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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 100/2023 R.G., vertente
TRA
(P.I. Parte_1
,), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to P.IVA_1
Tommaso Rossi (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio C.F._1
difensore, sito in Rosolina (RO), 45010, via I Maggio n. 3,
- attrice -
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudia Bovolenta (C.F.: C.F._3
), elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore, sito in C.F._4
Taglio di Po via Roma n.13,
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale del 26.11.2024;
Per parte convenuta: come da verbale del 26.11.2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
1 La società attrice ha allegato di essere proprietaria dell'area e relativi fabbricati ubicati in Taglio di Po
(RO), via Romea, 35 così catastalmente censiti: fg. 16, part. 921, fg 15, part. 225-405-535 – 667, confinanti con fabbricati di proprietà degli odierni convenuti.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, a seguito di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da e sugli immobili di loro proprietà, sono emersi alcuni danni e CP_1 CP_2
problematiche strutturali agli immobili di cui è proprietaria la società istante.
A maggiore specificazione, l'attrice ha evidenziato che alcuni dei lavori realizzati dai convenuti sono risultati privi o difformi rispetto ai titoli abilitativi edilizi (una configurazione diversa del terrazzino autorizzato presente al piano primo;
l'edificazione di un volume completato da una copertura a doppia falda e la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. 12 pannelli nel fabbricato posto a sud del lotto), e la loro esecuzione ha cagionato danni strutturali al fabbricato confinante, ossia: compromissione statica del muro perimetrale del fabbricato tramite l'esecuzione di fori nella muratura e inserimento di grappe in ferro di ancoraggio;
compromissione statica dei cordoli in c.a. che presentano rotture verticali nella parte centrale probabilmente causate dalla spinta del fabbricato confinante in aderenza;
infiltrazioni di acqua piovana causate dall'errata realizzazione delle lattonerie su nuove coperture e ancorate direttamente sulla struttura perimetrale del fabbricato di proprietà di di;
grave fessurazione nel fabbricato Parte_1 Parte_1
distinto al Foglio 15 mappale 535 della parte attrice.
La società ha, inoltre, dedotto che i danni si stanno ulteriormente aggravando a causa dell'inerzia dei convenuti, atteso che, in occasione di eventi temporaleschi, sono state riscontrate continue movimentazioni delle strutture.
L'attrice ha dato atto di avere anche esperito procedimento di A.T.P. prima dell'introduzione del presente giudizio, contestando tuttavia gli esiti cui il C.t.u. è giunto, atteso che lo stesso avrebbe omesso di svolgere alcuni necessari approfondimenti e non avrebbe fornito risposta ai quesiti posti dal
Tribunale.
Nel costituirsi, i convenuti hanno contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
Preliminarmente, i convenuti hanno eccepito il difetto della condizione di procedibilità della domanda, per non essere stata esperita la negoziazione assistita.
Nel merito, i convenuti hanno contestato che i lavori siano stati eseguiti in difetto dei titoli abilitativi edilizi, evidenziando, in ogni caso, come la questione risulti irrilevante rispetto alla domanda svolta dalla società attrice.
2 Inoltre, i convenuti hanno evidenziato che, come già rilevato nel procedimento di A.t.p., durante la esecuzione delle opere di ristrutturazione, non sono state toccate le murature della confinante proprietà
e, quindi, non sono stati danneggiati i capannoni di proprietà attrice;
non sono stati “praticati fori” e non sono state “inserite grappe di ferro di ancoraggio”.
A tal proposito, i convenuti hanno dedotto che, prima dell'esecuzione dei lavori e come desumibile dal materiale fotografico già depositato nel corso del procedimento di A.t.p., i capannoni di proprietà della società attrice presentavano fori, chiodi, ganci ed una staffa in metallo arrugginito, oltre a fessurazioni varie, tra cui quella più evidente nello spigolo nord/est tra fabbricati confinanti, dove si nota il distacco tra i due corpi di fabbrica, con segni evidenti di dilavamento delle murature, causati dall'assenza di opere di lattoneria e alla inadeguatezza delle grondai esistenti nella proprietà della stessa attrice.
Dunque, i convenuti hanno evidenziato come le lamentate infiltrazioni siano riferibili al cattivo stato di manutenzione dell'immobile, già esistente prima che venissero realizzati i lavori di ristrutturazioni sull'edificio confinante, come ricavabile anche dal contenuto dell'elaborato peritale.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.t.p., contrassegnato dal numero 1944/2021 R.G..
2. In via del tutto preliminare, vale evidenziare come, all'udienza ex art. 183 c.p.c., il difensore di parte convenuta abbia espressamente rinunciato all'eccezione di improcedibilità, per difetto della condizione costituita dalla negoziazione assistita.
Tanto si reputa sufficiente a superare la questione.
2.1 Ancora preliminarmente, circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni escussi, giova precisare che il difensore di parte attrice ha sollevato eccezione di incapacità a testimoniare preventiva in relazione a ed a Persona_1 Testimone_1
Ebbene, nella specie, svolta l'eccezione, è stato disposto comunque procedersi all'escussione dei testi ed all'esito della stessa la parte interessata non ha reiterato l'eccezione di nullità, né lo ha fatto nelle difese successivamente svolte o nel precisare le conclusioni.
A tal proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9456 del 2023) ha chiarito:
- «Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
3 l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»;
- «La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione».
In ogni caso, questo giudicante reputa comunque non sussistente in interesse personale, attuale e concreto dei testi in questione, rispettivamente direttore dei lavori e progettista incaricati dai convenuti, in quanto l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui,
a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 167 del
05/01/2018).
Il richiamato principio risulta dirimente, in quanto l'eccezione svolta dal difensore dell'attrice è stata in entrambi i casi giustificata dalla possibilità che gli stessi potrebbe essere chiamati “a rispondere degli eventuali danni in un successivo processo” (Cfr. verbale del 22.5.2025).
Tanto premesso, il Tribunale reputa pienamente utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni rese dai testi escussi.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
La società attrice ha inteso far discendere la responsabilità dei lamentati danni dalla disciplina di cui all'art. 2051 c.c..
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei
4 confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7553 del 17/03/2021).
Ciò posto, non può trascurarsi che, come noto, in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cf. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
Nella specie, alla luce delle emergenze istruttorie, il Tribunale reputa che parte attrice, onerata in tal senso, non ha fornito prova certa e tranquillizzante in ordine alla sussistenza della riferibilità causale delle opere realizzate dai convenuti sull'immobile di loro proprietà ed i danni lamentati dall'attrice.
3.1 Dall'esame dell'elaborato peritale, depositato dal C.t.u. nell'ambito del procedimento di A.T.P. contraddistinto da n. R.G. 1944/2021, l'ausiliario, compiuta una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi, si è soffermato sulla disamina sia della sussistenza dei danni lamentati sia della origine causale degli stessi.
Nondimeno, è d'uopo precisare che il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.” (Cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257).
A tal proposito, giova precisare che il C.t.u. ha fornito puntuale e specifica risposta a tutte le osservazioni dei C.t.p. in una apposita appendice allegata all'elaborato peritale.
Ebbene, il C.t.u. ha così relazionato: “per tale zona viene lamentato dalla ditta ricorrente, un diffuso fenomeno di infiltrazione d'acqua piovana, con imputazione dell'accadimento alla errata realizzazione delle opere di lattoneria da parte dei convenuti. Durante il sopralluogo, in una giornata fredda, ma con assenza di precipitazioni piovane. Pertanto non stato è ragionevolmente possibile verificare il manifestarsi di tale imbibimento;
al mero tatto, la muratura in questione non appariva bagnata. Non sono peraltro apparsi evidenti macchie che possano ricondurre ad una perpetrazione di tali infiltrazioni, che se generalmente si manifestano con efflorescenze permanenti anche in periodo successivo all'imbibimento. Il sottoscritto non esclude che le travature lignee orizzontali, poste a sostegno della falda di copertura, possano aver subito il fenomeno e che la propria esposizione abbia indebolito o comunque rovinato gli elementi o taluni elementi” (cfr. elaborato peritale, pag. 8).
5 Il C.t.u., esaminato il locale al primo piano del magazzino-deposito di proprietà di parte attrice, ha precisato: “è evidente una situazione che a parere dello scrivente perito, appare significativa dal punto di vista statico. Di fatti la esigua porzione di parete confinante con la proprietà dei ricorrenti lungo il tratto nord-est del confine di questi ultimi, palesa un distaccamento dal pilastro verticale alla quale la stessa era in origine verosimilmente agganciata o appoggiata. In alcuni punti il distacco permette alla luce di entrare e si intravvede l'esterno. Non è chiaro per la situazione in essere comprendere se tale allontanamento degli elementi adiacenti sia dovuto ad un cedimento verticale, ad una rotazione verso il basso della parete stessa oppure al uno slittamento orizzontale della stessa ed altresì conferirne la causa o concausa. Al piano terra, ove è presente altro locale accessorio, in corrispondenza del distacco del primo piano, è evidente un ampio fenomeno di infiltrazione d'acqua che ha provocato un deterioramento della parete, localizzato sostanzialmente sulla parte alta della stessa, con insalubrità diffusa nell'ambiente, presenza di esfoliazioni, muffe, imbibimenti riscontrabili anche al solo tatto”
(cfr. elaborato peritale, pag.8 e 9).
La situazione descritta è con evidenza riscontrabile dal materiale fotografico contenuto nell'elaborato peritale e tratto dallo stesso C.t.u. in occasione dell'accesso ai luoghi.
3.2 Ciò posto, l'ausiliario, pur avendo riscontrato l'esistenza di taluni dei danni dedotti dall'odierna attrice, ha evidenziato come non siano emersi elementi idonei e sufficienti a ritenere gli stessi causalmente riferibili alle opere di ristrutturazione realizzate dai convenuti sull'immobile confinante.
Sul punto, il C.t.u. ha evidenziato: “La doverosa premessa è riconducibile al fatto che il sottoscritto non è a conoscenza della situazione originaria nel quale il fabbricato dei parte attrice destava. Si tratta di un edificio non di recente costruzione e ciò implica che per la corretta conservazione del medesimo fosse stata attuata dalla proprietà una manutenzione continuativa e periodica nel tempo.
Manca poi perlomeno una documentazione fotografica interna pre-interventi che sancisca lo stato in cui l'immobile destava originariamente”. Pt_1
In altri termini, il C.t.u. ha dato atto che la complessiva situazione dell'immobile, di vetusta costruzione, lasciasse agevolmente presumere come la condizione di manutenzione non fossero ottimali nel momento in cui i convenuti abbiano cominciato i lavori di ristrutturazione.
D'altronde, anche dall'esame delle fotografie tratte dallo stesso ausiliario, riproducenti lo stato dell'immobile al momento dell'espletamento delle operazioni peritali, è possibile riscontrare la vetustà dell'edificio, nonché il non ottimale stato di manutenzione anche degli spazi interni.
6 3.3 Con riferimento alle lamentate infiltrazioni asseritamente causate dalla errata posa della lattoneria, il C.t.u., ribadito di non avere direttamente riscontrato l'esistenza di tali fenomeni, ha comunque rilevato che:
- “Le opere di lattoneria realizzate dai convenuti, e rilevate nella foto soprastante, carpita durante il sopralluogo del gennaio 2022, non evidenziano particolari problematiche dal punto di vista di installazione e/o conformazione. Il Dr. nel proprio elaborato peritale evidenzia come gli Per_2
scarichi dei pluviali risultino rivolti verso la parete del ricorrente (come riportato nella foto sottostante), ma dal sopralluogo eseguito pare che la parete del fabbricato A, sia comunque protetta da profilo metallico atto a non convogliare le acque meteoriche direttamente a ridosso della parete”
(Cfr. elaborato peritale pag. 12);
- “Va poi doverosamente rilevato che, da una indagine fotografica desunta con l'ausilio di Google
Maps, la copertura del fabbricato degli attori, dal 2011 (data dell'attuale aerofotogrammetria di
Google maps) al 2018, data dello Street View di Google attualmente in essere nel web, ha subito una modifica, probabilmente della struttura di copertura delle falde. Attualmente in loco è presente una copertura costituita da grecatura metallica verniciata, che in origine non sembrava la medesima dell'attualità (presenti forse fogli di amianto). Pertanto, anche tale intervento, potrebbe aver contribuito al palesarsi dei fenomeni lamentati: seppur il peso della nuova struttura sia con ogni probabilità meno gravoso di quella precedente, non è possibile certificare che le lavorazioni di sostituzione non abbiano determinato problematiche poi svisceratesi successivamente” (Cfr. elaborato peritale pag. 12 e 13).
Per quanto concerne, invece, gli unici fenomeni di infiltrazione direttamente ed effettivamente riscontrati dal C.t.u., questi ha precisato: “Non appare possibile in maniera tangibile poi, relativamente al manifestarsi del distacco della parete della zona deposito del primo piano (fabbricato B) ed infiltrazioni localizzate invece al piano terra, in maniera devastante per la muratura stessa, associare direttamente I fenomeni agli interventi eseguiti tra il 2018 ed il 2019 da parte convenuta, per I medesimi motivi precedentemente enunciati. Si tratti di fatti di fabbricati di remota costruzione che sono assoggettati comunque a movimentazioni naturali delle strutture o microcedimenti fisiologici.
Peraltro dalla documentazione fotografica allegata ai fascicoli di causa, è evidente una situazione perlomeno esterna, già particolarmente grave. Nella parete estrerna del fabbricato B, appare già visibile una crepa verticale, pressocchè in corrispondenza del distacco interno della parete. Quindi pare plausibile che tale fessurazione abbia rimesso in essere il proprio “cammino” a seguito delle
7 lavorazioni in ditta Belluco-Barolo, ma è impossibile fornirne certezza, ancora una volta precisando che non sono presenti nei fascicoli reperti fotografici interni pre-interventi” (Cfr. elaborato peritale pag. 13).
Rispetto a tali considerazioni, risulta significativa il materiale fotografico valorizzato dal C.t.u., dal quale è riscontrabile, ictu oculi, lo stato quantomeno della parte esterna dell'immobile della società attrice, già estremamente ammalorata e connotata dalla presenza di una ampia crepa nella parete.
3.4 Dunque, a differenza di quanto dedotto dall'odierna attrice, il C.t.u. non ha affatto compiuto una valutazione generica, dubitativa e di “non liquet”.
Al contrario, proprio dalla disamina di tutti gli elementi a disposizione e delle verifiche tecniche concretamente operabili in loco, tenuto conto della sostanziale assenza di informazioni e documenti relativi allo stato dell'immobile prima dell'esecuzione dei lavori su quelli confinanti, ha ritenuto, secondo il principio del “più probabile che non”, di escludere che la causa dei lamentati danni sia riferibile alle dedotte condotte dei convenuti.
Fermo quanto sopra già rilevato, infatti, l'ausiliario ha precisato: “La presenza di crepe e fessurazioni sui cordoli (fabbricato A) è plausibile con interventi di foratura della parete di confine, ma potrebbe essere stata causata anche dall'intervento di demolizione e ricostruzione eseguito dal vicinato. Questo tipo specifico di operazione potrebbe aver fatto venir meno uno stato consolidato e aver maturato uno scompenso statico per il periodo di lavorazione, con conseguente sfociamento in indebolimenti degli elementi maggiormente in tensione della struttura, come appunto I cordoli che hanno nella rigidità la loro principale caratteristica. Ma questa è ovviamente una mera ipotesi. Potrebbero altresì verosimilmente essersi manifestati dei cedimenti a livello di fondazione che potrebbero aver fatto saltare le strutture dinamicamente meno propense ad un movimento armonioso col plesso, e ciò anche indipendentemente dalle lavorazioni perpetrate dai convenuti” (Cfr. elaborato peritale pag. 10 e 11).
Le argomentazioni e le conclusioni del C.t.u. risultano, nondimeno, suffragate anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare.
Il teste progettista e direttore dei lavori incaricato dai convenuti dal 2012 al 2015, Persona_1 esibite le fotografie di cui ai documenti n. 2, 3, 4, e 5 di parte convenuta, ha dichiarato: “Confermo, ricordo che la situazione fosse proprio quella ritratta in foto […] Credo che fosse nel 2012, anche se non posso essere preciso” (Cfr. verbale dell'udienza del 22.5.2024).
Anche la teste ha confermato che al momento dell'inizio dei lavori dalla stessa seguiti, ossia Tes_1
dal 2018, lo stato degli immobili era quello riscontrabile nei documenti n. 2, 4 e 5.
8 Dunque, i testimoni hanno potuto entrambi direttamente e personalmente verificare quale fosse la situazione dell'immobile della società attrice prima dell'inizio dei lavori relativi all'edificio dei convenuti, confermando come il primo solo versasse in pessime condizioni di manutenzione, anche strutturale.
Particolarmente significative risultano, in tal senso, le fotografie di cui al documento n. 5 di parte convenuta, da cui è possibile riscontrare la presenza di distacchi tra le pareti, di una vistosa crepa nella parte e anche del distacco della copertura, non aderente alla muratura.
Dunque, tenuto conto della effettiva condizione dell'immobile e delle altre plausibili cause che possono avere determinato il verificarsi dei danni dedotti ed in parte riscontrati, il Tribunale reputa che, proprio in applicazione del principio del “più probabile che non”, non possa ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riferibilità causale delle opere realizzate dai convenuti ed i predetti danni.
Prova, come detto, di cui era onerata la parte attrice.
3.5 Tanto premesso, vale evidenziare che il C.t.u. ha anche concluso ritenendo attribuibile ai convenuti l'inserimento nelle murature degli ancoraggi, fondando tale ragionamento su un dato meramente empirico, ricavabile dalla posizione di installazione degli stessi: “La presenza di grappe di aggancio alle murature del fabbricato della ditta ricorrente con uncino immesso dall'esterno, presuppone un intervento dalla proprietà Belluco-Barolo e pertanto, quanto provocato da tali elementi dovrà necessariamente essere imputato a parte convenuta, indipendentemente che parte attrice fosse o meno
a conoscenza di tale scelta tecnica d'intervento e che abbia autorizzato o meno la lavorazione specifica. Difficile imputarne la collocazione nell'ambito della ristrutturazione in quanto le teste risultano molto arrugginite” (Cfr. elaborato peritale, pag. 10).
Tale circostanza è stata specificamente contestata dai convenuti, i quali hanno allegato di non avere mai inserito grappe di ferro di ancoraggio nelle pareti dell'immobile della società attrice, la quale, al contrario, già quando sono stati avviati i lavori presentava la presenza di fori, chiodi, chiaviche, ganci ed una staffa di metallo arrugginito.
Il Tribunale reputa di potersi discostare dalla valutazione compiuta sul punto dal C.t.u., peraltro neppure di natura strettamente tecnica, tenuto conto sia delle dichiarazioni dei testimoni sia degli ulteriori elementi documentali, che depongono in senso univocamente contrario.
Sul punto, i testi escussi hanno confermato la presenza di ganci ed altri elementi, inseriti nelle pareti dell'immobile dell'attrice, quando sono stati eseguiti i lavori.
9 Il teste ha dichiarato: “Da quello che ricordo, era presente un porta antenna Persona_1 arrugginito. Come si vede dalle foto, c'erano dei fori, non mi sembra ci fossero anche ganci e chiodi.
Non capisco cosa si intenda per ganci”.
La teste ha anche precisato di avere personalmente scattato le foto corrispondenti al documento Tes_1
n. 3 di parte convenuta, puntualizzando: “Ricordo che prima di fare i lavori erano presenti questi elementi, ossia un gancio di ferro che sporgeva dalla facciata, vari fori e chiodi nelle murature. Erano opere preesistente all'intervento […] Da quanto ricordo erano sulla facciata, rivolta verso sud. Anche dalle foto fatte, si vedono sotto alle finestre. Erano presenti dei fori nella muratura, mancanze di mattoni vere e proprie” (Cfr. verbale dell'udienza del 22.5.2024).
Dunque, i testimoni hanno potuto direttamente e personalmente verificare come fossero presenti elementi nella muratura corrispondenti a quelli poi riscontrati dal C.t.u. al momento dell'accesso.
De iure, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, può anche ritenersi provato che anche le grappe di aggancio fossero preesistenti all'esecuzione dei lavori da parte dei convenuti.
Infatti, in particolare la teste ha descritto in maniera molto dettagliata e precisa il luogo in cui Tes_1
tali elementi erano presenti, evidenziando come gli stessi fossero visibili anche nelle fotografiche esibitele, tutte ritraenti lo stato dell'immobile prima dell'inizio dei lavori.
D'altronde, e tanto appare dirimente, la stessa parte attrice non ha fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine alla necessità per i convenuti di installare delle grappe di aggancio, il cui vantaggio in relazione ai lavori eseguiti non è chiaro, né è stato chiarito.
Peraltro, nelle osservazioni alla C.t.u. da parte del C.t.p. degli odierni convenuti è presente una foto ritraente lo stato dei luoghi mentre i lavori erano in esecuzione e l'edificio degli stessi non era ancora materialmente stato edificato (cfr. osservazioni C.t.p., pag. 2, allegate all'elaborato peritale)
Ebbene, da tale fotografia è ben visibile la presenza della grappa metallica (cerchiata in rosso), certamente in una fase precedente all'espletamento dei lavori da parte dei convenuti.
Nondimeno, lo stesso C.t.u., pur ritenendo l'inserimento riferibile ai convenuti solo perché effettuato dal lato esterno dell'immobile dell'attrice, ha però precisato: “Difficile imputarne la collocazione nell'ambito della ristrutturazione in quanto le teste risultano molto arrugginite” (cfr. elaborato peritale, pag. 10).
In definitiva, nessuno dei danni dedotti è risultato causalmente riconducibile alla condotta dei convenuti.
10 3.6 In tal senso, del tutto irrilevante è la circostanza, pure paventata e sottolineata dalla difesa dell'attrice, relativa alle asserite difformità edilizie riscontrabili sull'immobile dei convenuti, proprio in ragione dei lavori svolti.
Infatti, parte attrice, in nessuno dei suoi scritti difensivi, ha chiarito come tale elemento abbia causalmente inciso sulla realizzazione del lamentato danno, né ha fornito prova in tal senso.
Del tutto generico è rimasto il riferimento, contenuto nell'atto di citazione, relativo alla violazione degli artt. 873, 907 e 913 c.c., posto che nessuna specifica deduzione è stata svolta a tal proposito, né è stata formulata alcuna conseguente domanda.
In definitiva, la domanda svolta dalla società attrice va integralmente respinta.
3.7 Per mera completezza, giova evidenziare come, nel corso del processo, la difesa di parte attrice abbia a più riprese chiesto la rinnovazione della C.t.u., adducendo a sostegno dell'istanza la circostanza per cui si sarebbero verificati ulteriori cedimenti rispetto alla fase di A.t.p., tali da poter potenzialmente determinare il crollo dell'edificio.
Più specificamente, la richiesta è stata reiterata con istanza del 21.10.2024, alla quale risulta allegata una nuova perizia di parte.
Sul punto, la difesa dei convenuti ha evidenziato come le doglianze riportate nell'istanza e, più specificamente nella perizia di parte depositata il 21.10.2024, attengano a questioni nuove e del tutto diverse rispetto a quelle oggetto della domanda inizialmente svolta.
Posto che, in via assorbente, la carenza della prova in ordine al nesso di causa rende ultronea ogni ulteriore considerazione circa la stessa ammissibilità del documento depositato il 21.10.2024, è sufficiente evidenziare come appaia del tutto contraddittorio il contegno tenuto dall'attrice, la quale, pur pienamene consapevole dello stato di degrado dell'immobile di cui è proprietaria, nonché dell'esistenza di una situazione dalla stessa descritta come di grave pericolo, non ha eseguito interventi risolutivi o, quantomeno, atti a contenere nei limiti del possibile il dedotto danno.
In altri termini, la pendenza di un giudizio, volto ad accertare l'eventuale imputabilità dei danni lamentati agli odierni convenuti, non esonera né ostacola l'attrice dalla facoltà di svolgere le facoltà proprie del proprietario, non potendosi dolere dell'aggravamento dei danni o di rischi per sé o per terzi restando inerte dinanzi a tale peggioramento, essendo la stessa nella possibilità di intervenire per porre rimedio all'asserito inesorabile aggravamento.
4. Per quanto concerne le determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., si osserva che la parte attrice è risultata totalmente soccombente.
11 Con riferimento alle spese del procedimento di A.T.P., il Tribunale ritiene di aderire all'approccio ermeneutico per il quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14268 del 08/06/2017).
Dunque, le spese di A.T.P., come da decreto del 14.7.2022 nel procedimento R.G. n. 1944/2021, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
A tal proposito, vale evidenziare come non possano essere riconosciute, in favore della convenuta, ulteriori spese vive, tra cui quelle di C.t.p., in quanto non documentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche relative al procedimento di A.T.P., si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, dell'attività in concreto svolta, del valore della causa e della complessità delle questioni affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande svolte dall'attrice; condanna , in Parte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dei convenuti, in solido, delle spese di lite del procedimento di A.T.P. e del presente giudizio, liquidate in:
- euro 2.662,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il procedimento di A.T.P. (R.G. n. 1944/2021);
- euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il presente giudizio;
pone in via definitiva le spese di A.T.P., come da decreto del 14.7.2022 nel procedimento R.G. n.
1944/2021, a carico di parte attrice.
Così deciso in Rovigo, il 12.6.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 100/2023 R.G., vertente
TRA
(P.I. Parte_1
,), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to P.IVA_1
Tommaso Rossi (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio C.F._1
difensore, sito in Rosolina (RO), 45010, via I Maggio n. 3,
- attrice -
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudia Bovolenta (C.F.: C.F._3
), elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore, sito in C.F._4
Taglio di Po via Roma n.13,
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale del 26.11.2024;
Per parte convenuta: come da verbale del 26.11.2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
1 La società attrice ha allegato di essere proprietaria dell'area e relativi fabbricati ubicati in Taglio di Po
(RO), via Romea, 35 così catastalmente censiti: fg. 16, part. 921, fg 15, part. 225-405-535 – 667, confinanti con fabbricati di proprietà degli odierni convenuti.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, a seguito di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da e sugli immobili di loro proprietà, sono emersi alcuni danni e CP_1 CP_2
problematiche strutturali agli immobili di cui è proprietaria la società istante.
A maggiore specificazione, l'attrice ha evidenziato che alcuni dei lavori realizzati dai convenuti sono risultati privi o difformi rispetto ai titoli abilitativi edilizi (una configurazione diversa del terrazzino autorizzato presente al piano primo;
l'edificazione di un volume completato da una copertura a doppia falda e la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. 12 pannelli nel fabbricato posto a sud del lotto), e la loro esecuzione ha cagionato danni strutturali al fabbricato confinante, ossia: compromissione statica del muro perimetrale del fabbricato tramite l'esecuzione di fori nella muratura e inserimento di grappe in ferro di ancoraggio;
compromissione statica dei cordoli in c.a. che presentano rotture verticali nella parte centrale probabilmente causate dalla spinta del fabbricato confinante in aderenza;
infiltrazioni di acqua piovana causate dall'errata realizzazione delle lattonerie su nuove coperture e ancorate direttamente sulla struttura perimetrale del fabbricato di proprietà di di;
grave fessurazione nel fabbricato Parte_1 Parte_1
distinto al Foglio 15 mappale 535 della parte attrice.
La società ha, inoltre, dedotto che i danni si stanno ulteriormente aggravando a causa dell'inerzia dei convenuti, atteso che, in occasione di eventi temporaleschi, sono state riscontrate continue movimentazioni delle strutture.
L'attrice ha dato atto di avere anche esperito procedimento di A.T.P. prima dell'introduzione del presente giudizio, contestando tuttavia gli esiti cui il C.t.u. è giunto, atteso che lo stesso avrebbe omesso di svolgere alcuni necessari approfondimenti e non avrebbe fornito risposta ai quesiti posti dal
Tribunale.
Nel costituirsi, i convenuti hanno contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
Preliminarmente, i convenuti hanno eccepito il difetto della condizione di procedibilità della domanda, per non essere stata esperita la negoziazione assistita.
Nel merito, i convenuti hanno contestato che i lavori siano stati eseguiti in difetto dei titoli abilitativi edilizi, evidenziando, in ogni caso, come la questione risulti irrilevante rispetto alla domanda svolta dalla società attrice.
2 Inoltre, i convenuti hanno evidenziato che, come già rilevato nel procedimento di A.t.p., durante la esecuzione delle opere di ristrutturazione, non sono state toccate le murature della confinante proprietà
e, quindi, non sono stati danneggiati i capannoni di proprietà attrice;
non sono stati “praticati fori” e non sono state “inserite grappe di ferro di ancoraggio”.
A tal proposito, i convenuti hanno dedotto che, prima dell'esecuzione dei lavori e come desumibile dal materiale fotografico già depositato nel corso del procedimento di A.t.p., i capannoni di proprietà della società attrice presentavano fori, chiodi, ganci ed una staffa in metallo arrugginito, oltre a fessurazioni varie, tra cui quella più evidente nello spigolo nord/est tra fabbricati confinanti, dove si nota il distacco tra i due corpi di fabbrica, con segni evidenti di dilavamento delle murature, causati dall'assenza di opere di lattoneria e alla inadeguatezza delle grondai esistenti nella proprietà della stessa attrice.
Dunque, i convenuti hanno evidenziato come le lamentate infiltrazioni siano riferibili al cattivo stato di manutenzione dell'immobile, già esistente prima che venissero realizzati i lavori di ristrutturazioni sull'edificio confinante, come ricavabile anche dal contenuto dell'elaborato peritale.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.t.p., contrassegnato dal numero 1944/2021 R.G..
2. In via del tutto preliminare, vale evidenziare come, all'udienza ex art. 183 c.p.c., il difensore di parte convenuta abbia espressamente rinunciato all'eccezione di improcedibilità, per difetto della condizione costituita dalla negoziazione assistita.
Tanto si reputa sufficiente a superare la questione.
2.1 Ancora preliminarmente, circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni escussi, giova precisare che il difensore di parte attrice ha sollevato eccezione di incapacità a testimoniare preventiva in relazione a ed a Persona_1 Testimone_1
Ebbene, nella specie, svolta l'eccezione, è stato disposto comunque procedersi all'escussione dei testi ed all'esito della stessa la parte interessata non ha reiterato l'eccezione di nullità, né lo ha fatto nelle difese successivamente svolte o nel precisare le conclusioni.
A tal proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9456 del 2023) ha chiarito:
- «Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
3 l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»;
- «La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione».
In ogni caso, questo giudicante reputa comunque non sussistente in interesse personale, attuale e concreto dei testi in questione, rispettivamente direttore dei lavori e progettista incaricati dai convenuti, in quanto l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui,
a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 167 del
05/01/2018).
Il richiamato principio risulta dirimente, in quanto l'eccezione svolta dal difensore dell'attrice è stata in entrambi i casi giustificata dalla possibilità che gli stessi potrebbe essere chiamati “a rispondere degli eventuali danni in un successivo processo” (Cfr. verbale del 22.5.2025).
Tanto premesso, il Tribunale reputa pienamente utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni rese dai testi escussi.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
La società attrice ha inteso far discendere la responsabilità dei lamentati danni dalla disciplina di cui all'art. 2051 c.c..
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei
4 confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7553 del 17/03/2021).
Ciò posto, non può trascurarsi che, come noto, in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cf. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
Nella specie, alla luce delle emergenze istruttorie, il Tribunale reputa che parte attrice, onerata in tal senso, non ha fornito prova certa e tranquillizzante in ordine alla sussistenza della riferibilità causale delle opere realizzate dai convenuti sull'immobile di loro proprietà ed i danni lamentati dall'attrice.
3.1 Dall'esame dell'elaborato peritale, depositato dal C.t.u. nell'ambito del procedimento di A.T.P. contraddistinto da n. R.G. 1944/2021, l'ausiliario, compiuta una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi, si è soffermato sulla disamina sia della sussistenza dei danni lamentati sia della origine causale degli stessi.
Nondimeno, è d'uopo precisare che il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.” (Cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257).
A tal proposito, giova precisare che il C.t.u. ha fornito puntuale e specifica risposta a tutte le osservazioni dei C.t.p. in una apposita appendice allegata all'elaborato peritale.
Ebbene, il C.t.u. ha così relazionato: “per tale zona viene lamentato dalla ditta ricorrente, un diffuso fenomeno di infiltrazione d'acqua piovana, con imputazione dell'accadimento alla errata realizzazione delle opere di lattoneria da parte dei convenuti. Durante il sopralluogo, in una giornata fredda, ma con assenza di precipitazioni piovane. Pertanto non stato è ragionevolmente possibile verificare il manifestarsi di tale imbibimento;
al mero tatto, la muratura in questione non appariva bagnata. Non sono peraltro apparsi evidenti macchie che possano ricondurre ad una perpetrazione di tali infiltrazioni, che se generalmente si manifestano con efflorescenze permanenti anche in periodo successivo all'imbibimento. Il sottoscritto non esclude che le travature lignee orizzontali, poste a sostegno della falda di copertura, possano aver subito il fenomeno e che la propria esposizione abbia indebolito o comunque rovinato gli elementi o taluni elementi” (cfr. elaborato peritale, pag. 8).
5 Il C.t.u., esaminato il locale al primo piano del magazzino-deposito di proprietà di parte attrice, ha precisato: “è evidente una situazione che a parere dello scrivente perito, appare significativa dal punto di vista statico. Di fatti la esigua porzione di parete confinante con la proprietà dei ricorrenti lungo il tratto nord-est del confine di questi ultimi, palesa un distaccamento dal pilastro verticale alla quale la stessa era in origine verosimilmente agganciata o appoggiata. In alcuni punti il distacco permette alla luce di entrare e si intravvede l'esterno. Non è chiaro per la situazione in essere comprendere se tale allontanamento degli elementi adiacenti sia dovuto ad un cedimento verticale, ad una rotazione verso il basso della parete stessa oppure al uno slittamento orizzontale della stessa ed altresì conferirne la causa o concausa. Al piano terra, ove è presente altro locale accessorio, in corrispondenza del distacco del primo piano, è evidente un ampio fenomeno di infiltrazione d'acqua che ha provocato un deterioramento della parete, localizzato sostanzialmente sulla parte alta della stessa, con insalubrità diffusa nell'ambiente, presenza di esfoliazioni, muffe, imbibimenti riscontrabili anche al solo tatto”
(cfr. elaborato peritale, pag.8 e 9).
La situazione descritta è con evidenza riscontrabile dal materiale fotografico contenuto nell'elaborato peritale e tratto dallo stesso C.t.u. in occasione dell'accesso ai luoghi.
3.2 Ciò posto, l'ausiliario, pur avendo riscontrato l'esistenza di taluni dei danni dedotti dall'odierna attrice, ha evidenziato come non siano emersi elementi idonei e sufficienti a ritenere gli stessi causalmente riferibili alle opere di ristrutturazione realizzate dai convenuti sull'immobile confinante.
Sul punto, il C.t.u. ha evidenziato: “La doverosa premessa è riconducibile al fatto che il sottoscritto non è a conoscenza della situazione originaria nel quale il fabbricato dei parte attrice destava. Si tratta di un edificio non di recente costruzione e ciò implica che per la corretta conservazione del medesimo fosse stata attuata dalla proprietà una manutenzione continuativa e periodica nel tempo.
Manca poi perlomeno una documentazione fotografica interna pre-interventi che sancisca lo stato in cui l'immobile destava originariamente”. Pt_1
In altri termini, il C.t.u. ha dato atto che la complessiva situazione dell'immobile, di vetusta costruzione, lasciasse agevolmente presumere come la condizione di manutenzione non fossero ottimali nel momento in cui i convenuti abbiano cominciato i lavori di ristrutturazione.
D'altronde, anche dall'esame delle fotografie tratte dallo stesso ausiliario, riproducenti lo stato dell'immobile al momento dell'espletamento delle operazioni peritali, è possibile riscontrare la vetustà dell'edificio, nonché il non ottimale stato di manutenzione anche degli spazi interni.
6 3.3 Con riferimento alle lamentate infiltrazioni asseritamente causate dalla errata posa della lattoneria, il C.t.u., ribadito di non avere direttamente riscontrato l'esistenza di tali fenomeni, ha comunque rilevato che:
- “Le opere di lattoneria realizzate dai convenuti, e rilevate nella foto soprastante, carpita durante il sopralluogo del gennaio 2022, non evidenziano particolari problematiche dal punto di vista di installazione e/o conformazione. Il Dr. nel proprio elaborato peritale evidenzia come gli Per_2
scarichi dei pluviali risultino rivolti verso la parete del ricorrente (come riportato nella foto sottostante), ma dal sopralluogo eseguito pare che la parete del fabbricato A, sia comunque protetta da profilo metallico atto a non convogliare le acque meteoriche direttamente a ridosso della parete”
(Cfr. elaborato peritale pag. 12);
- “Va poi doverosamente rilevato che, da una indagine fotografica desunta con l'ausilio di Google
Maps, la copertura del fabbricato degli attori, dal 2011 (data dell'attuale aerofotogrammetria di
Google maps) al 2018, data dello Street View di Google attualmente in essere nel web, ha subito una modifica, probabilmente della struttura di copertura delle falde. Attualmente in loco è presente una copertura costituita da grecatura metallica verniciata, che in origine non sembrava la medesima dell'attualità (presenti forse fogli di amianto). Pertanto, anche tale intervento, potrebbe aver contribuito al palesarsi dei fenomeni lamentati: seppur il peso della nuova struttura sia con ogni probabilità meno gravoso di quella precedente, non è possibile certificare che le lavorazioni di sostituzione non abbiano determinato problematiche poi svisceratesi successivamente” (Cfr. elaborato peritale pag. 12 e 13).
Per quanto concerne, invece, gli unici fenomeni di infiltrazione direttamente ed effettivamente riscontrati dal C.t.u., questi ha precisato: “Non appare possibile in maniera tangibile poi, relativamente al manifestarsi del distacco della parete della zona deposito del primo piano (fabbricato B) ed infiltrazioni localizzate invece al piano terra, in maniera devastante per la muratura stessa, associare direttamente I fenomeni agli interventi eseguiti tra il 2018 ed il 2019 da parte convenuta, per I medesimi motivi precedentemente enunciati. Si tratti di fatti di fabbricati di remota costruzione che sono assoggettati comunque a movimentazioni naturali delle strutture o microcedimenti fisiologici.
Peraltro dalla documentazione fotografica allegata ai fascicoli di causa, è evidente una situazione perlomeno esterna, già particolarmente grave. Nella parete estrerna del fabbricato B, appare già visibile una crepa verticale, pressocchè in corrispondenza del distacco interno della parete. Quindi pare plausibile che tale fessurazione abbia rimesso in essere il proprio “cammino” a seguito delle
7 lavorazioni in ditta Belluco-Barolo, ma è impossibile fornirne certezza, ancora una volta precisando che non sono presenti nei fascicoli reperti fotografici interni pre-interventi” (Cfr. elaborato peritale pag. 13).
Rispetto a tali considerazioni, risulta significativa il materiale fotografico valorizzato dal C.t.u., dal quale è riscontrabile, ictu oculi, lo stato quantomeno della parte esterna dell'immobile della società attrice, già estremamente ammalorata e connotata dalla presenza di una ampia crepa nella parete.
3.4 Dunque, a differenza di quanto dedotto dall'odierna attrice, il C.t.u. non ha affatto compiuto una valutazione generica, dubitativa e di “non liquet”.
Al contrario, proprio dalla disamina di tutti gli elementi a disposizione e delle verifiche tecniche concretamente operabili in loco, tenuto conto della sostanziale assenza di informazioni e documenti relativi allo stato dell'immobile prima dell'esecuzione dei lavori su quelli confinanti, ha ritenuto, secondo il principio del “più probabile che non”, di escludere che la causa dei lamentati danni sia riferibile alle dedotte condotte dei convenuti.
Fermo quanto sopra già rilevato, infatti, l'ausiliario ha precisato: “La presenza di crepe e fessurazioni sui cordoli (fabbricato A) è plausibile con interventi di foratura della parete di confine, ma potrebbe essere stata causata anche dall'intervento di demolizione e ricostruzione eseguito dal vicinato. Questo tipo specifico di operazione potrebbe aver fatto venir meno uno stato consolidato e aver maturato uno scompenso statico per il periodo di lavorazione, con conseguente sfociamento in indebolimenti degli elementi maggiormente in tensione della struttura, come appunto I cordoli che hanno nella rigidità la loro principale caratteristica. Ma questa è ovviamente una mera ipotesi. Potrebbero altresì verosimilmente essersi manifestati dei cedimenti a livello di fondazione che potrebbero aver fatto saltare le strutture dinamicamente meno propense ad un movimento armonioso col plesso, e ciò anche indipendentemente dalle lavorazioni perpetrate dai convenuti” (Cfr. elaborato peritale pag. 10 e 11).
Le argomentazioni e le conclusioni del C.t.u. risultano, nondimeno, suffragate anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare.
Il teste progettista e direttore dei lavori incaricato dai convenuti dal 2012 al 2015, Persona_1 esibite le fotografie di cui ai documenti n. 2, 3, 4, e 5 di parte convenuta, ha dichiarato: “Confermo, ricordo che la situazione fosse proprio quella ritratta in foto […] Credo che fosse nel 2012, anche se non posso essere preciso” (Cfr. verbale dell'udienza del 22.5.2024).
Anche la teste ha confermato che al momento dell'inizio dei lavori dalla stessa seguiti, ossia Tes_1
dal 2018, lo stato degli immobili era quello riscontrabile nei documenti n. 2, 4 e 5.
8 Dunque, i testimoni hanno potuto entrambi direttamente e personalmente verificare quale fosse la situazione dell'immobile della società attrice prima dell'inizio dei lavori relativi all'edificio dei convenuti, confermando come il primo solo versasse in pessime condizioni di manutenzione, anche strutturale.
Particolarmente significative risultano, in tal senso, le fotografie di cui al documento n. 5 di parte convenuta, da cui è possibile riscontrare la presenza di distacchi tra le pareti, di una vistosa crepa nella parte e anche del distacco della copertura, non aderente alla muratura.
Dunque, tenuto conto della effettiva condizione dell'immobile e delle altre plausibili cause che possono avere determinato il verificarsi dei danni dedotti ed in parte riscontrati, il Tribunale reputa che, proprio in applicazione del principio del “più probabile che non”, non possa ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riferibilità causale delle opere realizzate dai convenuti ed i predetti danni.
Prova, come detto, di cui era onerata la parte attrice.
3.5 Tanto premesso, vale evidenziare che il C.t.u. ha anche concluso ritenendo attribuibile ai convenuti l'inserimento nelle murature degli ancoraggi, fondando tale ragionamento su un dato meramente empirico, ricavabile dalla posizione di installazione degli stessi: “La presenza di grappe di aggancio alle murature del fabbricato della ditta ricorrente con uncino immesso dall'esterno, presuppone un intervento dalla proprietà Belluco-Barolo e pertanto, quanto provocato da tali elementi dovrà necessariamente essere imputato a parte convenuta, indipendentemente che parte attrice fosse o meno
a conoscenza di tale scelta tecnica d'intervento e che abbia autorizzato o meno la lavorazione specifica. Difficile imputarne la collocazione nell'ambito della ristrutturazione in quanto le teste risultano molto arrugginite” (Cfr. elaborato peritale, pag. 10).
Tale circostanza è stata specificamente contestata dai convenuti, i quali hanno allegato di non avere mai inserito grappe di ferro di ancoraggio nelle pareti dell'immobile della società attrice, la quale, al contrario, già quando sono stati avviati i lavori presentava la presenza di fori, chiodi, chiaviche, ganci ed una staffa di metallo arrugginito.
Il Tribunale reputa di potersi discostare dalla valutazione compiuta sul punto dal C.t.u., peraltro neppure di natura strettamente tecnica, tenuto conto sia delle dichiarazioni dei testimoni sia degli ulteriori elementi documentali, che depongono in senso univocamente contrario.
Sul punto, i testi escussi hanno confermato la presenza di ganci ed altri elementi, inseriti nelle pareti dell'immobile dell'attrice, quando sono stati eseguiti i lavori.
9 Il teste ha dichiarato: “Da quello che ricordo, era presente un porta antenna Persona_1 arrugginito. Come si vede dalle foto, c'erano dei fori, non mi sembra ci fossero anche ganci e chiodi.
Non capisco cosa si intenda per ganci”.
La teste ha anche precisato di avere personalmente scattato le foto corrispondenti al documento Tes_1
n. 3 di parte convenuta, puntualizzando: “Ricordo che prima di fare i lavori erano presenti questi elementi, ossia un gancio di ferro che sporgeva dalla facciata, vari fori e chiodi nelle murature. Erano opere preesistente all'intervento […] Da quanto ricordo erano sulla facciata, rivolta verso sud. Anche dalle foto fatte, si vedono sotto alle finestre. Erano presenti dei fori nella muratura, mancanze di mattoni vere e proprie” (Cfr. verbale dell'udienza del 22.5.2024).
Dunque, i testimoni hanno potuto direttamente e personalmente verificare come fossero presenti elementi nella muratura corrispondenti a quelli poi riscontrati dal C.t.u. al momento dell'accesso.
De iure, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, può anche ritenersi provato che anche le grappe di aggancio fossero preesistenti all'esecuzione dei lavori da parte dei convenuti.
Infatti, in particolare la teste ha descritto in maniera molto dettagliata e precisa il luogo in cui Tes_1
tali elementi erano presenti, evidenziando come gli stessi fossero visibili anche nelle fotografiche esibitele, tutte ritraenti lo stato dell'immobile prima dell'inizio dei lavori.
D'altronde, e tanto appare dirimente, la stessa parte attrice non ha fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine alla necessità per i convenuti di installare delle grappe di aggancio, il cui vantaggio in relazione ai lavori eseguiti non è chiaro, né è stato chiarito.
Peraltro, nelle osservazioni alla C.t.u. da parte del C.t.p. degli odierni convenuti è presente una foto ritraente lo stato dei luoghi mentre i lavori erano in esecuzione e l'edificio degli stessi non era ancora materialmente stato edificato (cfr. osservazioni C.t.p., pag. 2, allegate all'elaborato peritale)
Ebbene, da tale fotografia è ben visibile la presenza della grappa metallica (cerchiata in rosso), certamente in una fase precedente all'espletamento dei lavori da parte dei convenuti.
Nondimeno, lo stesso C.t.u., pur ritenendo l'inserimento riferibile ai convenuti solo perché effettuato dal lato esterno dell'immobile dell'attrice, ha però precisato: “Difficile imputarne la collocazione nell'ambito della ristrutturazione in quanto le teste risultano molto arrugginite” (cfr. elaborato peritale, pag. 10).
In definitiva, nessuno dei danni dedotti è risultato causalmente riconducibile alla condotta dei convenuti.
10 3.6 In tal senso, del tutto irrilevante è la circostanza, pure paventata e sottolineata dalla difesa dell'attrice, relativa alle asserite difformità edilizie riscontrabili sull'immobile dei convenuti, proprio in ragione dei lavori svolti.
Infatti, parte attrice, in nessuno dei suoi scritti difensivi, ha chiarito come tale elemento abbia causalmente inciso sulla realizzazione del lamentato danno, né ha fornito prova in tal senso.
Del tutto generico è rimasto il riferimento, contenuto nell'atto di citazione, relativo alla violazione degli artt. 873, 907 e 913 c.c., posto che nessuna specifica deduzione è stata svolta a tal proposito, né è stata formulata alcuna conseguente domanda.
In definitiva, la domanda svolta dalla società attrice va integralmente respinta.
3.7 Per mera completezza, giova evidenziare come, nel corso del processo, la difesa di parte attrice abbia a più riprese chiesto la rinnovazione della C.t.u., adducendo a sostegno dell'istanza la circostanza per cui si sarebbero verificati ulteriori cedimenti rispetto alla fase di A.t.p., tali da poter potenzialmente determinare il crollo dell'edificio.
Più specificamente, la richiesta è stata reiterata con istanza del 21.10.2024, alla quale risulta allegata una nuova perizia di parte.
Sul punto, la difesa dei convenuti ha evidenziato come le doglianze riportate nell'istanza e, più specificamente nella perizia di parte depositata il 21.10.2024, attengano a questioni nuove e del tutto diverse rispetto a quelle oggetto della domanda inizialmente svolta.
Posto che, in via assorbente, la carenza della prova in ordine al nesso di causa rende ultronea ogni ulteriore considerazione circa la stessa ammissibilità del documento depositato il 21.10.2024, è sufficiente evidenziare come appaia del tutto contraddittorio il contegno tenuto dall'attrice, la quale, pur pienamene consapevole dello stato di degrado dell'immobile di cui è proprietaria, nonché dell'esistenza di una situazione dalla stessa descritta come di grave pericolo, non ha eseguito interventi risolutivi o, quantomeno, atti a contenere nei limiti del possibile il dedotto danno.
In altri termini, la pendenza di un giudizio, volto ad accertare l'eventuale imputabilità dei danni lamentati agli odierni convenuti, non esonera né ostacola l'attrice dalla facoltà di svolgere le facoltà proprie del proprietario, non potendosi dolere dell'aggravamento dei danni o di rischi per sé o per terzi restando inerte dinanzi a tale peggioramento, essendo la stessa nella possibilità di intervenire per porre rimedio all'asserito inesorabile aggravamento.
4. Per quanto concerne le determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., si osserva che la parte attrice è risultata totalmente soccombente.
11 Con riferimento alle spese del procedimento di A.T.P., il Tribunale ritiene di aderire all'approccio ermeneutico per il quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14268 del 08/06/2017).
Dunque, le spese di A.T.P., come da decreto del 14.7.2022 nel procedimento R.G. n. 1944/2021, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
A tal proposito, vale evidenziare come non possano essere riconosciute, in favore della convenuta, ulteriori spese vive, tra cui quelle di C.t.p., in quanto non documentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche relative al procedimento di A.T.P., si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, dell'attività in concreto svolta, del valore della causa e della complessità delle questioni affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande svolte dall'attrice; condanna , in Parte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dei convenuti, in solido, delle spese di lite del procedimento di A.T.P. e del presente giudizio, liquidate in:
- euro 2.662,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il procedimento di A.T.P. (R.G. n. 1944/2021);
- euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il presente giudizio;
pone in via definitiva le spese di A.T.P., come da decreto del 14.7.2022 nel procedimento R.G. n.
1944/2021, a carico di parte attrice.
Così deciso in Rovigo, il 12.6.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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