Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1355/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1355/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Elisabetta
Ganetti e dall'Avv. Nadia Stazzoni, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), loc. Salceto n. 91, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.5.2025, per e l'Avv. Elisabetta Ganetti e l'Avv. Nadia Parte_1 Parte_2
Stazzoni concludevano chiedendo al Tribunale di Siena di pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1) L'appartamento posto in San Gimignano, Via Don Dino Carrara n. 56, di cui i coniugi sono comproprietari ciascuno per la quota di ½ e costituente la casa familiare, continuerà ad essere abitato dalla sig.ra , cui è stato assegnato in sede di separazione. I beni Parte_1 mobili e gli arredi presenti nell'appartamento e di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, rimarranno all'interno dell'abitazione familiare. La IG.ra continuerà con il Parte_1
pagamento delle residue rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa in data 11/11/2004 presso la banca Monte dei Paschi di Siena filiale San Gimignano, fino alla definitiva estinzione prevista per il 01/01/2030.
2) Il figlio minore è stato affidato ad entrambi i genitori, pur mantenuto la residenza Per_1
prevalente presso la madre. La potestà genitoriale continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e di comune accordo dovranno essere prese le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenendo conto delle sue capacità ed aspirazioni.
3) e vivranno in modo stabile e continuativo con la madre. In considerazione Per_1 Per_2 dell'età di , maggiorenne tra qualche mese, non si individuano precisi momenti di visita Per_1
con il padre. Almeno fino al compimento del diciottesimo anno, il ragazzo potrà rimanere con il padre in giorni ed orari che possono variare di comune accordo in base alle esigenze ed agli impegni del minore e degli ex coniugi. Dopo, maggiorenne, deciderà autonomamente assieme al genitore i giorni da trascorrere con lo stesso come anche la sorella Per_2
4) Anche per il periodo estivo i ricorrenti non riscontrano l'esigenza di fissare date per la frequentazione padre/figlio; solo per questo anno 2025 si pattuisce che potrà trascorrere Per_1
con il padre 20 giorni, anche frazionabili, da concordare entro il mese di Maggio. A novembre compirà 18 anni e sarà libero di decidere con chi trascorrere le festività natalizie e da lì Per_1 in poi ogni ulteriore momento con l'uno o l'altro genitore.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, Parte_2 Parte_1
tramite bonifico da effettuarsi sul C/C n. 61477 presso la Banca Intesa San Paolo filiale di San
Gimignano l'importo di €.267,00 (duecentosessantasette/00- che corrisponde agli originari
250,00 euro rivalutati negli anni) per il mantenimento del solo figlio . La IG.ra Per_1 Pt_1
rinuncia al mantenimento ordinario dovuto per la figlia anche se questa è ancora Per_2
studentessa universitaria, senza stabile occupazione e, dunque, non del tutto autonoma economicamente. L'Assegno Unico sarà percepito dalla signora a far data dal deposito Pt_1
del presente ricorso. L'importo relativo al mantenimento del figlio sarà automaticamente Per_1 3 / 4
rivalutato annualmente secondo gli indici al consumo ISTAT. A meri fini esemplificativi, si precisa che l'assegno mensile di mantenimento per il figlio comprende le spese ordinarie, relative, quindi, ai bisogni ed alle esigenze di vita quotidiana quali: visite mediche e specialistiche coperte dal S.S.N., medicinali da banco, vitto, abbigliamento, contributo utenze, materiale scolastico di cancelleria, uscite didattiche giornaliere. Il sig. e la Parte_2
signora contribuiranno per il 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio Parte_1
le quali, fatta eccezione per le spese mediche urgenti ed indifferibili, per essere Per_1
rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le spese straordinarie includono quelle caratterizzate da occasionalità e gravosità quali: visite mediche e specialistiche non coperte dal S.S.N., apparecchio per i denti, attività sportive, viaggi di studio e ludici, libri scolastici e universitari, spese di trasporto, ripetizioni private, tasse scolastiche e universitarie, spese eventuali relative ad autoveicoli e motoveicoli in uso ai figli, ecc. Il signor si impegna altresì a sostenere la spesa per la copertura assicurativa il veicolo Ypsilon 10 Pt_2
tg. EW768JM di sua proprietà e in uso alla figlia Per_2
6) Le parti danno atto di avere conguagliato ogni spesa straordinaria riguardante entrambi i figli e fino ad oggi maturata dunque alla data di sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di non avere da pretendere nulla l'uno dall'altra e viceversa;
all'esito della firma della presente scrittura, quindi, salvo gli impegni presi con la stessa, non sussiste tra le parti alcuna altra questione da disciplinare.
7) Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti equipollenti per il figlio minore.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 11.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.4.2025, e esponevano Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio nel Comune di San Gimignano, il giorno 5.12.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1998, Atto n. 40, Parte II,
Serie A, e che dal matrimonio erano nati i figli il 12.4.2000 e il 13.11.2007, che Per_2 Per_1
il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena, con provvedimento del 7.7.2021, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.5.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di 4 / 4
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Le procuratrici delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Pt_2
Cessazione degli effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 07.07.2021 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato il C.F._1 Parte_2 C.F._2
giorno 5.12.1998 in San Gimignano (SI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 1998, Atto n. 40, Parte II, Serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi