Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Sentenza 26 agosto 2024
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Decreto decisorio 20 marzo 2025
Parere definitivo 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00777/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 542/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto che l’istanza cautelare sia meritevole di accoglimento, in considerazione della già avvenuta fissazione dell’udienza di merito - costituente la sede appropriata per l’esame delle censure puntualmente mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata - per l’imminente data del 10 aprile 2025 ed al fine di garantire la continuità aziendale all’esito del controllo giudiziario ex art. 34- bis , comma 6, d.lvo n. 159/2011 di cui la stessa ha beneficiato (ed il cui proficuo svolgimento è ampiamente illustrato con la relazione finale del controllore -OMISSIS-, depositata agli atti del presente giudizio a corredo della memoria del 24 febbraio 2025);
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.
Spese del giudizio cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.