TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1096 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/02/2025 tra
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1998, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANGELO MARIACONCETTA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
01/02/1961, rappresentato e difeso dall'Avv. LAULETTA MAYRA DOMINGA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1 - La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre, Persona_1 attesa la lontananza del padre, residente in Spagna e collocata presso il domicilio materno sito in Monza, Via Via Solone 22;
2 - Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, con impegno della stessa di aggiornare ed informare il padre circa tutte le questioni relative alla figlia.
3 - La madre si impegna a far svolgere alla minore attività sportive per ogni anno solare nell'interesse primario e secondo le inclinazioni della minore stessa, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di lavoro materno.
4 - Il padre avrà la facoltà di tenere la figlia con sé ogni volta che verrà in Italia e comunque un week-end al mese dall'uscita da scuola del venerdì, quando il padre si recherà ivi a prendere la figlia e fino alle ore
18.30 di domenica, con riaccompagnando da parte del padre presso la residenza materna.
5 - Differenti orari e ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni reciproci.
6 - Per quanto concerne le festività natalizie, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia una settimana consecutiva in modo che la figlia possa trascorrere alternativamente il Natale con il padre e il
Capodanno con la madre, e l'anno successivo viceversa. Salvo migliori accordi tra i genitori in particolare in considerazione degli impegni lavorativi materni.
7 - Relativamente alle altre festività durante l'anno, le frequentazioni verranno concordate di volta in volta dai genitori.
8 - In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive dalla chiusura scolastica sino alla riapertura delle scuole, così come anche la madre.
9 - I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno;
il suddetto periodo di vacanza dovrà esser comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
10 - Entrambi i genitori accettano che il costo delle vacanze dovrà essere sostenuto interamente dal genitore che le trascorrerà con la figlia.
11 - Riguardo al mantenimento della minore, il IG. si obbliga a corrisponde Controparte_1 re mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00
(euro duecento/00), da versarsi mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con base di calcolo novembre Parte_1
2025, da effettuarsi entro e non oltre il 05 di ogni mese, alle coordinate del conto corrente che la RA comunicherà alla sottoscrizione del presente atto. 12 - Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la minore come prestabilito dal Protocollo del Tribunale di Milano e precisamente sono da intendersi spese straordinarie:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
13 - Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
14 - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15 -I costi e le spese delle vacanze che ciascun genitore trascorrerà con il figlio saranno a carico esclusivo del genitore stesso.
16 -La documentazione fiscale afferente le spese, che verrà intestata direttamente alla minore, sarà utilizzata, ai fini della detrazione Irpef, utilizzando il criterio della suddivisione 50%. Il genitore che avrà anticipato la spesa fiscalmente detraibile sarà tenuto a consegnare all'altro la copia della relativa documentazione attestante il pagamento effettuato.
17 -I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (08.01.2023) e, per Persona_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
La previsione dell'affidamento esclusivo alla madre trova giustificazione nella circostanza he il padre risiede all'estero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
18/02/2025, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/02/2025 tra
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1998, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANGELO MARIACONCETTA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
01/02/1961, rappresentato e difeso dall'Avv. LAULETTA MAYRA DOMINGA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1 - La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre, Persona_1 attesa la lontananza del padre, residente in Spagna e collocata presso il domicilio materno sito in Monza, Via Via Solone 22;
2 - Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, con impegno della stessa di aggiornare ed informare il padre circa tutte le questioni relative alla figlia.
3 - La madre si impegna a far svolgere alla minore attività sportive per ogni anno solare nell'interesse primario e secondo le inclinazioni della minore stessa, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di lavoro materno.
4 - Il padre avrà la facoltà di tenere la figlia con sé ogni volta che verrà in Italia e comunque un week-end al mese dall'uscita da scuola del venerdì, quando il padre si recherà ivi a prendere la figlia e fino alle ore
18.30 di domenica, con riaccompagnando da parte del padre presso la residenza materna.
5 - Differenti orari e ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni reciproci.
6 - Per quanto concerne le festività natalizie, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia una settimana consecutiva in modo che la figlia possa trascorrere alternativamente il Natale con il padre e il
Capodanno con la madre, e l'anno successivo viceversa. Salvo migliori accordi tra i genitori in particolare in considerazione degli impegni lavorativi materni.
7 - Relativamente alle altre festività durante l'anno, le frequentazioni verranno concordate di volta in volta dai genitori.
8 - In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive dalla chiusura scolastica sino alla riapertura delle scuole, così come anche la madre.
9 - I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno;
il suddetto periodo di vacanza dovrà esser comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
10 - Entrambi i genitori accettano che il costo delle vacanze dovrà essere sostenuto interamente dal genitore che le trascorrerà con la figlia.
11 - Riguardo al mantenimento della minore, il IG. si obbliga a corrisponde Controparte_1 re mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00
(euro duecento/00), da versarsi mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con base di calcolo novembre Parte_1
2025, da effettuarsi entro e non oltre il 05 di ogni mese, alle coordinate del conto corrente che la RA comunicherà alla sottoscrizione del presente atto. 12 - Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la minore come prestabilito dal Protocollo del Tribunale di Milano e precisamente sono da intendersi spese straordinarie:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
13 - Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
14 - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15 -I costi e le spese delle vacanze che ciascun genitore trascorrerà con il figlio saranno a carico esclusivo del genitore stesso.
16 -La documentazione fiscale afferente le spese, che verrà intestata direttamente alla minore, sarà utilizzata, ai fini della detrazione Irpef, utilizzando il criterio della suddivisione 50%. Il genitore che avrà anticipato la spesa fiscalmente detraibile sarà tenuto a consegnare all'altro la copia della relativa documentazione attestante il pagamento effettuato.
17 -I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (08.01.2023) e, per Persona_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
La previsione dell'affidamento esclusivo alla madre trova giustificazione nella circostanza he il padre risiede all'estero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
18/02/2025, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona