Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Mezzacapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di respingimento ex art. 10, comma 1, D.Lgs 286/1986 emesso il 23.08.2024 dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Area di Bologna e notificato contestualmente e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente a rientrare nel territorio nazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento di respingimento alla frontiera, meglio indicato in epigrafe, assunto in data 23.8.2024 dall’Ufficio della Polizia di frontiera – Area Bologna sulla base delle seguenti (prestampate) motivazioni: “ -sprovvisto di visto valido o di permesso di soggiorno valido; - è segnalato ai fini della non ammissione, nel SIS, nel registro nazionale; -è considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ”.
Nelle premesse in fatto, per quanto qui rileva, il ricorrente ha specificato: -di aver presentato in data 22.12.2022 istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 comma 1.2 del D.Lgs. n. 286/1998; -che in data 8.8.2024, sulla base del parere negativo della competente Commissione, la Questura di Forlì-Cesena emetteva un provvedimento di diniego del rilascio del permesso richiesto che non era notificato essendo il ricorrente all’estero; -che in data 23.8.2023 la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Bologna accertava la sussistenza del provvedimento di diniego della Questura e lo notificava al ricorrente, provvedendo contestualmente al suo respingimento; -che a seguito di impugnazione, il Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE sospendeva l’efficacia esecutiva del suddetto provvedimento di diniego e disponeva la restituzione al ricorrente della ricevuta comprovante “l a presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avente efficacia legale di permesso di soggiorno provvisorio con facoltà di svolgere attività lavorativa, mediante rilascio a cura della Questura del codice fiscale ”, fissando contestualmente per la comparizione delle parti l’udienza del 18.12.2024.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ 1. Violazione di legge (art. 33, comma 4, prima parte D. Lgs. 25/2008, c.d. Decreto Procedure) per mancato rispetto del diritto del ricorrente a permanere nel territorio nazionale fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso contro il rifiuto di rilascio del permesso per protezione speciale “; in sintesi e in buona sostanza, il ricorrente ha lamentato l’impossibilità –con conseguente violazione della norma epigrafata - di permanere sul territorio italiano in attesa della definizione del giudizio avverso il rigetto della protezione speciale (con udienza fissata al 18.12.2024); inoltre, ha evidenziato di aver diritto di entrare in territorio italiano quantomeno fino alla scadenza del termine per impugnare il rigetto della protezione speciale; infine, non rileverebbe che la protezione speciale sia stata chiesta ex art. 19 del D. Lgs. n.286/98 e non nell’ambito della disciplina di cui al D.Lgs n. 25/2008, stante l’unicità del titolo di soggiorno in questione; “ 2. Violazione di legge (artt. 19 comma 1.1 previgente al D.L. 20/2023 e 10 comma 4 T.U.I.) per mancato rispetto del divieto di refoulement “; quanto alla segnalazione di non ammissione nel SIS e nel Registro Nazionale, il ricorrente ha evidenziato che le relative valutazioni (in merito alle ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute) spetterebbero all’autorità giudiziaria e non ai funzionari di polizia di frontiera; pur essendo stato è stato espulso da uno stato UE, non sarebbe intervenuta alcuna condanna (né in Italia né all’estero) e, comunque, non sarebbe socialmente pericoloso nel senso indicato dalla norma; inoltre, la asserita inammissibilità inserita dall’ufficio immigrazione di Forlì Cesena sarebbe del tutto generica.
Con atto meramente formale si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, è stato disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione resistente, ordinando alla medesima di “ depositare in giudizio una documentata relazione in ordine alla vicenda per cui è causa, con particolare riferimento ai pregiudizi genericamente indicati nel provvedimento gravato, attinenti alla asserita pericolosità sociale del ricorrente ”, con contestuale sospensione del provvedimento gravato sussistendone i presupposti “ sia in relazione ai profili di fondatezza delle censure relative al titolo che consente la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale (in conseguenza della presentazione dell’istanza di protezione speciale), sia per consentire al ricorrente, da un lato, di fare fronte all’invito della stessa Questura di Forli di presentarsi presso gli uffici e, dall’altro, di adempiere alle incombenze riconnesse al procedimento pendente avanti al Tribunale ordinario di Bologna, come da documentazione prodotta in giudizio ”.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Va premesso che l’Amministrazione resistente non ha provveduto all’adempimento dell’incombente istruttorio disposto con la ricordata ordinanza n. -OMISSIS-. Sotto tale profilo, si osserva che l’Amministrazione ha depositato in data 22.1.2025 una documentata relazione che, però, non costituisce adempimento all’ordinanza n. -OMISSIS-, in quanto si limita a richiamare il provvedimento impugnato, senza alcun riferimento alla suddetta ordinanza e ai quesiti istruttori con la medesima posti.
Tanto chiarito, in assenza di riscontro alle richieste istruttorie formulate, il Collegio ritiene di confermare quanto già sommariamente evidenziato in sede cautelare in ordine alla fondatezza del ricorso.
Come già rappresentato nelle premesse in fatto, il ricorrente presentava istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale che era respinta dalla Questura di Forlì - Cesena con decreto dell’8.8.2024; avverso tale provvedimento il ricorrente presentava ricorso, ex art. 19 ter del D.Lgs n. 150/2011, al Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, il quale, con decreto del 23.9.2024, sospendeva l’efficacia esecutiva del suddetto provvedimento di diniego e disponeva la restituzione al ricorrente della ricevuta comprovante “l a presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avente efficacia legale di permesso di soggiorno provvisorio con facoltà di svolgere attività lavorativa, mediante rilascio a cura della Questura del codice fiscale ”; era, inoltre, fissata per la comparizione delle parti l’udienza del 18.12.2024.
Inoltre, parte ricorrente ha depositato una comunicazione e –mail del 21.10.2024, attribuita all’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì – Cesena, nella quale si precisa che “ dovendo ottemperare al dispositivo del decreto di sospensiva del Tribunale di Bologna-Sezione specializzata, con il quale quell'Organo ha disposto contestualmente, da parte dello scrivente Ufficio, la restituzione del cedolino attestante la presentazione dell'istanza di protezione speciale da parte del sig. (…), siamo a rappresentarle la necessita di fissare al medesimo un appuntamento presso il nostro sportello”.
Dunque, appare evidente che non potesse essere disposto il respingimento per mancanza del titolo atteso che il ricorrente era autorizzato a restare nel territorio italiano (quantomeno) fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso avverso il rifiuto del rilascio del permesso per protezione speciale (ricorso poi effettivamente presentato dall’interessato), non potendo assumere rilevanza l’avvenuta, contestuale, notifica del diniego medesimo.
Sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate vanno accolte.
Quanto alla segnalazione SIS, si rileva che la stessa appare, obiettivamente, fin troppo generica. Se è pur vero che la suddetta segnalazione costituisce un fattore inibitorio –non sindacabile nel merito- all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, la stessa deve, quantomeno, rendere noti sia la provenienza della segnalazione, sia l’evento concreto che l’ha determinata, così da consentire all’interessato di contestarne la riferibilità a proprio carico.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento gravato è illegittimo e va pertanto annullato, restando, ovviamente, salvi tutti gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di assumere nei confronti del ricorrente, previa adeguata istruttoria in ordine alla sua attuale situazione personale.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.