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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.446/2022 RGN
TRA
, e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv.Angela De Martino ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via
Mario Fabio n.12- appellanti
E in persona del lr pt già Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Borza ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno al Corso
Vittorio Emanuele n.193 – appellata
E
in persona del lrpt ( già ) Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Gen. A.
Amendola n.10- appellata
E
1 appellato contumace Controparte_5
E in persona del lr pt- appellata contumace Controparte_6
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.477/2021
del Tribunale di LO DE LU pubblicata il 23/11/21 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che i convenuti Controparte_5 [...]
e la fossero condannati in Controparte_6 Controparte_1
solido tra loro al pagamento in favore degli attori di una somma pari ad E 915.667,90 E ( già decurtata del 30%) o al pagamento di una diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, detratto l'importo già versato pari a 280.000,00 E oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro sino al soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari con attribuzione;
per l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello con la CP_1
vittoria delle spese;
per l'appellata ; chiedeva di dichiarare Controparte_3
l'acquiescenza degli appellanti in merito all'assenza di responsabilità
2 da parte del conducente del mezzo parcheggiato nel luogo del sinistro e la vittoria delle spese.
. a ricevevano la Controparte_7
notifica dell'atto di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 7 novembre 2024 e con ordinanza del 14 novembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gi eredi di citavano in giudizio dinanzi al Tribunale Persona_1
di LO DE LU , la e Controparte_5 Controparte_6
la al fine di farli condannare in solido tra Controparte_1
loro al risarcimento del danno patito per il decesso del loro congiunto a seguito di un incidente stradale verificatosi il 23/11/2006.
Gli attori affermavano che la responsabilità dell'incidente andava ascritta al conducente dello scuolabus e che nessuna Controparte_5
responsabilità poteva essere ascritta a alla guida del Persona_1
motociclo Piaggio Liberty tg AY32946 .
3 La si costituiva ed eccepiva il decorso DE CP_1
prescrizione, la carenza di legittimazione attiva degli attori e l'inammissibilità DE domanda per violazione degli artt.145 e 148
Dlv 209/05 e nel merito ne chiedevano il rigetto.
Si costituiva, altresì, l'assicurazione quale impresa CP_3
designata dal fondo di garanzia per le vittime DE strada a mezzo
DE mandataria deducendo che le richieste attoree fossero CP_8
prescritte, improponibili ed inammissibili.
Le stesse richieste venivano avanzate da e Controparte_5
dalla che comunque chiedevano il rigetto DE Controparte_6
domanda.
Nel corso del giudizio venivano escussi dei testi e veniva espletata una CTU a mezzo DE quale si accertava che l'incidente era ascrivibile per il 70 % e al conducente dello scuolabus e per il 30 % al conducente del motociclo.
In merito all'utilizzo del casco il Ctu affermava che non era stato possibile stabilire se la vittima lo indossasse o meno, ma che comunque il decesso era conseguito alle patite lesioni craniche.
4 Nel corso del giudizio intercorreva una transazione tra le parti per un importo complessivo di 280 mila E .
A questo punto gli attori revocavano il loro difensore e ne nominavano un altro che reiterava la richiesta risarcitoria.
Subentrava ancora un altro avvocato in sostituzione che solo con le memorie del 29 12 2020 chiedeva la rescissione DE transazione.
La causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
Il Tribunale dichiarava la cessazione DE materia del contendere per l'intervenuta transazione e rigettava la domanda nei confronti dell'impresa designata dal fondo vittime DE strada.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
gli attori non avevano rinunciato alla domanda risarcitoria avendola riproposta nella conclusionale e non avevano ripresentato nella stessa sede quella di rescissione per lesione DE transazione che,
comunque, sarebbe stata inammissibile in quanto nuova nel corso del giudizio;
5 stante la transazione intervenuta tra l'assicurazione e il danneggiato e l'estensione degli effetti dell'accordo transattivo nei confronti del coobbligato solidale ovvero dell'assicurato proprietario del mezzo doveva essere dichiarata la cessazione DE materia del contendere;
gli esiti DE CTU nella parte in cui era stata esclusa una responsabilità da parte del mezzo rimasto ignoto e parcheggiato sul luogo del sinistro comportava il rigetto DE domanda nei suoi confronti.
Gli eredi di hanno presentato appello avverso ala Persona_1
predetta sentenza deducendo che la transazione posta alla base DE
cessazione del contendere non era effettivamente tale , in quanto vi era solo una proposta unilaterale, non vi era il riferimento normativo alla valenza transattiva DE scrittura, non era indicato lo stato del contenzioso come pure mancavano le iniziali pretese e le reciproche concessioni;
oltretutto non vi era più l'alea giudiziale perchè con la
Ctu erano state determinate le responsabilità ed era stato quantificato il dovuto a favore degli attori;
aggiungeva che vi era un forte stato di bisogno da parte degli attori e che tale situazione era conosciuta dalla
6 controparte per cui la transazione poteva essere rescissa per lesione;
inoltre non vi era alcuna rinuncia alla rescissione che gli attori si erano riservati di proporre in un autonomo giudizio;
non poteva essere applicato l'art.1970 cc perché nel caso di specie la domanda nell'an era stata accolta e andava calcolato il quantum sulla base di un mero calcolo.
A seguito di tale deduzioni ribadiva le richieste di risarcimento del danno come quantificato sulla base DE CTU e come richiesto in primo grado.
La si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello CP_1
sostenendo che l'accordo intervenuto proprio sulla base del contenuto era da qualificarsi transazione che, comunque, non poteva essere oggetto di una rescissione per lesione per il disposto dell'art.1970 cc.
In ogni caso eccepiva la prescrizione del diritto di controparte,
chiedeva il rigetto DE domanda per infondatezza e contestava gli esiti DE Ctu anche con riferimento alla quantificazione del danno ritenuto abnorme.
La si costituiva chiedendo che fosse Controparte_4
confermata per acquiescenza la parte DE sentenza in cui era stata
7 esclusa la responsabilità da parte dell'auto parcheggiata sul luogo del sinistro, auto che era rimasta ignota.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha affermato che la transazione intervenuta tra l'assicurazione e gli eredi del danneggiato non poteva essere qualificata come un vero accordo transattivo, in quanto:
era solo una proposta unilaterale;
non veniva qualificata come transazione;
non vi era alcuna prospettazione dei fatti, non erano indicate le iniziali pretese e le reciproche concessioni;
non vi era incertezza sull'an e andava solo quantificato l'entità
del risarcimento.
Premesso che nel contratto di transazione la forma è richiesta solo ad probationem ( cfr.sent Cass.n.18489/2020), l'accordo in questione intervenuto tra l'assicurazione e gli eredi del deceduto poteva essere ritenuta, a prescindere dai termini utilizzati, e quindi, in via interpretativa una transazione in quanto:
era una proposta unilaterale, ma conteneva l'accettazione dei destinatari che sottoscrivevano per accettazione con la rinuncia a
8 qualsiasi altra pretesa derivante dall'incidente stradale indicato nell'oggetto;
i fatti posti alla base dell'accordo erano precisamente indicati nella parte iniziale nell'oggetto;
le pretese iniziali erano desumibili dal richiamo al proc.944/2010
RG pendente presso il Tribunale di LO DE LU che la parte attrice si era obbligata ad abbandonare;
le reciproche concessioni erano altrettanto ricavabili dal richiamo al suddetto procedimento nel quale era stata espletata una
CTU avverso la quale era stata depositata una CT di parte che ne aveva contestato il contenuto anche sulla base degli esiti di una CT espletata dal PM in sede penale.
Proprio in relazione a quest'ultimo profilo non vi era assoluta certezza sull'esito del giudizio, ma vi era semmai incertezza e, quindi,
vi erano i presupposti per poter procedere ad una transazione.
Invero a confutazione delle risultanze DE CTU espletata nel corso del giudizio emergevano i seguenti elementi:
in sede penale veniva esclusa ogni responsabilità a carico del conducente dello scuolabus;
9 dai verbali redatti dalla PG risultava che il casco era stato rinvenuto sul mezzo nel sottosella e, quindi, all'atto dell'impatto il motociclista, che non teneva una velocità proporzionata alle caratteristiche dei luoghi in violazione dell'art.141 CS, non indossava neppure il predetto mezzo di protezione in violazione dell'art.171 CS e decedeva proprio per le lesioni craniche;
la condotta ascritta al conducente dello scuolabus non trovava rispondenza nelle tracce dell'incidente rilevate dalla PG intervenuta sul posto.
Oltretutto proprio l'appellante in primo grado aveva affermato che avrebbe impugnato la transazione per lesione e in questo modo ammetteva che fosse effettivamente intervenuto un accordo transattivo tra le parti.
Inoltre la domanda di rescissione per lesione non poteva essere proposta ex novo in primo grado costituendo domanda nuova inammissibile e in ogni caso era preclusa dall'art. 1970 cc che vieta la rescissione per la transazione.
Invero la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto di transazione ha carattere soggettivo, essendo
10 rimessa all'autonomia negoziale delle parti e dunque preclude la possibilità di una valutazione oggettiva necessaria per accertare la proporzionalità delle attribuzioni onde verificare la sussistenza DE
lesione ultra dimidium ex art.1448 cc.
L'assicurazione in persona del lr pt si è Controparte_3
costituita a seguito di una denuntiatio litis perché l'appello non è stato proposto nei suoi confronti;
ne consegue che non va disposto alcunché
in merito alla richiesta di conferma per acquiescenza DE sentenza in ordine all'assenza di responsabilità da parte di altro veicolo coinvolto nell'incidente e rimasto ignoto.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 520.001,00-
1.000.000,00 E- valori minimi- fase dello studio – fase introduttiva-
fase decisionale- soltanto per la fase DE trattazione va riconosciuto il
50 % per la sua scarsa significatività)
Nulla per le spese tra gli appellanti e la per i Controparte_3
motivi prima indicati.
Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per gli appellanti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
11
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellata assicurazione, spese che liquida in E
11.167,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) nulla per le spese tra gli appellanti e la in Controparte_3
persona del lrpt;
4) nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci;
5) dà atto DE sussistenza dei presupposti perché gli appellanti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13-
comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.446/2022 RGN
TRA
, e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv.Angela De Martino ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via
Mario Fabio n.12- appellanti
E in persona del lr pt già Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Borza ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno al Corso
Vittorio Emanuele n.193 – appellata
E
in persona del lrpt ( già ) Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Gen. A.
Amendola n.10- appellata
E
1 appellato contumace Controparte_5
E in persona del lr pt- appellata contumace Controparte_6
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.477/2021
del Tribunale di LO DE LU pubblicata il 23/11/21 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che i convenuti Controparte_5 [...]
e la fossero condannati in Controparte_6 Controparte_1
solido tra loro al pagamento in favore degli attori di una somma pari ad E 915.667,90 E ( già decurtata del 30%) o al pagamento di una diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, detratto l'importo già versato pari a 280.000,00 E oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro sino al soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari con attribuzione;
per l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello con la CP_1
vittoria delle spese;
per l'appellata ; chiedeva di dichiarare Controparte_3
l'acquiescenza degli appellanti in merito all'assenza di responsabilità
2 da parte del conducente del mezzo parcheggiato nel luogo del sinistro e la vittoria delle spese.
. a ricevevano la Controparte_7
notifica dell'atto di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 7 novembre 2024 e con ordinanza del 14 novembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gi eredi di citavano in giudizio dinanzi al Tribunale Persona_1
di LO DE LU , la e Controparte_5 Controparte_6
la al fine di farli condannare in solido tra Controparte_1
loro al risarcimento del danno patito per il decesso del loro congiunto a seguito di un incidente stradale verificatosi il 23/11/2006.
Gli attori affermavano che la responsabilità dell'incidente andava ascritta al conducente dello scuolabus e che nessuna Controparte_5
responsabilità poteva essere ascritta a alla guida del Persona_1
motociclo Piaggio Liberty tg AY32946 .
3 La si costituiva ed eccepiva il decorso DE CP_1
prescrizione, la carenza di legittimazione attiva degli attori e l'inammissibilità DE domanda per violazione degli artt.145 e 148
Dlv 209/05 e nel merito ne chiedevano il rigetto.
Si costituiva, altresì, l'assicurazione quale impresa CP_3
designata dal fondo di garanzia per le vittime DE strada a mezzo
DE mandataria deducendo che le richieste attoree fossero CP_8
prescritte, improponibili ed inammissibili.
Le stesse richieste venivano avanzate da e Controparte_5
dalla che comunque chiedevano il rigetto DE Controparte_6
domanda.
Nel corso del giudizio venivano escussi dei testi e veniva espletata una CTU a mezzo DE quale si accertava che l'incidente era ascrivibile per il 70 % e al conducente dello scuolabus e per il 30 % al conducente del motociclo.
In merito all'utilizzo del casco il Ctu affermava che non era stato possibile stabilire se la vittima lo indossasse o meno, ma che comunque il decesso era conseguito alle patite lesioni craniche.
4 Nel corso del giudizio intercorreva una transazione tra le parti per un importo complessivo di 280 mila E .
A questo punto gli attori revocavano il loro difensore e ne nominavano un altro che reiterava la richiesta risarcitoria.
Subentrava ancora un altro avvocato in sostituzione che solo con le memorie del 29 12 2020 chiedeva la rescissione DE transazione.
La causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
Il Tribunale dichiarava la cessazione DE materia del contendere per l'intervenuta transazione e rigettava la domanda nei confronti dell'impresa designata dal fondo vittime DE strada.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
gli attori non avevano rinunciato alla domanda risarcitoria avendola riproposta nella conclusionale e non avevano ripresentato nella stessa sede quella di rescissione per lesione DE transazione che,
comunque, sarebbe stata inammissibile in quanto nuova nel corso del giudizio;
5 stante la transazione intervenuta tra l'assicurazione e il danneggiato e l'estensione degli effetti dell'accordo transattivo nei confronti del coobbligato solidale ovvero dell'assicurato proprietario del mezzo doveva essere dichiarata la cessazione DE materia del contendere;
gli esiti DE CTU nella parte in cui era stata esclusa una responsabilità da parte del mezzo rimasto ignoto e parcheggiato sul luogo del sinistro comportava il rigetto DE domanda nei suoi confronti.
Gli eredi di hanno presentato appello avverso ala Persona_1
predetta sentenza deducendo che la transazione posta alla base DE
cessazione del contendere non era effettivamente tale , in quanto vi era solo una proposta unilaterale, non vi era il riferimento normativo alla valenza transattiva DE scrittura, non era indicato lo stato del contenzioso come pure mancavano le iniziali pretese e le reciproche concessioni;
oltretutto non vi era più l'alea giudiziale perchè con la
Ctu erano state determinate le responsabilità ed era stato quantificato il dovuto a favore degli attori;
aggiungeva che vi era un forte stato di bisogno da parte degli attori e che tale situazione era conosciuta dalla
6 controparte per cui la transazione poteva essere rescissa per lesione;
inoltre non vi era alcuna rinuncia alla rescissione che gli attori si erano riservati di proporre in un autonomo giudizio;
non poteva essere applicato l'art.1970 cc perché nel caso di specie la domanda nell'an era stata accolta e andava calcolato il quantum sulla base di un mero calcolo.
A seguito di tale deduzioni ribadiva le richieste di risarcimento del danno come quantificato sulla base DE CTU e come richiesto in primo grado.
La si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello CP_1
sostenendo che l'accordo intervenuto proprio sulla base del contenuto era da qualificarsi transazione che, comunque, non poteva essere oggetto di una rescissione per lesione per il disposto dell'art.1970 cc.
In ogni caso eccepiva la prescrizione del diritto di controparte,
chiedeva il rigetto DE domanda per infondatezza e contestava gli esiti DE Ctu anche con riferimento alla quantificazione del danno ritenuto abnorme.
La si costituiva chiedendo che fosse Controparte_4
confermata per acquiescenza la parte DE sentenza in cui era stata
7 esclusa la responsabilità da parte dell'auto parcheggiata sul luogo del sinistro, auto che era rimasta ignota.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha affermato che la transazione intervenuta tra l'assicurazione e gli eredi del danneggiato non poteva essere qualificata come un vero accordo transattivo, in quanto:
era solo una proposta unilaterale;
non veniva qualificata come transazione;
non vi era alcuna prospettazione dei fatti, non erano indicate le iniziali pretese e le reciproche concessioni;
non vi era incertezza sull'an e andava solo quantificato l'entità
del risarcimento.
Premesso che nel contratto di transazione la forma è richiesta solo ad probationem ( cfr.sent Cass.n.18489/2020), l'accordo in questione intervenuto tra l'assicurazione e gli eredi del deceduto poteva essere ritenuta, a prescindere dai termini utilizzati, e quindi, in via interpretativa una transazione in quanto:
era una proposta unilaterale, ma conteneva l'accettazione dei destinatari che sottoscrivevano per accettazione con la rinuncia a
8 qualsiasi altra pretesa derivante dall'incidente stradale indicato nell'oggetto;
i fatti posti alla base dell'accordo erano precisamente indicati nella parte iniziale nell'oggetto;
le pretese iniziali erano desumibili dal richiamo al proc.944/2010
RG pendente presso il Tribunale di LO DE LU che la parte attrice si era obbligata ad abbandonare;
le reciproche concessioni erano altrettanto ricavabili dal richiamo al suddetto procedimento nel quale era stata espletata una
CTU avverso la quale era stata depositata una CT di parte che ne aveva contestato il contenuto anche sulla base degli esiti di una CT espletata dal PM in sede penale.
Proprio in relazione a quest'ultimo profilo non vi era assoluta certezza sull'esito del giudizio, ma vi era semmai incertezza e, quindi,
vi erano i presupposti per poter procedere ad una transazione.
Invero a confutazione delle risultanze DE CTU espletata nel corso del giudizio emergevano i seguenti elementi:
in sede penale veniva esclusa ogni responsabilità a carico del conducente dello scuolabus;
9 dai verbali redatti dalla PG risultava che il casco era stato rinvenuto sul mezzo nel sottosella e, quindi, all'atto dell'impatto il motociclista, che non teneva una velocità proporzionata alle caratteristiche dei luoghi in violazione dell'art.141 CS, non indossava neppure il predetto mezzo di protezione in violazione dell'art.171 CS e decedeva proprio per le lesioni craniche;
la condotta ascritta al conducente dello scuolabus non trovava rispondenza nelle tracce dell'incidente rilevate dalla PG intervenuta sul posto.
Oltretutto proprio l'appellante in primo grado aveva affermato che avrebbe impugnato la transazione per lesione e in questo modo ammetteva che fosse effettivamente intervenuto un accordo transattivo tra le parti.
Inoltre la domanda di rescissione per lesione non poteva essere proposta ex novo in primo grado costituendo domanda nuova inammissibile e in ogni caso era preclusa dall'art. 1970 cc che vieta la rescissione per la transazione.
Invero la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto di transazione ha carattere soggettivo, essendo
10 rimessa all'autonomia negoziale delle parti e dunque preclude la possibilità di una valutazione oggettiva necessaria per accertare la proporzionalità delle attribuzioni onde verificare la sussistenza DE
lesione ultra dimidium ex art.1448 cc.
L'assicurazione in persona del lr pt si è Controparte_3
costituita a seguito di una denuntiatio litis perché l'appello non è stato proposto nei suoi confronti;
ne consegue che non va disposto alcunché
in merito alla richiesta di conferma per acquiescenza DE sentenza in ordine all'assenza di responsabilità da parte di altro veicolo coinvolto nell'incidente e rimasto ignoto.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 520.001,00-
1.000.000,00 E- valori minimi- fase dello studio – fase introduttiva-
fase decisionale- soltanto per la fase DE trattazione va riconosciuto il
50 % per la sua scarsa significatività)
Nulla per le spese tra gli appellanti e la per i Controparte_3
motivi prima indicati.
Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per gli appellanti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
11
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellata assicurazione, spese che liquida in E
11.167,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) nulla per le spese tra gli appellanti e la in Controparte_3
persona del lrpt;
4) nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci;
5) dà atto DE sussistenza dei presupposti perché gli appellanti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13-
comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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