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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12834/2022 promossa da:
difeso dall'avv. , PAMPALONI FEDERICO* ( ) VIA Parte_1 C.F._1
LOMBARDA 54 COMEANA;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
ATTORE contro
, Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il convenuto a rimborsare alla esponente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 29.927,193= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento del al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito.
1 Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Oggetto:
rivalsa ex art. 292 comma I decr. Legisl n. 209/05
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 23.6.2022 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e - questi ultimi in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
per sentirli condannare ciascuna per la sua quota di spettanza, alla rivalsa della Persona_1 complessiva somma di €. 29,927,19 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Esponeva i seguenti fatti.
In qualità di impresa territorialmente competente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada UnipolSai spa ha preso in gestione il sinistro avvenuto in data 12.6.1996 in seguito al quale il mezzo tg EN08652 di proprietà di condotto e privo di copertura assicurativa da , danneggiava Controparte_4 Persona_1
, come accertato con sentenza 194/19 del Tribunale di Enna. Parte_2 corrispondeva al danneggiato € 29.927,19 come da quietanza allegata. Parte_3
Nessuno si è costituito per i convenuti che sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria con ordinanza del 29.1.2025, con assegnaizone del termine di 60 gironi per il deposito della comparsa conclusionale.
*****
ha agito in rivalsa ex art. 292 comma I decr. Legisl n. 209/05 per il pagamento di Parte_1
quanto liquidato in favore del danneggiato in occasione del sinistro avvenuto Parte_2
12.6.1996.
Parte attrice ha provato documentalmente che con sentenza n. 194/2010 del Tribunale di Enna in data 15.12.2009 aveva condannato gli odierni convenuti al pagamento in solido tra loro di € 9.411,72 per danno non patrimoniale ed € 581,736 per danno patrimoniale, oltre interessi dal sinistro al soddisfo, oltre spese di lite di € 13.700,00, oltre accessori.
2 Parte attrice tuttavia non ha provato di aver eseguito il pagamento dell'importo di € 29.927,19 in favore del danneggiante indicato nella quietanza allegata. Ed infatti 1) la quietanza prodotta in atti non è sottoscritta da e quindi non prova che sia mai intervenuta la Parte_4
transazione per il pagamento e che il pagamento sia stato quietanzato;
2) non è stata prodotta alcuna ricevuta di pagamento o versamento che provi il pagamento e che possa sopperire il difetto di sottoscrizione della quietanza.
In difetto di prova in merito all'avvento pagamento della somma da parte dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, si ritiene non fondata l'azione di rivalsa.
La domanda va quindi respinta.
Spese a carico di parte attrice soccombente che le ha sopportate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro , ogni diversa
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda.
Nulla sulle spese
Torino, 03/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12834/2022 promossa da:
difeso dall'avv. , PAMPALONI FEDERICO* ( ) VIA Parte_1 C.F._1
LOMBARDA 54 COMEANA;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
ATTORE contro
, Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il convenuto a rimborsare alla esponente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 29.927,193= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento del al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito.
1 Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Oggetto:
rivalsa ex art. 292 comma I decr. Legisl n. 209/05
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 23.6.2022 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e - questi ultimi in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
per sentirli condannare ciascuna per la sua quota di spettanza, alla rivalsa della Persona_1 complessiva somma di €. 29,927,19 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Esponeva i seguenti fatti.
In qualità di impresa territorialmente competente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada UnipolSai spa ha preso in gestione il sinistro avvenuto in data 12.6.1996 in seguito al quale il mezzo tg EN08652 di proprietà di condotto e privo di copertura assicurativa da , danneggiava Controparte_4 Persona_1
, come accertato con sentenza 194/19 del Tribunale di Enna. Parte_2 corrispondeva al danneggiato € 29.927,19 come da quietanza allegata. Parte_3
Nessuno si è costituito per i convenuti che sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria con ordinanza del 29.1.2025, con assegnaizone del termine di 60 gironi per il deposito della comparsa conclusionale.
*****
ha agito in rivalsa ex art. 292 comma I decr. Legisl n. 209/05 per il pagamento di Parte_1
quanto liquidato in favore del danneggiato in occasione del sinistro avvenuto Parte_2
12.6.1996.
Parte attrice ha provato documentalmente che con sentenza n. 194/2010 del Tribunale di Enna in data 15.12.2009 aveva condannato gli odierni convenuti al pagamento in solido tra loro di € 9.411,72 per danno non patrimoniale ed € 581,736 per danno patrimoniale, oltre interessi dal sinistro al soddisfo, oltre spese di lite di € 13.700,00, oltre accessori.
2 Parte attrice tuttavia non ha provato di aver eseguito il pagamento dell'importo di € 29.927,19 in favore del danneggiante indicato nella quietanza allegata. Ed infatti 1) la quietanza prodotta in atti non è sottoscritta da e quindi non prova che sia mai intervenuta la Parte_4
transazione per il pagamento e che il pagamento sia stato quietanzato;
2) non è stata prodotta alcuna ricevuta di pagamento o versamento che provi il pagamento e che possa sopperire il difetto di sottoscrizione della quietanza.
In difetto di prova in merito all'avvento pagamento della somma da parte dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, si ritiene non fondata l'azione di rivalsa.
La domanda va quindi respinta.
Spese a carico di parte attrice soccombente che le ha sopportate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro , ogni diversa
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda.
Nulla sulle spese
Torino, 03/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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