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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2933/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FEUDO Parte_1 C.F._1
MICHELA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FEUDO CP_1 C.F._2
MICHELA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto da entrambe le parti in data 10.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 6.7.1996 in Artena, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Artena, al n. 25, Parte II, Serie A, dell'anno 1996.
Dall'unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni, (n. 5.3.1998) e (n. 15.12.1999). Per_1 Per_2
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del 26.1.2017 del Tribunale di Velletri. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza di comparizione del 18.12.2024 rilevato il mancato perfezionamento della notifica il
Giudice delegato ne ha disposto il rinnovo, con rinvio ad udienza successiva.
La signora si è costituita in giudizio in data 13.3.2015 dando atto di aver raggiunto un accordo CP_1
con il ricorrente. All'udienza del 19.3.2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto l'accordo depositato telematicamente e sottoscritto in data 10.3.2025, con cui hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità alle seguenti condizioni, qui integralmente ritrascritte:
Atteso l'accordo raggiunto e la trasformazione del rito in consensuale, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione. Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...]
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Artena perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2933/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FEUDO Parte_1 C.F._1
MICHELA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FEUDO CP_1 C.F._2
MICHELA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto da entrambe le parti in data 10.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 6.7.1996 in Artena, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Artena, al n. 25, Parte II, Serie A, dell'anno 1996.
Dall'unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni, (n. 5.3.1998) e (n. 15.12.1999). Per_1 Per_2
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del 26.1.2017 del Tribunale di Velletri. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza di comparizione del 18.12.2024 rilevato il mancato perfezionamento della notifica il
Giudice delegato ne ha disposto il rinnovo, con rinvio ad udienza successiva.
La signora si è costituita in giudizio in data 13.3.2015 dando atto di aver raggiunto un accordo CP_1
con il ricorrente. All'udienza del 19.3.2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto l'accordo depositato telematicamente e sottoscritto in data 10.3.2025, con cui hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità alle seguenti condizioni, qui integralmente ritrascritte:
Atteso l'accordo raggiunto e la trasformazione del rito in consensuale, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione. Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...]
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Artena perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera