TAR Potenza, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 79
TAR
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    Le amministrazioni hanno considerato la documentazione integrativa, come dimostrato dall'analisi dei pareri della Regione Basilicata e della Soprintendenza, che hanno valutato il progetto modificato. L'errore del MIC è stato assorbito dal richiamo ai pareri della Soprintendenza che avevano esaminato il layout modificato. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha anch'essa esaminato il layout modificato.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione dei motivi ostativi (preavviso di rigetto)

    La normativa specifica sui procedimenti di VIA esclude l'applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, precludendo la lamentela sull'omessa comunicazione.

  • Rigettato
    Omessa richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali (soccorso istruttorio)

    La OL è stata ammessa a produrre integrazioni documentali in più occasioni, garantendo ampiamente la prospettiva dialogica.

  • Rigettato
    Infondatezza, erroneità e inconferenza dei rilievi dei pareri nel merito

    Le contestazioni della ricorrente non evidenziano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, trattandosi di apprezzamenti tecnici rientranti nella fisiologica opinabilità delle valutazioni ambientali. I rilievi delle amministrazioni si fondano su elementi oggettivi e attengono a profili sostanziali della compatibilità ambientale.

  • Rigettato
    Difettoso esercizio della discrezionalità e carenza di motivazione del MASE

    Il decreto impugnato ha recepito i pareri negativi, motivando adeguatamente attraverso il richiamo ai pareri istruttori. In sede di VIA non sussiste l'obbligo di bilanciamento tra interesse ambientale e interesse alla produzione di energia rinnovabile, essendo tale ponderazione rimessa al procedimento autorizzativo successivo.

  • Rigettato
    Portata non vincolante dei pareri espressi

    L'adesione ai pareri negativi non costituisce un'abdicazione del potere, ma un legittimo esercizio della discrezionalità coerente con il complesso istruttorio formatosi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 79
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 79
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo