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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
SEZIONE Prima
N. R.G. 4549/2024
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento introdotto da
, C.F. con l'Avv. SATTA LAURA Parte_1 C.F._1
ROBERTA
RICORRENTE contro
C.F. , con l'Avv. GALLAZZI CP_1 C.F._2
FRANCESCA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni:
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale dell'11 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 12 Giugno 2018, atto poi regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano
Olona, Atto n. 27, Parte II, Serie C, Anno 2018 (all. 1 estratto per riassunto dell'atto di matrimonio).
Dalla suddetta unione nasceva una sola figlia: , nata a [...] il Persona_1
20/08/2019.
In data 14 Gennaio 2022 veniva emessa dal Tribunale di Busto Arsizio l'omologa delle condizioni di separazione. Le parti, però, successivamente si riconciliavano.
Il 9.12.2024 la ricorrente depositava nuovo ricorso per la separazione proponendo, altresì, domanda divorzile.
Il resistente si costituiva aderendo a dette domande e chiedendo, però, una diversa regolamentazione relativa alla minore.
La causa deve essere istruita relativamente alle domande inerenti la minore, mentre può già essere emessa sentenza sullo status.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie e ai fini della pronuncia divorzile.
P.Q.M.
il Tribunale, così deliberando in via non definitiva fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e Parte_1
coniugatisi in Marocco in data 12 Giugno 2018, atto poi CP_1
regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano
Olona, Atto n. 27, Parte II, Serie C, Anno 2018;
Pag. 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagnano Olona di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma l'udienza già fissata dal
Giudice Delegato per l'1.10.2025, ore 10.15.
Busto Arsizio camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
SEZIONE Prima
N. R.G. 4549/2024
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento introdotto da
, C.F. con l'Avv. SATTA LAURA Parte_1 C.F._1
ROBERTA
RICORRENTE contro
C.F. , con l'Avv. GALLAZZI CP_1 C.F._2
FRANCESCA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni:
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale dell'11 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 12 Giugno 2018, atto poi regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano
Olona, Atto n. 27, Parte II, Serie C, Anno 2018 (all. 1 estratto per riassunto dell'atto di matrimonio).
Dalla suddetta unione nasceva una sola figlia: , nata a [...] il Persona_1
20/08/2019.
In data 14 Gennaio 2022 veniva emessa dal Tribunale di Busto Arsizio l'omologa delle condizioni di separazione. Le parti, però, successivamente si riconciliavano.
Il 9.12.2024 la ricorrente depositava nuovo ricorso per la separazione proponendo, altresì, domanda divorzile.
Il resistente si costituiva aderendo a dette domande e chiedendo, però, una diversa regolamentazione relativa alla minore.
La causa deve essere istruita relativamente alle domande inerenti la minore, mentre può già essere emessa sentenza sullo status.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie e ai fini della pronuncia divorzile.
P.Q.M.
il Tribunale, così deliberando in via non definitiva fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e Parte_1
coniugatisi in Marocco in data 12 Giugno 2018, atto poi CP_1
regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano
Olona, Atto n. 27, Parte II, Serie C, Anno 2018;
Pag. 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagnano Olona di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma l'udienza già fissata dal
Giudice Delegato per l'1.10.2025, ore 10.15.
Busto Arsizio camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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