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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/09/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 1352/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1352/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. MALTA FABRIZIO, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in Borghetto Lodigiano via Garibaldi n. 72
e da
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CARESANA Parte_2 C.F._2
ROBERTA, con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO CAVOUR 187 27026 GARLASCO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 13/03/1998, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 9, dell'anno 1998;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati nel reciproco mutuo rispetto, autorizzandosi fin da ora al rilascio del passaporto e dei documenti di espatrio;
Per_ B) la moglie vivrà ed abiterà, con i figli ed , nell'immobile sito in Parte_1 Per_1
NT (PV) via Gioacchino Rossini n.14 lettera C;
C) il sig. vivrà ed abiterà nell'immobile sito in ZA Dè UR (PV) Parte_2 via del Lucino n.4 interno F;
D) Il sig. verserà, entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo Parte_2
2025, direttamente alla figlia, la somma di Euro 270,00, a mezzo bonifico bancario sul seguente
Iban della medesima [...], (carta postepay evolution
Posteitaliane), a titolo di contributo per il mantenimento, oltre rivalutazione annuale Istat, finchè la stessa non si renderà economicamente indipendente, mentre le spese straordinarie verranno ripartite in ragione della metà in capo a ciascun genitore secondo i criteri previsti dalle Linee guida di cui alla nota del CNF 2017, Protocollo AMM/30/11/17 030639U:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d' istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza
Pag. 2 di 4 i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
ln relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
11.04.25, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., rinunciando al deposito della documentazione restante.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Pag. 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi da Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 13/03/1998, in Vigevano (atto n.9, parte I,
[...] del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 12/09/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 1352/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1352/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. MALTA FABRIZIO, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in Borghetto Lodigiano via Garibaldi n. 72
e da
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CARESANA Parte_2 C.F._2
ROBERTA, con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO CAVOUR 187 27026 GARLASCO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 13/03/1998, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 9, dell'anno 1998;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati nel reciproco mutuo rispetto, autorizzandosi fin da ora al rilascio del passaporto e dei documenti di espatrio;
Per_ B) la moglie vivrà ed abiterà, con i figli ed , nell'immobile sito in Parte_1 Per_1
NT (PV) via Gioacchino Rossini n.14 lettera C;
C) il sig. vivrà ed abiterà nell'immobile sito in ZA Dè UR (PV) Parte_2 via del Lucino n.4 interno F;
D) Il sig. verserà, entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo Parte_2
2025, direttamente alla figlia, la somma di Euro 270,00, a mezzo bonifico bancario sul seguente
Iban della medesima [...], (carta postepay evolution
Posteitaliane), a titolo di contributo per il mantenimento, oltre rivalutazione annuale Istat, finchè la stessa non si renderà economicamente indipendente, mentre le spese straordinarie verranno ripartite in ragione della metà in capo a ciascun genitore secondo i criteri previsti dalle Linee guida di cui alla nota del CNF 2017, Protocollo AMM/30/11/17 030639U:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d' istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza
Pag. 2 di 4 i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
ln relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
11.04.25, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., rinunciando al deposito della documentazione restante.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Pag. 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi da Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 13/03/1998, in Vigevano (atto n.9, parte I,
[...] del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 12/09/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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