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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/11/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1399 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Responsabilità professionale, discussa e decisa ex art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 26/11/2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente al sig. CP_1
, nato a [...] il [...], nei confronti di (C.F.
[...] CP_2
, nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_3
in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale - CodiceFiscale_4 unitamente al sig. nato a [...] il [...], nei confronti di CP_3 [...]
(C.F: , (C.F. ), CP_4 C.F._5 Parte_4 C.F._6
(C.F: ), (C.F: Parte_5 C.F._7 Parte_6
) e (C.F. ), C.F._8 Parte_7 C.F._9 Pt_8
nata a [...] il [...] (C.F. ) in proprio
[...] C.F._10
e in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente al sig. (che Parte_9 sottoscrive), nato a [...] il [...] nei confronti di Parte_10
(C.F. ) e C.F. ), C.F._11 Parte_11 C.F._12
nata a [...] il [...], (C.F. ) in Parte_12 C.F._13 proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente al sig. CP_5 nato a [...] il [...], nei confronti di (C.F. CP_6
), (C.F. ) e C.F._14 CP_7 C.F._15 CP_8
( ), nata a [...] il [...], tutti in
[...] C.F._16 CP_9
1 proprio ed in qualità di eredi del sig. , nato a [...], il Persona_1
18.10.1957 e deceduto a Benevento il 13.10.2016, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
SG UN e con lui elettivamente domiciliati come in atti, in virtù di mandato in calce al riscorso introduttivo
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_10 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati TECCE Tiziana, MENNITTO
AN e NG QU COGLIANO, giusta procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione;
Resistente
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale della di Controparte_11
Benevento nella causazione del decesso del congiunto e - per l'effetto Persona_1
– chiedevano la sua condanna al risarcimento dei danni jure proprio e jure hereditatis, nei termini compiutamente articolati nel ricorso introduttivo con specifico riferimento al danno biologico subito dal proprio caro prima del decesso, per la lucida attesa della propria fine, o – in subordine – per perdita di chance di sopravvivenza, nonché – in ogni caso – il danno catastrofale subito dal , oltre al danno morale sofferto dai Per_1 ricorrenti jure proprio per la perdita del rapporto parentale. Nel merito, parte ricorrente si riportava agli esiti degli elaborati peritali già espletati prima in sede penale (dai
CC.TT.UU., dott. e dott.ssa ) e poi in sede di ATP Persona_2 Persona_3
(dai CC.TT.UU prof. dott. e dott. Persona_4 Persona_5 [...]
) che avevano accertato un ritardo nella diagnosi e nelle modalità di intervento Per_6 da parte dei sanitari della casa circondariale resistente, escludendo – invece – responsabilità addebitali all' successivamente interessata;
in Controparte_12 particolare, i ricorrenti evidenziavano che – sebbene il proprio congiunto fosse un paziente diabetico, iperteso e dislipidemico e, quindi, ad alto rischio CV - veniva trasportato solo alle ore 06:00 circa in PS. nonostante il dolore toracico fosse insorto alle ore 02:00 ed era stato preceduto da episodi analoghi di minore gravità.
Parte ricorrente, quindi, – alla luce dei citati accertamenti peritali – invitava preliminarmente la controparte ad una transazione, chiedendo – in caso di esito negativo
2 – la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per danno erariale.
Alla prima udienza si costituiva in giudizio la chiedendo – Parte_13 preliminarmente - il mutamento di rito, stante la complessità della vicenda e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ritenuta inammissibile e non adeguatamente provata.
Parte resistente, in particolare, rilevava che i ricorrenti avevano semplicemente provato la propria qualità di eredi, ma nulla avevano dedotto (né tantomeno provato) in ordine al rapporto parentale che avevano con il de cuius; evidenziava – ancora – che nulla veniva provato in ordine ad una “lucida agonia” rectius in ordine ad una sofferenza causata dalla consapevolezza della propria fine, che giustificherebbe il risarcimento del danno biologico morale – terminale, pur richiesto, né in ordine alla reale possibilità per
[...]
di evitare il decesso, in caso di tempestivo intervento della Casa Circondariale, Per_1 di talchè riteneva insussistente anche il danno da perdita di chance richiesto in subordine. L'odierna resistente, inoltre, negava qualsiasi responsabilità a sé imputabile, evidenziando di aver trasportato tempestivamente presso il nosocomio Persona_1 beneventano, dove poi decedeva, chiedendo – quindi – il rinnovo della CTU. La resistente, infine, evidenziava che la domanda risarcitoria doveva essere sussunta in una responsabilità di natura extracontrattuale, con onere probatorio a carico della controparte, contrariamente a quanto dalla stessa argomentato nel ricorso introduttivo.
Nessuna delle due parti articolava istanze istruttorie e la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali (formulata da parte resistente) non veniva supportata da alcuno elemento, di talchè appare superfluo disporre il mutamento di rito (così come richiesto dalla resistente).
Alla luce delle perizie espletate sia nell'ambito del giudizio penale che nel procedimento di istruzione preventiva ed in assenza di “gravi motivi” (non dedotti, né tantomeno provati) che ex art. 196 c.p.c. giustificherebbero la rinnovazione delle operazioni peritali, quindi, la causa deve considerarsi già compiutamente istruita e la domanda attorea merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Come è noto – infatti – per giurisprudenza di legittimità consolidata “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. n. 3704 del 15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del 14.11.2017 e Cass. n.
3 26825 del 14.11.2017, ex multis).
Nel caso in esame, nell'ATP – espletata dopo un attento esame degli atti, nel contraddittorio delle parti e non specificamente contestata da parte resistente in questa sede - i consulenti così concludevano, dopo aver risposto compiutamente anche alle osservazioni formulate dalle parti (ivi incluse quelle formulate dai CCTTPP dell'odierna parte resistente): “Il p. presentò la mattina del 6/10 un episodio di dolore toracico
(verso le ore 2:00) di maggiore durata rispetto ai precedenti, espressione di un ultimo evento ischemico, quello letale, che si sarebbe potuto prevenire, con probabilità ben superiori al 50%, qualora il Sig. avesse già ricevuto le cure del caso nei giorni Per_1 precedenti presso ambiente specialistico, allorquando cominciò a manifestare la sintomatologia ischemica” (cfr. pag. 24 di allegato 11 al ricorso).
Nel citato elaborato, infatti, i CCTTUU evidenziavano che dal diario clinico della
(allegato sub 5 al ricorso) si evinceva che il primo episodio di dolore Controparte_11 toracico si era manifestato già il 3.10 e si era ripresentato in maniera più cogente il 4.10, allorquando i sanitari della richiesero una visita cardiologica con Controparte_11
ECG, che – però – non furono mai eseguiti e – soprattutto – non monitorarono il paziente nei giorni successivi, inquadrando il dolore toracico in un dolore di natura intercostale, nonostante si trattasse di un paziente diabetico (per come chiaramente evincibile dal diario clinico) e, quindi, ad elevato rischio cardiovascolare (secondo le linee guida specificamente richiamate nell'ATP) e nonostante la frequenza cardiaca ed i valori pressori, in un contesto sintomatologico di toracalgia che non regredì con la somministrazione di paracetamolo, tanto da ripresentarsi il giorno seguente, “Ne consegue con tutta evidenza che la condotta dei Sanitari della di Controparte_11
Benevento che ebbero in cura il Sig. risulta del tutto censurabile, in quanto, Per_1 come precisato, sussistevano tutti gli elementi clinici ed anamnestici per dover avviare un percorso diagnostico-terapeutico di urgenza, che avrebbe consentito un precoce trattamento dell'ischemia miocardica presentata dal p., molto prima di quando avvenne” (cfr. pag. 23 dell'ATP).
Non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto - che a medesime conclusioni erano già giunti anche i CCTTUU nominati in sede penale (cfr. in particolare pagg. 22 e ss di allegato 7 al ricorso), pur essendo noto il valore probatorio di detta perizia in questa sede.
Accertata la responsabilità della odierna resistente nella causazione del decesso,
4 quindi, occorre passare alla quantificazione del danno.
In primo luogo, occorre concordare con parte resistente in ordine all'insufficienza del quadro probatorio che porta preliminarmente questo Giudice ad escludere il riconoscimento di qualsiasi risarcimento jure hereditatis; nessuna prova – infatti – veniva offerta dai ricorrenti in merito al danno subito dal proprio congiunto prima del decesso, in particolare non veniva fornita alcuna prova in ordine alla sofferenza causata dalla consapevolezza della propria fine e – del resto – non ci si può esimere dall'evidenziare che nella cartella clinica era dato leggere che, nonostante l'arresto cardiaco, al 6.10.16 c'erano ancora possibilità di miglioramento, nelle quali – quindi – anche il sperava (pag. 29 diario clinico 5 b). Per_1
Come è noto, infatti, ai fini della risarcibilità di tale voce di danno “è necessario provvedere alla dimostrazione dell'an, che presuppone la prova della «coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine» nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte” (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 11719 del 05/05/2021)1, prova che non veniva fornita nel caso in esame.
Merita accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito da alcuni dei ricorrenti, nei termini che si vanno a precisare.
In primo luogo, infatti, non può meritare accoglimento la domanda risarcimento spiegata da e , in qualità di esercenti la potestà genitoriale di Per_1 CP_3 [...]
, da e , in qualità di esercenti la potestà Pt_7 Parte_8 Parte_9 genitoriali di e da e , in qualità di Parte_11 Parte_12 CP_5 esercenti la potestà genitoriale di , in quanto al momento della CP_7 verificazione dei fatti di causa , e non erano Parte_7 Parte_11 CP_7 ancora nati.
5 Del pari non si ritiene di poter liquidare alcunchè in favore dei nipoti nati dopo l'8.2.2013, data in cui iniziava il proprio regime di detenzione (per Persona_1 come evincesi dal diario clinico allegato sub 5): Parte_5 Parte_6 CP_4
Ucci ed né per che aveva solo pochi mesi al momento in cui Parte_10 Parte_4 il nonno iniziava il proprio regime di detenzione, trattasi – infatti - di nipoti che non hanno mai potuto vivere il proprio rapporto con il nonno materno, di talchè nessuna lesione del rapporto parentale può essere loro risarcita.
Deve, infine, rigettarsi la domanda spiegata da non essendo evincibile CP_9 dagli atti alcun rapporto parentale con il de cuius, la predetta – infatti – veniva qualificata come nipote solo e direttamente in sede di richiesta risarcitoria, ma non se ne precisava in alcun modo il rapporto di parentela e la stessa non risulta nel certificato integrale di stato di famiglia pur allegato in atti (sub 4), né nel certificato di residenza.
Con riferimento agli altri ricorrenti, invece, “Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita – destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.” (Cass. Civ. Ord. 07/09/2023, n. 2614). In particolare, “Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre
e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018)” (Cass. Civ. Ord. 07/09/2023,
n. 2614).
Passando alla liquidazione dei danni – quindi – occorre richiamare le tabelle di
6 valutazione del danno redatte dal Tribunale di Milano (non potendo trovare applicazione al caso in esame le Tabelle Uniche Nazionali), che - come noto - prendono in considerazione il grado di parentela tra la vittima e il congiunto, la relativa età,
l'eventuale status di convivenza e l'intensità del rapporto.
Si osservi, infatti, che: “Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ., n. 10579/2021).
Alla luce delle Tabelle di Milano depositate il 4.6.2024, che hanno aggiornato i valori monetari per la liquidazione del danno non patrimoniale, quindi, occorrerà procedere alle singole liquidazioni differenziando in primo luogo i danni risarcibili al coniuge ed ai figli del de cuius, da quelli risarcibili ai nipoti (non esclusi dal risarcimento per le ragioni già argomentate).
Per la perdita del genitore, figlio e coniuge non separato, infatti, le Tabelle Milanesi prevedono una forbice tra € 195.551,59 ed € 391.103,18, determinando in € 3.911,00 il valore punto.
In particolare, alla luce delle citate tabelle al coniuge ed alle figlie Parte_1
, , e vanno Parte_2 Parte_3 Parte_8 Parte_12 riconosciuti:
A. per l'età della vittima primaria (da calcolarsi al momento del decesso) 18 punti, giacchè era nato il [...] ed è deceduto il 13.10.2016; Persona_1
B. per l'età della vittima secondaria a:
- e 22 punti;
Pt_2 Persona_7
- e 24 punti;
Pt_8 Pt_12
- a 18 punti Parte_1
C. Nulla potrà essere riconosciuto per la convivenza, stante il regime di
7 detenzione che aveva già interrotto da tempo qualsiasi convivenza;
D. Nulla si ritiene di poter riconoscere per tale punto, stante la sopravvivenza di numerosi superstiti, come dimostra il numero dei ricorrenti;
E Nulla è possibile riconoscere in relazione alla qualità ed intensità della relazione sia perché nessuna prova veniva offerta dai ricorrenti in merito sia alla luce del regime di detenzione, che aveva necessariamente allentato la relazione parentale.
In definitiva, quindi, a spetta un risarcimento danni di € 140.796,00, Parte_1 pari ai 36 punti riconosciutili, a e spetta un Parte_2 Parte_3 risarcimento danni di € 156.440,00 ciascuna, pari ai 40 punti riconosciuti loro e a e spetta un risarcimento danni di € 164.262,00, pari ai Parte_8 Parte_12
42 punti riconosciuti loro.
Ai nipoti , e infine, per la perdita del CP_2 CP_6 CP_8 parente di secondo grado, la tabelle di Milano prevedono una forbice tra € 28.301,23 ad
€ 169.830,60, determinando in € 1.698,00 il valore punto (anche se la tabella fa specificamente riferimento alla perdita di un fratello o di un nipote, si ritiene di dover applicare detta forbice anche ai ricorrenti minorenni che hanno perso il proprio rapporto parentale con il nonno, alla luce di quanto argomentato nei punti 11 e 15 delle tabelle
Milanesi), di talchè alle predette andrà riconosciuto:
A. per l'età della vittima primaria (da calcolarsi al momento del decesso) 12 punti, giacchè era nato il [...] ed è deceduto il 13.10.2016; Persona_1
B. per l'età della vittima secondaria 20 punti, avendo tutte e tre le nipoti un'età ricompresa tra gli 0 ed i 20 anni.
Nulla per i punti C, D ed E per le ragioni già esplicate con riferimento alle figlie ed alla moglie del de cuius.
In definitiva, quindi, alle citate tre nipoti spetterà un risarcimento danni di € 54.336,00 per i 32 punti loro riconosciuti.
Considerato che con un unico ricorso ed un'unica difesa veniva richiesto il risarcimento danni per ben 17 persone ed – invece – la domanda trova accoglimento solo riguardo ad 8 posizioni, di talchè gli altri 9 ricorrenti soccombenti dovrebbero rimborsare le spese di lite in favore dell'odierna parte resistente, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle relative all'A.T.P..
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso CONDANNA la al Parte_13 pagamento in favore di di € 140.796,00, in favore di Parte_1 Parte_2
di € 156.440,00, in favore di di € 156.440,00, in favore di
[...] Parte_3
di € 164.262,00, in favore di di € 164.262,00, in Parte_8 Parte_12 favore di di € 54.336,00, in favore di di € 54.336,00 CP_2 CP_6
e in favore di di € 54.336,00, oltre interessi come per legge dalla data CP_8 della domanda al soddisfo, rigettando per il resto il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle relative all'ATP.
Si comunichi.
Benevento, 06/11/2025
Il G.I.
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_13
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In merito al danno non patrimoniale si osservi quanto statuito dalla giurisprudenza nella richiamata sentenza, ove si evidenzia l'unitarietà del danno non patrimoniale. In particolare, riprendendo la pronuncia a SS.UU. n. 15350/2015, la Corte afferma che tale ipotesi di danno non patrimoniale «può essere ricondotto tanto all'aspetto biologico in senso stretto – nel settore psichico – quanto alla correlata sofferenza d'animo, giacché l'unica distinzione evincibile dagli orientamenti giurisprudenziali concerne la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno risarcibile, nel senso che un orientamento, con
“mera sintesi descrittiva”, lo indica come “danno biologico terminale”, mentre un altro come “danno catastrofale”, “con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni”; e quando intervennero le Sezioni Unite, alcune sentenze di sezioni semplici avevano attribuito al danno catastrofale “natura di danno morale soggettivo”, e altre natura di “danno biologico psichico” (così, in motivazione, Cass. 23/10/2018, n. 26727)» (Sentenza Cassazione Civile n. 11719 del 05/05/2021).