Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 6205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6205 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06831/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6831 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Domenico Drogheo, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del verbale con il quale la Commissione istituita presso la Corte d'appello di Milano che ha recepito i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia giusto Decreto 5 novembre 2024;
- del verbale del 4 febbraio 2025, con il quale la sottocommissione n. V per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2024, istituita presso
la Corte d'Appello di Milano ha valutato con esito negativo l'elaborato redatto da parte ricorrente;
- del verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 con la quale la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della giustizia ha elaborato i criteri di valutazione;
- del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, istituita presso la Corte d'appello di Milano ha dichiarato parte ricorrente inidoneo a sostenere le prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PP RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali non è stata ammessa alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2024.
2. Si è costituita in resistenza l’amministrazione.
3. All’esito dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
4. Tanto sinteticamente ricordato in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del gravame.
5. L’istante lamenta che il proprio elaborato sarebbe stato giudicato insufficiente all’esito di una valutazione errata, anche se raffrontata coi criteri di correzione previsti.
Si osserva, in via preliminare, che, le doglianze hanno ad oggetto la correttezza di una valutazione operata dalla sottocommissione, che è, come noto, espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non risultino vizi di palese illogicità, manifesta irragionevolezza di giudizio o grave travisamento dei fatti.
6. Ciò premesso, deve respingersi il motivo con cui la ricorrente contesta che la valutazione del proprio elaborato, in quanto espressa in forma esclusivamente numerica, sarebbe in contrasto coll’obbligo generale di motivazione.
Sul punto vale rilevare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n.7/2017) ha affermato, con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 – applicabile ratione temporis anche al caso di specie - “il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.
La stessa Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 2011, n. 175, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
Nello specifico, la Corte ha statuito quanto segue: “Infatti, è vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l’imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa. Non è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice. Come poco sopra si è notato, il detto criterio (peraltro diffusamente adottato nelle procedure concorsuali ed abilitative) rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame. Pertanto, non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione. Esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri dettati dall’art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa”.
Né è necessaria l'apposizione di osservazioni, glosse, puntualizzazioni o ulteriori segni, quando il punteggio sia attribuito con l'osservanza dei criteri di valutazione previamente individuati dalla commissione stessa.
Si aggiunga che altrimenti opinando verrebbe pregiudicato il buon andamento della pubblica amministrazione, posto che le esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa sarebbero comunque certamente frustrate se si imponesse alle Commissioni esaminatrici un onere motivazionale più gravoso. Il contenimento dei tempi di correzione costituisce un importante obiettivo nell’ottica dell’efficienza dell’azione amministrativa, anche avuto riguardo al fenomeno della ripetuta partecipazione dei candidati alla successiva sessione di esami in attesa della conclusione della precedente, con la conseguenza che una più diffusa motivazione sul singolo elaborato finirebbe per neutralizzare gli sforzi compiuti a livello legislativo e dalla stessa amministrazione per garantire il buon andamento dell’azione.
Peraltro, la tesi propugnata dalla parte ricorrente si porrebbe in aperto contrasto con il dato normativo che ha differito l’entrata in vigore della nuova disciplina sull’esame di abilitazione.
7. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente assume che la valutazione dell’elaborato scritto, al quale è stato attribuito un punteggio insufficiente, si discosterebbe dai criteri di correzione definiti dalla Commissione Centrale, il cui rispetto avrebbe invece indotto la Sottocommissione ad attribuire almeno la sufficienza (come confermato dal raffronto con gli elaborati di altri candidati giudicati idonei.
La doglianza è infondata.
Essa ha ad oggetto la correttezza della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Sottocommissione nei riguardi dell’elaborato del candidato. Ma, come già osservato, le valutazioni espresse dalla Commissione di esami nella correzione delle prove scritte e orali dei candidati sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che non risultino inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza, dell’irrazionalità e del travisamento dei fatti.
E’ stato già affermato che “…nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, il sindacato sulle valutazioni delle Commissioni esaminatrici attiene al merito di giudizi tecnico discrezionali, rispetto ai quali il giudice amministrativo non può formulare giudizi sostitutivi; tale possibilità è ammissibile solo nei casi in cui alla Commissione sia addebitabile una manifesta illogicità o irragionevolezza del giudizio espresso ovvero un travisamento dei fatti, oppure una motivazione carente” (TAR Lazio-Roma, n.9254/2018).
Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre alcuna di queste evenienze.
E’ del resto irrilevante il deposito del parere pro veritate, atteso che spetta in via esclusiva alla Commissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi, non essendo consentito al giudice della legittimità, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale della abnormità, di sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo.
In secondo luogo, per quel che riguarda la censura afferente alla comparazione con altri candidati, occorre evidenziare che la correzione degli elaborati da parte della Commissione non si basa sul raffronto comparativo, giacché ogni compito è valutato singolarmente e discrezionalmente dalla Commissione seguendo i criteri trasmessi dalla Commissione Centrale, recepiti e fatti propri all'unanimità dalla Commissione locale che ha valutato il compito del ricorrente.
Vi è invero una ontologica aleatorietà e non sovrapponibilità del giudizio, che viene dato hic et nunc dall’organo tecnico, all’esito di una valutazione sinottica del compito che varia da elaborato a elaborato.
Detto altrimenti, il giudizio reso dalle commissioni esaminatrici costituisce una valutazione unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.
Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati.
In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP RI AN, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PP RI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.