Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 2
- 1. TAR Marche, sezione II, sentenza 19 dicembre 2025, n. 1062https://www.eius.it/articoli/
- 2. TAR Marche, sezione II, sentenza 19 dicembre 2025, n. 1062https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO Il sig. Alan Petrini espone di essere stato candidato alla carica di consigliere regionale per la lista "Lega, Salvini - Marche" nella competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Marche svoltasi nei giorni 28 e 29 settembre 2025. La competizione elettorale è stata regolata dal sistema elettorale proprio della Regione Marche (a statuto ordinario), la quale si è dotata della l.r. n. 27/2004 con cui è stata prevista l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale su base circoscrizionale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5462 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05462/2025REG.PROV.COLL.
N. 08970/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8970 del 2024, proposto dai signori VA ND e EL ND, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori EM LI LL e NI SS, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni LEne e Benedetta LEne, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo LEne in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
il Comune di Rocca D’Evandro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor NT FI, rappresentato e difeso dall’avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dei signori MI OL, AN LI LL, RC LO, NT RI RB, IL MB, LE RO, IT di ZA, IL RB, RM FF e EN RC, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quinta, 28 ottobre 2024, n. 5758, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori EM LI LL, NI SS e NT FI e del Comune di Rocca D’Evandro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Roberto De Chiara, l’avvocato Stefano La Marca, l’avvocato Oronzo Caputo e l’avvocato Benedetta LEne;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del presente giudizio è l’esito della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Rocca d’Evandro tenutasi in data 8-9 giugno 2024 e che ha portato alla proclamazione quale prima cittadina della signora EM LI LL, candidata della lista n. 2, denominata “Esperienza Legalità Innovazione EM LI LL Sindaco”.
1.1. Il signor VA ND, candidato dell’(unica) lista contrapposta, denominata “Il Paese che vogliamo – VA ND Sindaco” (lista n. 1), unitamente al signor EL ND, in qualità di presentatore della lista, hanno adito il T.a.r. per la Campania per veder annullare l’atto di proclamazione dell’esito di ridetta consultazione elettorale, correggendo a proprio favore il decreto di proclamazione degli eletti. In via gradata, hanno chiesto l’invalidazione delle elezioni e la loro ripetizione, siccome asseritamente interessate da plurime irregolarità. Infine, in via istruttoria, hanno chiesto venisse disposto il deposito, a cura della Prefettura – U.T.G. di Caserta, dei verbali e delle tabelle di scrutinio relative alle sezioni oggetto delle contestazioni (le n. 1, 3 e 4).
1.2. Va precisato in fatto che il Comune di Rocca D’ Evandro ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sicché allo stesso si applica il sistema maggioritario e la previsione di cui all’art. 71, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in forza della quale ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nella specie, come già detto, alla competizione hanno partecipato solo le due liste sopra indicate, ovvero quella abbinata alla AC poi risultata eletta, e quella facente capo ad uno dei ricorrenti. La AC è risultata eletta in quanto la sua lista (la n. 2) ha riportato otto voti in più dell’altra, vale a dire 1.104 voti, rispetto ai 1.096 attribuiti alla lista n. 1.
1.3. Oggetto di contestazione è l’attribuzione alla lista n. 2 di sei voti che invece dovevano essere annullati (uno presso la Sezione 1, tre presso la Sezione 3 e due presso la Sezione 4), nonché l’indebito annullamento di altrettanti voti, che invece dovevano essere considerati regolari, alla propria lista (due presso la Sezione 1 e quattro presso la Sezione 3). Il conteggio corretto, quindi, dovrebbe condurre a ribaltare l’esito finale della consultazione (Lista n. 1, risultato elettorale “ufficiale” voti 1.096, cui aggiungerne sei indebitamente sottratti per un totale di 1.102; Lista n. 2, risultato elettorale voti 1.104, da cui sottrarre sei voti che non le andavano attribuiti, per un totale di 1.098).
1.4. Con ordinanza del 19 luglio 2024, n. 391, il Tribunale adito ha chiesto alla Prefettura di Caserta di produrre copia dei verbali e delle tabelle di scrutinio in adesione all’istanza istruttoria avanzata dai ricorrenti.
1.4. Con successivi motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2024, gli interessati hanno esteso il gravame a tali verbali. In particolare, hanno ribadito i seguenti rilievi: i) violazione dell’art. 41 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,in tema di voto con accompagnatore per i non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro grave impedimento e mancata allegazione al verbale dei certificati medici esibiti dagli elettori; ii) irregolarità nelle operazioni di voto domiciliare per mancata verbalizzazione della documentazione medica attestante la grave infermità che lo avrebbe consentito.
2. Con sentenza del 28 ottobre 2024, n. 5758, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, ha respinto il ricorso e i motivi aggiuntivi, qualificandoli peraltro come sostanzialmente reiterativi delle censure già prospettate in sede di ricorso introduttivo; conseguentemente ha dichiarato improcedibile quello incidentale promosso dalla signora EM LI LL, che ha a sua volta lamentato il mancato annullamento di alcune preferenze in favore dei candidati della lista n. 1 (molteplici, nella Sezione 1 e nella Sezione 2, uno nella Sezione 5) e l’illegittimo annullamento di una scheda in favore della propria lista ( nella Sezione 3).
2.1. In maggior dettaglio, il T.a.r., pur riconoscendo in linea teorica la valenza quale principio di prova delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti di lista e poste a base delle censure mosse all’attribuzione di taluni voti, ne ha negato l’utilizzabilità nel caso di specie, giusta la riscontrata mancanza in calce alle stesse della declaratoria di assunzione delle responsabilità penali conseguenti al mendacio. Con riferimento, poi, al rappresentante di lista che ha svolto la propria funzione presso la sezione 1, ha sottolineato come lo stesso non risulta dal verbale aver assistito alle operazioni di spoglio.
2.2. Quanto alle presunte irregolarità delle operazioni elettorali complessivamente intese, ha ricordato come dalle stesse non derivi « alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale ». Pertanto, in applicazione della regola fondamentale nella materia elettorale che induce ad attribuire, « fin tanto che si possa », significato alla consultazione elettorale, ha derubricato le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali a strumenti per la buona riuscita della stessa, sicché la loro violazione è significativa soltanto se si dimostra la sostanziale inattendibilità del risultato finale.
3. Avverso la sentenza hanno interposto appello i signori VA ND ed EL ND, affidandolo a cinque autonomi motivi di diritto (estesi da pagina 6 a pagina 34), nei quali lamentano, in sintesi, carenze istruttorie e motivazionali e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
3.1. In particolare, la sentenza sarebbe viziata:
i- per avere considerato dirimente la mancata assunzione di responsabilità in calce alle dichiarazioni rese ex art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, così da introdurre un requisito di affidabilità delle stesse non previsto dall’ordinamento, sottraendosi al proprio dovere di integrazione istruttoria;
ii- per avere dato per assente alle operazioni di scrutinio il rappresentante di lista signor FR VI, pur avendo egli sottoscritto il verbale della sezione 1;
iii- per avere omesso qualsiasi valutazione sui profili sollevati dai rappresentanti di lista di parte ricorrente, ai fini del riconoscimento del carattere circostanziato degli stessi per una successiva attività istruttoria, espressamente richiesta;
iv- per avere travisato il riferimento alle modalità di ammissione al voto assistito, che non era volto a mettere in discussione la liceità delle situazioni sanitarie ad esso sottese, ma, diversamente, a richiedere controlli sulla legittimità delle modalità delle operazioni anche in relazione a tale punto. A fronte, infatti, di 28 cittadini ammessi, tra elettori presentatisi al seggio e elettori che hanno fruito del voto domiciliare, solo per 5 è stato annotata a verbale dai presidenti di seggio la presenza dell’acronimo “AVD” stampato sulla tessera elettorale, mentre per gli altri è stata indicata generica documentazione medica, comunque non acquisita ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 570 del 1960;
v- per avere « apoditticamente ritenuto » di non pronunciarsi sulla questione dell’assenza di qualsiasi elencazione di nominativi di elettori ammessi al voto domiciliare nei verbali delle sezioni elettorali, sull’assunto, erroneo, che non sarebbe stato contestato l’inserimento degli aventi diritto nella stessa.
5. In data 9 dicembre 2024, si sono costituiti in giudizio la signora EM LI LL e il signor NI SS. Gli stessi hanno depositato in data 16 dicembre 2024 una memoria congiunta mediante la quale in via preliminare hanno eccepito l’inammissibilità del primo motivo di appello per genericità ai sensi dell’art. 101, co. 1, c.p.a. Inammissibili sarebbero altresì il quarto e il quinto motivo, mancando la prova di resistenza che rende individuabile l’interesse alla proposizione degli stessi: infatti, non è dimostrato – né è dimostrabile – che i voti assistiti e quelli domiciliari siano stati assegnati alla lista n. 2 ed alla candidata AC LI LL.
5.1. Nel merito, hanno controdedotto a tutte le doglianze degli appellanti.
6. Si è costituito altresì il Comune di Rocca d’Evandro eccependo a sua volta l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
7. Infine, in data 14 aprile 2025, si è costituito, egualmente ad opponendum , il signor NT FI, consigliere eletto con la lista n. 2, tramite difensore antistatario.
8. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025, esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. In via preliminare, il Collegio ritiene utile riproporre la dicotomia ricostruttiva seguita dal primo giudice, distinguendo i motivi di ricorso tra quelli afferenti il presunto errato conteggio dei voti (motivi sub 1, 2 e 3) e i motivi afferenti la denunciata irregolarità delle operazioni elettorali in genere, ancorché in questa sede i vizi lamentati vengano circoscritti all’acquisizione di voto con accompagnatore ovvero a domicilio.
10. L’appello è infondato.
11. Presupposto intorno al quale ruota la ricostruzione del T.a.r. per la Campania, che il Collegio condivide, è l’assenza di un principio di prova che avrebbe dovuto indurre il giudice ad un’integrazione istruttoria, peraltro sempre rimessa alla sua valutazione discrezionale. Di fatto, cioè, non si è inteso dare rilievo alla formulazione in concreto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei rappresentanti di lista che lamentano la mancata verbalizzazione delle proprie rimostranze sull’attribuzione di alcuni voti e la sottrazione di altri. Dopo avere effettuato un’attenta ricostruzione degli arresti giurisprudenziali già intervenuti sulla materia (a partire dai principi affermati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con decisione del 20 novembre 2014, n. 32), il Tribunale adito ha poi inteso dare rilievo alla “incompletezza” delle dichiarazioni nel caso di specie, in quanto prive della formale ed espressa assunzione di responsabilità. Con riferimento poi alla sola dichiarazione del rappresentante di lista presso la sezione 1, ha ricordato come egli non risulti dal verbale avere assistito alle operazioni di spoglio.
12. Gli appellanti contestano l’uno e l’altro assunto (motivi sub 1 e 2), in diritto e in fatto.
12.1. Sotto il primo profilo (motivo sub 1), si sarebbe indebitamente neutralizzata la portata delle dichiarazioni rese secondo i dettami di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, principio di prova idoneo a legittimare l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, dando rilievo a una carenza meramente formale quale la mancata assunzione di responsabilità. In tal modo, si sarebbe attribuito a quest’ultima un valore esclusivo - recte , escludente dell’utilizzo - non previsto espressamente né nella normativa elettorale, né in quella processuale.
12.2. Sotto il secondo (motivo sub 2), si sarebbe pretermesso di valutare come a pag. 31 del verbale afferente le operazioni di scrutinio, ovvero nella parte destinata ad accogliere, secondo il modello ministeriale in uso, le contestazioni, compare la sottoscrizione del signor FR VI, rappresentante della Lista 1. Ne sarebbe pertanto chiaramente provata la presenza all’interno del seggio elettorale.
13. Le censure non possono essere condivise.
14. L’equivoco di fondo nel quale incorrono gli appellanti deriva dal tentativo di mutuare principi e regole che sovrintendono all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in un procedimento amministrativo, utilizzandoli in materia processuale, laddove viceversa la loro idoneità a soddisfare la ripartizione dell’onere della prova è drasticamente circoscritto.
15. Nel primo ambito, dunque, è plausibile che, soprattutto laddove il privato non utilizzi i modelli prestampati predisposti dall’Amministrazione, che normalmente recano il richiamo all’art. 76 del più volte ricordato d.P.R. n. 445 del 2000, la mancanza della formula sacramentale di assunzione di responsabilità ex se non infici la validità e l’efficacia della dichiarazione, secondo il noto brocardo utile per inutile non vitiatur : ciò per l’evidente ragione che le stesse “scattano” comunque laddove in sede di controlli (che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare a campione nel paradigma del medesimo Testo unico sulla semplificazione documentale) emergano falsità o mendaci di ogni tipo.
16. Nel processo amministrativo, invece, ispirato, come noto (artt. 63, 64 e 65 c.p.a. ), ad un modello intermedio tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro - c.d. dispositivo con metodo acquisitivo- anche quando l’onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova, l’individuazione del thema probandum e del thema decidendum non può in genere essere affidata a mere dichiarazioni delle parti, per giunta sopravvenute ai fatti di causa e non maturate all’interno del procedimento de quo agitur . L’utilizzo di ridette dichiarazioni sostitutive, dunque, ontologicamente preposte a “formalizzare” un fatto, stato o qualità non certificabile dalla p.a. (v. art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 in combinato disposto con art. 46 del 2000, che afferisce invece alle autocertificazioni) sono in generale precluse nel rito ordinario (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2018, n. 3143), mentre trovano uno spazio nello speciale rito elettorale rigorosamente perimetrato dalla già ricordata pronuncia dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato.
Sebbene, cioè, non se ne sia esclusa a priori la riconducibilità al novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova, esse sono soggette al libero apprezzamento del giudice in merito alla loro concreta attendibilità o verosimiglianza. Ne consegue che non è sufficiente produrle, per farne discendere, come preteso dagli appellanti, l’obbligo del giudice di attivare i propri poteri istruttori, di cui il T.a.r. per la Campania si è peraltro avvalso accedendo alla specifica richiesta di parte di acquisire i verbali delle operazioni elettorali.
16. In particolare, perché la dichiarazione sostitutiva costituisca principio di prova al fine dell’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo, si è precisato che:
- occorre che le dichiarazioni sostitutive abbiano un contenuto esauriente almeno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e che ritiene di aver riscontrato (non si richiede che il dichiarante individui il parametro di legge che assume violato, ma solo che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente);
- qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch’essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace;
- in particolare, non basta che la dichiarazione abbia ad oggetto l’esistenza di voti contenenti preferenze, ma non conteggiati, senza indicare anche la specifica ragione del mancato conteggio (omessa verbalizzazione tout court ; erronea attribuzione ad altro candidato, ecc.), le circostanze relative alle concrete modalità con cui si è svolto lo scrutinio dei voti di preferenza e con cui il dichiarante ha appreso l’ammontare finale dei voti di preferenza (ad es.: eventuale riepilogo da parte del Presidente di seggio), le valutazioni espresse al riguardo nei rispettivi seggi elettorali, pur in difetto di verbalizzazione, l’aver adoperato proprie e personali modalità di conteggio (appunti o altro).
16.1. Nel caso in cui le dichiarazioni prodotte siano prive di riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l’attendibilità ai fini del giudizio, quanto a consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non può ritenersi assolto l’onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno delle deduzioni svolte con i motivi di ricorso ( ex plurimis . v. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 727).
16.2. Il giusto punto di equilibrio tra utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di garantire i principi di difesa di cui agli artt. 24 e 11 della Costituzione, e rispetto del responso elettorale, presidio massimo di un sistema democratico, evitando di esporlo a ricerche causidiche e troppo spesso strumentali (particolarmente nei Comuni di ridotta densità demografica, ove il sistema consegna la vittoria con scarti di voto minimali, finanche singoli) in contrasto con i più elementari principi di certezza del diritto, passa attraverso il rigore valutativo dei contenuti e della forma delle dichiarazioni medesime. Diversamente opinando, ridetta certezza del diritto, che nell’ambito di cui è causa è anche certezza di rispetto dei valori fondanti della democrazia, risulterebbe sempre agevolmente aggirabile, all’esito dell’agone politico, utilizzando la testimonianza scritta di un soggetto che nell’assumere determinati ruoli (“rappresentante” di lista) presidia le operazioni elettorali proprio per evitare che siano violate regole a discapito della propria compagine politica.
In tale ottica, la mancata ed espressa dichiarazione di assunzione di responsabilità, in quanto esplicitata consapevolezza dell’importanza delle proprie affermazioni con riferimento a circostanze potenzialmente idonee ad incidere sugli esiti di una consultazione elettorale, è stata condivisibilmente ritenuta elemento essenziale del documento (v. Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2024, n. 316, § 10.7).
La richiesta completezza del “fatto” cristallizzato, inoltre, non può limitarsi all’enunciazione di una soggettiva divergente interpretazione della dizione di “segno di riconoscimento”, rimessa ai componenti il seggio in un’ottica, peraltro, di possibile salvaguardia della volontà dell’elettore, ma richiede anche una doverosa contestualizzazione della fattispecie (v. il riferimento a propri appunti o conteggi, che faccia emergere l’importanza del fatto ex se , e non solo in ragione dell’avvenuta proposizione di un giudizio). Nella specie, se è vero che i rappresentanti di lista affermano di avere evidenziato al Presidente e al Segretario del seggio elettorale le schede a loro dire valutate indebitamente, nulla si dice nel ricorso in ordine alle modalità attraverso le quali essi hanno cristallizzato nella propria memoria gli episodi, ovvero all’esistenza di appunti redatti a supporto della futura ricostruzione, o alle ragioni per le quali la dichiarazione, che ben può essere postuma laddove la percezione della rilevanza dell’errore denunciato lo sia, sopraggiunga addirittura a distanza di mesi rispetto ai fatti “testimoniati”.
Il Collegio ritiene cioè che affinché le dichiarazioni dei rappresentati di lista non diventino una modalità acritica e automatica di rivalutazione degli esiti delle elezioni, anche il fattore tempo intercorso tra le stesse e la dichiarazione medesima possa assumere rilievo ai fini della valutazione delle stesse. A riprova della necessità di rimettere al prudente apprezzamento del giudice tale aspetto, basti poi ricordare la presenza di analoghe e di senso diametralmente opposto dichiarazioni di rappresentanti della lista n. 2, che egualmente afferiscono a divergenze di giudizio circa la riconducibilità di taluni segni grafici a modalità di riconoscimento dell’elettore e che ove egualmente ritenute utilizzabili renderebbero inutile lo scrutinio delle doglianze di senso opposto.
16.3. A ciò deve aggiungersi, solo ad AB , che con riferimento alle rimostranze riferite ai voti asseritamente conteggiati in maniera erronea presso la sez. 1, non risulta dal verbale la presenza del rappresentante di lista alle operazioni di spoglio, né la si può desumere, come preteso dagli appellanti, dalla firma nell’ultima pagina del modello utilizzato, che non implica affatto un’implicita affermazione di continuo presidio. La non veridicità della verbalizzazione, come pure correttamente evidenziato dal T.a.r. per la Campania, avrebbe dovuto essere oggetto di querela di falso, giusta la portata fidefacente del verbale medesimo.
16.4. L’infondatezza dei primi due motivi di censura, comporta la non necessità di esaminare le critiche mosse alle attribuzioni di voti alla lista n. 2 e di sottrazione di voti alla lista n. 1: percorso logico-ermeneutico seguito anche dal T.a.r. per la Campania, sicché nessuna omissione di scrutinio gli può essere ascritto avuto riguardo al merito delle stesse.
17. Né può darsi seguito alla richiesta degli appellanti di invalidare addirittura le intere operazioni di spoglio, sull’assunto che non sarebbero state rispettate le regole e i controlli preposti allo svolgimento del voto dei soggetti con disabilità, presso il seggio, con il previsto accompagnamento, ovvero a domicilio.
18. A ciò osta nuovamente la genericità delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, soprattutto, la loro incapacità di superare la prova di resistenza.
18.1. La mancata verbalizzazione completa, comprensiva cioè dell’indicazione dell’acronimo “AVD” che deve essere apposto sulla scheda elettorale non implica affatto che siano stati ammessi al voto assistito cittadini che non ne avrebbero avuto diritto, stante che comunque il verbalizzante ha dato della situazione sottesa, seppure con diciture sintetiche e non omogenee (“portatore di handicap”, “invalido senza capacità di deambulazione”, ecc.), implicitamente riferendo della responsabile ammissione a tale modalità di voto dal parte del seggio elettorale e del suo Presidente. In sintesi, non è stata fornito alcun principio di prova che sia stata violata la disposizione di cui all’art. 41 del d.P.R. n. 570 del 1960, e la mancata allegazione dell’eventuale certificato medico al verbale non comporta né che lo stesso fosse necessario, essendo la situazione di disabilità ad esempio cristallizzata nella presenza del ricordato acronimo “AVD” sulla tessera elettorale, né che i componenti il seggio non lo abbiano richiesto e visualizzato, pur omettendo di acquisirlo.
18.2. Per quanto maggiormente suggestiva, giusta l’effettiva lacunosità e imprecisione descrittiva - sicuramente censurabile sul piano dell’opportunità - non raggiunge l’obiettivo neppure la censura di errata verbalizzazione riferita all’ammissione al voto assistito di un elettore del quale è riportato il nome dell’accompagnatore e non il proprio (v. pag. 21 del verbale della sezione 2, documento 16 delle produzioni in primo grado), stante che lo stesso è perfettamente individuabile non tanto e non solo mediante il riferimento al numero di certificazione dell’invalidità civile da parte della ASL, ma soprattutto attraverso il riferimento al numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione (n. 266).
18.3. Sull’esercizio del voto domiciliare, infine, va condivisa la considerazione del T.a.r. per la Campania circa la sostanziale inammissibilità della relativa censura, riferita all’inserimento dei relativi aventi diritto nell’apposito elenco formato dal Sindaco così come imposto dall’art. 1 del d.l. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 gennaio 2006, n.22. E comunque, la circostanza che i nominativi di ridetti cittadini - impregiudicata la possibilità per le parti di accedervi, in quanto la formazione del relativo elenco è soggetta a precise scansioni procedurali, al fine di completarlo in tempo utile - non venga riportato in un elenco fatto oggetto di verbalizzazione dalle sezioni elettorali, oltre che priva di pregio per le ragioni di seguito esposte, si palesa inconferente in concreto, giusta che per esplicita ammissione dei ricorrenti essi figurano nelle ultime pagine dei verbali e nei relativi allegati (v. pag. 33 dell’atto di appello). Circostanze tutte confermate per tabulas all’esito dell’acquisizione degli stessi dalla Prefettura di Caserta con la disposta istruttoria.
18.4. Il risultato pertanto non cambia ove la vicenda venga approcciata dall’ottica della lamentata mancata ostensione di ridetto elenco degli aventi titolo al voto assistito o domiciliare: il § 18 del modello di verbale prevede espressamente l’inserimento nella busta n. 2/COM degli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare, sicché ne appare documentata sia l’esistenza, sia, evidentemente, l’utilizzo.
19. In generale, la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell’elettore e della salvaguardia, finché possibile, dell’esito della consultazione elettorale, cui le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, sicché la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale. Da qui l’indirizzo consolidato che ha inteso neutralizzare finanche errori di verbalizzazione afferenti l’indicazione del numero delle schede inizialmente autenticate e successivamente non votate, ovvero la corrispondenza fra numero degli iscritti e numero dei votanti, riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, « dal momento che la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto » (cfr. Cons. Stato, sez. II, 10 febbraio 2022, n. 984) e in quanto « da simili irregolarità non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale » (Cons. Stato, sez. II, 11 maggio 2022, n. 3722). Considerazioni che, mutatis mutandis , non possono che valere anche con riferimento alle anomalie di cui è causa.
19.1. Privo di pregio, infine, è il richiamo alla rigorosa lettura data alle norme sul voto assistito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: è di tutta evidenza che altro è censurare la scelta di ammettere al voto assistito chi non ne avrebbe avuto diritto, agendo in via caducatoria sullo stesso; altro dolersi in termini generali delle modalità di verifica e/o di verbalizzazione seguita in generale per tutti i soggetti versanti nella medesima situazione.
21. L’infondatezza nel merito del ricorso rende all’evidenza superfluo scrutinare le eccezioni delle controparti, riproposte in questa sede per rivendicare in contrapposizione il mancato annullamento di voti indebitamente attribuiti alla Lista n. 1, benché asseritamente inficiati dalla presenza di segni di riconoscimento, mentre sarebbero stati erroneamente non conteggiati voti spettanti alla Lista 2, in numero tale peraltro da riequilibrare finanche l’accoglimento delle altrui doglianze, confermando comunque il risultato elettorale raggiunto. Pure in tali ipotesi i presunti errori sarebbero basati su dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei rappresentati di lista (la contraddittorietà di quella della signora IT Di ZA è peraltro contestata dagli appellanti, con rilievo che i controinteressati reputano inammissibile in quanto introdotto per la prima volta in violazione del principio dei nova ).
22. Per tutto quanto sopra detto l’appello deve essere respinto.
22.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanno gli appellanti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio a favore delle parti costituite che liquida in complessivi euro 5.000/00 (cinquemila/00), oltre accessori, se dovuti, dei quali euro 1.250/00 (milleduecentocinquanta/00) direttamente a favore dell’avvocato del signor NT FI, in quanto antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO