Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 133 del 2025, proposto da
- OL Venosa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Giuseppe La Rosa, Gianluigi Delle Cave, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Basilicata non costituita in giudizio;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto n. 46;
nei confronti
- Comune Venosa, Comune Montemilone, non costituiti in giudizio;
- Winderg San Rocco s.r.l., Winderg s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto prot. n. 102 del 3 marzo 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), pubblicato il giorno seguente sul portale istituzionale;
- del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 400 del 12 settembre 2024, nonché di tutto quanto ivi richiamato;
- dei pareri della Regione Basilicata, Ufficio pianificazione territoriale e paesaggio prott. n. 228901 del 6 novembre 2023 e n. 184292 del 30 agosto 2024;
- del parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura (MIC), Soprintendenza speciale per il PNRR, prot. n. 34274-P del 28 novembre 2024 e di tutti i pareri endoprocedimentali ivi richiamati;
- ove occorra, dei verbali della conferenza di servizi e degli atti ivi richiamati;
- di tutti gli atti antecedenti, preparatori, connessi e consequenziali comunque lesivi per la ricorrente, ancorché non conosciuti, nonché dello schema di decreto di compatibilità ambientale trasmesso al MIC per il concerto previsto ex lege .
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate, della Winderg San Rocco s.r.l. e della Winderg s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, il Consigliere avv. EN NA;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale.
FATTO
1. La OL Venosa s.r.l. (di seguito anche solo “OL”) con ricorso notificato il 29 aprile 2025 e depositato in pari data, è insorta avverso il decreto del MASE prot. n. 102 del 3 marzo 2025, unitamente agli atti a esso presupposti, concernenti il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di un impianto eolico denominato “Boreano” da realizzarsi nel Comune di Venosa.
1.1. In particolare, la società odierna deducente ha presentato in data 28 agosto 2022 al Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale (PUA), ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche solo “TUA”), relativamente al progetto di un impianto eolico denominato "Boreano", costituito da n. 16 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 99,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa, con opere di connessione alla RTN che interessano anche il Comune di Montemilone.
Il progetto, identificato con codice ID_VIP: 8892, rientra tra gli interventi attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
1.1.2. Con nota prot. n. 123819/MiTE del 7 ottobre 2022, la Direzione generale valutazioni ambientali del MASE ha dato comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti competenti al rilascio dei titoli ambientali richiesti della pubblicazione della documentazione presentata dal proponente sul portale ministeriale, al fine di verificarne l'adeguatezza e completezza ai sensi dell'art. 27, comma 5, del TUA. Successivamente, con nota prot. n. 147086/MASE del 18 settembre 2023, la stessa Direzione generale ha comunicato, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del TUA la procedibilità dell'istanza di VIA presentata nell'ambito del PUA, pubblicando l'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e ), dello stesso decreto.
1.1.3. Con nota prot. n. CTVIA/326 del 10 gennaio 2024, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha richiesto alla OL specifiche integrazioni documentali, evidenziando la necessità di approfondimenti su vari aspetti del progetto, tra cui la producibilità dell'impianto, le alternative progettuali, gli impatti cumulativi e le interferenze con altri progetti eolici nell'area.
1.1.4. In data 7 febbraio 2024 si è svolta, in modalità telematica sincrona, la prima Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 11515/MASE del 22 gennaio 2024. Nel corso della conferenza, la società ha manifestato l'intenzione di modificare il layout dell'impianto, presentando una nuova soluzione progettuale per superare le criticità evidenziate.
1.1.5. Con nota acquisita al prot. n. 37663/MASE del 27 febbraio 2024, la OL ha chiesto l'esclusione dal procedimento dell'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, avendo la Regione Basilicata rappresentato l’estraneità delle aree interessate dai lavori a tale vincolo. Nel contempo, la società ha istato per la «modifica della formula procedimentale avviata per la valutazione ambientale del progetto eolico, non più quindi ex art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, ossia per l’ottenimento del PUA, bensì secondo il modulo previsto dall’art. 23 dello stesso decreto, onde conseguire la VIA.
1.1.6. In data 8 maggio 2024, la società ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, apportando significative modifiche al layout dell'impianto. Tale documentazione integrativa ha comportato una modifica sostanziale della configurazione progettuale, con differenti posizioni per diversi aerogeneratori e un nuovo tracciato delle opere di connessione.
1.1.7 Nel corso del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri negativi:
- la Regione Basilicata con nota prot. n. 228901 del 6 novembre 2023 ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto, successivamente confermato con nota prot. n. 184292 del 30 agosto 2024, ritrasmessa con nota prot. n. 202822 del 24 settembre 2024;
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ha reso tre pareri negativi, rispettivamente con nota prot. n. 13822-P del 22 novembre 2023, con nota prot. n. 9718-P del 7 agosto 2024 (a seguito della modifica del layout ), e con nota prot. n. 14189-P del 15 novembre 2024, di conferma del precedente;
- la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere negativo n. 400 del 12 settembre 2024, evidenziando gravi carenze documentali e criticità ambientali non superabili.
- il MIC, Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 34274-P del 28 novembre 2024, ha trasmesso parere tecnico istruttorio negativo.
1.1.8. In data 3 dicembre 2024 la OL ha presentato d’iniziativa ampia documentazione integrativa volta a superare le criticità rilevate nei pareri negativi.
Il MASE ha tuttavia ritenuto che tale documentazione fosse stata presentata in forma non tipizzata e non conforme alle specifiche tecniche, oltre a essere tardiva, non valutandola.
1.1.9. È seguita l’adozione del decreto MASE prot. n. 102 del 3 marzo 2025, qui avversato, col quale è espresso il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di cui è questione.
1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi specifici:
- I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 d.lgs. n. 152/2006; violazione degli artt. 1, 3 e 6 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La Regione Basilicata, la Commissione tecnica e il MIC avrebbero adottato i propri pareri negativi omettendo di valutare la documentazione integrativa e le informazioni già disponibili agli atti, in particolare quelle trasmesse l'8 maggio 2024 a seguito della modifica del layout progettuale. Il MASE si sarebbe limitato a recepire acriticamente tali pareri affetti da evidenti lacune istruttorie;
- II. Violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 (sull’omessa comunicazione dei motivi ostativi).
Sarebbe stato omesso il c.d. "preavviso di rigetto" prima dell'emissione del decreto negativo. Tale omissione avrebbe impedito un confronto dialettico utile a chiarire le criticità sollevate e a far valutare i contributi istruttori volontari inviati dalla società il 3 dicembre 2024;
- III. Sull’omessa richiesta di chiarimenti e/o di integrazioni documentali.
Le amministrazioni procedenti non avrebbero fatto ricorso al "soccorso istruttorio", come sarebbe stato doveroso avendo esse ritenuto la documentazione incompleta, anziché procedere direttamente con un giudizio negativo basato su presunte carenze attizie;
- IV. Sulla infondatezza, erroneità e inconferenza nel merito dei rilievi di cui ai pareri.
Si contestano nel merito i singoli rilievi tecnici contenuti nei pareri negativi (riguardanti, tra gli altri, l'impatto paesaggistico, l'intervisibilità, la biodiversità e la producibilità energetica), definendoli errati, infondati e smentiti dagli studi tecnici prodotti;
- V. Sul difettoso esercizio della discrezionalità e sulla carenza di motivazione da parte del MASE.
Il MASE non avrebbe effettuato un autonomo bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti (tutela ambientale vs. transizione energetica), limitandosi a un rinvio per relationem ai pareri delle altre autorità.
- VI. Sulla portata non vincolante dei pareri espressi.
I pareri espressi dagli enti consultati non avrebbero natura vincolante per l'autorità procedente, la quale avrebbe dovuto valutare la possibilità di superare i dissensi nell'ambito del procedimento di VIA.
2. Le Amministrazioni statali intimate, ritualmente comparse in lite, hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
2.1. A simile approdo sono pervenute anche le Winderg San Rocco s.r.l. e Winderg s.r.l., del pari costituitesi in giudizio nella qualità di titolari di altri progetti di parchi eolici (già autorizzati o in fase di autorizzazione) nell'area limitrofa a quella del progetto "Boreano" di OL. In particolare, hanno evidenziato: - la saturazione del territorio; - l’effetto cumulo; - l’incompatibilità dell’iniziativa di OL con i vincoli paesaggistici e archeologici della zona; - l’inidoneità delle varianti al layout proposte da OL a superare le criticità strutturali e l'impatto visivo massivo del parco eolico.
3. Con ordinanza cautelare n. 37 del 2025 l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la carenza del requisito del fumus boni iuris , «avuto riguardo ai contenuti dei provvedimenti avversati e alle argomentazioni difensive delle parti resistenti, anche in relazione alla parziale sovrapposizione dell’impianto con altro già autorizzato».
3.1. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 2689 del 2025, ha rigettato l’appello cautelare, in «ragione della natura della vicenda in esame, della rilevanza dell’intervento in questione (costituito da numerosi aerogeneratori per una potenza complessiva di 99,2 MW) e della sovrapposizione con altro impianto già autorizzato, reputa[ndo] che, nella comparazione degli interessi in conflitto, tipica della tutela cautelare, debba essere data prevalenza all’esigenza di mantenere la res adhuc integra fino ai necessari approfondimenti propri del giudizio di merito»,
4. Il 27 giugno 2025 la Winderg s.r.l. e la Winderg San Rocco s.r.l. hanno proposto ricorso incidentale, sostenendo la doverosità del diniego di VIA per il progetto della OL per le seguenti ragioni:
- la società ricorrente non avrebbe dimostrato la piena disponibilità giuridica dei suoli necessari per l'installazione delle turbine e delle opere connesse. Senza tale prova, secondo la normativa di settore, l'istanza di VIA sarebbe dovuta risultare improcedibile sin dall'inizio;
- le turbine di OL sarebbero posizionate a una distanza tale da sottrarre "vento" alle pale degli impianti delle controinteressate, riducendone l'efficienza energetica e causando danni economici.
- la violazione del Codice di Rete e TICA, in quanto sussisterebbe il mancato rispetto delle distanze tecniche minime previste dalla normativa per evitare interferenze tra parchi eolici limitrofi;
- OL non avrebbe presentato l'accettazione formale della soluzione tecnica minima generale (STMG) rilasciata da NA per la connessione alla rete elettrica nazionale;
- il progetto non terrebbe conto della saturazione dell'area di Venosa, già densamente occupata da altri parchi eolici. L'inserimento di ulteriori sedici aerogeneratori di grandi dimensioni comprometterebbe definitivamente l'equilibrio del paesaggio, oltre i limiti consentiti dalle linee guida regionali e nazionali.
4.1. La OL ha quindi preso posizione sul ricorso incidentale, eccependone l’infondatezza nel merito.
5. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti si sono riportati alle rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue. Ritiene dunque il Collegio di poter soprassedere alla delibazione del ricorso incidentale.
1.1. La OL si è in primo luogo molto diffusa sull'omessa valutazione da parte delle Autorità competenti (Regione Basilicata, Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e MIC) della documentazione integrativa, a seguito della modifica del layout progettuale, dell’8 maggio 2024 e dei successivi apporti documentali del 15 ottobre 2024 e 3 dicembre 2024. Nello specifico:
- la Regione Basilicata si sarebbe limitata a riconfermare le criticità già formulate in relazione al precedente progetto, omettendo di considerare che il nuovo layout del maggio 2024 ha proprio inteso superare tali rilievi: le interferenze e i problemi di intervisibilità paesaggistica, a esempio, sarebbero stati smentiti dal nuovo studio di impatto ambientale (SIA);
- tutte le criticità rilevate dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (CTVIA risulterebbero smentite dai documenti effettivamente versati nel procedimento;
- il MIC avrebbe fondato il proprio parere negativo su documenti antecedenti alla modifica del layout, citando particelle catastali e posizioni degli aerogeneratori (es. WTG01 e WTG14) che nel nuovo progetto sono state spostate, rendendo i rilievi ministeriali del tutto inconferenti rispetto allo stato attuale del progetto;
- il MASE non avrebbe esercitato il proprio ruolo di coordinamento, omettendo di chiedere agli enti un'integrazione valutativa basata sui documenti reali e ignorando, per asserita tardività o non conformità tecnica, la nota tecnica volontaria inviata dalla società il 3 dicembre 2024.
1.1.1. L’argomento non persuade. In senso contrario a quanto prospettato dalla ricorrente, dall'esame degli atti risulta che le amministrazioni competenti abbiano effettivamente preso in considerazione la documentazione integrativa trasmessa.
1.1.1.1. Per quanto attiene alla posizione negativa della Regione Basilicata, il confronto tra i due pareri regionali (novembre 2023 e agosto 2024) dimostra come l'Ente abbia effettivamente valutato il progetto modificato. Nel parere del 30 agosto 2024 la Regione ha espressamente rappresentato di aver «esaminato la proposta di variante presentata dalla società OL Venosa s.r.l. in data 23 luglio 2024», precisando altresì che «il nuovo layout propone lo spostamento di alcuni aerogeneratori e lo spostamento di tutto il tracciato del cavidotto». Nondimeno, l'Ente ha confermato il parere contrario evidenziando che «il nuovo layout proposto non ha eliminato le criticità rilevate nel precedente parere e in particolare la notevole estensione del parco, la sovrapposizione con altri parchi eolici già approvati e la stretta correlazione visiva con importanti depositi e/o siti archeologici». La valutazione regionale ha specificamente analizzato le interferenze del progetto modificato, rilevando: - il mantenimento dell'interferenza del cavidotto (oltre a un aumento complessivo del cavo di oltre 64,5 chilometri) con il Regio tratturo Melfi-Castellaneta, tutelato come zona di interesse archeologico ai sensi degli articoli 10 e 13 del d.lgs. 42/2004; - la persistenza di problematiche relative agli usi civici; - la conferma dell'impatto visivo sui beni archeologici "Loreto" e "Maddalena o Catacombe"; - la sovrapposizione degli aerogeneratori WTG13-WTG14-WTG15-WTG16 con altri progetti già approvati; - l’insistenza della turbina WT01 all'interno della fascia di rispetto ( buffer ) di mille metri dalla linea di battigia, tutelata dalla legge regionale n. 54 del 2015; - l’attraversamento, da parte del collegamento tra le macchine WTG01 e WTG03 di un'area boscata tutelata dal codice dei beni culturali; - l’attraversamento da parte del cavidotto dei buffer di tutela della Fiumara di Venosa e della Fiumara Matinella.
1.1.1.2. Del pari, nei pareri della Soprintendenza della Basilicata dell’agosto e del novembre 2024 si attesta il compiuto esame della documentazione integrativa pubblicata il 23 luglio 2024, che include la nuova configurazione del layout e il nuovo tracciato delle opere di connessione. Inoltre, l’avviso negativo è dipeso dall’essere il nuovo tracciato del cavidotto comunque incidente per circa diciassette chilometri sul tratturo di cui innanzi, ossia in area sottoposta a tutela ope legis , e dalla ritenuta incompatibilità del progetto con la salvaguardia della stratigrafia archeologica, nonché dalla conferma, nonostante “l’alleggerimento del layout”, dell’incompatibilità delle opere da realizzare coi valori culturali e identitari del paesaggio e dell'interferenza con numerosi beni vincolati.
1.1.1.2.1. A dimostrazione di come la stessa Soprintendenza abbia ben ponderato la variante progettuale di cui è cenno depongono, altresì, il ricalcolo delle distanze degli aerogeneratori dai beni tutelati in base al nuovo layout , e il rilievo che tutti gli aerogeneratori di progetto siano ora dislocati a sud del regio tratturo, con una distribuzione “piuttosto lineare”, con distanze dal tratturo stesso che vanno da mt. 100 a 700, quindi non più in sovrapposizione diretta.
1.1.1.3. In relazione al parere reso dal Ministero della cultura il 28 novembre 2024, occorre subito rilevare come la stessa difesa erariale abbia riconosciuto che «sono stati riportati i riferimenti agli elaborati presentati inizialmente e non agli elaborati integrativi».
1.1.1.3.1. Nondimeno, il pur sorprendente errore in cui è incorso il MIC non è tale da inficiare la validità del parere. Invero, in tale atto il prefato Ministero ha: a ) richiamato espressamente i tre pareri della Soprintendenza, ossia quello prot. n. 13822 del 22 novembre 2023 (sul layout originario), quello prot. n. 9718 del 7 agosto 2024 (sul layout modificato) e quello prot. n. 14189 del 15 novembre 2024 (conferma del precedente parere di agosto); b ) ritenuto «ritenuto di condividere e fare propri i contributi sopracitati della competente Soprintendenza ABAP e dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP»; c ) ritenuto di «di poter condividere le valutazioni formulate dalla competente Soprintendenza ABAP della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizio II e III DG ABAP».
Ora, come si è visto innanzi al § 1.1.1.2., il parere della Soprintendenza del 7 agosto 2024 ha esaminato il layout modificato dell'8 maggio 2024, ha aggiornato le distanze dai beni tutelati, ha preso atto della delocalizzazione del cavidotto, e reca una motivazione articolata e specifica in ordine al diniego. Si tratta perciò di atto congruo rispetto all'esigenza di giustificazione del parere MIC, in quanto affronta tutti i profili (paesaggistici, architettonici, archeologici) di competenza.
Ebbene, il parere MIC ha considerato, condividendoli (a seguito di autonoma valutazione) e facendoli propri, i pareri della Soprintendenza in primo luogo attraverso il richiamo espresso e la dichiarata condivisione delle valutazioni ivi riportate, ma anche tramite la riproduzione integrale dell'analisi vincolistica, e l’averne sostanzialmente riportato le valutazioni su impatti paesaggistici, architettonici e archeologici.
Ritiene dunque il Collegio che il richiamo per relationem ai pareri della Soprintendenza ABAP del 7 agosto 2024 e del 15 novembre 2024 superi il vizio derivante dai riferimenti a elaborati superati contenuti nel corpo del parere MIC. In effetti, gli errori materiali contenuti nel corpo del parere sono assorbiti dal richiamo ai pareri della Soprintendenza che hanno correttamente esaminato il layout modificato. Soprattutto, il riferimento e la condivisione dei ripetuti pareri rende chiaro che la valutazione si riferisca (nonostante i refusi contenuti nel testo) al layout modificato.
1.1.1.4. Dall'analisi del parere n. 400 del 12 settembre 2024 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si ritrae conferma che anche la Commissione abbia esaminato il layout modificato presentato l'8 maggio 2024, come dimostrano i riferimenti testuali alle integrazioni dell’8 maggio 2024, ai dati sul cavidotto che corrispondono al progetto modificato e non a quello originario, alla citazione di elaborati che rientrano nella documentazione integrativa dell'8 maggio 2024, e non a quella originaria.
A ben vedere, poi, alla pagina 28 del parere si legge: «con il layout proposto permangono criticità in merito alla sovrapposizione con altri parchi eolici ed agli impatti visivi legati alla notevole estensione del parco anche su elementi naturalistici come la fiumara che corre ad esso parallela». L'uso del termine "permangono" dimostra che la Commissione ha confrontato il nuovo layout con quello originario, rilevando che le modifiche non hanno eliminato le criticità.
1.1.1.5. La documentazione del 3 dicembre 2024 costituisce integrazione tardiva e inammissibile.
1.1.1.5.1. È tardiva perché è stata prodotta dopo la conclusione dell’istruttoria tecnica da parte di tutti gli organi competenti, segnatamente dopo il parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del 12 settembre 2024, l’acquisizione del parere negativo da parte del MASE il 30 settembre 2024 e il parere del MIC del 28 novembre 2024.
Occorre da tale angolazione considerare che l’art. 24, comma 4, del TUA stabilisce che «entro il termine di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Delle osservazioni presentate l'autorità competente tiene conto ai fini delle determinazioni di cui al comma 5. L'autorità competente, al fine di acquisire elementi informativi ulteriori, può chiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, con la sospensione dei termini del procedimento, per non più di una volta». La disposizione delinea una sequenza procedimentale rigida, in cui le integrazioni e modifiche sostanziali al progetto possono essere presentate dal proponente una sola volta. Nel caso di specie: - la Commissione ha richiesto integrazioni il 10 gennaio 2024; - il proponente ha trasmesso le integrazioni l'8 maggio 2024 (esercitando l'unica possibilità di integrazione consentita); - è stata avviata nuova consultazione pubblica dal 23 luglio al 22 agosto 2024; la Commissione ha reso il parere il 12 settembre 2024. La documentazione del 3 dicembre 2024 costituisce quindi una seconda integrazione sostanziale (pervenuta a istruttoria conclusa) non consentita dal richiamato art. 24, comma 4, che prevede espressamente che le integrazioni possano essere richieste "per non più di una volta".
1.1.1.5.2. È inammissibile perché, come correttamente rilevato nel decreto impugnato (pag. 4) è stata presentata «in forma non tipizzata e non conforme alle specifiche tecniche», ossia alle «specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del d.lgs. n. 152/2006», pubblicate nel portale del MASE.
1.1.1.6. Al contrario di quanto opinato dalla ricorrente, il principio di leale collaborazione non impone all'amministrazione di esaminare documentazione presentata al di fuori dei termini e delle forme procedimentali, non potendo essere invocato per superare preclusioni derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla legge. L'amministrazione che rifiuti di prendere in considerazione documentazione tardivamente presentata non viola tale principio, ma si limita ad applicare correttamente la disciplina procedimentale.
1.2. Col secondo motivo si è lamentata la mancata comunicazione del "preavviso di rigetto" prima dell'emissione del decreto negativo. Secondo la ricorrente, tale omissione ha impedito un confronto dialettico che avrebbe permesso di chiarire le criticità sollevate e di valutare i contributi istruttori volontari inviati dalla società il 3 dicembre 2024.
In senso opposto, l'art. 6, comma 10 -bis , del d.lgs. n. 152/2006, nel testo applicabile ratione temporis , esclude espressamente l'applicazione dell'art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990 ai procedimenti di VIA, precludendo al proponente di lamentare l'omissione dell'anticipazione delle ragioni di diniego di compatibilità ambientale.
1.3. Infondato, per quanto diffusamente si è osservato supra , è l’argomento sviluppato nel terzo motivo, concernente la mancata applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio. Invero, nell’ambito del complesso procedimento di cui è cenno la OL è stata in più occasioni ammessa a produrre integrazioni documentali, sicché la prospettiva dialogica nella sostanza è stata ampiamente assicurata.
1.4. Infondati sono, infine, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto avvinti da stretta connessione, coi quali la OL ha lamentato l'infondatezza, l’erroneità e l’inconferenza nel merito dei rilievi contenuti nei pareri della Regione Basilicata, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura, il difettoso esercizio della discrezionalità da parte del MASE e la carenza di motivazione del decreto di VIA negativo.
1.4.1. Vanno subito riepilogati i principi consolidati in materia di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di impatto ambientale.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1761; TAR Lazio, sez. III, 9 novembre 2023 n. 16714; TAR Lazio, sez. V., 24 novembre 2025, n. 21014).
La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.
Il sindacato giurisdizionale è quindi necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria, non potendo il Giudice sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'amministrazione competente su profili meramente opinabili (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 5 febbraio 2024, n. 165; Cons. Stato, Sez. IV, n. 738/2019, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4466/2018).
1.4.2. Alla luce di tali principi, le contestazioni della ricorrente non evidenziano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti idonei a superare le valutazioni tecniche operate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento in questione.
1.4.2.1. La Regione Basilicata ha confermato il proprio parere contrario evidenziando che il nuovo layout proposto non ha eliminato le criticità rilevate, in particolare: la notevole estensione del parco, la sovrapposizione con altri parchi eolici già approvati e la stretta correlazione visiva con importanti depositi e siti archeologici.
Tali rilievi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non sono generici ma si fondano su elementi oggettivi:
- l'interferenza con il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, bene tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del codice dei beni culturali, attraversato ortogonalmente dal cavidotto;
- la presenza di zone gravate da usi civici tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h ) del codice;
- l'intervisibilità dell'impianto con beni archeologici di rilevante valore;
- la sovrapposizione con altri aerogeneratori di progetti già approvati (WTG13-WTG14-WTG15-WTG16).
La circostanza che la OL contesti nel merito tali valutazioni non è sufficiente a dimostrarne la manifesta illogicità o irragionevolezza, trattandosi di apprezzamenti tecnici rientranti nella fisiologica opinabilità delle valutazioni ambientali.
1.4.2.2. Del pari, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato molteplici criticità, tra cui:
- producibilità dell'impianto: la mancata verifica del requisito di densità volumetrica minima di energia rispetto al PIEAR della Basilicata;
- alternative progettuali: trattazione generica e di tipo qualitativo che non ha permesso una valutazione effettiva;
- impatti cumulativi: analisi ricca di informazioni ma priva di conclusioni non generiche, con particolare riferimento all'assenza di valutazione degli impatti cumulativi con le linee elettriche esistenti sull'avifauna;
- componente acque: trattazione superficiale senza il dovuto approfondimento degli interventi diretti;
- biodiversità: valutazione incompleta degli impatti sui chirotteri e sull'avifauna, in particolare sul nibbio reale;
- gittata elementi rotanti: errore nel calcolo evidenziato dalla Commissione;
- shadow flickering : valutazione falsata da erronea interpretazione delle ore equivalenti di funzionamento;
- paesaggio: mancato rispetto delle distanze minime tra aerogeneratori previste dal D.M. 10 settembre 2010.
Tali rilievi non sono meramente formali ma attengono a profili sostanziali della compatibilità ambientale del progetto. La ricorrente non ha dimostrato che si tratti di valutazioni manifestamente illogiche o irragionevoli, limitandosi a proporre una diversa lettura tecnica degli stessi elementi.
1.4.2.3. Il Ministero della cultura, come si è già diffusamente osservato innanzi, ha evidenziato le interferenze con beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, gli impatti visivi su beni monumentali e aree archeologiche, l’effetto cumulo con altri impianti esistenti o autorizzati nell'area, la non idoneità dell'area stessa ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c- quater ) del d.lgs. n. 199 del 2021, applicabile ratione temporis , per interferenza con beni tutelati e relative fasce di rispetto.
Si tratta di valutazioni fondate su elementi oggettivi relativi alla presenza di vincoli e alla visibilità dell'impianto da punti di particolare rilevanza paesaggistica e culturale, che restano indenni alle mende attoree.
1.4.3. Nel caso di specie, a fronte di pareri tutti negativi, l'Amministrazione procedente è tenuta ad un significativo sforzo motivazionale solo qualora intenda addivenire a una conclusione diversa rispetto a quella desumibile dall'istruttoria espletata (TAR Sardegna, sez. I, 28 gennaio 2026, n. 178; TAR Sicilia, sez. V, 17 ottobre 2024, n. 2881; TAR Molise n. 200/2025). La motivazione, infatti, assume connotati di minore pregnanza in caso di adesione alle risultanze di atti presupposti e del complesso dell'istruttoria, mentre richiede una espressione più diffusa e approfondita solo nel caso di discostamento da quelle risultanze (TAR Campania, sez. III, 27 gennaio 2025, n. 669; Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 445).
Nel caso di specie, il decreto impugnato ha dato atto dell'espressa acquisizione e recepimento dei pareri negativi. Tale adesione non costituisce un mero enunciato formale, ma una sostanziale condivisione delle concrete valutazioni tecniche e giuridiche espresse, conformemente al quadro normativo di riferimento costituito dagli articoli 5 e 25 del d.lgs. n. 152 del 2006.
1.4.3.1. La ricorrente ha anche sostenuto la mancanza del doveroso bilanciamento tra l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e l'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili, richiamando l'art. 3 del Regolamento UE n. 2577/2022, secondo cui gli impianti alimentati da fonti rinnovabili assumono "interesse pubblico prevalente".
In senso opposto, si osserva che il procedimento di VIA è finalizzato esclusivamente alla verifica della sussistenza di impatti significativi sull'ambiente e non al coordinamento e alla composizione dei diversi interessi pubblici e privati; tale composizione, infatti, viene in rilievo ai fini del rilascio dell'autorizzazione finale (Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2025, n. 5281).
1.4.3.2. Da tale angolazione, quindi, il decreto di VIA negativo adottato dal MASE risulta adeguatamente motivato mediante il richiamo espresso e la condivisione dei pareri istruttori negativi resi dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, dalla Regione Basilicata e dal MIC. In sede di VIA non sussiste l’obbligo di bilanciamento tra l'interesse ambientale e l'interesse alla produzione di energia rinnovabile, trattandosi di ponderazione rimessa al distinto e successivo procedimento autorizzativo dell’attività. Il provvedimento si fonda su una pluralità di motivazioni autonome e concorrenti, ciascuna delle quali sarebbe sufficiente a sorreggere il diniego.
1.4.4. Quanto già innanzi considerato conduce, infine, a disattendere l’argomento secondo cui il MASE avrebbe erroneamente attribuito portata vincolante ai pareri acquisiti in sede istruttoria. All’opposto, l’adesione ai convergenti esiti negativi non costituisce una sorta di "abdicazione" del potere, ma rappresenta legittimo esercizio di discrezionalità tramite espressione di una valutazione coerente con il complesso istruttorio formatosi, che costituisce elemento integrante del procedimento.
1.5. In conclusione, nel caso di specie la riscontrata convergenza dell'interesse ambientale con quello alla tutela del paesaggio determina la salda preminenza degli elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto.
2. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso principale e la conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di quello incidentale.
3. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- condanna la OL alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni statali intimate in solido, e per esse dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria ope legis , liquidando le stesse in misura di € 4000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché in favore delle società controinteressate, in solido, del pari determinate in € 4000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, coll'intervento dei magistrati:
ST RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
EN NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN NA | ST RI |
IL SEGRETARIO