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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5323/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. M. Elena Marchetto (C.F. ) C.F._2
Contro
in persona del Sindaco (P.IVA Controparte_1 Parte_2
, C.F.: ), P.IVA_1 P.IVA_2
Con l'Avv. Alessandro Bruzzone (C.F. ) C.F._3
e l'Avv. Roberto Giorgetti (C.F. ) C.F._4
(PI C.F. e P.I. CP_2 P.IVA_3
Terza Chiamata contumace
Conclusioni delle parti Per Parte_1
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, in ordine ai danni in capo al signor a così come Parte_1
anche descritte nelle premesse del presente atto e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento del danno materiale in € 12.281,00 e/o al diverso CP_1
importo che emergerà nel corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dal verificarsi l'evento dannoso al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne:
❖ In via pregiudiziale: autorizzare il convenuto, ai sensi e per gli effetti degli CP_1
artt. 106 e 269 cod. proc. civ., a chiamare in causa (C.F. e P.I. CP_2
), in persona del l.r.p.t., corrente in via Giordani n. 35, 21100 Varese P.IVA_3
(VA), fissando la data della nuova udienza.
❖ Nel merito nei confronti dell'attore: respingere tutte le domande formulate dal signor contro il in quanto infondate in fatto ed Parte_1 Controparte_1
in diritto, essendo il sinistro – laddove provato nella sua materialità storica – riconducibile alla responsabilità esclusiva del conducente.
❖ Nel merito nei confronti della terza chiamata (nell'ipotesi in cui si CP_2
ritenesse il sinistro non riconducibile alla responsabilità esclusiva del conducente):
o in via principale: accertare e dichiarare che l'unico soggetto tenuto a rispondere direttamente della pretesa risarcitoria dell'attore è (in persona del CP_2
l.r.p.t.);
o in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna del Controparte_1
a risarcire il danno sofferto dall' condannare (in persona
[...] Pt_1 CP_2 del l.r.p.t.) a tenere il interamente indenne di quanto l'ente locale dovesse CP_1
Pag. 2 di 10 pagare all'attore;
o in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi che il Controparte_1
essere condannato al risarcimento del danno in via solidale con CP_2 chiediamo fin d'ora che venga accertata la misura della responsabilità ascrivibile a ciascuno dei due soggetti, e che, per l'effetto, (in persona del l.r.p.t.) CP_2
venga condannata a rimborsare al in via di regresso ex art. 2055, comma 2 CP_1 cod. civ., quanto l'ente convenuto dovesse pagare all'attore a titolo di risarcimento in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità accertata.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il Sig. proprietario e conducente dell'autovettura Ford Focus tg. Parte_1
FS837JG, conveniva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 risarcimento dei danni materiali riportati all'autovettura di cui era alla guida , in compagnia di altri passeggeri, causa il sinistro stradale occorso alle 05:30 del
Co 22.09.2019 in viale Spagna del Comune , direzione San Maurizio al Lambro CP_1 allorché «a causa di una grande quantità d'olio presente sul manto stradale e di un dislivello della strada, iniziava a sbandare, perdendo definitivamente il controllo del proprio autoveicolo, impattava dapprima contro il marciapiede e successivamente contro un cartello comunale per le indicazioni delle attività commerciali».
In luogo del violento impatto verificatosi, la vettura risultava gravemente danneggiata, come documentato da preventivo indicante un danno pari ad € 12.281,00.
Il Sig. allegava in proposito di essersi reso conto nell'immediato della presenza Pt_1 di una macchia d'olio sul manto stradale e di essere ritornato sul luogo del sinistro
Pag. 3 di 10 accompagnato dal padre;
di aver nuovamente constatato in quell'occasione l'enorme quantitativo di olio sul manto stradale della zona nella quale era avvenuto l'incidente.
La Polizia Locale , intervenuta nel frangente, riferiva che il giorno prima, e cioè a dire il 21.09.2019, un automezzo comunale, incaricato alla pulizia del manto stradale, aveva subito una grave perdita di olio. L contattava dunque i Carabinieri della Stazione Pt_1
di Sesto San Giovanni (MI), i quali eseguivano le necessarie verifiche e rilevavano la presenza di un grande quantitativo di olio presente sul manto stradale nonché un eccessivo dislivello del tombino.
Il Sig. rilevava altresì come, nonostante le avvenute denunce, in data 23.09.2020 Pt_1
il manto stradale fosse ancora ricoperto da una ingente quantità di olio.
Di qui la diffida al per il risarcimento e stante l'inutilità l'odierno giudizio. CP_1
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda e contestando anzitutto che l'incidente occorso al Sig. fosse Pt_1
riconducibile a sua colpa esclusiva per imprudenza dovuta alla velocità che aveva determinato la perdita di controllo, richiamando a conferma della circostanza l'entità notevole dei danni all' auto.
Precisava inoltre come nella relazione dei Carabinieri non si facesse alcun riferimento al non meglio precisato «dislivello della strada» che, secondo la prospettazione ex adverso formulata, avrebbe giocato un ruolo nella perdita di controllo della Ford da parte del conducente.
In subordine contestava la responsabilità della società di cui chiedeva Controparte_2
autorizzarsi la chiamata in giudizio - per non aver effettuato la corretta manutenzione della macchina operatrice: ciò in ragione dell'affidamento a mezzo contratto, stipulato in data 29.05.2014, da parte del alla del servizio Controparte_1 CP_2
di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e servizi nel territorio di sua competenza.
In ogni caso dava atto che la presenza della macchia sul manto stradale era conseguenza dello sversamento di un'ingente quantità di olio idraulico dalla spazzatrice tg. EB665CF di verificatosi intorno alle 08:00 del giorno precedente al CP_2
sinistro, nel corso delle operazioni di spazzamento stradale: circostanza, quest'ultima, riconosciuta dalla stessa nella dichiarazione del 03.12.2019. CP_2
Pag. 4 di 10 Autorizzata la chiamata di ne veniva dichiarata la contumacia, erano CP_2
ammesse le prove orali e quindi la causa assunta in decisione.
----000----
Si premette in diritto e quanto alla prova della responsabilità ex art 2051 c.c. che sull'attore “incombe la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”, mentre resta a carico del custode “la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito”, inteso quale fatto estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile ed eccezionale, con impulso causale autonomo, che può consistere anche nel fatto di un terzo o del danneggiato stesso (Corte
d'Appello Roma, Sex III, 1.02.2017, n. 631; nello stesso senso si vedano anche
Tribunale di Milano, Sex X, 15.11.2016, n. 12575 e n. 12574; Tribunale di Napoli, Sex
VI, 8.07.2016, n. 8528).
Il caso fortuito poi, potendo identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass. 23.10.98
n.105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit , comporta che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006).
In particolare quanto alla responsabilità della p.a. nella manutenzione della sede stradale
. “In materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.); in tale seconda evenienza, la responsabilità non è imputabile oggettivamente all'ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene;
oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo
Pag. 5 di 10 nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla”
( Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33136).
Ciò premesso e venendo al caso di specie è incontestato e comunque dimostrato in giudizio anche dalle dichiarazioni del teste , agente di polizia locale , che sul Tes_1
tratto di strada interessato dal sinistro il giorno precedente si verificava uno sversamento d'olio :
io sono intervenuto il giorno prima, quando c'è stata la perdita ADR la perdita era avvenuta in viale Spagna intersezione con Via degli Orsi e dei Boschi ADR una macchina spazzatrice della società che lavora per il Comune di CP_2 CP_1 aveva perso olio per la rottura di una tubatura idraulica, abbastanza olio, io lo
[...] so perché siamo stati chiamati dalla società , era sabato mattina, circa alle 10, CP_2 per chiudere le strade ed inibire il traffico veicolare, perché la società si CP_2 appoggia su per pulire la strada, mentre ha chiamato noi per chiuderla ADR CP_3 la strada è stata chiusa circa due ore ADR sono intervenuto io stesso a riaprirla, sono rimasto circa due ore sul posto, quindi circa a mezzogiorno la strada era riaperta e la strada era pulita il giorno 21 settembre, era stata a dirci di riaprire perché CP_4 sono loro che certificano che la strada sia stata pulita ad hoc ADR Ho visto io stesso che la strada era pulita
Tuttavia quanto allo stato della strada il giorno del sinistro bisogna rifarsi alla relazione di servizio del Brig.,Curatolo circa il servizio svolto in loco il 22.9.2019 nel pomeriggio immediatamente successivo al sinistro a seguito di richiesta dell'attore. Nel frangente il carabiniere dava atto che:
“..sul tratto di strada di viale Spagna interessato dal sinistro, ai margini del lato destro della carreggiata “ vi era sul manto stradale una scia di una sostanza viscida, verosimilmente olio, avente inizio all'imbocco del sottopasso e fine diverse centinaia di metri dopo in direzione San Maurizio al Lambro … a comprova di ciò ( della pregressa pulizia) è stato possibile constatare che solo per un breve tratto, corrispondente alla circa di ingresso del sottopassaggio, la scia di olio era stata coperta da materiale tipo sabbia..”
La relazione fa piena prova dei fatti accertati dall'operante non essendo stata impugnata di falso
Ciò premesso e quanto all'efficienza causale della circostanza ivi accertata sulla dinamica del sinistro tutti i testi- i passeggieri dell'autovettura – hanno confermato che all'improvviso l'auto iniziava a sbandare e che dopo l'impatto tutti i passeggeri rimasti
Pag. 6 di 10 incolumi, scesi dall'auto verificavano la presenza di un'enorme macchia d'olio sull'asfalto.
Hanno inoltre precisato che
Teste Tes_2
“… 4) L'auto era molto danneggiata non so dire esattamente perché non m'intendo di auto, di preciso non saprei dire a quanto ammontassero i danni, visto il preventivo posso confermare che sono stati danneggiati paraurti, parafango, la facciata destra dell'auto, e internamente non so ADR la macchina era danneggiata davanti e sul fianco destro
5) Sì si percepiva proprio che c'era del liquido oleoso
6) Io non c'ero con il padre e ma mi ha raccontato, nei giorni Pt_1 Pt_1 successivi, che quel giorno era tornato col padre e avevano verificato la presenza di questa macchia d'olio e che era passata una volante della polizia locale e aveva confermato che il giorno precedente era passata una macchina della pulizia della strada, non ricordo bene, che aveva perso dell'olio e che in seguito a ciò erano passati a spargere segatura o sabbia ADR io al momento dell'impatto non ricordo sabbia. Riconosco nelle foto che mi vengono rammostrate i luoghi e l'auto danneggiata dopo l'impatto. La parte scura sulla terza foto di cui al doc. 3 è la parte in cui il manto stradale era interessato dalla presenza di olio
7) Si l'ho già detto, me l'ha riferito Pt_1
11) mi ha raccontato così ma io non lo posso sapere Pt_1
Teste Tes_3
1)Sì c'ero anch'io 2)si 3)si
4)non mi intendo di automobili ma era bella distrutta era particolarmente danneggiata, prevalentemente nella parte anteriore ma è stata coinvolta tutta, per quanto riguarda il preventivo non so dire perchè non mi intendo
5)sì è vero
6)io non sono andato, so che sono andati me l'ha detto . Riconosco il luogo e la Pt_1 macchina nelle foto che mi si rammostrano ADR la macchia d'olio è quella raffigurata nella foto n. 3 del doc. 3, la striscia scura. L'incidente è avvenuto più avanti ma dove c'è la stiscia nera ha cominciato a perdere il controllo. Vedo la macchia d'olio anche nella terz'ultima foto e anche nell'ultima. Al momento non abbiamo visto bene perché pioveva ci siamo resi conto che si scivolava, il colore dell'asfalto era omogeneo.
7) a me l'ha raccontato Pt_1 11)questa cosa me l'ha detta , io mi ricordo che sul ciglio della strada c'era Pt_1 della sabbia. Si dà atto che viene data lettura al teste delle proprie dichiarazioni, che il
Pag. 7 di 10 testimone conferma integralmente e che, riportate in verbale telematico, non necessitano di sottoscrizione ai sensi dell'art. 207, comma secondo, c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. C), d.l. 24.6.2014 n. 90 convertito, con modifiche, nella legge 11.8.2014, n. 114.
Le risultanze circa la coincidenza della macchia d'olio coi luoghi in cui l'autovettura transitava e l'improvviso sbandamento dell'auto medesima costituiscono elementi seriamente concordanti sul nesso di causalità tra lo sversamento e la perdita di controllo da parte dell'attore.
Viceversa nessun elemento è stato dimostrato a sostegno di un suo comportamento imprudente quale ad esempio l'alta velocità . Invero diversamente da quanto sostiene parte convenuta l'essersi lo schianto prodotto a diversi metri dall'inizio della macchia d'olio depone per una velocità prudenziale e tale da aver impedito un immediato schianto.
In ogni caso provato il nesso di causa non vi è dimostrazione di un evento fortuito idoneo ad interromperlo.
Ciò premesso in ordine al nesso causale e venendo all'imputazione del fatto, se al od alla società terza si ritiene che il sia direttamente CP_1 CP_2 CP_1 responsabile del sinistro sotto il profilo dell'omessa custodia e controllo : è accertato che dopo la pulizia da parte di era il attraverso i suoi organi a riaprire CP_2 CP_1
al traffico la via senza avvedersi che- evidentemente – questa non era stata fatta a dovere.
Tuttavia nei rapporti con la concessionaria ( la quale non ha negato che lo sversamento sia avvenuto da un proprio mezzo: vedi doc.2 parte convenuta) può accogliersi la domanda di manleva formulata ai sensi degli art 6 del contratto di appalto e 22 del capitolato speciale del contratto medesimo.
Ferma la produzione dei contratti in parola e la mancata impugnativa da parte di
( che non si è costituita) è infatti evidente che la causa remota del sinistro deve CP_2 appunto ascriversi all'inadempimento ed a fatto di quest'ultima.
Venendo alla liquidazione del danno all'auto parte attrice ha allegato e prodotto , a documentazione del medesimo, un preventivo redatto dalla carrozzeria due assi e fotografie a cui vanno aggiunte le dichiarazioni dei testi che hanno confermato i gravi
Pag. 8 di 10 danni all'autovettura
Si richiama in proposito , in relazione alla valenza probatoria del preventivo, recente giurisprudenza la quale , precisando che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, ha chiarito che spetta al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro . E dunque “… la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)…. Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)….” ( Cass. ord.17760 del 26.6.2024).
Alla luce di tali principi può dirsi evidentemente provata- sulla base di tutti gli elementi appena richiamati - la deminutio patrimoniale dell'attore, indipendentemente dalla prova del pagamento, mentre in ordine alla quantificazione la generale corrispondenza delle voci indicate nel documento ai danni testimoniati comprova l'attendibilità della cifra preventivata.
Parte convenuta va dunque condannata alla relativa refusione.
E' inoltre dovuta la rivalutazione monetaria dall'evento dannoso trattandosi di debito di valore ma non gli interessi compensativi per cui difettano specifiche allegazioni e prove,
Pag. 9 di 10 e fatti salvi gli interessi legali dalla domanda
Quanto alle spese di lite esse sono a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi parametrate al decisum
P.Q.M.
Ritenuta la propria competenza
-Accerta la responsabilità del per i fatti lamentati Controparte_1 dall'attore
-condanna il medesimo al risarcimento in favore dell'attore del danno all'auto CP_1
come liquidato in euro 12.281,00 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva
- dichiara tenuta a manlevare il di quanto condannato a pagare in CP_2 CP_1
forza della presente sentenza
-condanna il al pagamento delle spese di lite pari ad euro 5838,00 per CP_1
compensi oltre spese generali al 15%IVA e CPA come per legge
Monza ,28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5323/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. M. Elena Marchetto (C.F. ) C.F._2
Contro
in persona del Sindaco (P.IVA Controparte_1 Parte_2
, C.F.: ), P.IVA_1 P.IVA_2
Con l'Avv. Alessandro Bruzzone (C.F. ) C.F._3
e l'Avv. Roberto Giorgetti (C.F. ) C.F._4
(PI C.F. e P.I. CP_2 P.IVA_3
Terza Chiamata contumace
Conclusioni delle parti Per Parte_1
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, in ordine ai danni in capo al signor a così come Parte_1
anche descritte nelle premesse del presente atto e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento del danno materiale in € 12.281,00 e/o al diverso CP_1
importo che emergerà nel corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dal verificarsi l'evento dannoso al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne:
❖ In via pregiudiziale: autorizzare il convenuto, ai sensi e per gli effetti degli CP_1
artt. 106 e 269 cod. proc. civ., a chiamare in causa (C.F. e P.I. CP_2
), in persona del l.r.p.t., corrente in via Giordani n. 35, 21100 Varese P.IVA_3
(VA), fissando la data della nuova udienza.
❖ Nel merito nei confronti dell'attore: respingere tutte le domande formulate dal signor contro il in quanto infondate in fatto ed Parte_1 Controparte_1
in diritto, essendo il sinistro – laddove provato nella sua materialità storica – riconducibile alla responsabilità esclusiva del conducente.
❖ Nel merito nei confronti della terza chiamata (nell'ipotesi in cui si CP_2
ritenesse il sinistro non riconducibile alla responsabilità esclusiva del conducente):
o in via principale: accertare e dichiarare che l'unico soggetto tenuto a rispondere direttamente della pretesa risarcitoria dell'attore è (in persona del CP_2
l.r.p.t.);
o in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna del Controparte_1
a risarcire il danno sofferto dall' condannare (in persona
[...] Pt_1 CP_2 del l.r.p.t.) a tenere il interamente indenne di quanto l'ente locale dovesse CP_1
Pag. 2 di 10 pagare all'attore;
o in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi che il Controparte_1
essere condannato al risarcimento del danno in via solidale con CP_2 chiediamo fin d'ora che venga accertata la misura della responsabilità ascrivibile a ciascuno dei due soggetti, e che, per l'effetto, (in persona del l.r.p.t.) CP_2
venga condannata a rimborsare al in via di regresso ex art. 2055, comma 2 CP_1 cod. civ., quanto l'ente convenuto dovesse pagare all'attore a titolo di risarcimento in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità accertata.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il Sig. proprietario e conducente dell'autovettura Ford Focus tg. Parte_1
FS837JG, conveniva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 risarcimento dei danni materiali riportati all'autovettura di cui era alla guida , in compagnia di altri passeggeri, causa il sinistro stradale occorso alle 05:30 del
Co 22.09.2019 in viale Spagna del Comune , direzione San Maurizio al Lambro CP_1 allorché «a causa di una grande quantità d'olio presente sul manto stradale e di un dislivello della strada, iniziava a sbandare, perdendo definitivamente il controllo del proprio autoveicolo, impattava dapprima contro il marciapiede e successivamente contro un cartello comunale per le indicazioni delle attività commerciali».
In luogo del violento impatto verificatosi, la vettura risultava gravemente danneggiata, come documentato da preventivo indicante un danno pari ad € 12.281,00.
Il Sig. allegava in proposito di essersi reso conto nell'immediato della presenza Pt_1 di una macchia d'olio sul manto stradale e di essere ritornato sul luogo del sinistro
Pag. 3 di 10 accompagnato dal padre;
di aver nuovamente constatato in quell'occasione l'enorme quantitativo di olio sul manto stradale della zona nella quale era avvenuto l'incidente.
La Polizia Locale , intervenuta nel frangente, riferiva che il giorno prima, e cioè a dire il 21.09.2019, un automezzo comunale, incaricato alla pulizia del manto stradale, aveva subito una grave perdita di olio. L contattava dunque i Carabinieri della Stazione Pt_1
di Sesto San Giovanni (MI), i quali eseguivano le necessarie verifiche e rilevavano la presenza di un grande quantitativo di olio presente sul manto stradale nonché un eccessivo dislivello del tombino.
Il Sig. rilevava altresì come, nonostante le avvenute denunce, in data 23.09.2020 Pt_1
il manto stradale fosse ancora ricoperto da una ingente quantità di olio.
Di qui la diffida al per il risarcimento e stante l'inutilità l'odierno giudizio. CP_1
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda e contestando anzitutto che l'incidente occorso al Sig. fosse Pt_1
riconducibile a sua colpa esclusiva per imprudenza dovuta alla velocità che aveva determinato la perdita di controllo, richiamando a conferma della circostanza l'entità notevole dei danni all' auto.
Precisava inoltre come nella relazione dei Carabinieri non si facesse alcun riferimento al non meglio precisato «dislivello della strada» che, secondo la prospettazione ex adverso formulata, avrebbe giocato un ruolo nella perdita di controllo della Ford da parte del conducente.
In subordine contestava la responsabilità della società di cui chiedeva Controparte_2
autorizzarsi la chiamata in giudizio - per non aver effettuato la corretta manutenzione della macchina operatrice: ciò in ragione dell'affidamento a mezzo contratto, stipulato in data 29.05.2014, da parte del alla del servizio Controparte_1 CP_2
di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e servizi nel territorio di sua competenza.
In ogni caso dava atto che la presenza della macchia sul manto stradale era conseguenza dello sversamento di un'ingente quantità di olio idraulico dalla spazzatrice tg. EB665CF di verificatosi intorno alle 08:00 del giorno precedente al CP_2
sinistro, nel corso delle operazioni di spazzamento stradale: circostanza, quest'ultima, riconosciuta dalla stessa nella dichiarazione del 03.12.2019. CP_2
Pag. 4 di 10 Autorizzata la chiamata di ne veniva dichiarata la contumacia, erano CP_2
ammesse le prove orali e quindi la causa assunta in decisione.
----000----
Si premette in diritto e quanto alla prova della responsabilità ex art 2051 c.c. che sull'attore “incombe la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”, mentre resta a carico del custode “la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito”, inteso quale fatto estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile ed eccezionale, con impulso causale autonomo, che può consistere anche nel fatto di un terzo o del danneggiato stesso (Corte
d'Appello Roma, Sex III, 1.02.2017, n. 631; nello stesso senso si vedano anche
Tribunale di Milano, Sex X, 15.11.2016, n. 12575 e n. 12574; Tribunale di Napoli, Sex
VI, 8.07.2016, n. 8528).
Il caso fortuito poi, potendo identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass. 23.10.98
n.105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit , comporta che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006).
In particolare quanto alla responsabilità della p.a. nella manutenzione della sede stradale
. “In materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.); in tale seconda evenienza, la responsabilità non è imputabile oggettivamente all'ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene;
oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo
Pag. 5 di 10 nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla”
( Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33136).
Ciò premesso e venendo al caso di specie è incontestato e comunque dimostrato in giudizio anche dalle dichiarazioni del teste , agente di polizia locale , che sul Tes_1
tratto di strada interessato dal sinistro il giorno precedente si verificava uno sversamento d'olio :
io sono intervenuto il giorno prima, quando c'è stata la perdita ADR la perdita era avvenuta in viale Spagna intersezione con Via degli Orsi e dei Boschi ADR una macchina spazzatrice della società che lavora per il Comune di CP_2 CP_1 aveva perso olio per la rottura di una tubatura idraulica, abbastanza olio, io lo
[...] so perché siamo stati chiamati dalla società , era sabato mattina, circa alle 10, CP_2 per chiudere le strade ed inibire il traffico veicolare, perché la società si CP_2 appoggia su per pulire la strada, mentre ha chiamato noi per chiuderla ADR CP_3 la strada è stata chiusa circa due ore ADR sono intervenuto io stesso a riaprirla, sono rimasto circa due ore sul posto, quindi circa a mezzogiorno la strada era riaperta e la strada era pulita il giorno 21 settembre, era stata a dirci di riaprire perché CP_4 sono loro che certificano che la strada sia stata pulita ad hoc ADR Ho visto io stesso che la strada era pulita
Tuttavia quanto allo stato della strada il giorno del sinistro bisogna rifarsi alla relazione di servizio del Brig.,Curatolo circa il servizio svolto in loco il 22.9.2019 nel pomeriggio immediatamente successivo al sinistro a seguito di richiesta dell'attore. Nel frangente il carabiniere dava atto che:
“..sul tratto di strada di viale Spagna interessato dal sinistro, ai margini del lato destro della carreggiata “ vi era sul manto stradale una scia di una sostanza viscida, verosimilmente olio, avente inizio all'imbocco del sottopasso e fine diverse centinaia di metri dopo in direzione San Maurizio al Lambro … a comprova di ciò ( della pregressa pulizia) è stato possibile constatare che solo per un breve tratto, corrispondente alla circa di ingresso del sottopassaggio, la scia di olio era stata coperta da materiale tipo sabbia..”
La relazione fa piena prova dei fatti accertati dall'operante non essendo stata impugnata di falso
Ciò premesso e quanto all'efficienza causale della circostanza ivi accertata sulla dinamica del sinistro tutti i testi- i passeggieri dell'autovettura – hanno confermato che all'improvviso l'auto iniziava a sbandare e che dopo l'impatto tutti i passeggeri rimasti
Pag. 6 di 10 incolumi, scesi dall'auto verificavano la presenza di un'enorme macchia d'olio sull'asfalto.
Hanno inoltre precisato che
Teste Tes_2
“… 4) L'auto era molto danneggiata non so dire esattamente perché non m'intendo di auto, di preciso non saprei dire a quanto ammontassero i danni, visto il preventivo posso confermare che sono stati danneggiati paraurti, parafango, la facciata destra dell'auto, e internamente non so ADR la macchina era danneggiata davanti e sul fianco destro
5) Sì si percepiva proprio che c'era del liquido oleoso
6) Io non c'ero con il padre e ma mi ha raccontato, nei giorni Pt_1 Pt_1 successivi, che quel giorno era tornato col padre e avevano verificato la presenza di questa macchia d'olio e che era passata una volante della polizia locale e aveva confermato che il giorno precedente era passata una macchina della pulizia della strada, non ricordo bene, che aveva perso dell'olio e che in seguito a ciò erano passati a spargere segatura o sabbia ADR io al momento dell'impatto non ricordo sabbia. Riconosco nelle foto che mi vengono rammostrate i luoghi e l'auto danneggiata dopo l'impatto. La parte scura sulla terza foto di cui al doc. 3 è la parte in cui il manto stradale era interessato dalla presenza di olio
7) Si l'ho già detto, me l'ha riferito Pt_1
11) mi ha raccontato così ma io non lo posso sapere Pt_1
Teste Tes_3
1)Sì c'ero anch'io 2)si 3)si
4)non mi intendo di automobili ma era bella distrutta era particolarmente danneggiata, prevalentemente nella parte anteriore ma è stata coinvolta tutta, per quanto riguarda il preventivo non so dire perchè non mi intendo
5)sì è vero
6)io non sono andato, so che sono andati me l'ha detto . Riconosco il luogo e la Pt_1 macchina nelle foto che mi si rammostrano ADR la macchia d'olio è quella raffigurata nella foto n. 3 del doc. 3, la striscia scura. L'incidente è avvenuto più avanti ma dove c'è la stiscia nera ha cominciato a perdere il controllo. Vedo la macchia d'olio anche nella terz'ultima foto e anche nell'ultima. Al momento non abbiamo visto bene perché pioveva ci siamo resi conto che si scivolava, il colore dell'asfalto era omogeneo.
7) a me l'ha raccontato Pt_1 11)questa cosa me l'ha detta , io mi ricordo che sul ciglio della strada c'era Pt_1 della sabbia. Si dà atto che viene data lettura al teste delle proprie dichiarazioni, che il
Pag. 7 di 10 testimone conferma integralmente e che, riportate in verbale telematico, non necessitano di sottoscrizione ai sensi dell'art. 207, comma secondo, c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. C), d.l. 24.6.2014 n. 90 convertito, con modifiche, nella legge 11.8.2014, n. 114.
Le risultanze circa la coincidenza della macchia d'olio coi luoghi in cui l'autovettura transitava e l'improvviso sbandamento dell'auto medesima costituiscono elementi seriamente concordanti sul nesso di causalità tra lo sversamento e la perdita di controllo da parte dell'attore.
Viceversa nessun elemento è stato dimostrato a sostegno di un suo comportamento imprudente quale ad esempio l'alta velocità . Invero diversamente da quanto sostiene parte convenuta l'essersi lo schianto prodotto a diversi metri dall'inizio della macchia d'olio depone per una velocità prudenziale e tale da aver impedito un immediato schianto.
In ogni caso provato il nesso di causa non vi è dimostrazione di un evento fortuito idoneo ad interromperlo.
Ciò premesso in ordine al nesso causale e venendo all'imputazione del fatto, se al od alla società terza si ritiene che il sia direttamente CP_1 CP_2 CP_1 responsabile del sinistro sotto il profilo dell'omessa custodia e controllo : è accertato che dopo la pulizia da parte di era il attraverso i suoi organi a riaprire CP_2 CP_1
al traffico la via senza avvedersi che- evidentemente – questa non era stata fatta a dovere.
Tuttavia nei rapporti con la concessionaria ( la quale non ha negato che lo sversamento sia avvenuto da un proprio mezzo: vedi doc.2 parte convenuta) può accogliersi la domanda di manleva formulata ai sensi degli art 6 del contratto di appalto e 22 del capitolato speciale del contratto medesimo.
Ferma la produzione dei contratti in parola e la mancata impugnativa da parte di
( che non si è costituita) è infatti evidente che la causa remota del sinistro deve CP_2 appunto ascriversi all'inadempimento ed a fatto di quest'ultima.
Venendo alla liquidazione del danno all'auto parte attrice ha allegato e prodotto , a documentazione del medesimo, un preventivo redatto dalla carrozzeria due assi e fotografie a cui vanno aggiunte le dichiarazioni dei testi che hanno confermato i gravi
Pag. 8 di 10 danni all'autovettura
Si richiama in proposito , in relazione alla valenza probatoria del preventivo, recente giurisprudenza la quale , precisando che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, ha chiarito che spetta al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro . E dunque “… la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)…. Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)….” ( Cass. ord.17760 del 26.6.2024).
Alla luce di tali principi può dirsi evidentemente provata- sulla base di tutti gli elementi appena richiamati - la deminutio patrimoniale dell'attore, indipendentemente dalla prova del pagamento, mentre in ordine alla quantificazione la generale corrispondenza delle voci indicate nel documento ai danni testimoniati comprova l'attendibilità della cifra preventivata.
Parte convenuta va dunque condannata alla relativa refusione.
E' inoltre dovuta la rivalutazione monetaria dall'evento dannoso trattandosi di debito di valore ma non gli interessi compensativi per cui difettano specifiche allegazioni e prove,
Pag. 9 di 10 e fatti salvi gli interessi legali dalla domanda
Quanto alle spese di lite esse sono a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi parametrate al decisum
P.Q.M.
Ritenuta la propria competenza
-Accerta la responsabilità del per i fatti lamentati Controparte_1 dall'attore
-condanna il medesimo al risarcimento in favore dell'attore del danno all'auto CP_1
come liquidato in euro 12.281,00 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva
- dichiara tenuta a manlevare il di quanto condannato a pagare in CP_2 CP_1
forza della presente sentenza
-condanna il al pagamento delle spese di lite pari ad euro 5838,00 per CP_1
compensi oltre spese generali al 15%IVA e CPA come per legge
Monza ,28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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