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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1961 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1961 /2024 r.g. tra
+ 1 Parte_1
- attrici -
E
+ altri CP_1
-convenuti-
Oggi 9 giugno 2025 alle ore 9.41 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Vetere Maurizio per le attrici;
l'avv. Maria Cipparrone in sostituzione dell'avv. Lanciano Salvatore per i convenuti;
L'avv. Vetere si riporta alle note conclusive depositate ed evidenzia che l'eventuale improcedibilità non può travolgere anche la domanda principale di simulazione del contratto di compravendita che non è soggetta a mediazione, nonché rispetto alla domanda di divisione per la quale è stata espletata la mediazione, sicchè rispetto ad esse il giudizio deve proseguire.
L'avv. Cipparrone si riporta alle note conclusive e insiste per la declaratoria di improcedibilità di tutte le domande.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1961 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_2 C.F._1 Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliate in Cosenza al viale Cosmai n. 42 c/o lo studio dell'Avv. Maurizio Vetere che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attrici -
E
(CF. ), (CF. CP_2 C.F._3 Parte_3
), (CF. ) e C.F._4 Parte_4 C.F._4 CP_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Avvocato Salvatore Lanciano;
, giusta procura allegata alla
[...]
comparsa di costituzione;
- convenuti – avente ad oggetto: azione di simulazione – apertura successione legittima
All'udienza del 9 giugno 2025 le parti costituite discutevano oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e concludevano come da verbale.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia trae origine dalle domande proposte da e quali Parte_1 Parte_2
eredi di (deceduto il 12.4.2022), nei confronti di , Parte_4 CP_2 Parte_3
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_4 CP_1
“-dichiarare sinulato, nullo e comunque privo di effetti nei confronti delle attrici , per tutte le ragioni esposte, l'atto di vendita per notar rep n. 89165 rac 40635 del 13.5.21 stipulato Persona_1
da (42) e (96) ; Parte_4 Parte_4 -dichiarare che i beni immobili oggetto della predetta compravendita ed i fabbricati/immobili sugli stessi realizzati, meglio identificati nel presente atto, erano di proprietà di al Parte_4
momento del suo decesso e, conseguentemente fanno parte della massa ereditaria del defunto;
ù
- Dichiarare l'apertura della successione legittima di attribuendo a ciascun erede Parte_4
la quota di spettanza ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza”
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito, nella comparsa di risposta, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, rilevando che la mediazione espletata dall'attrice avesse avuto ad oggetto la sola domanda di divisione ereditaria, ma non anche quella diretta alla declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita per simulazione.
Il Giudice, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha rilevato che, dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risultasse che, effettivamente, il procedimento avesse avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie ed ha, quindi, concesso alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.
Lgs. n. 28/2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria .
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in esito al deposito del verbale del procedimento di mediazione da parte dell'attrice i convenuti hanno sollevato eccezione di Parte_2
improcedibilità della domanda, rilevando che, nel termine concesso dal Giudice con decreto del
15.10.2024, il procedimento di mediazione fosse stato introdotto solo da una delle attrici Pt_2
nei confronti dei convenuti, mentre l'altra attrice – il cui difensore aveva
[...] Parte_1
rinunciato al mandato, senza che fosse sostituito da nuovo difensore – non aveva attivato la procedura né era stata chiamata a parteciparvi, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Quindi, con ordinanza del 5.2.2025, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., rispetto all'eccezione di improcedibilità sopra indicata.
****
Le domande proposte dalle attrici devono essere dichiarate improcedibili.
L'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di “successioni ereditarie” è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, davanti ad un Organismo abilitato.
Nella fattispecie in esame, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle conclusioni in esso formulate, risulta che le attrici e abbiano proposto una domanda di simulazione Parte_2 Parte_1 relativa del contratto di compravendita per notar (rep n. 89165 rac 40635), stipulato in Persona_1
data 13.5.2021 tra (classe 42) ed il nipote (classe '96) in quanto Parte_4 Parte_4
dissimulante una donazione, sul presupposto della qualità di eredi legittimarie del de cuius
[...]
(cl. '42), nonché domanda diretta a far ricadere i predetti beni nella massa ereditaria, al Pt_4 fine dell'apertura della successione legittima di (cl. '42) ed all'attribuzione delle Parte_4
quote a tutti i coeredi.
Dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risulta che, effettivamente, il procedimento abbia avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie, così da indurre questo giudicante, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., a concedere alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV,
D. Lgs. n. 28/2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria.
La documentazione allegata dall'attrice evidenzia che il procedimento di mediazione Parte_2
sia stato da questa introdotto nei confronti dei convenuti , CP_2 Parte_3 [...]
e senza la partecipazione di il cui difensore aveva rinunciato Pt_4 CP_1 Parte_1
al mandato.
Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ., n. 11406 del
22.7.2003; cfr. anche cass. Civ., n. 13145 del 25.5.2017, secondo cui “La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato”).
In presenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi-parti del presente giudizio, il procedimento di mediazione si sarebbe dovuto necessariamente espletare nei confronti di tutti, come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia, che ha chiarito che
“Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario la mediazione va proposta nei confronti di tutte le parti, in quanto solo la loro effettiva partecipazione soddisfa la condizione di procedibilità. La mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo
l'assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione nei confronti di tutti vizia l'intero procedimento e determina l'improcedibilità dell'azione” (cfr. Tribunale Torre
Annunziata, sentenza n. 851/19 - depositata il 05.04.2019; in senso conforme, Trib. Milano sent. n.
1048/17)
Vi è, infatti, una specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, atteso che, seppure la fase di mediazione non ha natura processuale, la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro.
Né, peraltro, può ritenersi che il giudizio possa proseguire per la sola domanda di simulazione, in quanto non soggetta all'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, atteso che, nel caso di specie, le attrici hanno proposto tale domanda, in ragione della propria qualità di eredi legittimarie del de cuius e al fine di far ricadere i beni oggetto del contratto di Parte_4 vendita nell'ambito della massa ereditaria del de cuius, così da procedere alla successiva divisione tra tutti i coeredi.
Poiché, nella fattispecie in esame, la domanda di simulazione è strettamente connessa alle domande di natura successoria, deve ravvisarsi anche rispetto ad essa l'obbligatorietà di esperire il procedimento di mediazione.
Il mancato coinvolgimento di una delle attrici, nel procedimento di mediazione, Parte_1
attivato dalla sola comporta, quale immediata ricaduta, quella di cui all'art. 5 d.lgs. n. Parte_2
28/2010, il cui comma 1 espressamente prevede che “l'esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Nel caso di specie, il difetto della condizione di procedibilità è stato eccepito dalla difesa dei convenuti nel primo atto difensivo successivo alla produzione della documentazione relativa al procedimento di mediazione da parte dell'attrice, sicchè va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della concreta fattispecie, tenuto conto anche dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale da parte del difensore di appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la Parte_1
compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara improcedibili le domande proposte dalle attrici, in ragione del mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010;
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza.
Cosenza, 9.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1961 /2024 r.g. tra
+ 1 Parte_1
- attrici -
E
+ altri CP_1
-convenuti-
Oggi 9 giugno 2025 alle ore 9.41 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Vetere Maurizio per le attrici;
l'avv. Maria Cipparrone in sostituzione dell'avv. Lanciano Salvatore per i convenuti;
L'avv. Vetere si riporta alle note conclusive depositate ed evidenzia che l'eventuale improcedibilità non può travolgere anche la domanda principale di simulazione del contratto di compravendita che non è soggetta a mediazione, nonché rispetto alla domanda di divisione per la quale è stata espletata la mediazione, sicchè rispetto ad esse il giudizio deve proseguire.
L'avv. Cipparrone si riporta alle note conclusive e insiste per la declaratoria di improcedibilità di tutte le domande.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1961 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_2 C.F._1 Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliate in Cosenza al viale Cosmai n. 42 c/o lo studio dell'Avv. Maurizio Vetere che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attrici -
E
(CF. ), (CF. CP_2 C.F._3 Parte_3
), (CF. ) e C.F._4 Parte_4 C.F._4 CP_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Avvocato Salvatore Lanciano;
, giusta procura allegata alla
[...]
comparsa di costituzione;
- convenuti – avente ad oggetto: azione di simulazione – apertura successione legittima
All'udienza del 9 giugno 2025 le parti costituite discutevano oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e concludevano come da verbale.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia trae origine dalle domande proposte da e quali Parte_1 Parte_2
eredi di (deceduto il 12.4.2022), nei confronti di , Parte_4 CP_2 Parte_3
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_4 CP_1
“-dichiarare sinulato, nullo e comunque privo di effetti nei confronti delle attrici , per tutte le ragioni esposte, l'atto di vendita per notar rep n. 89165 rac 40635 del 13.5.21 stipulato Persona_1
da (42) e (96) ; Parte_4 Parte_4 -dichiarare che i beni immobili oggetto della predetta compravendita ed i fabbricati/immobili sugli stessi realizzati, meglio identificati nel presente atto, erano di proprietà di al Parte_4
momento del suo decesso e, conseguentemente fanno parte della massa ereditaria del defunto;
ù
- Dichiarare l'apertura della successione legittima di attribuendo a ciascun erede Parte_4
la quota di spettanza ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza”
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito, nella comparsa di risposta, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, rilevando che la mediazione espletata dall'attrice avesse avuto ad oggetto la sola domanda di divisione ereditaria, ma non anche quella diretta alla declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita per simulazione.
Il Giudice, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha rilevato che, dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risultasse che, effettivamente, il procedimento avesse avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie ed ha, quindi, concesso alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.
Lgs. n. 28/2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria .
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in esito al deposito del verbale del procedimento di mediazione da parte dell'attrice i convenuti hanno sollevato eccezione di Parte_2
improcedibilità della domanda, rilevando che, nel termine concesso dal Giudice con decreto del
15.10.2024, il procedimento di mediazione fosse stato introdotto solo da una delle attrici Pt_2
nei confronti dei convenuti, mentre l'altra attrice – il cui difensore aveva
[...] Parte_1
rinunciato al mandato, senza che fosse sostituito da nuovo difensore – non aveva attivato la procedura né era stata chiamata a parteciparvi, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Quindi, con ordinanza del 5.2.2025, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., rispetto all'eccezione di improcedibilità sopra indicata.
****
Le domande proposte dalle attrici devono essere dichiarate improcedibili.
L'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di “successioni ereditarie” è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, davanti ad un Organismo abilitato.
Nella fattispecie in esame, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle conclusioni in esso formulate, risulta che le attrici e abbiano proposto una domanda di simulazione Parte_2 Parte_1 relativa del contratto di compravendita per notar (rep n. 89165 rac 40635), stipulato in Persona_1
data 13.5.2021 tra (classe 42) ed il nipote (classe '96) in quanto Parte_4 Parte_4
dissimulante una donazione, sul presupposto della qualità di eredi legittimarie del de cuius
[...]
(cl. '42), nonché domanda diretta a far ricadere i predetti beni nella massa ereditaria, al Pt_4 fine dell'apertura della successione legittima di (cl. '42) ed all'attribuzione delle Parte_4
quote a tutti i coeredi.
Dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risulta che, effettivamente, il procedimento abbia avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie, così da indurre questo giudicante, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., a concedere alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV,
D. Lgs. n. 28/2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria.
La documentazione allegata dall'attrice evidenzia che il procedimento di mediazione Parte_2
sia stato da questa introdotto nei confronti dei convenuti , CP_2 Parte_3 [...]
e senza la partecipazione di il cui difensore aveva rinunciato Pt_4 CP_1 Parte_1
al mandato.
Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ., n. 11406 del
22.7.2003; cfr. anche cass. Civ., n. 13145 del 25.5.2017, secondo cui “La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato”).
In presenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi-parti del presente giudizio, il procedimento di mediazione si sarebbe dovuto necessariamente espletare nei confronti di tutti, come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia, che ha chiarito che
“Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario la mediazione va proposta nei confronti di tutte le parti, in quanto solo la loro effettiva partecipazione soddisfa la condizione di procedibilità. La mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo
l'assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione nei confronti di tutti vizia l'intero procedimento e determina l'improcedibilità dell'azione” (cfr. Tribunale Torre
Annunziata, sentenza n. 851/19 - depositata il 05.04.2019; in senso conforme, Trib. Milano sent. n.
1048/17)
Vi è, infatti, una specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, atteso che, seppure la fase di mediazione non ha natura processuale, la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro.
Né, peraltro, può ritenersi che il giudizio possa proseguire per la sola domanda di simulazione, in quanto non soggetta all'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, atteso che, nel caso di specie, le attrici hanno proposto tale domanda, in ragione della propria qualità di eredi legittimarie del de cuius e al fine di far ricadere i beni oggetto del contratto di Parte_4 vendita nell'ambito della massa ereditaria del de cuius, così da procedere alla successiva divisione tra tutti i coeredi.
Poiché, nella fattispecie in esame, la domanda di simulazione è strettamente connessa alle domande di natura successoria, deve ravvisarsi anche rispetto ad essa l'obbligatorietà di esperire il procedimento di mediazione.
Il mancato coinvolgimento di una delle attrici, nel procedimento di mediazione, Parte_1
attivato dalla sola comporta, quale immediata ricaduta, quella di cui all'art. 5 d.lgs. n. Parte_2
28/2010, il cui comma 1 espressamente prevede che “l'esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Nel caso di specie, il difetto della condizione di procedibilità è stato eccepito dalla difesa dei convenuti nel primo atto difensivo successivo alla produzione della documentazione relativa al procedimento di mediazione da parte dell'attrice, sicchè va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della concreta fattispecie, tenuto conto anche dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale da parte del difensore di appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la Parte_1
compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara improcedibili le domande proposte dalle attrici, in ragione del mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010;
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza.
Cosenza, 9.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà