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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
RD TO, TO
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 34/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi, 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Udine - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010104237-2015 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° 115202290007715210000, notificata in data 24.05.2022, avanti alla CGT di Udine, assumendo che l'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015, non fosse mai stato notificato al medesimo contribuente, e chiedendo al giudice tributario di:
1) Accertare e dichiarare inesistente, nullo, illegittimo, annullabile o, comunque, inefficace l'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015 sotteso all'intimazione di pagamento n. 115 2022 90007715 21/000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul presupposto della ritenuta mancata notifica dell'avviso di accertamento;
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché fondata su un atto mai notificato;
2) la violazione dell'art. 25 comma 1 lettera c) del DPR n. 602/1973 e, conseguentemente, la decadenza del concessionario della riscossione dal diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo, non avendo notificato l'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015 entro il 31 dicembre dell'anno 2012;
3) l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali atteso che “risulta evidente la maturazione del termine prescrizionale in discorso, non essendo stato notificato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione entro il 31/12/2015. Inoltre, anche laddove ragionando per assurdo si ritenesse che i crediti di imposta siano soggetti alla prescrizione ordinaria, il relativo termine sarebbe, in ogni caso, ampiamente trascorso … non essendo stato notificato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione entro il entro il 31/12/2010”. 4)
In ogni caso, dichiarare la non debenza delle somme richieste.
L'Agenzia delle Entrate resisteva in giudizio evidenziando che l'avviso di accertamento n.
TI9010104237/2015 era stato notificato al contribuente dal Messo comunale del Comune di Lignano
Sabbiadoro, ex art. 140 c.p.c., in data 28.12.2015.
Rilevava che era, in ogni caso, intervenuta la conoscenza dell'avviso di accertamento in data 03.05.2018 quando il contribuente ritirava in Ufficio copia dell'accertamento richiesto con istanza di accesso agli atti di data 30.04.2018, ed eccepiva che neppure a seguito di detta conoscenza (certa) dell'atto impositivo, il contribuente provvedeva ad impugnare l'avviso di accertamento per eccepirne la sua mancata notifica nei termini di legge.
Resisteva in giudizio anche l'Agente della Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto il contribuente sig. Resistente_1 aveva ricevuto: a) in data 21.12.2016 un preavviso di fermo amministrativo n. 11580201600003560000, b) in data 08.01.2019. una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
11576201800001331000” e che se lo stesso riteneva l'atto presupposto, non fosse stati mai notificato, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 19 co.3 del D.Lgs. n. 546/92, far valere tale vizio impugnando l'atto successivo, sia del preavviso di fermo che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria citati, cosa mai avvenuta.
Nel contempo AER eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione atteso che il termine decennale, unico termine applicabile non sarebbe decorso tenuto contro dei sopra citati atti interruttivi e dei provvedimenti legislativi di sospensione dei termini di prescrizione adottati in tempo di Covid-19.
La CGT adita, con la sentenza n. 262/02/2022, accoglieva il ricorso evidenziando sulla scorta della ritenuta intervenuta decadenza dell'Ufficio, ex art. 43 del DPR n. 600/1973, dalla potestà accertativa, non avendo notificato l'accertamento entro i termini di legge, evidenziando:
1. quanto all'eccezione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale la notifica dell'avviso di accertamento fosse intervenuta in data 28.12.2015, che trattavasi di notifica nulla perché mancante - trattandosi di notifica avvenuta dal messo comunale con il rito degli irreperibili relativi ex art. 140 c.p.c. con deposito della copia dell'atto nella casa comunale - della prova dell'avvenuta spedizione della lettera raccomandata con cui il Messo comunale comunicava al destinatario il deposito suddetto;
2. quanto all'eccezione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui fosse precluso al contribuente nel presente processo eccepire la mancata notifica dell'atto impositivo stante il fatto che tale eccezione sarebbe dovuta essere formulata a seguito dell'intervenuta conoscenza di fatto dell'accertamento ottenuta in sede di istanza di accesso agli atti, che “a fronte di un vizio invalidante della notifica, è irrilevante dimostrare che il destinatario possa aver avuto ugualmente conoscenza dell'atto, posto che la sanatoria si determina solo in presenza dell'effettivo esercizio delle facoltà connesse alla loro tempestiva conoscenza”.
3. quanto all'eccezione dell'Agenzia Entrate Riscossione inerente l'inammissibilità delle censure mosse all'avviso di accertamento perché non interposte a seguito della notifica del primo atto riscossivo conseguente all'avviso di accertamento, la sentenza statuiva che “Quanto al preavviso do fermo amministrativo ed alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, va rilevato che tali atti sono stati notificati dopo che già era decorso il termine decadenziale”.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine propone appello per i seguenti motivi:
".... Riguardo al punto 1) si produce in giudizio ex art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992
l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n° 14372325333-3 del 18.12.2015 citata nella relata di notifica redatta dal Messo Comunale e concernente la notifica dell'avviso di accertamento
TI9010104237/2015.
Detto elemento dà completezza all'attività di notifica intervenuta atteso che prova, in maniera inequivocabile, l'avvenuta spedizione della predetta raccomandata informativa ed un tanto determina il perfezionamento dell'attività di notifica.
Di conseguenza, l'avviso di accertamento TI9010104237/2015 sarà da intendersi ritualmente notificato e non impugnato nei termini e, pertanto, definitivo determinando, un tanto, l'inammissibilità di tutte le censure mosse riguardo lo stesso.
Riguardo al punto 2), la conoscenza di fatto dell'atto da parte del contribuente a seguito dell'istanza di accesso atti non è stata evidenziata dall'Ufficio al fine di eccepire la sanatoria del difetto di notifica ma per evidenziare che, stante l'intervenuta conoscenza certa dell'atto, il contribuente avrebbe dovuto conseguentemente impugnarlo per eccepirne il difetto di notifica entro i termini di decadenza.
La mancata impugnazione a seguito della conoscenza di fatto incide sulla possibilità di poter eccepire il predetto difetto in un momento successivo.
Da ultimo, riguardo al punto 3), si osserva che l'intervenuta notifica di atti riscossivi conseguenti e successivi all'avviso di accertamento che ci occupa, quali il preavviso di fermo amministrativo n.
11580201600003560000 e la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
11576201800001331000 e la loro mancata impugnazione, preclude, ex art. 19 comma 3 del D.Lgs. n.
546/1992, in questa sede, al contribuente di poter impugnare l'atto presupposto a detti atti riscossivi, ossia l'avviso di accertamento. Inconferente, sul punto, è l'assunto in sentenza riguardo l'intervenuta decadenza del potere accertativo al momento della notifica degli atti riscossivi predetti, atteso che sarebbe stato onere di parte, essendo l'eccepita decadenza un difetto non rilevabile d'ufficio, impugnare tempestivamente i predetti atti riscossivi per eccepire il difetto di notifica entro i termini decadenziali del loro atto presupposto".
Resiste il contribuente appellato, contro deducendo.
In particolare, il contribuente eccepiva:
I. INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DEL D. LGS. N. 546/92
(aspecificità dei motivi di impugnazione).
IN VIA PRELIMINARE
A. L'INAMMISSIBILITA' DI PRODUZIONE DI NUOVA DOCUMENTAZIONE IN APPELLO – VIOLAZIONE
DELL'ART. 58 DEL D.LGS N.546/92 (con riferimento all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 14372325333-3 al contribuente a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto impositivo, documento e che era già in possesso dell'UFfficio, senza che il medesimo abbia dimostrato l'impossibilità di produrla in primo grado per causa ad essa non imputabile e stante la preclusione di cui all'art. 58, co. 1, d.lgs. n. 546/92)
B. INFONDATEZZA – IRRILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – NULLITA' DELLA
NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
PER OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTO (dalla ricevuta di ritorno della raccomandata n. 14372325333-3, dalla quale si evince, però, che alla data del 23/12/15 il sig. Resistente_1 non risiedeva più in Indirizzo_1, in Lignano Sabbiadoro, in quanto trasferitosi, circostanza non rispondente al vero, così come si evince dal certificato di residenza storico del Comune di Lignano Sabbiadoro, dal 10.09.2013 al 10.07.2018 è stato sempre residente a [...], alla Indirizzo_1; pertanto la notifica è nulla in quanto la comunicazione di avvenuto deposito, prevista dall'art. 140 c.p.c. non è stata mai consegnata al destinatario, nonostante questi non si fosse mai trasferito e, quindi, l'avviso di accertamento non è mai entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario).
IN MERITO AL SECONDO MOTIVO DI APPELLO – INFONDATEZZA - IRRILEVANZA DELL'ISTANZA DI
ACCESSO AGLI ATTI AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE – AI FINI
DELLA REGOLARITA' DELLA PROCEDURA (infondatezza di tale motivo di appello per l'irrilevanza dell'istanza di accesso agli atti, posto che: l'accesso agli atti non può sostituire la notifica di un avviso di accertamento, motivo per cui, da un lato non decorrono i termini per impugnare, tanto è vero che lo stesso art. 21 del
Codice del processo tributario dispone che il termine di 60 giorni per impugnare decorre dalla notifica dell'atto impugnato;
dall'altro, la procedura è comunque illegittima, in quanto l'avviso di intimazione non è stato preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento).
IN MERITO AL TERZO MOTIVO DI APPELLO – INFONDATEZZA – IRRILEVANZA DEGLI ATTI
DEPOSITATI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA INTERVENUTA
DECADENZA – NULLITA' DELLA NOTIFICA - (per il periodo di imposta 2010, il concessionario della riscossione è decaduto dal diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo, non avendo notificato l'avviso di accertamento nei termini di legge. Gli atti conseguenti ad esso (preavviso di fermo amministrativo e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) presuntivamente notificati, il primo in data 20/12/16 e il secondo in data 30/10/18, risultano, pertanto, tardivi;
la consegna degli atti riscossivi conseguenti e successivi all'atto impositivo in parola, è assolutamente irrilevante, attesa l'intervenuta decadenza del potere accertativo dell'Ufficio al momento della notifica degli atti riscossivi predetti. In ogni caso: a) il preavviso di fermo amministrativo risulta notificato a Lignano Sabbiadoro, Indirizzo_1, in data 20.12.2016, ex art. 60 DPR 600/73 – irreperibilità assoluta per trasferimento ma, come si evince dal certificato di residenza storico de Comune di Lignano Sabbiadoro, depositato con la costituzione in appello, il sig. Resistente_1 dal 10.09.2013 al 10.07.2018 è stato sempre residente a [...], alla Indirizzo_1. Essendo la notifica nulla, il preavviso di fermo non è mai entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente.
b) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risulta notificata in data 30/10/2018 a Lignano Sabbiadoro, Indirizzo_1, ex art. 140 c.p.c. ma il contribuente sig. Resistente_1 non era più ivi residente a partire dall'11.07.2018, così come si evince tanto dal certificato storico di residenza del Comune di Lignano Sabbiadoro quanto dal certificato anagrafico di residenza storico del Comune di
Frattaminore. Essendo la notifica nulla, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è mai entrata nella sfera di conoscibilità del contribuente).
Il contribuente appellato resiste contro deducendo sui motivi d'appello e riproponendo anche le contestazioni già sollevate in primo grado (anche con i motivi aggiunti ex art. 24 D. Lgs. n. 546 del 1992), come dedotto alle pagine 12. 13 e 14 della propria costituzione, da aversi qui per integralmente richiamate (VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 07/08/1990, N. 241 E SS.MM. E – VIOLAZIONE DELL'ART. 7
L. 27/07/2000, N. 212 - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 D.P.R. 600/1973 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E
53 DELLA COSTITUZIONE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E DEL PRINCIPIO DI
CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ILLEGITIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - PRESCRIZIONE
DEL CREDITO VANTATO).
Resiste contro deducendo e costituendosi in appello anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che impugna incidentalmente la decisione di primo grado in punto condanna alle spese di lite con riferimento all'an ed al quantum liquidato dal collegio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene pregiudiziale la decisione in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n.
546/1992, del deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n° 14372325333-3 del
18.12.2015, citata nella relata di notifica redatta dal Messo Comunale e concernente la notifica dell'avviso di accertamento TI9010104237/2015. Tale documento, infatti, fornirebbe, se ritualmente e tempestivamente prodotto, la prova del perfezionamento e della legittimità dell'attività di notifica dell'avviso di accertamento TI9010104237/2015: se l'attività di notifica sarà da intendersi ritualmente avvenuta, la mancata impugnazione nei termini dell'avviso di accertamento lo renderebbe definitivo determinando, conseguentemente, l'inammissibilità delle censure mosse riguardo lo stesso.
L'appellato ritiene illegittimo il deposito in appello dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa in quanto avvenuto in violazione del disposto di cui al citato art. 58 che pone il divieto di produrre nuove prove in appello.
Considerando il disposto della norma vigente ratione temporis al momento dell'avvenuto deposito in appello del documento, (17.02.2023), si ritiene che la stessa consentiva la produzione di nuove prove in appello (Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265) e di nuovi documenti (Cassazione civile sez. trib., 13/09/2024, n.24646: "Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto. Nel caso di specie, Equitalia ha legittimamente prodotto in appello il documento che è stato oggetto di contestazione in primo grado da parte del contribuente, sicché detta produzione integra una mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso, e non costituisce eccezione in senso stretto, preclusa in appello").
Il deposito dell'avviso della raccomandata informativa, pertanto, deve considerarsi ritualmente avvenuto da parte dell'appellante.
Dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, risulta, però che la stessa non sarebbe stata consegnata all'indirizzo indicato dal messo notificatore (Lignano Sabbiadoro, Indirizzo_1, int. 716), in quanto Poste Italiane il 23 dicembre 2015 ha attestato il mancato recapito della raccomandata in quanto il destinatario si sarebbe trasferito. Deve, pertanto, ritenersi che la raccomandata informativa non sia mai entrata nella sfera di conoscibilità del contribuente e, pertanto, non si sia validamente perfezionato il procedimento notificatorio dell'atto impositivo (nè risulta rinnovata la notificazione dell'atto impositivo). Condivisibili, pertanto, le deduzioni dell'appellato (cfr. pagine 6 e 7 delle contro deduzioni del contribuente in appello).
Va, pertanto, respinto il primo motivo d'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Venendo al secondo e terzo motivo d'appello, che possono essere trattati congiuntamente, il collegio rileva che la conoscenza di fatto dell'impugnato avviso di accertamento, e cioè prescindendo dalla notificazione dell'atto che non si è validamente perfezionata, è pacificamente intervenuta in data
03.05.2018, a seguito di accesso agli atti da parte del contribuente, come lo stesso ufficio appellante sembra ritenere, non vale a sanare il vizio di notifica dell'atto stesso;
il collegio rileva che neppure può essere considerata equipollente alla notifica dell'atto con effetto sanante dell'invalidità della precedente notifica nulla, in quanto la conoscenza dell'atto impositivo con la consegna dello stesso il 03.05.2018 in sede di accesso agli atti, è intervenuta oltre il termine di decadenza (31.12.2025), per l'esercizio del potere accertativo da parte dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. Civ. sez. Trib. 08.04.2024 n.
9395), con conseguente impossibilità del prodursi dell'efficacia dell'atto impositivo per mancata valida notifica dello stesso.
Deve rilevarsi, però, come fondatamente eccepito dall'appellante nel terzo motivo d'appello, che l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine per l'esercizio della potestà impositiva, è una eccezione propria, non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Il giudice di primo grado nel presente procedimento, avente ad oggetto sia l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n115 20229000771521/000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione
e notificata in data 24.05.2022, sia l'avviso di accertamento, n. TI9010104237/2015, (asseritamente, dall'Ufficio, notificato in data 28/12/2015), ha rilevato, pur in assenza di alcuna specifica eccezione in merito da parte del contribuente, l'intervenuto decorso del termine decadenziale di cui all'art. 43 DPR n.
600/1973. Ma, trattandosi di eccezione propria, non rilevabile d'ufficio nè proponibile per la prima volta in appello, (Cass. civ. sez. trib. n. 1291 del 2020; n. 14028 del 2011), onerato a sollevare tale eccezione era il contribuente, che avrebbe avuto l'interesse ad impugnare l'avviso di accertamento sollevando tale eccezione di decadenza, ma che nel presente procedimento ha impugnato (anche) l'avviso di accertamento senza, però, mai fare valere od eccepire l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo.
Si tratta ora di stabilire se l'impugnazione dell'atto impositivo, intervenuta solo nel presente procedimento, sia tardiva rispetto all'effettiva conoscenza dell'atto avvenuta in data 3.5.2018, e, in ogni caso, a seguito della notifica del fermo amministrativo di veicolo a carico del contribuente e della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, la validità delle cui notificazioni è contestata dal contribuente, tanto da poter considerare l'atto impositivo definitivo e non più impugnabile.
Il collegio non ritiene che l'effettiva piena conoscenza dell'atto impositivo impugnato nel presente procedimento, intervenuta al di fuori del procedimento notificatorio, nell'ambito di un accesso del contribuente agli atti presso l'Ufficio finanziario, possa essere considerata equipollente ad una notifica dell'atto stesso, in aderenza al dettato della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. trib. 27/02/2025,
n.5178): "..... se è vero che la mancata notificazione dell'atto non ne impedisce il perfezionamento è altrettanto vero che la mancata notificazione o la notificazione inesistente non può essere equiparata, sic et simpliciter, alla conoscenza dell'atto da parte del contribuente, al punto da determinare, a carico di quest'ultimo, la decadenza per mancata impugnazione dell'atto. Sul punto il tenore letterale dell'art. 21 D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 è inequivoco, nel prevedere che: "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato". È pertanto la notificazione - cioè un procedimento caratterizzato da una sequenza preordinata di atti compiuti da un soggetto individuato e funzionali a portare un determinato atto nella sfera di conoscenza (o conoscibilità) legale - a segnare la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto impositivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992. Tale procedimento, alla luce di quanto previsto dalla norma appena richiamata, non è surrogabile dalla conoscenza acquisita aliunde dell'esistenza e dei contenuti dell'atto di impugnare.
2.4. Peraltro, anche secondo la prospettazione che qualifica come nulla (e non inesistente) la notificazione eseguita in un luogo diverso da quello riferibile al destinatario (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., 11/10/2024, n. 26544; Cass., 08/03/2019, n. 6743; Cass., 09/03/2018, n. 5663), la sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. (per raggiungimento dello scopo) richiede, comunque, un'attività processuale qualificata della parte, come l'esercizio della facoltà o la spendita del potere processuale previsto nel segmento processuale successivo a quello dell'atto oggetto di notificazione, la cui conoscibilità legale costituisce proprio lo scopo da raggiungere attraverso il procedimento notificatorio (v.
Cass., 15/03/2017, n. 6678; Cass., 09/12/2002, n. 17501). Di conseguenza, in assenza della proposizione dell'impugnazione contro l'atto impositivo notificato invalidamente, la conoscenza occasionale di quest'ultimo non può considerarsi evento idoneo a far decorrere il termine ex art. 21 D. Lgs. n. 546 del 1992 e a determinare alcuna decadenza in capo al contribuente.
2.5. Nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, nitida tra distinzione tra conoscenza legale e conoscenza occasionale (nel senso che solo la prima è utile a far decorrere il termine breve di impugnazione, v. Cass., 19/02/2014, n. 3938). È stato altresì precisato che non è configurabile una equivalenza tra conoscenza occasionale della sentenza da impugnare e conoscenza legale della stessa (Cass., n. 3938 del 2014, cit.; Cass., 08/09/2004, n. 18075). La conoscenza occasionale dell'atto non costituisce, quindi, evento idoneo a determinare il raggiungimento dello scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ai fini della decorrenza del termine di impugnazione previsto nell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992".
Sotto tale profilo, pertanto, il contribuente avrebbe tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento, unitamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n° 115202290007715210000, notificata in data
24.05.2022, eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito tributario, precedentemente alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
L'Ufficio appellante, eccepisce che sono stati precedentemente e validamente notificati due atti non impugnati dal contribuente: il preavviso di fermo amministrativo, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
dalla mancata impugnazione di tali atti l'Ufficio appellante fa discendere la inammissibilità/tardività dell'impugnazione dell'avviso di accertamento nel presente contenzioso: ".......... riguardo al punto 3), si osserva che l'intervenuta notifica di atti riscossivi conseguenti e successivi all'avviso di accertamento che ci occupa, quali il preavviso di fermo amministrativo n.11580201600003560000 e la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
11576201800001331000 e la loro mancata impugnazione, preclude, ex art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, in questa sede, al contribuente di poter impugnare l'atto presupposto a detti atti riscossivi, ossia l'avviso di accertamento." (cfr. atto d'appello).
Il preavviso di fermo amministrativo è il primo dei detti atti e risulta notificato tramite messo notificatore in Lignano Sabbiadoro, Indirizzo_1 in data 20.12.2016, ex art. 60 DPR 600/73 mediante deposito del plico sigillato nella Casa Comunale per irreperibilità assoluta del contribuente: "nome assente su cassetta e campanello, irreperibilità assoluta", e poi "Il dest. risulta trasferito, richiesta visura 11.10.16". La notifica sarebbe, pertanto, avvenuta, ad opera del messo notificatore, "depositando in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità assoluta del destinatario".
La residenza formale e risultante dal certificato anagrafico di residenza storico prodotto dall'appellato, risulta essere stata dal 10.09.2013 al 10.07.2018 in Comune di Lignano Sabbiadoro, alla Indirizzo_1
. Dalla relata di notifica del messo, risulta che il medesimo si era recato al civico n. 7 di Indirizzo_1 in Comune di Lignano Sabbiadoro, senza indicazione dell'interno 716 risultante dal certificato anagrafico;
dallo stesso certificato anagrafico risulta che il contribuente era residente in [...]dal 28.052003 al 17.01.2012 (e dal 18.01.2012 al 09.09.2013 in Indirizzo_2), sempre in Comune di Lignano Sabbiadoro. A fronte di tali risultanze anagrafiche, il messo notificatore attesta espressamente che al civico numero 7 dell'indirizzo di residenza formale del notificando, non risultava alcuna cassetta o campanello, con il nome del contribuente, pur senza specificare se sia acceduto all'interno 716 e quali ricerche abbia effettuato per affermare che il contribuente risultava trasferito.
La Corte di Cassazione in caso similare ha ritenuto valida la notifica con le forme e modalità dell'irreperibilità assoluta, nonostante in forza delle risultanze anagrafiche il contribuete risultasse residente al civico presso il quale si era recato il notificatore: ".... il messo notificatore si era recato all'indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente ed aveva personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della stessa, così dichiarando – in assenza di altri elementi utili allo scopo, pur avendo eseguito un doppio accesso - che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Conseguentemente, la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73 va ritenuta valida, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame. Diversamente da quanto asserito dalla parte ricorrente, infatti, il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'organo notificatore. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento,
l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie, sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale" (Cassazione civile sez. trib., 08/09/2025, n.24745).
Nel caso che ci occupa il messo notificatore si era recato presso il civico di residenza anagrafica, ma ivi non aveva reperito alcuna cassetta postale o campanello con il nominativo del contribuente.
A fronte di tale accertamento, ed in assenza di altri elementi, riteneva di effettuare la notifica con il rito degli irreperibili assoluti. A fronte della validità della notifica con la modalità del rito degli irreperibili assoluti, per le anzidette ragioni, come evidenziate dalla suprema Corte, si è consumato il potere di impugnare, ex art. 19 c. 3 del D. Lgs. n. 546 del 1992, l'atto presupposto del preavviso di fermo amministrativo, e cioè l'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015, per farne valere l'omessa notifica e/o l'infondatezza; l'avviso di accertamento deve, pertanto, considerarsi allora divenuto definitivo e non più impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo avverso tale atto.
Per quanto attiene al ricorso avverso l'intimazione di pagamento, il collegio rileva che l'intimazione è stata impugnata non per vizi propri, ma al fine di far valere la mancata notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento, e la prescrizione del credito erariale.
Come detto, l'intervenuta notifica (2016) del preavviso di fermo amministrativo, e la mancata impugnazione dello stesso atto nel quale era espressamente indicato l'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, impediscono di sollevare ogni questione afferente alla validità o meno della notifica del detto atto presupposto, impugnando l'intimazione successivamente notificata (2022), oggetto del presente giudizio, per far valere la mancata notifica l'atto presupposto, divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 19 c. 3 del D. Lgs. n. 546/1992; ma anche ipotizzando l'invalidità della notifica del preavviso di fermo amministrativo, e, quindi, la non definitività dell'avviso di accertamento impugnato, vi è, in ogni caso, una ulteriore ragione per ritenere inammissibili le censure mosse dal contribuente nel merito della fondatezza della pretesa tributaria.
Il contribuente ha impugnato avanti alla CTP di Udine nel primo grado del presente giudizio, l'atto impositivo (avviso di accertamento) indicato, ma ha svolto censure che si sono limitate a contestare l'invalidità della notifica dell'atto medesimo, e non l'infondatezza dell'accertamento nel merito, e la prescrizione del credito tributario.
A seguito del deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate di Udine con la costituzione in in primo grado avvenuta in data 21.09.2022 dell'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015, unitamente alla relata di notifica dello stesso, il contribuente ha presentato motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 del D. lgs. n. 546 del 1992.
Solo con i motivi aggiunti proposti in primo grado il contribuente ha censurato nel merito le ragioni fondanti l'atto impositivo e la pretesa tributaria. L'art. 24 c. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 recita: "2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito".
Nel caso che ci occupa l'avviso di accertamento era atto già conosciuto dal contribuente in quanto era intervenuta l'effettiva conoscenza dell'atto stesso a seguito della specifica richiesta di accesso agli atti presentata dal contribuente in data 30.04.2018, e della successiva consegna al richiedente dell'avviso di accertamento in contestazione, intervenuta il 3.5.2018 da parte dell'Ufficio Finanziario, (sono agli atti di primo grado sia la specifica richiesta, sia la ricevuta di consegna sottoscritta dal contribuente).
Deve, pertanto, ritenersi che il contribuente avrebbe dovuto sin dal ricorso introduttivo far valere i vizi di merito dell'atto impositivo, in quanto l'atto stesso, depositato in giudizio a seguito delle contestazioni relative alla impugnazione per difetto/invalidità della notifica, era atto già conosciuto dal contribuente stesso e non poteva che essere contestato con il ricorso introduttivo, e non con i motivi aggiunti:
"L'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanata neppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto". (Cassazione civile sez. trib., 19/08/2025, n.23528)
Nel presente giudizio i motivi aggiunti di ricorso avverso l'avviso di accertamento impugnato devono, pertanto, considerarsi inammissibili in quanto tardivamente proposti.
Il contribuente ha, infine, eccepito la prescrizione del credito tributario con il ricorso introduttivo, ribadendo l'eccezione in appello.
L'eccezione non è fondata.
Il termine di prescrizione ordinario dei tributi diretti (tra cui l'IRPEF che interessa la contribuente appellante), è decennale e ad essi non è applicabile la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. (Cass. Civ. sez. trib. 28.08.2024 n. 23215; vedi anche Cassazione civile sez. trib., 15/06/2023, n.17234).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo di cui s'è detto.
In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello dell'Ufficio, ed in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso introduttivo del contribuente.
La Corte ritiene che per la particolarità delle questioni trattate e per l'infondatezza del primo motivo d'appello, sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia, accoglie l'appello dell' Ufficio nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di accertamento di cui é causa. Spese di lite dell' intero giudizio compensate. Così deciso in Trieste, li 09 giugno 2025
Il relatore Roberto Lombardini Il Presidente Manila Salvà
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
RD TO, TO
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 34/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi, 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Udine - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010104237-2015 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° 115202290007715210000, notificata in data 24.05.2022, avanti alla CGT di Udine, assumendo che l'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015, non fosse mai stato notificato al medesimo contribuente, e chiedendo al giudice tributario di:
1) Accertare e dichiarare inesistente, nullo, illegittimo, annullabile o, comunque, inefficace l'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015 sotteso all'intimazione di pagamento n. 115 2022 90007715 21/000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul presupposto della ritenuta mancata notifica dell'avviso di accertamento;
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché fondata su un atto mai notificato;
2) la violazione dell'art. 25 comma 1 lettera c) del DPR n. 602/1973 e, conseguentemente, la decadenza del concessionario della riscossione dal diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo, non avendo notificato l'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015 entro il 31 dicembre dell'anno 2012;
3) l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali atteso che “risulta evidente la maturazione del termine prescrizionale in discorso, non essendo stato notificato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione entro il 31/12/2015. Inoltre, anche laddove ragionando per assurdo si ritenesse che i crediti di imposta siano soggetti alla prescrizione ordinaria, il relativo termine sarebbe, in ogni caso, ampiamente trascorso … non essendo stato notificato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione entro il entro il 31/12/2010”. 4)
In ogni caso, dichiarare la non debenza delle somme richieste.
L'Agenzia delle Entrate resisteva in giudizio evidenziando che l'avviso di accertamento n.
TI9010104237/2015 era stato notificato al contribuente dal Messo comunale del Comune di Lignano
Sabbiadoro, ex art. 140 c.p.c., in data 28.12.2015.
Rilevava che era, in ogni caso, intervenuta la conoscenza dell'avviso di accertamento in data 03.05.2018 quando il contribuente ritirava in Ufficio copia dell'accertamento richiesto con istanza di accesso agli atti di data 30.04.2018, ed eccepiva che neppure a seguito di detta conoscenza (certa) dell'atto impositivo, il contribuente provvedeva ad impugnare l'avviso di accertamento per eccepirne la sua mancata notifica nei termini di legge.
Resisteva in giudizio anche l'Agente della Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto il contribuente sig. Resistente_1 aveva ricevuto: a) in data 21.12.2016 un preavviso di fermo amministrativo n. 11580201600003560000, b) in data 08.01.2019. una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
11576201800001331000” e che se lo stesso riteneva l'atto presupposto, non fosse stati mai notificato, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 19 co.3 del D.Lgs. n. 546/92, far valere tale vizio impugnando l'atto successivo, sia del preavviso di fermo che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria citati, cosa mai avvenuta.
Nel contempo AER eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione atteso che il termine decennale, unico termine applicabile non sarebbe decorso tenuto contro dei sopra citati atti interruttivi e dei provvedimenti legislativi di sospensione dei termini di prescrizione adottati in tempo di Covid-19.
La CGT adita, con la sentenza n. 262/02/2022, accoglieva il ricorso evidenziando sulla scorta della ritenuta intervenuta decadenza dell'Ufficio, ex art. 43 del DPR n. 600/1973, dalla potestà accertativa, non avendo notificato l'accertamento entro i termini di legge, evidenziando:
1. quanto all'eccezione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale la notifica dell'avviso di accertamento fosse intervenuta in data 28.12.2015, che trattavasi di notifica nulla perché mancante - trattandosi di notifica avvenuta dal messo comunale con il rito degli irreperibili relativi ex art. 140 c.p.c. con deposito della copia dell'atto nella casa comunale - della prova dell'avvenuta spedizione della lettera raccomandata con cui il Messo comunale comunicava al destinatario il deposito suddetto;
2. quanto all'eccezione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui fosse precluso al contribuente nel presente processo eccepire la mancata notifica dell'atto impositivo stante il fatto che tale eccezione sarebbe dovuta essere formulata a seguito dell'intervenuta conoscenza di fatto dell'accertamento ottenuta in sede di istanza di accesso agli atti, che “a fronte di un vizio invalidante della notifica, è irrilevante dimostrare che il destinatario possa aver avuto ugualmente conoscenza dell'atto, posto che la sanatoria si determina solo in presenza dell'effettivo esercizio delle facoltà connesse alla loro tempestiva conoscenza”.
3. quanto all'eccezione dell'Agenzia Entrate Riscossione inerente l'inammissibilità delle censure mosse all'avviso di accertamento perché non interposte a seguito della notifica del primo atto riscossivo conseguente all'avviso di accertamento, la sentenza statuiva che “Quanto al preavviso do fermo amministrativo ed alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, va rilevato che tali atti sono stati notificati dopo che già era decorso il termine decadenziale”.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine propone appello per i seguenti motivi:
".... Riguardo al punto 1) si produce in giudizio ex art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992
l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n° 14372325333-3 del 18.12.2015 citata nella relata di notifica redatta dal Messo Comunale e concernente la notifica dell'avviso di accertamento
TI9010104237/2015.
Detto elemento dà completezza all'attività di notifica intervenuta atteso che prova, in maniera inequivocabile, l'avvenuta spedizione della predetta raccomandata informativa ed un tanto determina il perfezionamento dell'attività di notifica.
Di conseguenza, l'avviso di accertamento TI9010104237/2015 sarà da intendersi ritualmente notificato e non impugnato nei termini e, pertanto, definitivo determinando, un tanto, l'inammissibilità di tutte le censure mosse riguardo lo stesso.
Riguardo al punto 2), la conoscenza di fatto dell'atto da parte del contribuente a seguito dell'istanza di accesso atti non è stata evidenziata dall'Ufficio al fine di eccepire la sanatoria del difetto di notifica ma per evidenziare che, stante l'intervenuta conoscenza certa dell'atto, il contribuente avrebbe dovuto conseguentemente impugnarlo per eccepirne il difetto di notifica entro i termini di decadenza.
La mancata impugnazione a seguito della conoscenza di fatto incide sulla possibilità di poter eccepire il predetto difetto in un momento successivo.
Da ultimo, riguardo al punto 3), si osserva che l'intervenuta notifica di atti riscossivi conseguenti e successivi all'avviso di accertamento che ci occupa, quali il preavviso di fermo amministrativo n.
11580201600003560000 e la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
11576201800001331000 e la loro mancata impugnazione, preclude, ex art. 19 comma 3 del D.Lgs. n.
546/1992, in questa sede, al contribuente di poter impugnare l'atto presupposto a detti atti riscossivi, ossia l'avviso di accertamento. Inconferente, sul punto, è l'assunto in sentenza riguardo l'intervenuta decadenza del potere accertativo al momento della notifica degli atti riscossivi predetti, atteso che sarebbe stato onere di parte, essendo l'eccepita decadenza un difetto non rilevabile d'ufficio, impugnare tempestivamente i predetti atti riscossivi per eccepire il difetto di notifica entro i termini decadenziali del loro atto presupposto".
Resiste il contribuente appellato, contro deducendo.
In particolare, il contribuente eccepiva:
I. INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DEL D. LGS. N. 546/92
(aspecificità dei motivi di impugnazione).
IN VIA PRELIMINARE
A. L'INAMMISSIBILITA' DI PRODUZIONE DI NUOVA DOCUMENTAZIONE IN APPELLO – VIOLAZIONE
DELL'ART. 58 DEL D.LGS N.546/92 (con riferimento all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 14372325333-3 al contribuente a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto impositivo, documento e che era già in possesso dell'UFfficio, senza che il medesimo abbia dimostrato l'impossibilità di produrla in primo grado per causa ad essa non imputabile e stante la preclusione di cui all'art. 58, co. 1, d.lgs. n. 546/92)
B. INFONDATEZZA – IRRILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – NULLITA' DELLA
NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
PER OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTO (dalla ricevuta di ritorno della raccomandata n. 14372325333-3, dalla quale si evince, però, che alla data del 23/12/15 il sig. Resistente_1 non risiedeva più in Indirizzo_1, in Lignano Sabbiadoro, in quanto trasferitosi, circostanza non rispondente al vero, così come si evince dal certificato di residenza storico del Comune di Lignano Sabbiadoro, dal 10.09.2013 al 10.07.2018 è stato sempre residente a [...], alla Indirizzo_1; pertanto la notifica è nulla in quanto la comunicazione di avvenuto deposito, prevista dall'art. 140 c.p.c. non è stata mai consegnata al destinatario, nonostante questi non si fosse mai trasferito e, quindi, l'avviso di accertamento non è mai entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario).
IN MERITO AL SECONDO MOTIVO DI APPELLO – INFONDATEZZA - IRRILEVANZA DELL'ISTANZA DI
ACCESSO AGLI ATTI AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE – AI FINI
DELLA REGOLARITA' DELLA PROCEDURA (infondatezza di tale motivo di appello per l'irrilevanza dell'istanza di accesso agli atti, posto che: l'accesso agli atti non può sostituire la notifica di un avviso di accertamento, motivo per cui, da un lato non decorrono i termini per impugnare, tanto è vero che lo stesso art. 21 del
Codice del processo tributario dispone che il termine di 60 giorni per impugnare decorre dalla notifica dell'atto impugnato;
dall'altro, la procedura è comunque illegittima, in quanto l'avviso di intimazione non è stato preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento).
IN MERITO AL TERZO MOTIVO DI APPELLO – INFONDATEZZA – IRRILEVANZA DEGLI ATTI
DEPOSITATI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA INTERVENUTA
DECADENZA – NULLITA' DELLA NOTIFICA - (per il periodo di imposta 2010, il concessionario della riscossione è decaduto dal diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo, non avendo notificato l'avviso di accertamento nei termini di legge. Gli atti conseguenti ad esso (preavviso di fermo amministrativo e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) presuntivamente notificati, il primo in data 20/12/16 e il secondo in data 30/10/18, risultano, pertanto, tardivi;
la consegna degli atti riscossivi conseguenti e successivi all'atto impositivo in parola, è assolutamente irrilevante, attesa l'intervenuta decadenza del potere accertativo dell'Ufficio al momento della notifica degli atti riscossivi predetti. In ogni caso: a) il preavviso di fermo amministrativo risulta notificato a Lignano Sabbiadoro, Indirizzo_1, in data 20.12.2016, ex art. 60 DPR 600/73 – irreperibilità assoluta per trasferimento ma, come si evince dal certificato di residenza storico de Comune di Lignano Sabbiadoro, depositato con la costituzione in appello, il sig. Resistente_1 dal 10.09.2013 al 10.07.2018 è stato sempre residente a [...], alla Indirizzo_1. Essendo la notifica nulla, il preavviso di fermo non è mai entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente.
b) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risulta notificata in data 30/10/2018 a Lignano Sabbiadoro, Indirizzo_1, ex art. 140 c.p.c. ma il contribuente sig. Resistente_1 non era più ivi residente a partire dall'11.07.2018, così come si evince tanto dal certificato storico di residenza del Comune di Lignano Sabbiadoro quanto dal certificato anagrafico di residenza storico del Comune di
Frattaminore. Essendo la notifica nulla, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è mai entrata nella sfera di conoscibilità del contribuente).
Il contribuente appellato resiste contro deducendo sui motivi d'appello e riproponendo anche le contestazioni già sollevate in primo grado (anche con i motivi aggiunti ex art. 24 D. Lgs. n. 546 del 1992), come dedotto alle pagine 12. 13 e 14 della propria costituzione, da aversi qui per integralmente richiamate (VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 07/08/1990, N. 241 E SS.MM. E – VIOLAZIONE DELL'ART. 7
L. 27/07/2000, N. 212 - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 D.P.R. 600/1973 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E
53 DELLA COSTITUZIONE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E DEL PRINCIPIO DI
CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ILLEGITIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - PRESCRIZIONE
DEL CREDITO VANTATO).
Resiste contro deducendo e costituendosi in appello anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che impugna incidentalmente la decisione di primo grado in punto condanna alle spese di lite con riferimento all'an ed al quantum liquidato dal collegio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene pregiudiziale la decisione in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n.
546/1992, del deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n° 14372325333-3 del
18.12.2015, citata nella relata di notifica redatta dal Messo Comunale e concernente la notifica dell'avviso di accertamento TI9010104237/2015. Tale documento, infatti, fornirebbe, se ritualmente e tempestivamente prodotto, la prova del perfezionamento e della legittimità dell'attività di notifica dell'avviso di accertamento TI9010104237/2015: se l'attività di notifica sarà da intendersi ritualmente avvenuta, la mancata impugnazione nei termini dell'avviso di accertamento lo renderebbe definitivo determinando, conseguentemente, l'inammissibilità delle censure mosse riguardo lo stesso.
L'appellato ritiene illegittimo il deposito in appello dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa in quanto avvenuto in violazione del disposto di cui al citato art. 58 che pone il divieto di produrre nuove prove in appello.
Considerando il disposto della norma vigente ratione temporis al momento dell'avvenuto deposito in appello del documento, (17.02.2023), si ritiene che la stessa consentiva la produzione di nuove prove in appello (Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265) e di nuovi documenti (Cassazione civile sez. trib., 13/09/2024, n.24646: "Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto. Nel caso di specie, Equitalia ha legittimamente prodotto in appello il documento che è stato oggetto di contestazione in primo grado da parte del contribuente, sicché detta produzione integra una mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso, e non costituisce eccezione in senso stretto, preclusa in appello").
Il deposito dell'avviso della raccomandata informativa, pertanto, deve considerarsi ritualmente avvenuto da parte dell'appellante.
Dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, risulta, però che la stessa non sarebbe stata consegnata all'indirizzo indicato dal messo notificatore (Lignano Sabbiadoro, Indirizzo_1, int. 716), in quanto Poste Italiane il 23 dicembre 2015 ha attestato il mancato recapito della raccomandata in quanto il destinatario si sarebbe trasferito. Deve, pertanto, ritenersi che la raccomandata informativa non sia mai entrata nella sfera di conoscibilità del contribuente e, pertanto, non si sia validamente perfezionato il procedimento notificatorio dell'atto impositivo (nè risulta rinnovata la notificazione dell'atto impositivo). Condivisibili, pertanto, le deduzioni dell'appellato (cfr. pagine 6 e 7 delle contro deduzioni del contribuente in appello).
Va, pertanto, respinto il primo motivo d'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Venendo al secondo e terzo motivo d'appello, che possono essere trattati congiuntamente, il collegio rileva che la conoscenza di fatto dell'impugnato avviso di accertamento, e cioè prescindendo dalla notificazione dell'atto che non si è validamente perfezionata, è pacificamente intervenuta in data
03.05.2018, a seguito di accesso agli atti da parte del contribuente, come lo stesso ufficio appellante sembra ritenere, non vale a sanare il vizio di notifica dell'atto stesso;
il collegio rileva che neppure può essere considerata equipollente alla notifica dell'atto con effetto sanante dell'invalidità della precedente notifica nulla, in quanto la conoscenza dell'atto impositivo con la consegna dello stesso il 03.05.2018 in sede di accesso agli atti, è intervenuta oltre il termine di decadenza (31.12.2025), per l'esercizio del potere accertativo da parte dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. Civ. sez. Trib. 08.04.2024 n.
9395), con conseguente impossibilità del prodursi dell'efficacia dell'atto impositivo per mancata valida notifica dello stesso.
Deve rilevarsi, però, come fondatamente eccepito dall'appellante nel terzo motivo d'appello, che l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine per l'esercizio della potestà impositiva, è una eccezione propria, non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Il giudice di primo grado nel presente procedimento, avente ad oggetto sia l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n115 20229000771521/000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione
e notificata in data 24.05.2022, sia l'avviso di accertamento, n. TI9010104237/2015, (asseritamente, dall'Ufficio, notificato in data 28/12/2015), ha rilevato, pur in assenza di alcuna specifica eccezione in merito da parte del contribuente, l'intervenuto decorso del termine decadenziale di cui all'art. 43 DPR n.
600/1973. Ma, trattandosi di eccezione propria, non rilevabile d'ufficio nè proponibile per la prima volta in appello, (Cass. civ. sez. trib. n. 1291 del 2020; n. 14028 del 2011), onerato a sollevare tale eccezione era il contribuente, che avrebbe avuto l'interesse ad impugnare l'avviso di accertamento sollevando tale eccezione di decadenza, ma che nel presente procedimento ha impugnato (anche) l'avviso di accertamento senza, però, mai fare valere od eccepire l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo.
Si tratta ora di stabilire se l'impugnazione dell'atto impositivo, intervenuta solo nel presente procedimento, sia tardiva rispetto all'effettiva conoscenza dell'atto avvenuta in data 3.5.2018, e, in ogni caso, a seguito della notifica del fermo amministrativo di veicolo a carico del contribuente e della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, la validità delle cui notificazioni è contestata dal contribuente, tanto da poter considerare l'atto impositivo definitivo e non più impugnabile.
Il collegio non ritiene che l'effettiva piena conoscenza dell'atto impositivo impugnato nel presente procedimento, intervenuta al di fuori del procedimento notificatorio, nell'ambito di un accesso del contribuente agli atti presso l'Ufficio finanziario, possa essere considerata equipollente ad una notifica dell'atto stesso, in aderenza al dettato della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. trib. 27/02/2025,
n.5178): "..... se è vero che la mancata notificazione dell'atto non ne impedisce il perfezionamento è altrettanto vero che la mancata notificazione o la notificazione inesistente non può essere equiparata, sic et simpliciter, alla conoscenza dell'atto da parte del contribuente, al punto da determinare, a carico di quest'ultimo, la decadenza per mancata impugnazione dell'atto. Sul punto il tenore letterale dell'art. 21 D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 è inequivoco, nel prevedere che: "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato". È pertanto la notificazione - cioè un procedimento caratterizzato da una sequenza preordinata di atti compiuti da un soggetto individuato e funzionali a portare un determinato atto nella sfera di conoscenza (o conoscibilità) legale - a segnare la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto impositivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992. Tale procedimento, alla luce di quanto previsto dalla norma appena richiamata, non è surrogabile dalla conoscenza acquisita aliunde dell'esistenza e dei contenuti dell'atto di impugnare.
2.4. Peraltro, anche secondo la prospettazione che qualifica come nulla (e non inesistente) la notificazione eseguita in un luogo diverso da quello riferibile al destinatario (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., 11/10/2024, n. 26544; Cass., 08/03/2019, n. 6743; Cass., 09/03/2018, n. 5663), la sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. (per raggiungimento dello scopo) richiede, comunque, un'attività processuale qualificata della parte, come l'esercizio della facoltà o la spendita del potere processuale previsto nel segmento processuale successivo a quello dell'atto oggetto di notificazione, la cui conoscibilità legale costituisce proprio lo scopo da raggiungere attraverso il procedimento notificatorio (v.
Cass., 15/03/2017, n. 6678; Cass., 09/12/2002, n. 17501). Di conseguenza, in assenza della proposizione dell'impugnazione contro l'atto impositivo notificato invalidamente, la conoscenza occasionale di quest'ultimo non può considerarsi evento idoneo a far decorrere il termine ex art. 21 D. Lgs. n. 546 del 1992 e a determinare alcuna decadenza in capo al contribuente.
2.5. Nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, nitida tra distinzione tra conoscenza legale e conoscenza occasionale (nel senso che solo la prima è utile a far decorrere il termine breve di impugnazione, v. Cass., 19/02/2014, n. 3938). È stato altresì precisato che non è configurabile una equivalenza tra conoscenza occasionale della sentenza da impugnare e conoscenza legale della stessa (Cass., n. 3938 del 2014, cit.; Cass., 08/09/2004, n. 18075). La conoscenza occasionale dell'atto non costituisce, quindi, evento idoneo a determinare il raggiungimento dello scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ai fini della decorrenza del termine di impugnazione previsto nell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992".
Sotto tale profilo, pertanto, il contribuente avrebbe tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento, unitamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n° 115202290007715210000, notificata in data
24.05.2022, eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito tributario, precedentemente alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
L'Ufficio appellante, eccepisce che sono stati precedentemente e validamente notificati due atti non impugnati dal contribuente: il preavviso di fermo amministrativo, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
dalla mancata impugnazione di tali atti l'Ufficio appellante fa discendere la inammissibilità/tardività dell'impugnazione dell'avviso di accertamento nel presente contenzioso: ".......... riguardo al punto 3), si osserva che l'intervenuta notifica di atti riscossivi conseguenti e successivi all'avviso di accertamento che ci occupa, quali il preavviso di fermo amministrativo n.11580201600003560000 e la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
11576201800001331000 e la loro mancata impugnazione, preclude, ex art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, in questa sede, al contribuente di poter impugnare l'atto presupposto a detti atti riscossivi, ossia l'avviso di accertamento." (cfr. atto d'appello).
Il preavviso di fermo amministrativo è il primo dei detti atti e risulta notificato tramite messo notificatore in Lignano Sabbiadoro, Indirizzo_1 in data 20.12.2016, ex art. 60 DPR 600/73 mediante deposito del plico sigillato nella Casa Comunale per irreperibilità assoluta del contribuente: "nome assente su cassetta e campanello, irreperibilità assoluta", e poi "Il dest. risulta trasferito, richiesta visura 11.10.16". La notifica sarebbe, pertanto, avvenuta, ad opera del messo notificatore, "depositando in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità assoluta del destinatario".
La residenza formale e risultante dal certificato anagrafico di residenza storico prodotto dall'appellato, risulta essere stata dal 10.09.2013 al 10.07.2018 in Comune di Lignano Sabbiadoro, alla Indirizzo_1
. Dalla relata di notifica del messo, risulta che il medesimo si era recato al civico n. 7 di Indirizzo_1 in Comune di Lignano Sabbiadoro, senza indicazione dell'interno 716 risultante dal certificato anagrafico;
dallo stesso certificato anagrafico risulta che il contribuente era residente in [...]dal 28.052003 al 17.01.2012 (e dal 18.01.2012 al 09.09.2013 in Indirizzo_2), sempre in Comune di Lignano Sabbiadoro. A fronte di tali risultanze anagrafiche, il messo notificatore attesta espressamente che al civico numero 7 dell'indirizzo di residenza formale del notificando, non risultava alcuna cassetta o campanello, con il nome del contribuente, pur senza specificare se sia acceduto all'interno 716 e quali ricerche abbia effettuato per affermare che il contribuente risultava trasferito.
La Corte di Cassazione in caso similare ha ritenuto valida la notifica con le forme e modalità dell'irreperibilità assoluta, nonostante in forza delle risultanze anagrafiche il contribuete risultasse residente al civico presso il quale si era recato il notificatore: ".... il messo notificatore si era recato all'indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente ed aveva personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della stessa, così dichiarando – in assenza di altri elementi utili allo scopo, pur avendo eseguito un doppio accesso - che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Conseguentemente, la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73 va ritenuta valida, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame. Diversamente da quanto asserito dalla parte ricorrente, infatti, il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'organo notificatore. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento,
l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie, sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale" (Cassazione civile sez. trib., 08/09/2025, n.24745).
Nel caso che ci occupa il messo notificatore si era recato presso il civico di residenza anagrafica, ma ivi non aveva reperito alcuna cassetta postale o campanello con il nominativo del contribuente.
A fronte di tale accertamento, ed in assenza di altri elementi, riteneva di effettuare la notifica con il rito degli irreperibili assoluti. A fronte della validità della notifica con la modalità del rito degli irreperibili assoluti, per le anzidette ragioni, come evidenziate dalla suprema Corte, si è consumato il potere di impugnare, ex art. 19 c. 3 del D. Lgs. n. 546 del 1992, l'atto presupposto del preavviso di fermo amministrativo, e cioè l'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015, per farne valere l'omessa notifica e/o l'infondatezza; l'avviso di accertamento deve, pertanto, considerarsi allora divenuto definitivo e non più impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo avverso tale atto.
Per quanto attiene al ricorso avverso l'intimazione di pagamento, il collegio rileva che l'intimazione è stata impugnata non per vizi propri, ma al fine di far valere la mancata notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento, e la prescrizione del credito erariale.
Come detto, l'intervenuta notifica (2016) del preavviso di fermo amministrativo, e la mancata impugnazione dello stesso atto nel quale era espressamente indicato l'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, impediscono di sollevare ogni questione afferente alla validità o meno della notifica del detto atto presupposto, impugnando l'intimazione successivamente notificata (2022), oggetto del presente giudizio, per far valere la mancata notifica l'atto presupposto, divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 19 c. 3 del D. Lgs. n. 546/1992; ma anche ipotizzando l'invalidità della notifica del preavviso di fermo amministrativo, e, quindi, la non definitività dell'avviso di accertamento impugnato, vi è, in ogni caso, una ulteriore ragione per ritenere inammissibili le censure mosse dal contribuente nel merito della fondatezza della pretesa tributaria.
Il contribuente ha impugnato avanti alla CTP di Udine nel primo grado del presente giudizio, l'atto impositivo (avviso di accertamento) indicato, ma ha svolto censure che si sono limitate a contestare l'invalidità della notifica dell'atto medesimo, e non l'infondatezza dell'accertamento nel merito, e la prescrizione del credito tributario.
A seguito del deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate di Udine con la costituzione in in primo grado avvenuta in data 21.09.2022 dell'avviso di accertamento n. TI9010104237/2015, unitamente alla relata di notifica dello stesso, il contribuente ha presentato motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 del D. lgs. n. 546 del 1992.
Solo con i motivi aggiunti proposti in primo grado il contribuente ha censurato nel merito le ragioni fondanti l'atto impositivo e la pretesa tributaria. L'art. 24 c. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 recita: "2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito".
Nel caso che ci occupa l'avviso di accertamento era atto già conosciuto dal contribuente in quanto era intervenuta l'effettiva conoscenza dell'atto stesso a seguito della specifica richiesta di accesso agli atti presentata dal contribuente in data 30.04.2018, e della successiva consegna al richiedente dell'avviso di accertamento in contestazione, intervenuta il 3.5.2018 da parte dell'Ufficio Finanziario, (sono agli atti di primo grado sia la specifica richiesta, sia la ricevuta di consegna sottoscritta dal contribuente).
Deve, pertanto, ritenersi che il contribuente avrebbe dovuto sin dal ricorso introduttivo far valere i vizi di merito dell'atto impositivo, in quanto l'atto stesso, depositato in giudizio a seguito delle contestazioni relative alla impugnazione per difetto/invalidità della notifica, era atto già conosciuto dal contribuente stesso e non poteva che essere contestato con il ricorso introduttivo, e non con i motivi aggiunti:
"L'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanata neppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto". (Cassazione civile sez. trib., 19/08/2025, n.23528)
Nel presente giudizio i motivi aggiunti di ricorso avverso l'avviso di accertamento impugnato devono, pertanto, considerarsi inammissibili in quanto tardivamente proposti.
Il contribuente ha, infine, eccepito la prescrizione del credito tributario con il ricorso introduttivo, ribadendo l'eccezione in appello.
L'eccezione non è fondata.
Il termine di prescrizione ordinario dei tributi diretti (tra cui l'IRPEF che interessa la contribuente appellante), è decennale e ad essi non è applicabile la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. (Cass. Civ. sez. trib. 28.08.2024 n. 23215; vedi anche Cassazione civile sez. trib., 15/06/2023, n.17234).
Tale termine è stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo di cui s'è detto.
In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello dell'Ufficio, ed in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso introduttivo del contribuente.
La Corte ritiene che per la particolarità delle questioni trattate e per l'infondatezza del primo motivo d'appello, sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia, accoglie l'appello dell' Ufficio nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di accertamento di cui é causa. Spese di lite dell' intero giudizio compensate. Così deciso in Trieste, li 09 giugno 2025
Il relatore Roberto Lombardini Il Presidente Manila Salvà