Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 40
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la notifica della raccomandata informativa non sia stata consegnata al destinatario e che, pertanto, il procedimento notificatorio non si sia validamente perfezionato. La conoscenza di fatto dell'atto non sana il vizio di notifica.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento entro i termini di legge

    La Corte ritiene che l'eccezione di decadenza sia propria e non rilevabile d'ufficio. Il contribuente non ha sollevato tempestivamente tale eccezione.

  • Rigettato
    Maturazione del termine prescrizionale

    La Corte ritiene che il termine di prescrizione sia decennale e che sia stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo. Pertanto, l'eccezione di prescrizione non è fondata.

  • Rigettato
    Invalidità dell'atto presupposto e prescrizione del credito

    L'intimazione di pagamento è stata impugnata per far valere la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito. La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione tempestiva, rendendo inammissibili le censure mosse all'intimazione di pagamento. Inoltre, i motivi aggiunti proposti in primo grado sono stati ritenuti inammissibili perché tardivi.

  • Rigettato
    Perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la produzione dell'avviso di ricevimento sia ritualmente avvenuta in appello. Tuttavia, dall'esame del documento, emerge che la raccomandata non è stata consegnata al destinatario in quanto trasferito, pertanto la notifica non si è perfezionata validamente.

  • Accolto
    Decadenza dal potere accertativo per mancata impugnazione degli atti riscossivi successivi

    La Corte ritiene che la notifica del preavviso di fermo amministrativo sia valida in quanto effettuata con le forme dell'irreperibilità assoluta. Pertanto, il contribuente ha consumato il potere di impugnare l'atto presupposto (avviso di accertamento) per farne valere l'omessa notifica. L'avviso di accertamento deve considerarsi definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
    Numero : 40
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo