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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3322/2024 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CASAGRANDE ANDREA;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
UNCINI DONATELLA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Pronunciare sentenza di divorzio e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Jesi;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano ed obbligano entrambi sin d'ora a prestarsi reciproco consenso per il rilascio del passaporto valido per l'estero.
3) i coniugi già separati, essendo autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni e sostentamento, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa di assegno divorzile;
4) dare atto che tutti gli accordi patrimoniali previsti in sede di separazione sono stati dai coniugi eseguiti, che anche ogni altro diverso rapporto economico e patrimoniale tra le parti è già stato da
1 esse regolato e definito e che quindi gli stessi non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro unione matrimoniale e della relativa comunione del residuo.
5) le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Controparte_1 Parte_1 separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi (AN) il 13.05.2000.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti del 13.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 27/2025 emessa in data 8.01.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni sopra riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 27 dell'8.01.2025, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Jesi
(AN) il 13.05.2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 16, parte
2, serie A dell'anno 2000.
2 Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
a Jesi (AN) il 13.05.2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) Pt_1 al n. 16, parte 2, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3322/2024 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CASAGRANDE ANDREA;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
UNCINI DONATELLA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Pronunciare sentenza di divorzio e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Jesi;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano ed obbligano entrambi sin d'ora a prestarsi reciproco consenso per il rilascio del passaporto valido per l'estero.
3) i coniugi già separati, essendo autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni e sostentamento, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa di assegno divorzile;
4) dare atto che tutti gli accordi patrimoniali previsti in sede di separazione sono stati dai coniugi eseguiti, che anche ogni altro diverso rapporto economico e patrimoniale tra le parti è già stato da
1 esse regolato e definito e che quindi gli stessi non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro unione matrimoniale e della relativa comunione del residuo.
5) le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Controparte_1 Parte_1 separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi (AN) il 13.05.2000.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti del 13.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 27/2025 emessa in data 8.01.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni sopra riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 27 dell'8.01.2025, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Jesi
(AN) il 13.05.2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 16, parte
2, serie A dell'anno 2000.
2 Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
a Jesi (AN) il 13.05.2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) Pt_1 al n. 16, parte 2, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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