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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3719/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1° dicembre 2024 da
nata a [...], [...] residente in [...] Parte_1
(c.f. ), con l'avv.to Tiziana Zuppi C.F._1
e
ON KO, nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f. , con l'avv.to Piero Santi C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 25.5.1997
(atto n. 109 P. 2 S. A anno 1997) separati consensualmente con verbale in data 3.5.2023 omologato con decreto del 29.5.2023
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e
1 depositato in data 1° dicembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Porre a carico del sig. ON EK un assegno divorzile in favore della sig.ra dell'importo di Euro 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza e del suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Trieste affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il
25.5.1997 (atto n. 109 P. 2 S. A anno 1997) tra e ON Parte_1
KO alle condizioni di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1° dicembre 2024 da
nata a [...], [...] residente in [...] Parte_1
(c.f. ), con l'avv.to Tiziana Zuppi C.F._1
e
ON KO, nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f. , con l'avv.to Piero Santi C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 25.5.1997
(atto n. 109 P. 2 S. A anno 1997) separati consensualmente con verbale in data 3.5.2023 omologato con decreto del 29.5.2023
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e
1 depositato in data 1° dicembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Porre a carico del sig. ON EK un assegno divorzile in favore della sig.ra dell'importo di Euro 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza e del suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Trieste affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il
25.5.1997 (atto n. 109 P. 2 S. A anno 1997) tra e ON Parte_1
KO alle condizioni di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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