.
Invocava quindi il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle illegittime segnalazioni operata dalla convenuta, pregiudizi quantificati in €. 293.363,00 per danni non patrimoniali e per €.880.089,00 per danni patrimoniali.
2. Si costituiva la società contestando le domande attoree di cui chiedeva il Controparte_3
rigetto.
Richiamava la cornice normativa in cui si inseriva la cessione in blocco dei crediti, disposta a norma delle Legge 130/1999, osservando ancora che era stata già a provvedere nel 2017 alla CP_4
segnalazione; quanto alla voce di debito, aveva subito provveduto a rettificare in via retroattiva Pt_1 la posizione di riducendo l'esposizione debitoria. CP_1
Quanto al restante debito, richiamava l'ingiunzione di pagamento ottenuta da in relazione CP_4 all'apertura di credito in conto corrente, assistita da garanzia ipotecaria, per la somma di €.
1.229.119,31; tale decreto aveva formato oggetto di opposizione integralmente rigetta dal Tribunale di
IV ( sentenza n. 409/2019, passata in giudicato ).
Illustrava infine, avuto riguardo alle domande risarcitorie promosse, la precaria situazione debitoria della società e dei soci illimitatamente responsabili, nonché le plurime iniziative per il recupero coattivo che erano state promosse, situazione che non si conciliava con la pretesa promossa, collegata al mantenimento della segnalazione.
Respinta l'istanza di CTU, la causa veniva rimessa in decisione.
3. Parte convenuta ha allegato al foglio di precisazione delle conclusioni nn tre documenti, di cui chiede l'acquisizione, istanza che deve essere accolta in ragione della datazione di tali atti, successiva allo spirare dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Passando al merito, va osservato, rispetto all'ammontare dei crediti segnalati in sofferenza, che la posizione relativa all'apertura di credito in conto corrente, assistita da garanzia ipotecaria, pari a €.
1.234.104,00, aveva formato oggetto di DI poi opposto;
la relativa causa è stata decisa in modo non favorevole per parte attrice e la sentenza del 2019 del Tribunale di IV ha confermato l'ammontare pagina 4 di 8 portato dal decreto monitorio condannando anche alle spese.
Il relativo credito era stato iscritto dal cessionario come “ contestato “e rispetto a tale posizione non appare quindi addebitabile alla convenuta alcuna trascuratezza.
Quanto alla restante posizione, deve invece osservarsi che il Tribunale di Torino aveva accertato l'insussistenza della posizione debitoria ( sentenza publicata il 15.6.2016 e non impugnata); deve quindi osservarsi che alla data della cessione non documentata, ma indicata dalla convenuta al
14.7.2017, quella sentenza era verosimilmente già passata in giudicato;
ciononostante ha CP_4 ceduto un credito non più esistente e lo ha indicato nell'ammontare complessivo di quelli in Pt_1
sofferenza; la segnalazione in sofferenza sino al giugno 2018 era indicata nel complessivo ammontare di €. 1.811,992, decurtato nel settembre 2018 della somma oggetto della pronuncia del 2016.
Assume parte convenuta che la pregressa segnalazione imponeva di provvedere in continuità, secondo le istruzioni della Banca d'Italia e nessuna discrezionalità residuava in capo al cessionario, che non era informato circa le vicende giudiziali del credito.
Si conviene circa il fatto che il cessionario è tenuto a procedere alla segnalazione in sofferenza nelle ipotesi in cui il debitore ceduto fosse già stato segnalato dal cedente;
neppure emerge la necessità di provvedere a preavvisi, che non paiono rispondere a specifiche esigenze del debitore, già consapevole delle pregresse appostazioni.
Ciò che invece non persuade è che tale attività sia imposta in modo automatico, senza alcun margine di verifica e controllo da parte del cessionario, a maggior ragione nelle ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto crediti contestati.
Contr In merito si è espresso il Collegio di Coordinamento di nel febbraio 2023, osservando che tra le diverse opzioni percorribili, nei casi di cessione del credito e rispetto agli obblighi di controllo, fosse preferibile quella che, pur non imponendo al cessionario un onere di valutare nuovamente la condizione di sofferenza del debito oggetto della cessione, limitasse l'attività istruttoria a quella diretta ad accertare che lo stato di insolvenza in capo al debitore ceduto fosse perdurante e quindi non fossero sopravvenuti fatti o circostanze tali da imporre una diversa segnalazione del debito;
le ragioni di tale approccio appaiono intuibili ed sono connesse al rilievo che assume la segnalazione alla Centrale
Rischi, che costituisce un'informazione di natura pubblica doverosa, perché consente un corretto funzionamento del mercato del credito, ma certamente rilevante per chi la subisce, in termini di ricadute sulla credibilità ed affidabilità economica.
Ciò esclude ad avviso del Tribunale che nei casi di cessione sussista, in ordine alla segnalazione della posizione in sofferenza, un automatismo che giustifichi l'assenza di un minimo di verifica e controllo.
Nel caso di specie, appare francamente discutibile che nel 2017 abbia ceduto un credito che, CP_4
pagina 5 di 8 a quella data, si era già accertato non sussistente;
spettava quindi a informarsi circa l'esito del Pt_1 giudizio in cui il debito era stato “ contestato” e la circostanza che abbia provveduto solo nel settembre
2018 a cancellare quella specifica posizione “ appena avuta contezza del giudiziale azzeramento”, non appare scusabile e tantomeno consolatorio, non solo perché la cancellazione è avvenuta a oltre due anni dalla pronuncia, ma perché la prospettazione lascia intendere che nessun controllo era stato attuato all'atto dell'appostazione e la successiva ritardata iniziativa apparentemente lasciata al puro caso.
L'accertamento circa l'illegittimità della segnalazione, limitatamente alla posizione debitoria su cui si era pronunciato il Tribunale di Torino, deve quindi essere accolta.
Quanto alla somma di €. 50.941,00 citato in citazione e di cui si nega la riconducibilità ad un rapporto con va osservato che , oltre al c/c di cui si era occupata la pronuncia del Tribunale di CP_4 CP_1
Torino, aveva acceso sia un finanziamento che un conto corrente su cui l'apertura di credito si appoggiava;
non vi sono quindi evidenze certe che escludano quella posizione di sofferenza tra quelle oggetto della cessione.
4. Pur condividendo le premesse prospettate da parte attrice, non si ritiene peraltro che la domanda di danni sia fondata e meritevole di accoglimento.
La posizione della , come emerge dal documento prodotto dalla stessa attrice ( doc. 2), CP_1
appariva già compromessa nel febbraio 2017, in ragioni di posizioni in sofferenza segnalate da altri istituti bancari e dalla stessa per l'apertura di credito in conto corrente, di cui si è sopra detto. CP_4
La circostanza che l'erronea appostazione del credito, accertato come inesistente dal Tribunale di
Torino con la sentenza più volte citata, abbia cagionato un pregiudizio, sotto il profilo del merito creditizio, non è quindi una prospettazione che non si condivide e che appare sostenuta da una ricostruzione, in termini probatori, non rigorosa.
Non è condivisibile l'assunto circa la natura in re ipsa del danno derivante dall'erronea appostazione, sia che attenga alla perdita di credibilità e reputazione, sia che riguardi un calo di affidabilità commerciale, che ad avviso del Tribunale costituiscono ricadute specifiche dimostrabili in giudizio;
in punto e sui limiti della liquidazione equitativa invocata da parte attrice: “ Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
pagina 6 di 8 l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa). C.Cass.13515/2022 ed ancora circa il danno reputazionale “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati “). C.Cass. n. 6529/2023
Parte attrice non ha comunque fornito elementi diretti a supportare la tesi prospettata in giudizio, che affida a ricostruzioni peritali di parte che costituiscono allegazioni difensive priva di valore probatorio che, in assenza di elementi oggettivi, non possono giustificare l'ingresso di una CTU, squisitamente esplorativa.
Le domande risarcitorie debbono quindi essere integralmente respinte.
5. Ritiene il Tribunale di compensare parzialmente le spese, atteso che parte attrice è vittoriosa in ordine alla prima domanda, ma soccombente rispetto alla domanda risarcitoria.
Si ritiene congruo disporre una compensazione nella misura del 30%, ponendo le restanti spese a carico dell'attrice.
La liquidazione deve tenere conto del valore della causa, come dichiarato da parte attrice, con applicazione dei valori medi per le prime due fasi e per quella decisoria e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata alla sola produzione di documenti;
il quantum della condanna è quindi pari a €.
20.407,80 ( €. 29.154,00 x 70%).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara illegittima la segnalazione a sofferenza del debito di 577.083,00.
pagina 7 di 8 Respinge le restanti domande promosse da e Controparte_1 CP_1
Compensa le spese di lite nella misura del 30%.
Dichiara tenuta e condanna e a rimborsare a Controparte_1 CP_1 [...]
le restanti spese di lite, che si liquidano in €. 20.407,80 per onorari, oltre IVA, se Controparte_3
dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Così deciso in Torino, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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